Sentenza 14 agosto 2019
Massime • 1
In tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/08/2019, n. 36119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36119 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2019 |
Testo completo
36 119-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 1720 -Presidente - Sent. n. sez. GIOVANNA VERGA UP - 26/06/2019 PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 26906/2018 IGNAZIO PARDO IT PAZIENZA AN RECCHIONE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente ad un anno di reclusione ed euro 900 di multa per il reato di appropriazione indebita. Si contestava all'imputato di non avere restituito il mezzo locato nonostante la risoluzione del contratto e la correlata richiesta di restituzione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: il reato contestato, ovvero l'appropriazione indebita non aggravata, sarebbe improcedibile in quanto nella querela non era stata indicata la fonte dei poteri del legale rappresentante e alla stessa non era stata allegata la procura speciale;
2.2. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato che il mezzo richiesto, che non era marciante, era stato messo a disposizione della società di leasing come era emerso dalle testimonianze del Coppa e del Sabatino e come era confermato dal suo rinvenimento in uno spazio privato ove era stato collocato in attesa del ritiro;
2.3. violazione di legge: sarebbe stata illegittimamente riconosciuta la sospensione dei termini di prescrizione nonostante alle udienze del 18 giugno 2013 e del 18 febbraio 2014 l'assenza dei testi avrebbe comunque imposto il rinvio.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante fosse emersa la volontà di restituzione del mezzo e malgrado la levità del precedente vantato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della querela rilevando sia la mancata indicazione dei poteri di rappresentanza speciale chela mancata allegazione della procura speciale è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui qualora la querela sia presentata per conto di una società di capitali (nel caso di specie la Biella Leasing s.p.a.) l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale riferimento comporta l'implicito riferimento all'articolo 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione (Sez. 2, n. 35192 del 02/07/2013 - dep. 21/08/2013, Noschese, Rv. 257223; Sez. 5, n. 8368 del 26/09/2013 - dep. 21/02/2014, Giacobelli, Rv. 259037) A ciò si aggiunge che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte "negoziale", ovvero sia presentata da soggetto "terzo", che non ha un rapporto organico con la società querelante, non essendo necessaria quando la stessa sia presentata, come nel caso di specie, da persona fisica che agisce in nome e per conto dell'aggregato collettivo in forza del rapporto organico, in quanto in questo caso il potere di rappresentanza discende dalla carica ricoperta, e la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato (Sez. 5, 2 n. 4996 del 19/12/2006 - dep. 07/02/2007, P.G. in proc. Guarini e altro, Rv. 235939; Sez. 6, n. 744 del 13/11/1985 - dep. 23/01/1986, Bonaiti, Rv. 171637).
1.2. Il secondo motivo che contesta la mancata considerazione delle emergenze processuali che indicavano che il veicolo non era marciante e che comunque era stato posto a disposizione della società querelante non si confronta con i puntuali argomenti offerta dalla sentenza impugnata, risolvendosi pertanto in una doglianza generica e, comunque, volta ad invocare una diversa valutazione delle prove, ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità (ex multis: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale, affrontava compiutamente il tema devoluto anche con la prima impugnazione e rilevava che «l'impossibilità materiale di restituire il bene è in ogni caso circostanza irrilevante tenuto conto che è sull'imputato che incombe l'onere della restituzione e di conseguenza l'espletamento delle azioni necessarie per adempiere a tale obbligo» (pag. 4 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione prova di vizi logici e coerente con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato: si deduce l'illegittimità della sospensione del decorso del termine di prescrizione disposto in relazione all'astensione dalle udienze del difensore, che sarebbe illegittimo in quanto l'assenza dei testi avrebbe comunque imposto il rinvio dell'udienza. Invero la Cassazione, con giurisprudenza che si condivide, ha affermato che ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si computa il periodo di astensione dalle udienze da parte del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni. La Corte ha osservato che il processo, senza l'astensione del difensore, avrebbe potuto celebrarsi regolarmente e il giudice avrebbe potuto attivare i poteri previsti dall'art. 133 cod. proc. pen., disponendo l'accompagnamento coattivo dei testi assenti. (Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018 - dep. 11/02/2019, C, Rv. 275834; Sez. 4, n. 46359 del 24/10/2007 - dep. 13/12/2007, Antignani, Rv. 239020). Si tratta di un orientamento che ha sviluppato quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni unite secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. La Corte ha così ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti (Sez. U, n. 1021 del -28/11/2001 dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509) 1.4. Infine è inammissibile anche il motivo che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche dato che il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Sez. 1, n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di merito rilevava che l'elevato disvalore del fatto ed il precedente vantato ostavano alla concessione dell'invocato beneficio: si tratta di una motivazione priva di vizi, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 26 giugno 2019 L'estensore Il Presidente Sandra ReceSandra Recchione Giovanna Verga Кар DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE ORE 14 AGO. 2019 Dott.ssa Rod Grazia Musumeci DICASS 1 Cancelic MAD E R P U S