Sentenza 4 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di querela, l'amministratore di una società di capitali, avendo la fonte dei suoi poteri nell'art. 2384 cod. civ., è legittimato a proporre querela in nome e per conto della società, senza essere gravato dall'onere di documentare la titolarità del potere di rappresentanza.
Commentari • 2
- 1. Proscioglimento per difetto di condizione di procedibilità: requisiti della querela e procura speciale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Nullità della querela per difetto di legittimazione del querelante e preclusione alla procedibilità penale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2009, n. 11074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11074 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/12/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2207
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 21070/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) RV IO N. IL 09/01/1964;
avverso la sentenza n. 1037/2007 TRIBUNALE di FIRENZE, del 02/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 2 aprile 2007 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR CA in ordine al delitto di falsità in scrittura privata, con la formula "perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela". Ha ritenuto il giudicante che la querela proposta da CI EC, in veste di legale rappresentante e amministratore delegato della società Nuova Tirrena spa, fosse carente di un requisito di ammissibilità per omessa documentazione dei poteri di rappresentanza del querelante. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, affidandolo a un solo motivo. Con esso si richiama all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, quando si tratta di società di capitali, l'onere di indicare nell'atto di querela la fonte specifica dei poteri di rappresentanza dell'ente è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c.. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione del principio a tenore del quale l'amministratore di una società di capitali, avendo la fonte dei suoi poteri nella legge, e specificamente nell'art. 2384 c.c., è legittimato a proporre querela in nome e per conto della società, senza essere gravato dell'onere di documentare la titolarità del potere di rappresentanza (oltre alla giurisprudenza citata dal P.G. ricorrente, v. Cass. 19 maggio 2005 n. 33444, riguardante la posizione non dissimile del presidente del consiglio di amministrazione). La sentenza del Tribunale di Firenze, che non ha tenuto conto del principio di diritto testè ricordato, va conseguentemente annullata con rinvio. A tanto deve provvedersi, sebbene sia nel frattempo maturato il termine prescrizionale del 6 settembre 2009, per non pregiudicare il diritto dell'imputato alla verifica di eventuale applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2, non essendosi il Tribunale addentrato nel merito. Il giudice di rinvio viene designato nella Corte d'Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, trattandosi di ricorso per saltum: la sentenza era infatti appellabile dal pubblico ministero per disposto dell'art. 593 c.p.p., nel testo risultante dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 26 in data 6 febbraio 2007).
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010