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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/07/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2024 promossa congiuntamente da:
entrambi difesi dall'avv. Alessandra Parte_1 Parte_2
Pagnini e domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.
2) lettera b), della L. 898/1970 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, espletati gli incombenti di rito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
(C.F. ) e (già
[...] C.F._1 Parte_2 Controparte_1
, ( C.F. ) in Colombia in data 18/08/2006 (posizione
[...] CodiceFiscale_2
25272 - scrittura n. 2030 studio notarile ottavo - Funzionario Dott. Persona_1
– traduttore ufficiale, autentica di copia – apostilla
[...] Controparte_2
pagina 1 di 4 Ambasciata d'Italia legalizzazione in data 25 agosto 2006) e iscritto nei registri di stato civile del Comune di Prato in data 15/12/2006 (atto n° 150 – parte II – serie C ) , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato provvedere a trascrivere l' emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge, alle condizioni di seguito indicate : 1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la ex-casa coniugale, sita in Prato, via Niccolò Machiavelli n. 40/1, di proprietà di rimarrà allo stesso intestata ed ivi egli continuerà ad abitare;
3) Parte_1
I coniugi danno atto che, in considerazione delle conclusioni congiunte come trasfuse nel presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di regolare l'assetto economico e in adempimento ed esecuzione degli accordi patrimoniali di divorzio tra loro intercorsi, anche con l'accordo del figlio ad oggi maggiorenne, divenuta Per_2 definitiva la sentenza per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
cederà a titolo gratuito, con atto notarile, alla sig.ra e al Parte_1 Parte_2 figlio (per la quota indivisa del 50% ciascuno) l'intera proprietà degli immobili Per_2 facenti parte del fabbricato condominiale sito in Prato, via Santa Gonda n° 71 e precisamente l'appartamento per civile abitazione posto al piano quarto del predetto fabbricato con accesso dalla porta a destra per chi esce dall'ascensore, composto da quattro vani , compresa la cucina, oltre servizi ed accessori, tra cui un terrazzo verandato a cui si accede dalla cucina, con annessi al piano seminterrato piccolo vano ad uso cantina di circa mq 3 contraddistinto dal numero 4 e box auto di circa mq 10. Il tutto rappresentato al
Catasto Fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 64 dalla particella 858 subalterno16 categoria A/2 classe 4 vani 5 sup. cat. Mt 89, rendita catastale euro 568,10 e dalla particella 858 sub 24 categoria C/6 calasse 6 sup. cat. Mt 10, rendita catastale euro 75,92. oltre parti condominiali annesse alla proprietà dell'immobile (all,9). Dalla data del relativo rogito notarile ogni e qualsiasi spesa inerente la proprietà dell'immobile sarà a carico della sig. ra Ivi la sig. fisserà stabilmente la sua residenza. 4) il Pt_2 Pt_2 figlio , oggi maggiorenne e studente universitario, attualmente frequentante un corso Per_2 universitario all'estero, ha manifestato la volontà di restare ad abitare in via prevalente con il padre presso la casa familiare sita in Prato, via Niccolò Machiavelli n° 40 ; 5) le parti concordano che per quanto concerne il figlio , il padre si farà carico personalmente e Per_2 direttamente di ogni spesa che avesse a riguardarlo, ivi comprese spese straordinarie sino a che non diverrà economicamente autosufficiente;
6) le parti danno atto che entrambi i coniugi hanno un proprio lavoro e un proprio reddito, la sig.ra è assunta come Pt_2 operaia presso la Feudo 1408 S.r.l., mentre il sig. è amministratore della azienda Pt_1 familiare Cozzi S.r.l., con sede in Firenze;
7) le parti concordano che, pur avendo ciascuno il proprio lavoro e le proprie risorse economiche corrisponderà alla euro 500,00 Parte_1 Parte_2
(cinquecento/00) mensili, il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che pronuncerà la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio per 12 mensilità, decorsi i quali tale obbligo cesserà automaticamente;
8) le parti danno atto di aver già ripartito i conti correnti, titoli o fondi di investimento comuni talché, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non vantare pretese di alcun tipo nei confronti dell'altro; 9) le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, che nessuna pretesa potranno avanzare sul trattamento di fine rapporto e/o emolumento retributivo e/o previdenziale e/o indennità percepiti dall' uno o da altro pagina 2 di 4 coniuge 10) ciascun coniuge è intestatario della propria autovettura che rimarrà in suo esclusivo uso e ne curerà le spese relative.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14 giugno 2024
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto domanda congiunta di cessazione Parte_1 Parte_2
degli effetti civili del matrimonio celebrato in Colombia i 18 giugno 2006, scondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, così come all'udienza del 25 giugno 2024 nella quale il giudice relatore ha chiesto loro chiarimenti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , al suo collocamento e mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di Per_2
ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e pagina 3 di 4 materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del figlio, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e sposati in Colombia il 18 giugno 2006, con atto trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 150, parte II Serie C, anno 2006;
2) omologa l'accordo di divorzio con riferimento ai punti 1, 2, 3, 7 e 8;
3) prende atto delle seguenti condizioni di cui alle altre parti dell'accordo;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2024 promossa congiuntamente da:
entrambi difesi dall'avv. Alessandra Parte_1 Parte_2
Pagnini e domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore;
RICORRENTI con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.
2) lettera b), della L. 898/1970 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, espletati gli incombenti di rito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
(C.F. ) e (già
[...] C.F._1 Parte_2 Controparte_1
, ( C.F. ) in Colombia in data 18/08/2006 (posizione
[...] CodiceFiscale_2
25272 - scrittura n. 2030 studio notarile ottavo - Funzionario Dott. Persona_1
– traduttore ufficiale, autentica di copia – apostilla
[...] Controparte_2
pagina 1 di 4 Ambasciata d'Italia legalizzazione in data 25 agosto 2006) e iscritto nei registri di stato civile del Comune di Prato in data 15/12/2006 (atto n° 150 – parte II – serie C ) , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato provvedere a trascrivere l' emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge, alle condizioni di seguito indicate : 1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la ex-casa coniugale, sita in Prato, via Niccolò Machiavelli n. 40/1, di proprietà di rimarrà allo stesso intestata ed ivi egli continuerà ad abitare;
3) Parte_1
I coniugi danno atto che, in considerazione delle conclusioni congiunte come trasfuse nel presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di regolare l'assetto economico e in adempimento ed esecuzione degli accordi patrimoniali di divorzio tra loro intercorsi, anche con l'accordo del figlio ad oggi maggiorenne, divenuta Per_2 definitiva la sentenza per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
cederà a titolo gratuito, con atto notarile, alla sig.ra e al Parte_1 Parte_2 figlio (per la quota indivisa del 50% ciascuno) l'intera proprietà degli immobili Per_2 facenti parte del fabbricato condominiale sito in Prato, via Santa Gonda n° 71 e precisamente l'appartamento per civile abitazione posto al piano quarto del predetto fabbricato con accesso dalla porta a destra per chi esce dall'ascensore, composto da quattro vani , compresa la cucina, oltre servizi ed accessori, tra cui un terrazzo verandato a cui si accede dalla cucina, con annessi al piano seminterrato piccolo vano ad uso cantina di circa mq 3 contraddistinto dal numero 4 e box auto di circa mq 10. Il tutto rappresentato al
Catasto Fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 64 dalla particella 858 subalterno16 categoria A/2 classe 4 vani 5 sup. cat. Mt 89, rendita catastale euro 568,10 e dalla particella 858 sub 24 categoria C/6 calasse 6 sup. cat. Mt 10, rendita catastale euro 75,92. oltre parti condominiali annesse alla proprietà dell'immobile (all,9). Dalla data del relativo rogito notarile ogni e qualsiasi spesa inerente la proprietà dell'immobile sarà a carico della sig. ra Ivi la sig. fisserà stabilmente la sua residenza. 4) il Pt_2 Pt_2 figlio , oggi maggiorenne e studente universitario, attualmente frequentante un corso Per_2 universitario all'estero, ha manifestato la volontà di restare ad abitare in via prevalente con il padre presso la casa familiare sita in Prato, via Niccolò Machiavelli n° 40 ; 5) le parti concordano che per quanto concerne il figlio , il padre si farà carico personalmente e Per_2 direttamente di ogni spesa che avesse a riguardarlo, ivi comprese spese straordinarie sino a che non diverrà economicamente autosufficiente;
6) le parti danno atto che entrambi i coniugi hanno un proprio lavoro e un proprio reddito, la sig.ra è assunta come Pt_2 operaia presso la Feudo 1408 S.r.l., mentre il sig. è amministratore della azienda Pt_1 familiare Cozzi S.r.l., con sede in Firenze;
7) le parti concordano che, pur avendo ciascuno il proprio lavoro e le proprie risorse economiche corrisponderà alla euro 500,00 Parte_1 Parte_2
(cinquecento/00) mensili, il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che pronuncerà la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio per 12 mensilità, decorsi i quali tale obbligo cesserà automaticamente;
8) le parti danno atto di aver già ripartito i conti correnti, titoli o fondi di investimento comuni talché, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non vantare pretese di alcun tipo nei confronti dell'altro; 9) le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, che nessuna pretesa potranno avanzare sul trattamento di fine rapporto e/o emolumento retributivo e/o previdenziale e/o indennità percepiti dall' uno o da altro pagina 2 di 4 coniuge 10) ciascun coniuge è intestatario della propria autovettura che rimarrà in suo esclusivo uso e ne curerà le spese relative.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14 giugno 2024
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto domanda congiunta di cessazione Parte_1 Parte_2
degli effetti civili del matrimonio celebrato in Colombia i 18 giugno 2006, scondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, così come all'udienza del 25 giugno 2024 nella quale il giudice relatore ha chiesto loro chiarimenti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , al suo collocamento e mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di Per_2
ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e pagina 3 di 4 materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del figlio, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e sposati in Colombia il 18 giugno 2006, con atto trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 150, parte II Serie C, anno 2006;
2) omologa l'accordo di divorzio con riferimento ai punti 1, 2, 3, 7 e 8;
3) prende atto delle seguenti condizioni di cui alle altre parti dell'accordo;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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