Sentenza 26 novembre 2025
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- 1. Rassegna delle massime della Cassazione penaleAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 21 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38304 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38304-25
ACQ
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EL FERRANTI
IE LL
UGO BELLINI
ON D'AU
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
CA LORENZETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo
Sent. n. sez. 1004/05 CC 07/11/2025 R.G.N. 25643/2025
nel procedimento a carico di:
VI EV (CUI 05SWLOL) nato a [...] il [...] VI SS (CUI 010D6SJ) nato a [...] il [...] VI AB (CUI 01P3A59) nato a [...] il [...] IC EV (CUI 051YW40) nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 11/07/2025 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) ed il rigetto del ricorso in relazione al reato di cui al capo 3); udito il difensore, avv. Stefano Caroti, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11/07/2025 il Tribunale di Firenze, in funzione di riesame, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 12/06/2025, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di SS VI, di AB VI e di EV IC, mentre, con riferimento alla posizione di EV VI, sostituiva la misura
intramuraria con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma, in relazione al reato di cui al capo 2), annullando l'ordinanza cautelare in relazione ai reati di cui al capi 1) e 3).
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 336, 337, 333 e 273 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Osserva che, con riferimento al reato di cui al capo 1), il Tribunale ha errato nel ritenere che la querela provenisse da soggetto non legittimato, atteso che dal corpo dell'atto si evince chiaramente che LI RI, oltre che socio, fosse anche il legale rappresentante della EMG Power Electric s.r.l.; che, del resto, l'art. 337 cod. proc. pen. richiede unicamente l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, che nel caso di specie si poteva desumere dal contenuto della querela;
che la qualità di socio non è incompatibile con quella di legale rappresentante della società di capitali;
che, in ogni caso, il RI aveva anche una detenzione qualificata dei beni aziendali, fondata su un rapporto di fatto privilegiato con detti beni.
2.2. Anche con riferimento al reato di cui al capo 3), il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere l'assenza di una valida querela, atteso che, se è vero che l'atto in discorso è intestato come "verbale di denuncia orale", è altrettanto vero che la volontà di punizione del colpevole si desume dalla riserva di costituzione di parte civile espressa dal denunziante.
2.3. Quanto, poi, alla valutazione della gravità indiziaria, con riferimento alla posizione di AB VI, SS VI e EV IC, osserva che il Tribunale del riesame ha omesso l'esame di circostanze significative, specie in relazione all'attribuzione delle utenze telefoniche agli indagati, pure evidenziate dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento custodiale. In particolare, l'utenza n. 3791192313, fornita all'istituto scolastico frequentato dalla figlia di AB VI, risulta dagli atti essere abbinata al genitori della minore e non anche ad altri familiari, come hanno ipotizzato i giudici del riesame;
dall'esame dei tabulati, inoltre, emerge che /) tale utenza ha contattato numerosissime volte quella intestata ed in uso a IN OV, moglie dell'indagato in discorso, ii) che nel giorni 14 e 15/09/2024 si sposta lungo il percorso dal luogo di domicilio dell'intero nucleo familiare a quello in cui sono stati commessi i delitti per cui si procede, iii) si è mossa congiuntamente alle utenze in uso ai coindagati e iii) ha contatti con l'utenza in uso a EV VI, per il quale il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un grave quadro
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indiziario in ordine quantomeno al reato di cui al capo 2). Con riferimento alla posizione di SS VI, il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione il controllo del 20/09/2024, prossimo alla data di commissione del reato, nel corso del quale l'indagato di cui si discute veniva trovato in possesso proprio dell'utenza attribuitagli, vale a dire la n. 3477967757; così come non ha considerato che la stessa si è mossa congiuntamente alle utenze in uso al coindagati, tra cui quella pacificamente attribuita a EV VI, lungo il percorso compatibile con la commissione dei furti. Anche con riferimento alla attribuzione dell'utenza 3899405411 a EV IC, giudici del riesame hanno totalmente ignorato il controllo del 19/09/2024, anche questo molto prossimo alla data di commissione dei reati, nel corso del quale l'indagato, identificato unitamente a EV VI, veniva trovato in possesso dell'utenza di cui sopra;
hanno, inoltre, trascurato il dato dell'intestazione dell'utenza, che avrebbe dovuto essere valutato congiuntamente alla sua materiale disponibilità, per giungere così alla sua certa attribuibilità.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con riferimento al reato di cui al capo 1) ed alla sussistenza dell'onere in capo al legale rappresentante di un ente che sporga querela di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto cura di affermare che, in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ., che costituisce la fonte della legittimazione;
che, dunque, la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo, che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, [...], Rv. 277077 - 01; Sez. 2, n. 35192 del 02/07/2013, [...], Rv. 257223 01; Sez. 5, n. 11074 del 04/12/2009, dep. 2010, [...], Rv. 246885 01; Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 235939-01). È stato, peraltro, reiteratamente sostenuto che, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte del poteri di rappresentanza da
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parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 23534 del 18/04/2019, [...], Rv. 276663 01; Sez. 5, n. 8368 del 26/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 25903701). Nel caso di specie, risulta che nell'atto di querela LI RI si qualificava espressamente rappresentante della società EMG Power Electric s.r.l., per cui ha esplicitato, sia pure implicitamente, la propria qualifica («L'azienda che rappresento...», si legge), che non è incompatibile con la qualità di socio, pure dichiarata. In altri termini, il potere di rappresentanza discendeva dalla carica ricoperta, per cui la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 235939-01; Sez. 6, n. 744 del 13/11/1985, dep. 1986, [...], Rv. 171637 -01).
1.2. Con riferimento al reato di cui al capo 3), occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nel successivi gradi di giudizio (Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, [...], Rv. 25031801). In proposito, è stata ritenuta sufficiente anche la richiesta di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ed il contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, [...], Rv. 28264801), o ancora la sola riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277801-01; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266258-01; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, [...], Rv. 260557-01). Si tratta all'evidenza di ipotesi che esprimono il principio del favor querelae, che opera nelle situazioni di incertezza quando l'atto non contiene l'esplicita manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa -, che vanno, dunque, risolte in favore del querelante. È per tale ragione che il Collegio non condivide il percorso logico argomentativo seguito di recente da Sez. 5, n. 32530 del 18/06/2025, [...], non massimata e da Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, [...], Rv. 286451 01, che hanno affermato che la volontà di punizione non potrebbe
esser desunta dalla riserva espressa dalla persona offesa di costituirsi parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita». Si osserva, in proposito, che tale opzione ermeneutica si fonda su una lettura restrittiva dell'art. 336 del codice di rito, nonostante tale disposizione descriva la querela come atto a forma libera, dal quale risulti chiaramente (ma anche implicitamente) la manifestazione di volontà della persona offesa volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati. Orbene, ritiene il Collegio che la "riserva" di cui si discute indichi solo che la decisione di costituirsi o meno parte civile, al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti, è rimandata ad un momento successivo, circostanza questa che, tuttavia, presuppone in ogni caso l'avvenuto esercizio dell'azione penale, atteso che altrimenti la "riserva" non avrebbe alcun senso, essendo la costituzione di parte civile preclusa a fronte dell'improcedibilità dell'azione. Va, dunque, ribadito l'orientamento per il quale la riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia, cioè in un momento nel quale il procedimento penale non è ancora instaurato, indica in modo inequivoco che quel procedimento sia instaurato, per cui costituisce chiara espressione della volontà di punizione. Quanto ora sostenuto in via generale trova formidabile conferma nel caso di specie, tenuto conto che nella denuncia di cui si discute GI IN afferma testualmente: "Mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale, con ciò evidentemente manifestando la volontà che si proceda a carico dei responsabili del reato, salvo poi valutare se esercitare o meno l'azione civile all'interno dell'instaurato procedimento penale, per chiedere il risarcimento dei danni. In altri termini, l'eventuale mancata costituzione di parte civile non esclude la volontà punitiva manifestata dalla persona offesa con la riserva" in discorso, in quanto l'instaurazione del procedimento penale costituisce il presupposto per poter poi chiedere il risarcimento dei danni, restando in caso contrario preclusa la possibilità della scelta oggetto della "riserva".
1.3. Fondata, infine, è anche la doglianza relativa alla valutazione della gravità indiziaria operata dal Tribunale del riesame. In proposito, occorre premettere che il giudice dell'impugnazione cautelare deve compiere una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti su cui si fonda la decisione impugnata. In altri termini, l'ordinanza del Tribunale del riesame, che annulli un provvedimento applicativo di una misura cautelare, deve
necessariamente contenere, in motivazione, il confronto argomentativo con le ragioni addotte a sostegno del titolo cautelare, mettendone in luce carenze o aporie, idonee a giustificarne l'integrale riforma, prendendo in considerazione l'intero compendio accusatorio valorizzato nell'ordinanza impugnata (Sez. 2, n. 1934 del 26/11/2020, dep. 2021, [...], n.m.; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, [...], Rv. 278335 - 02; Sez. 2, n. 31916 del 09/07/2015, [...], Rv. 264443-01): il mancato esame delle ragioni del primo giudice e, più in generale, l'esame parziale delle ragioni delle parti possono inficiare il ragionamento probatorio e dar luogo ad un vizio della motivazione. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo del principi di diritto sopra richiamati, avendo trascurato elementi, inerenti all'identificazione degli utilizzatori delle utenze telefoniche, che, nel percorso argomentativo del Giudice per le indagini preliminari avevano assunto un significativo rilievo. Così, per quanto riguarda la posizione di AB VI ha omesso di valutare che dagli atti risulta che l'utenza n. 3791192313, fornita all'istituto scolastico frequentato dalla figlia, è abbinata specificamente ai genitori della minore;
che detta utenza è stata in continuo contatto con quella intestata ed in uso a IN OV, moglie dell'indagato; che è stata tracciata lungo il percorso seguito dagli autori dei furti nei giorni in cui gli stessi sono stati commessi, unitamente a quelle dei coindagati;
che è stata in contatto con l'utenza in uso a EV VI, ritenuto dallo stesso Tribunale gravemente indiziato quantomeno del reato di cui al capo 2). Per gli altri coindagati, non ha tenuto conto degli esiti dei controlli espletati nei confronti di SS VI e di EV IC, rispettivamente il 20/09/2024 ed il 19/09/2024, nel corso dei quali gli indagati furono trovati in possesso il primo dell'utenza n. 3477967757 ed il secondo di quella n. 3899405411, di cui, peraltro, il IC risulta anche formale intestatario;
né ha esaminato l'ulteriore circostanza per cui dette utenze sono state tracciate mentre contestualmente si muovevano lungo il percorso seguito dagli autori dei furti. In conclusione, il Tribunale del riesame ha parcellizzato il compendio indiziario, valutato, invece, in maniera unitaria dal Giudice delle indagini preliminari, in tal modo rifuggendo da un esame globale, che avrebbe consentito di avere un quadro completo degli elementi versati in atti, al fine di valutarne l'effettiva portata dimostrativa. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà adeguarsi ai principi di diritto di cui in motivazione.
. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Donato D'Auria
Il Presidente Donatella Ferranti
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi
26.11.2025
nario UD
Dr. Gianfranco Catenazzo