Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 3384/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3384/2017, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio ”, promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. DI LALLO LUIGI Parte_1 C.F._1
e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Nonché
Il PM in sede,
interventore ex lege
pagina 1 di 13
Con ricorso depositato in data 14/06/2017, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 27/09/1999 a TI con (di cui all'atto di Controparte_1 matrimonio n. 150, anno 199 parte II, serie A, trascritto nei registri del Comune di TI) con varie richieste, tra cui:
- l'affido esclusivo della prole, (quattro IG, ovvero , nato il [...]; , Per_1 Per_2 nata il [...]; nato il [...]; nato il [...]), di cui il coniuge non ER ER si è mai occupato omettendo di versare il mantenimento e, da sempre, essendosi disinteressato del sostegno materiale e morale ELintero nucleo familiare, sino al punto da renderlo indigente;
- la richiesta di mantenimento dei quattro IG, sia ordinaria che straordinaria;
- la richiesta di assegno divorzile;
- la richiesta, in via d'urgenza, di versare gli assegni familiari percepiti dall' da parte CP_1 ELNP (poi concessa con provvedimento provvisorio del 27.11.2017); con vittoria di spese di lite.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori e, peraltro, confermando i patti assunti in sede di separazione consensuale.
All'udienza del 24.10.2018 parte ricorrente chiedeva concedersi i termini di cui all'art.183, 6° comma c.p.c.
Concessi i suindicati termini parte ricorrente depositava memoria ex art. 183,6° comma c.p.c. articolando richiesta di prova testi.
Il Giudice ammetteva la prova testi articolata da parte ricorrente rinviando all'udienza del 27.05.2020, differita al 13.01.2021 e successivamente al 19.05.2022, in occasione della quale il Giudice istruttore, stante la formulazione negativa dei capitoli di prova, revocava l'ordinanza di ammissione prova testimoniale e disponeva la redazione da parte dei servizi sociali di apposita relazione sul nucleo familiare composto da e dal IGo , estendendo Parte_1 ER
l'indagine anche nei confronti Dei IG , e , nonché nei confronti Per_1 Per_2 ER del coniuge , rinviando all'udienza del 07.12.2022 e per i medesimi incombenti CP_1 all'udienza del 01.03.2023 e successivamente all'udienza del 01.06.2023 per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status come richiesto da parte ricorrente.
All'udienza del 01.06.2023 tenutasi davanti al Giudice istruttore, in trattazione scritta, parte ricorrente – essendo stato dato corso, medio tempore, all'istruttoria (in particolare, richieste di pagina 2 di 13 informazioni e misure a sostegno a carico del Servizio Sociale competente e richieste di atti al Tribunale minorile) – ha domandato pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. Con sentenza n.1452/2023 del 01.06.2023 il Tribunale di Nocera Inferiore:
- dichiarava la contumacia di;
Controparte_1
- pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra Pt_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Controparte_1
PO (Na) il 23.10.1979 celebrato in data 27/09/1999 a TI (di cui all'atto di matrimonio n. 150, anno 199 parte II, serie A, trascritto nei registri del Comune di TI ).
La causa, pertanto, veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 10.07.2023 il Giudice istruttore così provvedeva:
“preso atto del copioso carteggio processuale, pervenuto dal Tribunale minorile, avente ad oggetto, ab origine, un ricorso ex art. 333 c.p.c. nei confronti di entrambi i genitori , nata Parte_1
a FA (Sa) il 12/02/1983 (C.F.: e (nato a [...]F._1 Controparte_1
PO (Na) il 23/10/1979, C.F.: residente in [...]
Merola n. 7), in relazione ai tre IG – di cui oggi solo uno minorenne, , nato il [...] – ER ad oggi ancora domiciliato presso la madre, ancorché presso altro indirizzo di residenza;
considerato, peraltro, come dall'ultima relazione pervenuta dal Servizio Sociale di Sarno non siano affatto emerse criticità nella gestione del minore da parte della madre, la quale, in uno alla prole, vivrebbe con il compagno alla via Indipendenza n. 42 (Sarno), minore apparso ben curato, nonché inserito in un ambiente domestico ordinato ed accogliente, rappresentando, infine, come ER riconosca la figura paterna ELattuale compagno della madre;
ritenuto, tuttavia, come il Servizio Sociale incaricato di Sarno debba effettuare:
- uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, anche con visite non comunicate, ciò al fine di valutare la persistenza delle condizioni idonee, come in concreto accertate;
- relazionando periodicamente e mensilmente allo Scrivente Ufficio e, comunque, ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
ritenuto, altresì, come detto Servizio debba altresì predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, , o dare atto – se del caso relazionandosi con i Servizi Parte_1
Sociali che, in passato, hanno avuto in carico il nucleo familiare – della eventualità che già, in passato, sia stato intrapreso, rappresentandone anche l'esito, la quale madre, ove già non positivamente concluso, è sin d'ora invitata a iniziarlo (o proseguirlo, se interrotto per qualsiasi causa e/o motivazione); ritenuto, poi, come i Servizi Sociali di Sarno, in uno a quelli di FA debbano, altresì, adoperarsi per rintracciare , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
e residente in [...], giacché non trovato C.F._3
(relazione di FA del 29.11.2022) e, all'esito del rintracciamento:
- raccogliere le proprie volontà in ordine al rapporto con l'ultimo IGo minore, ; ER
- valutando, altresì, tramite l'ausilio di esperti e/o professionisti di fiducia, l'opportunità (ove non sia pregiudizievole all'equilibrio psico-fisico del minore e vi siano, in concreto, le condizioni pagina 3 di 13 oggettive e soggettive per effettuarli) di intraprendere percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e di riavvicinamento del piccolo alla figura paterna;
ER
pqm
dispone in conformità e nei termini di cui in parte motiva”.
Nel corso del giudizio, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, i servizi sociali di SARNO e TI provvedevano a relazionare periodicamente sulla situazione afferente al nucleo familiare e alle condizioni del minore . ER
Da tali relazioni emergeva:
- come la ricorrente avesse intrapreso e concluso un percorso di Parte_1 sostegno alla genitorialità;
- il minore risultava ben curato dalla madre e armonioso e gioioso, a suo agio nel ER contesto di vita nel quale si trovava, anche dal punto di vista scolastico;
- come nel nucleo familiare materno vi vivesse anche il compagno della madre che, in più occasioni, riconosceva come padre;
ER
- il desiderio di incontrare il padre che, al contrario, poneva quale CP_1 condizione per l'incontro il raggiungimento della maggiore età del minore, salvo poi sospettarne la mancata paternità.
Va, infine, precisato come, in relazione al copioso carteggio pervenuto dal Tribunale minorile emergeva quanto segue:
- nell'anno 2010, con sentenza emessa il 26.07.2010, detta Autorità aveva archiviato la procedura di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e _5 ER
(i fratelli e la sorella di ), tenuto conto del profondo legame affettivo Per_1 ER instaurato con i genitori con l'esclusione dello stato di abbandono e, per l'effetto, disponendo il reinserimento nel nucleo familiare;
- nell'anno 2023, previo ricorso ex art. 333 del Procuratore Minorile, datato 28.12.2017, veniva disposto il non luogo a provvedere in relazione ai minori ed ER _5
(essendo, medio tempore, divenuto maggiorenne), tenuto conto della loro Per_1 raggiunta maggiore età, nonché del fatto che erano stati domiciliati presso gli zii (in particolare, presso la prozia;
presso i nonni paterni), tuttavia _5 ER prescrivendo misure di sostegno al nucleo familiare originario;
- , in definitiva, non era stato direttamente oggetto di tali provvedimenti, giacché era ER sempre rimasto presso la madre, ove, all'attualità, come sopra riportato, egli vive accudito e ben curato.
All'udienza del 12.02.2025, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2025, in occasione della quale parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni venti per le memorie conclusionali e giorni venti per le repliche.
pagina 4 di 13
Affido del minore e diritto di visita. Stante il raggiungimento della maggiore età dei IG , ed , nulla si Per_1 _5 ER statuisce in ordine all'affido e al diritto di visita degli stessi, che continueranno a determinarsi liberamente in merito alla frequentazione con i propri genitori, anche tenuto conto di come siano domiciliati presso i propri parenti. Dalle relazioni redatte dai servizi sociali è emerso che gli stessi abbiano rapporti tanto con la madre che con il padre e vengono sostenuti, anche economicamente, dai parenti presso i quali sono stati affidati dal Tribunale minorile e, peraltro, nelle more del giudizio – come precisato dalla madre, per il tramite del proprio procuratore – sono anche diventati economicamente indipendenti.
In relazione al IGo minore , invece, si rappresenta quanto segue. ER
Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale ELaffidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014, n. 19181). L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto ELart. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice
“responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore. Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità ELaltro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai IG, eccessiva litigiosità tra i coniugi). Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Nel caso di specie, l'affido di , come da richiesta della madre , dovrà ER Parte_1 disposto in forma esclusiva e rafforzata ed a vantaggio della madre, stante il rifiuto del padre di incontrare lo stesso prima del compimento del diciottesimo anno di età nonché la riferita circostanza del sospetto che lo stesso non sia suo IGo. Oltretutto, il comportamento del resistente contumace, , denota un Controparte_1 totale disinteresse per il IGo minore che giustifica l'affido esclusivo dello stesso alla madre che risulta prendersene cura in maniera appropriata ed attenta;
a suo dire, detto disinteresse deriverebbe dal timore di riallacciare, per il tramite del IGo, rapporti con la ricorrente, ma ciò di pagina 5 di 13 certo non può costituire valida ragione per disinteressarsi della cura morale e materiale di
(il quale, peraltro, vorrebbe anche vederlo e frequentarlo). ER
Sul punto, invero, è stato stabilito come:
“In tema di provvedimenti riguardanti la prole di genitori separati, le condizioni per l'affidamento dei IG ad uno dei coniugi sono diverse da quelle rilevanti ai fini della regolamentazione del diritto del genitore non affidatario di vederli e tenerli con sè per congrui periodi, al fine di conservare e rafforzare i rapporti affettivi e seguire al tempo stesso la loro crescita, la loro educazione e la loro vita, in quanto il primo giudizio deve esprimersi in termini di maggiore idoneità - nell'ambito della necessaria comparazione tra i due coniugi - da accertarsi con un apprezzamento globale della personalità, ELattitudine, della disponibilità materiale e psicologica, ELambiente in cui ciascuno dei due è inserito, in rapporto alle esigenze concrete, morali ed affettive dei IG, e quindi con esclusivo riferimento all'interesse di questi” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9746 del 26/09/1990). È, pertanto, evidente come, in seguito all'istruttoria svolta dai Servizi Sociali, la madre è, oggi, senz'altro persona idonea a curare gli interessi morali ed economici del piccolo (dandosi, ER peraltro, atto del percorso seguito), minore che, oltretutto, risulta ben inserito nel nuovo contesto familiare ed ha instaurato pure un buon rapporto con il compagno di lei.
In relazione ai poteri di affido concretamente conferiti alla madre, la stessa avrà altresì la facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore rilevanza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione etc. etc.), giacché la persistente assenza del padre potrebbe, ove necessaria la presenza e/o la propria autorizzazione, pregiudicare gli interessi di ER nonché l'eventuale pronto intervento, necessario al fine salvaguardarne l'interesse concretamente da tutelare;
con l'obbligo di notiziare il padre con il mezzo più celere e ciò conformemente alle disposizioni di cui all'art. 337 quater c.c., genitore che, comunque, avrà, in quanto tale, il diritto/dovere di vigilare sull'andamento del regime di affido esclusivo, avuto riguardo, in particolare, all'istruzione e all'educazione del IGo.
Sennonché, in relazione al diritto di visita, va invero precisato come, al netto delle dichiarazioni del padre, il minore ha, da ultimo, manifestato il desiderio di riallacciare i rapporti con lui;
a ben vedere, detto desiderio è sempre stato latente ma concretamente sussistente, a dimostrazione pratica del fatto che vorrebbe vivere la figura paterna come un IGo vuole vivere e ER godersi il proprio papà. Pertanto, valorizzando i desiderata del minore, occorre disporre e, per l'effetto, delegare, i Servizi Sociali del Comune di SARNO, ove attualmente vive , ad organizzare degli incontri protetti ER tra questi ed il padre, previo sostegno psicologico-individuale, come già disposto in corso di causa con provvedimento del 10.07.2023, nuovamente confermato in relazione a tale incombente. In particolare, detto Servizio dovrà valutare, altresì, tramite l'ausilio di esperti e/o professionisti di fiducia, l'opportunità (ove non sia pregiudizievole all'equilibrio psico-fisico del minore e vi siano, in concreto, le condizioni oggettive e soggettive per effettuarli) di intraprendere percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e di riavvicinamento del piccolo alla figura ER
pagina 6 di 13 paterna, il quale, da canto suo, dovrà dimostrare di aver raggiunto un approccio genitoriale paterno maturo e responsabile.
Contestualmente, tenuto conto della necessità di verificare nel lungo periodo l'esito degli incontri e dei percorsi, come sopra disposti, occorre disporre la vigilanza attiva del Giudice tutelare, ex art. 337 c.c., ciò al fine di verificare l'effettivo riavvicinamento della figura paterna al piccolo che, come dichiarato al Servizio (da ultimo, relazione del 21.03.2025), ha manifestato il ER desiderio di vedere il padre.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole In ordine al mantenimento del IGo minore , si ritiene congruo prevedere la somma di € ER
300,00 a titolo di mantenimento (previa rivalutazione, ELimporto ivi previsto, alla data odierna ed ulteriore rivalutazione, per gli anni futuri, come di legge) mensili che il padre corrisponderà alla madre, come da dispositivo. A tal fine, infatti, al netto:
- della ridotta redditualità della madre (sul punto CUD anni 2015-2016-2017),
- e la provvisoria ammissione al gratuito patrocinio,
anche l'età di va, a tal fine, valorizzata, ritenendo la somma come sopra quantificata ER congrua, avuto riguardo alle esigenze proprie di un bambino di tale età.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 70% alle spese straordinarie in generale, ponendo il residuo 30% a carico della madre, valorizzando, a tal fine, le considerazioni economico reddituali sopra indicate. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il IGo e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sull'assegno divorzile Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura ELart. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo. Secondo la giurisprudenza formatasi priva ELarresto delle Sezioni Unite sul punto, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva pagina 7 di 13 valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla determinazione in concreto ELammontare ELassegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata ELeffettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06- 2015, n. 11870). Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda ELex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza ELex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504). Nella fase della quantificazione ELassegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura ELassegno divorzile. Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva ELautosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur ELassegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento ELassegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento ELinadeguatezza dei mezzi o comunque ELimpossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età ELavente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione EL an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e pagina 8 di 13 cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione ELassegno divorzile. Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n. 11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza EL11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio ELautosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione ELassegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale ELassegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione ELintera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni ELavente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo ELassegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione ELavente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo ELesercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato. Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle Sezioni Unite, alla luce del materiale probatorio acquisito, va disposto un assegno divorzile, in favore di ed a carico di , nella misura di Parte_1 Controparte_1
€ 200,00 mensili.
pagina 9 di 13 Dai fatti esposti dalla ricorrente è certamente emerso come costei non sia riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera tale da reperire mezzi sufficienti al suo sostentamento e di aver provveduto da sola al mantenimento della prole. D'altronde, al riguardo va altresì valorizzata l'età della resistente (oggi di anni 42) che rende difficile affermarsi e consolidarsi nel mondo del lavoro, nonché la circostanza di come abbia, da sempre (ancorché con le evidenziate difficoltà dal Tribunale minorile), cercato di occuparsi in via prevalente, del ménage familiare, fatto che le ha impedito di collocarsi proficuamente nel mondo del lavoro sin dalla giovane età. Pertanto, preso atto della durata del matrimonio (circa 15 anni), ELetà della resistente (di quasi 42 anni), tenuto conto di quanto dedotto in merito al contributo personale ed economico dato dalla ricorrente in costanza di matrimonio e del comportamento del resistente il quale, da sempre ha dimostrato disinteresse nei confronti del sostentamento del nucleo familiare (e, quindi, anche dei IG), nonché atteggiamenti violenti e penalmente rilevanti nei confronti della ricorrente e debitamente documentati, si ritiene congruo, prevedere un assegno divorzile di
€ 200,00 che verserà a entro il 05 di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 tramite vaglia postale o bonifico bancario o postale, rivalutato come di legge sulla base degli indici ISTAT.
Sull'Assegno Unico. A Tal fine, va valorizzata la circostanza che, nel ricorso introduttivo, chiedeva: Parte_1
“in via temporanea ed urgente:
- ordinare al sig. , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
e residente in [...], di sottoscrivere C.F._4 immediata rinuncia alla percezione degli Assegni Nucleo Familiare dall'Ente NP di Nocera Inferiore, in favore della ricorrente, sig.ra ; Parte_1 in subordine:
- ordinare all'NP di Nocera Inferiore, inaudita altera parte, di versare alla sig.ra Parte_1
tutti gli Assegni per il Nucleo Familiare mai richiesti, nè goduti dal sig.
[...] CP_1
, per tutto il periodo (dal 07/11/2013 al 31/12/2018) afferente la domanda n.
[...]
3690932, presentata da quest'ultimo”.
Il provvedimento cautelare veniva reso dal Presidente della prima udienza di divorzio il 27.11.2017 (in relazione alla domanda subordinata), con rinvio alla successiva udienza del 12.02.2018, ove tuttavia, non veniva confermato, modificato o revocato, giacché, in tale data, veniva rinviato il procedimento ad altra data, dinanzi al Giudice Istruttore;
inoltre, detto provvedimento cautelare concerneva il pagamento di arretrati a titolo di assegni familiari non goduti dalla madre, bensì dal padre che pure non aveva la domiciliazione del IGo, né, invero, si curava dei suoi interessi. Tanto premesso, tuttavia ed allo stato, tenuto conto di come, oggi, unico IGo minore sia ER che, per l'effetto, abbia diritto anche all'Assegno Unico (già assegno familiare), valorizzato l'affido esclusivo e la prevalente (se non, allo stato, esclusiva, domiciliazione presso la madre), occorre pagina 10 di 13 disporre che percepisca, pro futuro, il 100% ELAssegno Unico eventualmente Parte_1 percepito, in tutto o in parte (al 50%) dall'altro genitore. A tal fine, infatti, la domanda cautelare, pur avanzata sin dal ricorso introduttivo, va altresì qualificata quale domanda diretta ad ottenere il sostegno economico previsto dal D.lgs. n. 230/2021, giacché appare evidente come, l'aver domandato ed ottenuto, per effetto del provvedimento cautelare reso in corso di causa, gli arretrati, presuppone, ad abundantiam, anche la volontà di continuare a percepirli, ricorrendone i presupposti di legge. Sul punto, peraltro, è anche recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito come “l'assegno è corrisposto dall'NP ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza disaccordo, al genitore affidatario” (Corte di Cassazione, ord. n. 4672 pubblicata il 22 febbraio 2025). Conclusivamente, con il presente provvedimento verrà posto, a vantaggio della madre, il diritto a percepire la quota del 100% di Assegno Unico, come previsto dal D.lgs. n. 230/2021. Infine, va rilevato come, con la comparsa conclusionale, sia stata avanzata domanda di “addebito”, laddove si chiede dichiararsi che l'unione coniugale è naufragata per colpa di CP_1
.
[...]
Sennonché tale domanda, oltre a non trovare luogo nei procedimenti divorzili (ma, tutt'al più, nelle separazioni) è anche tardiva, giacché avanzata, per la prima volta, con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. Per tale motivo, la stessa è da considerarsi inammissibile.
Sulle spese processuali Stante la soccombenza processuale di parte resistente , questi, sia con Controparte_1 riguardo al giudizio di merito che al giudizio cautelare, deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore dello (essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al CP_2 gratuito patrocinio), da liquidarsi secondo i parametri minimi del vigente DM n. 55/2014 (come di recente modificato dal DM n. 147/2022), avuto riguardo, per entrambe le fasi:
- al valore indeterminabile della controversia;
- alla sua complessità bassa;
- all'assenza di attività di prova costituenda, circostanza che, invero, giustifica l'applicazione di detti parametri anche tenuto conto di come siano stati svolti accertamenti d'ufficio per il tramite dei Servizi Sociali e tramite la richiesta di atti al Tribunale minorile;
- alla circostanza che, in relazione alla fase cautelare, la stessa si è di fatto conclusa in due sole udienze, disponendo, peraltro, il pagamento a favore dello , tenuto conto di come CP_2 Parte_1
, parte vittoriosa, sia anche parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio a spese
[...] dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 27.03.2017.
Le stesse, pertanto, sono complessivamente liquidate:
- in euro 3809,00 per la fase di merito;
- euro 2608,00 per la fase cautelare in corso di causa e, per l'effetto, per la complessiva somma di euro 6.417,00, da corrispondersi come da dispositivo. pagina 11 di 13
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida nato a Sarno il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_6
, in conformità e nei termini di cui in parte motiva, disponendone la Parte_1 domiciliazione prevalente presso di lei;
- il padre, , potrà vedere tramite incontri protetti, Controparte_1 ER all'uopo delegando il Servizio Sociale di SARNO in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- dispone, inoltre ed a carico del Servizio Sociale di SARNO, l'attuazione degli incombenti di cui in parte motiva, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
- dispone comunicarsi il presente provvedimento al GIUDICE TUTELARE in sede, per la vigilanza attiva ex art. 337 c.c.
- pone a carico di , a titolo di mantenimento, la somma di Controparte_1
€ 300,00 mensili in favore del IGo , annualmente ed automaticamente rivalutata ER secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre, , a Parte_1 mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di le spese straordinarie in favore del IGo Controparte_1 minore nella misura del 70%, ponendo il residuo 30% a carico della madre, ER
; Parte_1
- pone il 100% della quota prevista a titolo di Assegno Unico, percepito per il minore
, a vantaggio della madre, ; ER Parte_1
- pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma di Controparte_1
€ 200,00 mensili, somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre, , a mezzo vaglia Parte_1 postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
Condanna al pagamento delle spese di lite, per la fase di merito e per Controparte_1 la fase cautelare, da liquidarsi complessivamente in € 6.417,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ove dovuti e da pagarsi in favore dello STATO, essendo , parte vittoriosa nel presente giudizio, ammessa provvisoriamente Parte_1 al gratuito patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 27.03.2017.
pagina 12 di 13 Ai sensi ELart. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 12.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
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