Articolo 23 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 22Articolo 24
Versione
5 aprile 1974
Art. 23. (Procedimento)

Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
Deve esser in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale puo' delegare un funzionario dipendente.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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