Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.5512/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. NAVACH MASSIMO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 18/07/2023 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di conferma o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
1
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, in seno al giudizio di merito, all'esito del supplemento peritale (a fronte della preliminare istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere) alla luce della documentazione medica prodotta nell'interesse della parte ricorrente e della visita medica peritale del periziando, ha accertato la sussistenza in capo alla stessa parte ricorrente di un'invalidità tale da ridurre a meno di un terzo le capacità di lavoro della stessa in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma del giorno 11/01/2021 (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU nella sua relazione scritta).
2 Questo giudicante condivide la valutazione espressa dal CTU, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della predetta CTU, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla L. n.222/1984 può trovare accoglimento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di conferma.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione economica richiesta, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del
05/02/2020 (Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa
Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n.
9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche
3 verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 26.000,01-52.000,00 arg. ex Cass. Sez. 6 – Lav.,
Ordinanza n.6558/2021), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP (Euro 1.528,00) sia della presente fase di merito
(Euro 4.638,00) – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore costituito CP_1 dichiaratosi anticipatario.
Analogamente in base al principio della soccombenza le spese di
C.T.U. – nella misura già liquidata con separati provvedimenti – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla legge n.222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma del giorno 11/01/2021;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_1 ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi
Euro 6.166,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed
IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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