Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
In materia di querela presentata per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'articolo 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2013, n. 35192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35192 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 02/07/2013
Dott. GALLO D. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1747
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 11256/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES LV nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 8/6/2011 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Gaeta Piero, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Napolitano Manuela che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8/6/2011, il Tribunale di Messina confermava la sentenza del Giudice di Pace di Messina del 17/11/2009, che aveva condannato ES LV alla pena di Euro 600,00 di multa per i reati di cui a) all'art. 612 c.p.; b) art. 635 c.p.. 1.1. Il Tribunale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di procedibilità dell'azione penale, ammissibilità della costituzione di parte civile nonché in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art.337 c.p.p., comma 3. Fa rilevare che, in relazione al reato di cui al capo b), la querela è stata proposta da TT ET e non dalla CI.ME. S.r.l., che nell'atto non viene neppure menzionata. Quanto poi al reato di cui al capo a), eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale, ove venisse considerato che la querela fosse stata proposta per conto della persona giuridica.
2.2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 76, 78, 102 e 122 c.p.p., per essere stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale. Fa rilevare, al riguardo, che la costituzione di parte civile è avvenuta con il deposito di un atto sottoscritto ed autenticato da un difensore munito di procura speciale, il quale non è comparso in udienza ed è stato sostituito da altro professionista non munito di procura speciale, eccependo sul punto la mancanza di motivazione in ordine all'eccezione all'uopo formulata. Eccepisce poi che se la costituzione di parte civile, come la querela, si riferisce alla TT nella qualità di amministratore della CI.ME. S.r.l., essa non può intendersi estesa al reato di cui al capo a), rispetto al quale la persona giuridica non può essere considerata persona offesa.
2.3. violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 612 c.p.
per l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
2.4. mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), con riferimento alla mancata acquisizione della copia della comparsa di risposta della CI.ME. e dei verbali delle audizioni del teste CA LV nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale del lavoro di Messina instaurato dal ES.
2.5. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 635 c.p. per l'assenza di prova circa la volontarietà del danneggiamento posto in essere dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto basato su motivi infondati.
3.1. Quanto al primo motivo di ricorso attinente alla sussistenza della condizione di procedibilità, la sentenza impugnata da atto che TT ET ha proposto la querela sia personalmente che nella sua qualità di legale rappresentante della società CI.ME. s.r.l., essendo stata indicata la qualifica dalla stessa rivestita di amministratore unico della predetta società. Ed è ben possibile che con un unico atto la medesima persona eserciti il diritto di querela in relazione a due differenti reati, le minacce ed il danneggiamento, commessi in suo danno a titolo diverso: il primo in danno della stessa, quale persona fisica e quindi persona offesa dalle minacce profferite dall'imputato in suo danno ed il secondo in danno della medesima persona, ma nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del bene danneggiato con la condotta posta in essere dall'imputato. A quest'ultimo riguardo la prescrizione contenuta nell'art. 337 c.p.p., comma 3 risulta essere stata rispettata attraverso l'indicazione della qualifica di amministratore rivestita dalla TT nella società. In tal senso questa Corte ha costantemente affermato che nel caso, come quello di specie, di società di capitali, l'onere di indicare nell'atto di querela la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c. che costituisce la fonte della legittimazione (sez. 6 n. 17640 del 13/2/2003, Rv. 224685). Quindi l'amministratore era legittimato a proporre la querela in nome e per conto della società senza essere gravato dall'onere di documentare la titolarità del potere di rappresentanza (sez. 5 n. 11074 del 4/12/2009, Rv. 246885).
3.2. Con riferimento alla questione relativa all'ammissibilità della costituzione di parte civile, di cui al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che la stessa risulta ugualmente infondata. Infatti la sentenza impugnata da atto che il difensore della persona offesa era pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo munito di procura speciale come previsto dalla legge. E correttamente non viene ritenuta necessaria, ai fini della regolare costituzione di parte civile, la presenza in udienza del suddetto procuratore speciale, potendo la parte, ai fini della rappresentanza processuale e della difesa in giudizio, essere sostituita da altro professionista, appositamente delegato dal difensore di fiducia, non occorrendo che anch'egli sia munito di procura speciale (sez. 5 n. 19548 del 3/2/2010, Rv. 247497); ciò in particolare considerando che l'atto di costituzione di parte civile, nel caso di specie, è stato depositato in cancelleria, ai sensi dell'art. 78 c.p.p., e che, ad ogni buon fine, all'udienza del 17/6/2008, la persona offesa presente dichiarava espressamente di conferire procura speciale al sostituto del difensore, presente quel giorno.
3.3. Il terzo ed il quinto motivo di ricorso attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). E così segnatamente la Corte territoriale da, adeguatamente, atto, con motivazione immune da vizi di legittimità, dell'acquisizione nel giudizio di primo grado di elementi probatori precisi, costanti e logici nonché convergenti in ordine alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'imputazione. Ed inoltre occorre evidenziare che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di secondo grado ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al giudice di pace e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine all'integrazione dei reati di minacce e danneggiamento. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
3.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, rileva la Corte che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). Ed infatti il giudice di appello ha dato ampia e articolata giustificazione in ordine alla decisione di non accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire copia della comparsa di risposta della CI.ME. e dei verbali delle audizioni del teste CA LV nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale del lavoro di Messina instaurato dal ES, risultando assodata l'esistenza di una vertenza lavoristica fra la CI.ME. ed il ES e non potendo aggiungere nulla rispetto ai fatti descritti nell'imputazione l'acquisizione degli atti facenti parte della suddetta causa civile.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013