Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
Ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 8368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8368 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 26/09/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2353
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 2531/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ST, nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza del 17/04/2012 della Corte d'appello di Napoli R.G. n. 11529/2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'Avv. Russo Roberto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/04/2012 la Corte d'appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità di CO ST in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 485 c.p., per avere, in concorso con altri, formato una falsa documentazione assicurativa della Compagnia Lloyd Adriatico s.p.a..
La Corte ha ritenuto che la querela presentata dal "Vice presidente e legale rappresentante della Compagnia - in assenza del Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Vigente", fosse efficace sul piano formale, poiché indicava la fonte del potere rappresentativo, e sorretta da un effettivo rapporto di rappresentanza. Nel merito, la sentenza impugnata dopo avere riportato un brano delle dichiarazioni del CO ("ho incontrato un amico (...) lui disse "conosco un amico che fa assicurazioni e lavora in questa assicurazione e può darsi che ti fa risparmiare". Me lo presentò... pagai di meno... questo amico che mi ha presentato si chiama ES AL "... so che abiti in via Antonino Pio"), ha rilevato che l'imputato non aveva fornito alcuna indicazione ne' in ordine all'assicuratore, ne' in ordine all'amico che lo avrebbe presentato a quest'ultimo.
2. Nell'interesse del CO è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano violazione ed erronea applicazione dell'art. 336 e 337 c.p.p., nonché vizi motivazionali. In particolare, il ricorrente rileva che al termine "assenza" di cui all'art. 19 dello Statuto deve essere assegnato il significato di impedimento, con la conseguenza che una querela presentata dal vice - presidente, in assenza di prova dell'impedimento del legittimato in via principale, ossia il presidente, deve essere considerata priva di effetti giuridici. In assenza di prova dell'impedimento, l'unico modus procedendi consentito dalla legge sarebbe quello previsto dall'art. 336 c.p.p.. 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in quanto la mancata indicazione dell'amico che aveva presentato l'imputato all'assicuratore era smentita proprio dal brano riportato in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con riferimento al primo motivo, va premesso che la querela priva dell'enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l'ente (Sez. 2, n. 39839 del 27/06/2012 - dep. 09/10/2012, Pmt in proc. Savino e altro, Rv. 253442).
Ciò posto, osserva la Corte che l'art. 337 c.p.p., comma 3, ai fini della riferibilità di una querela ad una persona giuridica, si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità pertanto deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 12455 del 04/03/2008, Mondi, Rv. 239747, la quale, in motivazione, chiarisce che la parte non è gravata da alcun onere di allegazione documentale).
Ne discende che, nel caso di specie, a fronte dello specifico potere rappresentativo esercitato, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare l'insussistenza del requisito dell'assenza del Presidente, che non può comunque identificarsi con l'assoluto impedimento, atteso il diverso significato dell'espressione adoperata dallo Statuto, quale atto di autonomia organizzativa della persona giuridica.
È appena il caso, per riprendere l'argomentazione difensiva svolta nel ricorso, che ben diversa è la situazione dell'avvocato che richieda un rinvio, ponendo un problema di compatibilità tra esigenze difensive che rientrano nella sua sfera di controllo e il valore della ragionevole durata del processo.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, a fronte dell'argomentato apprezzamento del giudice di merito, muove da un fraintendimento del significato del percorso motivazionale, nel quale si sottolinea la sostanziale genericità - e conseguente inverosimiglianza - delle indicazioni fornite sia in ordine all'intermediario, sia in ordine al soggetto con il quale sarebbe stata stipulata la polizza assicurativa.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014