Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2023, proposto da Vvm S.r.l. e da Aircorporate S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Francesco Vicenzoni e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 37043 del 31.07.2023 a firma del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Villafranca di Verona avente ad oggetto: “RICHIESTA DI DEPOSITO DI TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DITTA VVM S.R.L. NON PROCEDIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI FRAZIONAMENTO”;
nonché, per quanto occorrer possa,
della nota comunale prot. n. 24571 del 15.05.2023 di sospensione del procedimento;
della nota comunale prot. n. 48875 del 10.10.2023 di diniego dell'istanza di riesame presentata in data 26.09.2023;
di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca di Verona;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 8 ottobre 2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, evidenziando che:
“- in data 11-08-2025, il tecnico di fiducia delle ricorrenti ha depositato presso il Comune di Villafranca di Verona un nuovo tipo frazionamento relativo all’area di cui è lite (cfr. doc. 15), atto a superare e sostituire quello ritenuto “non procedibile” dal provvedimento impugnato (cfr. doc. 1);
- in pari dati, il suddetto tipo di frazionamento catastale è stato regolarmente accettato e vistato dal Comune in parola ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 380/2001 (cfr. ancora doc. 15), essendo nelle more venuta definitivamente meno qualsivoglia perplessità di natura urbanistica manifestata dall’Ente locale de quo prima dell’approvazione della variante “PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI P.U.A. ATTUATI”, approvata con D.C.C. n. 48/2025 del 27-05-2025 (cfr. doc. 16);
- alla luce di tale nuova situazione di fatto, sopravvenuta rispetto all’avvio della presente controversia giurisdizionale, e segnatamente del perfezionamento nuovo frazionamento di cui sopra (cfr. doc. 15), l’interesse qui azionato dalle ricorrenti – a far data dall’11-08-2025 – deve ritenersi
integralmente soddisfatto;
- la limitata attività processuale sinora espletata, e soprattutto il contegno extragiudiziale delle ricorrenti – finalizzato alla celere definizione della presente controversia in sede amministrativa, paiono giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio ”.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 25 novembre 2025, nel Ruolo Aggiunto, ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, ed è stata trattenuta in decisione in considerazione della dichiarazione dei ricorrenti.
In conformità al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e dichiarare il ricorso improcedibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GR IM, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | GR IM |
IL SEGRETARIO