Art. 23. (Procedimento)
Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
Deve esser in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale puo' delegare un funzionario dipendente.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
Deve esser in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale puo' delegare un funzionario dipendente.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.