Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
L'ordinanza del tribunale del riesame che annulli un provvedimento applicativo di una misura cautelare deve necessariamente contenere, in motivazione, il confronto argomentativo con le ragioni addotte a sostegno del titolo cautelare, mettendone in luce carenze o aporie idonee a giustificarne l'integrale riforma e prendendo in considerazione l'intero compendio accusatorio valorizzato nell'ordinanza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2015, n. 31916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31916 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 09/07/2015
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 1468
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 22612/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza del 23/04/2015 del Tribunale del Riesame di Roma;
pronunciata nei confronti di:
UN IA LU nato il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv.to Barone Paolo che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 23/04/2015, il Tribunale del Riesame di Roma annullava l'ordinanza con la quale, in data 23/03/2015, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tivoli, aveva applicato a UN IA LU la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato, in concorso con altri, del reato di rapina aggravata.
Il Tribunale riteneva, infatti, che a carico del suddetto indagato, non sussistessero i gravi indizi di colpevolezza adducendo la seguente testuale motivazione: "In vero, a carico del UN vi è, unicamente, il riconoscimento fotografico da parte di IO FR effettuato il 12.3.2015, non assumendo rilevanza - se non quali elementi di mero sospetto - le notizie da fonti informative riservate sull'assunta intenzione dell'indagato di commettere una rapina in una banca o la sua presenza a Fonte Nuova tenuto conto, per quest'ultimo elemento, che lo stesso risiede in quel comune. Riconoscimento che, tuttavia, non può ritenersi sufficiente essendo contraddetto dalla mancata ricognizione da parte del figlio del IO, DE, che non ha riconosciuto la foto dell'Indagato come avente ad oggetto una delle persone che hanno partecipato alla rapina, pur avendo avuto - come evidenziato dallo stesso Gip - al pari del padre, occasione di poter guardare per un tempo apprezzabile gli autori e fissarne il ricordo. Il tutto con riferimento ad una valutazione, sull'insufficienza di questa contraddittoria ricognizione, che questo Tribunale ha già effettuato per il EL (con annullamento della misura disposta con ordinanza ex art. 309 c.p.p. del 17.4.2015 n. 1089/2015 Rg Trib. Libertà). Si aggiunge che anche la descrizione che il IO FR ha fatto - subito dopo la rapina e prima di procedere alla prima ricognizione (solo parzialmente positiva per l'odierno indagato) - di quel rapinatore non appare consentire una individuazione certa del UN, tenuto conto che la persona offesa ha indicato che si trattava di una persona anziana: definizione che non è propria al SANBRUNI che ha 48 anni - che porta in modo adeguato - da parte di una persona che ha 60 anni (e che indi non può valutare come anziana una persona di 48 anni)".
2. Avverso la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'omessa motivazione su una serie di indizi presi in esame dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ossia:
a) l'omessa valutazione dei tabulati telefonici, i quali avevano "confermato che il telefono del NI ha agganciato la cella situata nei pressi della Marco polo s.r.l. proprio al momento di consumazione della rapina" (pag. 11 dell'ordinanza di applicazione della misura e pag. 8 dell'informativa di PG. depositata il 17.03.2015): secondo il ricorrente, quindi, "tale attività d'indagine ha permesso di constatare non già la generica presenza del NI a Fonte Nuova, suo luogo di residenza, ma la presenza dello stesso proprio in prossimità del luogo della rapina al momento di consumazione della stessa";
b) l'omessa valutazione delle informazioni rese da AR DR, figlio della convivente di IO FR (ndr: parte offesa della rapina), il quale, aveva riconosciuto il NI come il soggetto che, in occasione di un incontro al bar con AV NO, aveva dichiarato di essersi stancato di "calarsi il passamontagna". In particolare tale dichiarazione del NI avrebbe dovuto essere ricollegata alla frequentazione dell'indagato col AV, che recentemente aveva chiesto al AR di procurargli "una divisa da guardia giurata", senza fornire alcuna valida giustificazione (verbale di sommarie informazioni del 14.03.2015. pag. 9 dell'ordinanza di applicazione della misura, pag. 7 dell'informativa del 17.03.2015): sul punto va osservato che la rapina fu perpetrata da rapinatori travisati da appartenenti alla Guardia di Finanza;
c) l'omessa valutazione del servizio di osservazione posto in essere nei confronti del NI, il cui svolgimento aveva permesso di evidenziare, tra l'altro, che lo stesso, il giorno 03.03.02015 (ossia il giorno prima della rapina), stazionava proprio nei pressi della sede della Marco Polo, luogo in cui il 04.03.2015 era stato perpetrato il reato oggetto del presente procedimento (cfr. pag. 5 e 6 dell'ordinanza di applicazione della misura e pag. 5 dell'informativa di P.G. del 17.03.2015);
d) infine, il Tribunale nel ritenere inattendibile il riconoscimento effettuato "senza ombra di dubbio" da IO FR in quanto sarebbe stato contraddetto dalla mancata ricognizione da parte del figlio IO DE, non avrebbe "tenuto conto che il tempo di osservazione, da parte delle due persone offese, non è stato lo stesso. Infatti, dal verbale di sommarie informazioni di IO DE si evince che lo stesso è stato subito portato dai rapinatori in un'altra stanza, dove è rimasto in contatto solo con CI e non anche con gli altri autori del reato contestato. È dunque perfettamente plausibile che il NI sia stato riconosciuto unicamente da IO FR e non anche da IO DE".
3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
4. In punto di fatto, va, innanzitutto, osservato che il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere sulla base di un compendio probatorio molto ricco, avendo valorizzato tutti quegli indizi evidenziati dal Pubblico Ministero nel presente ricorso.
Al contrario, il tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha fatto leva solo sul riconoscimento effettuato da IO FR in termini di certezza, sminuendolo sulla base dell'incerto riconoscimento effettuato da IO DE: il Tribunale, invece, non ha ritenuto di spendere una sola parola sui restanti indizi evidenziati e valorizzati dal giudice per le indagini preliminari.
5. In punto di diritto, com'è ben noto, è controversa la natura giuridica del riesame e cioè se il medesimo sia o no annoverabile fra i mezzi di impugnazione.
In dottrina, prevale la tesi secondo la quale il riesame è un mezzo di impugnazione, mentre altra parte minoritaria ritiene che si tratti di uno strumento atipico diretto all'attivazione del contraddittorio - a seguito dell'applicazione della misura cautelare - o, comunque, di un'impugnazione sui generis.
Le SSUU, con la sentenza n 26/1995 riv 202015, in motivazione, hanno accolto la tesi secondo la quale il riesame è un mezzo di impugnazione, avendo affermato che "il legislatore, inserendo il riesame - al pari dell'appello e del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari - nel capo 6 del libro 4 del nuovo codice di rito intitolato "Delle impugnazioni", gli ha espressamente conferito (...) la natura di mezzo di impugnazione, ancorché la disciplina di tale rimedio presenti indubbi profili di atipicità, per quanto concerne la brevità dei termini, la semplificazione del procedimento, la non necessaria formulazione dei motivi, la deroga del principio devolutivo ed infine la perdita di efficacia della misura se la pronuncia non intervenga in un termine perentorio".
Questa breve premessa sulla natura giuridica del giudizio di riesame, consente di introdurre il principio della c.d. motivazione rafforzata secondo il quale, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello sia che riformi la decisione di condanna di primo grado, (Cass. 7630/2004 Rv. 231136; Cass 46742/2013 Rv. 257332; Cass. 1253/2013 Rv. 258005) sia che riformi una decisione assolutoria
(Cass. 35762/2008 Rv. 241169; Cass. 42033/2008 Rv. 242330; Cass. 22120/2009 Rv. 243946; Cass. 50643/2014 riv 261327), ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (SSUU 33748/2005 Rv. 231679). Si è, infatti, osservato che, in tali fattispecie, la motivazione della sentenza di appello si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dovendo il giudice di appello non solo indicare l'iter logico argomentativo posto a sostegno del proprio alternativo ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendosi limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella del primo giudice. Ora, pur a voler ritenere e far proprie le perplessità evidenziate dalla dottrina (e dalla stessa sentenza delle SSUU cit.) in ordine alla circostanza che il giudizio di riesame non è del tutto sovrapponibile al giudizio di appello, resta, però, un dato giuridico inconfutabile: il giudizio di riesame ha la finalità di controllo e valutazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che può o confermare o annullare totalmente o parzialmente, sortendo, quindi, il tipico effetto dei provvedimenti emanati dal giudice dell'impugnazione.
Questo dato processuale consente, pertanto, di ritenere applicabile anche al giudizio di riesame, mutatis mutandis, la c.d. motivazione rafforzata.
Infatti, se è vero che il giudice di appello (e, quindi, a fortiori, il giudice del riesame) non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi risultanti dalla sentenza di primo grado e, quindi, di non essere obbligato a ripercorrere pedissequamente la motivazione di primo grado, è anche vero, però, che, ove il giudice di appello intenda andare in contrario avviso alla decisione di primo grado, ha l'obbligo di indicare le ragioni per cui ritiene che, nelle linee portanti, la motivazione della sentenza di primo grado non è convincente.
Stesso principio, quindi, non può che essere applicato anche al giudizio di riesame, non essendo ammissibile che, come nella presente fattispecie, il giudice del riesame - a fronte di un compendio probatorio formato da numerosi indizi sulla base dei quali il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere - ne isoli solo uno (nella specie, il riconoscimento effettuato da IO FR) e ne ritenga l'inattendibilità sulla base di altro incerto riconoscimento (quello di IO DE) senza neppure porsi il problema, correttamente stigmatizzato dal Pubblico Ministero ricorrente, del motivo per cui il riconoscimento di IO FR fu effettuato in termini di certezza, al contrario di quello del IO DE. Il Tribunale del Riesame, inoltre, non ha fatto corretta applicazione neppure del principio di diritto secondo il quale il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti.
Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto... che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).
4. In conclusione, i vizi di legittimità rilevabili nel provvedimento impugnato sono i seguenti:
a) il tribunale ha omesso di motivare su tutti gli indizi evidenziati dal giudice per le indagini preliminari;
b) il tribunale ha, illegittimamente, frazionato l'intero compendio probatorio, isolando solo uno degli indizi (riconoscimento da parte di IO FR) confutandolo sulla base dell'incerto riconoscimento effettuato da IO DE, senza verificare le ragioni per cui l'uno era stato espresso in termini di certezza e l'altro in termini dubitativi.
Di conseguenza, l'ordinanza va annullata con rinvio e nel nuovo esame, il tribunale provvedere a colmare la suddetta lacuna motivazionale alla stregua del seguente principio di diritto: "In tema di motivazione dell'ordinanza pronunciata all'esito del giudizio di riesame, il Tribunale che annulli l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell'istante, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno dell'ordinanza impugnata, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma, prendendo in considerazione tutti gli indizi ritenuti dal giudice per le indagini preliminari aventi valenza accusatoria.
Nel procedere alla valutazione degli indizi evidenziati dal giudice per le indagini preliminari, il Tribunale deve basarsi sul metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo".
P.Q.M.
ANNULLA
l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Roma (sezione per il riesame delle misure coercitive).
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015