Articolo 2247 quinquies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2247 bisArticolo 2250 quater
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2247-quinquies. (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri) 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055.
(( 3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore )) 4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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