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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice LV MA, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
3744/2025 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Fulvio Librizzi.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'11/03/2025, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente “presenta: “Mastectomia sinistra per carcinoma G2 della mammella recidivato, dopo quadrantectomia del 2002 e 2012 e linfoadenectomia ascellare con residuo marcoto linfedema dell'arto superiore omolaterale con residua algodisfunzionalità di modico grado. Esiti di trattamento con chemioterapia ed ormonoterapia rappresentati da poliradicoloneurite arti inferiori a moderata incidenza funzionale. Sindrome depressiva reattiva in soggetto con lupus eritematoso sistemico in remissione clinica”
Sulla base di quanto espresso nel corso dell'elaborato, limitatamente al periodo di effettuazione della chemiotrapia dal mese di marzo 2024 al mese di agosto 2024 sussistevano i requisiti per l'indennità di accompagnamento” (cfr. relazione in atti), riconoscendo pertanto la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento limitatamente al periodo di sottoposizione al trattamento chemioterapico.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Deve dunque dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento limitatamente al periodo dal marzo 2024 all'agosto 2024.
Stante la misura dell'accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per un terzo e i restanti due terzi vanno posti a carico dell' e liquidati come in CP_1
dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fulvio Librizzi che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento limitatamente al periodo dal marzo
2024 all'agosto 2024.
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei restanti CP_1
due terzi, che liquida in complessivi € 2.333,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv. Fulvio Librizzi, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 25/11/2025
IL GIUDICE
LV MA
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice LV MA, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
3744/2025 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Fulvio Librizzi.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'11/03/2025, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente “presenta: “Mastectomia sinistra per carcinoma G2 della mammella recidivato, dopo quadrantectomia del 2002 e 2012 e linfoadenectomia ascellare con residuo marcoto linfedema dell'arto superiore omolaterale con residua algodisfunzionalità di modico grado. Esiti di trattamento con chemioterapia ed ormonoterapia rappresentati da poliradicoloneurite arti inferiori a moderata incidenza funzionale. Sindrome depressiva reattiva in soggetto con lupus eritematoso sistemico in remissione clinica”
Sulla base di quanto espresso nel corso dell'elaborato, limitatamente al periodo di effettuazione della chemiotrapia dal mese di marzo 2024 al mese di agosto 2024 sussistevano i requisiti per l'indennità di accompagnamento” (cfr. relazione in atti), riconoscendo pertanto la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento limitatamente al periodo di sottoposizione al trattamento chemioterapico.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Deve dunque dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento limitatamente al periodo dal marzo 2024 all'agosto 2024.
Stante la misura dell'accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per un terzo e i restanti due terzi vanno posti a carico dell' e liquidati come in CP_1
dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fulvio Librizzi che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento limitatamente al periodo dal marzo
2024 all'agosto 2024.
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei restanti CP_1
due terzi, che liquida in complessivi € 2.333,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv. Fulvio Librizzi, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 25/11/2025
IL GIUDICE
LV MA