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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9915 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO PRIMO GRADO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza dell'8.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 30502/2024
VERTENTE TRA
c.f. , in persona del proprio Amministratore Unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Puoti,
PE ON e PE NT, anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Puoti in Roma,
Via Panama n. 68, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo;
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_2 CodiceFiscale_1
in Via Annia Regilla n. 194 presso lo studio dell'Avv. Andrea Corsetti che lo rappresenta e lo difende, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n.3283/24 allegata nel fascicolo telematico 17026/24 R.G., valida anche per la fase di opposizione ed esecuzione;
- OPPOSTO - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 7.8.2024, ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3283/2024 emesso da quest'Ufficio in data 13.5.2024, ritualmente notificato l'11.7.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €243.916,88 a titolo di retribuzioni Parte_2
maturate successivamente a licenziamento dichiarato inefficace da sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.19975/2012, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti a far tempo dal 1.9.2004 con inquadramento al IV livello del C.C.N.L. Studi
Professionali, con obbligo di dare continuità al rapporto medesimo, pronunciamento confermato dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n.
1618/14 che aveva respinto l'appello proposto da Parte_1
A fondamento dell'opposizione, la società ha dedotto che il aveva Pt_2
azionato il credito solo a distanza di circa dieci anni dalla sentenza della Corte
d'Appello di Roma n.1618/2014, la quale, come la sentenza n. 19975/2012 del Tribunale di Roma, era stata resa nei confronti del Controparte_1
e quindi nei confronti del curatore fallimentare e non della società
[...]
ingiunta, così da non poter costituire valido fondamento della domanda monitoria. Ha quindi eccepito l'inammissibilità del decreto opposto per assenza di prova scritta del credito, nonché per mancanza di sua liquidità ed esigibilità. Ha poi dedotto che il sequestro e la successiva confisca dell'attivo fallimentare avevano determinato la cessazione definitiva dell'attività di impresa, così escludendo la possibilità di riconoscere retribuzioni o risarcimenti. Ha quindi concluso chiedendo “in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di competenza quale giudice del lavoro in favore del
Tribunale civile di Roma, conformemente al disposto della sentenza n. 19975/2012 del Tribunale di Roma sez. Lavoro;
in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile per carenza assoluta dei presupposti per la relativa emissione;
in via principale e nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3283/2024 (n.r.g. 17026/2024) emesso nei confronti di in data 13.5.2024, e rigettare ogni domanda già Parte_1
proposta dall'opposto in via monitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata” vinte le spese.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha dedotto che il decreto ingiuntivo trovava fondamento nelle sentenze del Tribunale di Roma n. 19975/2012 e della Corte d'Appello n. 1418/2014, le quali avevano accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al IV livello del CCNL
Studi Professionali, dichiarato l'illegittimità del licenziamento orale e disposto la prosecuzione del rapporto con diritto al pagamento delle retribuzioni maturate. Ha poi argomentato in merito alla competenza del
Tribunale di Roma – sezione Lavoro essendo ad oggi la società tornata in bonis e non essendo opponibili al lavoratore eventuali omissioni del curatore.
Ha infine affermato che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile, in quanto derivante da sentenze passate in giudicato. Ha quindi concluso chiedendo: “accertata e dichiarata la legittimità, validità ed efficacia del
Decreto Ingiuntivo n. 3283/24 del Tribunale di Roma – sezione Lavoro e
Previdenza opposto, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per ciascuna delle domande in detta opposizione contenute, confermando pertanto il Decreto Ingiuntivo n. n. 3283/24 del Tribunale di
Roma – sezione Lavoro e Previdenza opposto in ogni sua parte e concedendo allo stesso l'efficacia esecutiva conseguente all'invocato rigetto della dispiegata opposizione”, con vittoria di spese.
Assente la parte opponente alla prima udienza, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per discussione e, in data odierna, definita con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non è fondata. Parte_1
1. In primo luogo, deve escludersi la prospettata incompetenza del
Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Le sentenze del Tribunale di
Roma n. 19975/2012 e della Corte di Appello di Roma n. 1418/2014, emesse all'esito del giudizio instaurato da hanno accertato in via Parte_2
definitiva l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato,
l'inefficacia del licenziamento orale intimato e il conseguente obbligo di prosecuzione del rapporto. Trattasi di accertamento in materia di lavoro, ormai divenuto definitivo per mancata proposizione di ricorso in Cassazione, che vede per la condanna dei crediti da questo derivanti, la competenza del medesimo giudice, atteso che il sindacato a questi demandato non soffre più alcuna preclusione in ragione della procedura concorsuale, che ha visto a suo tempo interessata la società opponente, ad oggi dichiarata conclusa. Né la dichiarazione di improcedibilità all'epoca correttamente pronunciata può, in ragione del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che la conteneva, essere ritenuta preclusiva della competenza ad oggi del Tribunale del lavoro, essendo mutate da allora le circostanze in fatto che all'epoca impedirono da parte del medesimo Tribunale la pronuncia di condanna.
2. Ciò posto, occorre ricordare come, a fronte di accertamento divenuto definitivo di sussistenza di rapporto di lavoro tra l'opposto e la società Pt_1
ad opera delle richiamate pronunce, sussiste costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudicato sull'accertamento del rapporto e sull'illegittimità del licenziamento implica l'automatica permanenza del vincolo contrattuale, sino a valido e rituale recesso datoriale
(Cass. civ., sez. lav., n. 1439/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 2132/2016). Occorre d'altro lato ricordare, come costantemente ribadito dai giudici di legittimità, che il licenziamento orale inidoneo a incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non fa di per sé sorgere il diritto alle retribuzioni maturate dal licenziamento stesso. A tal fine è infatti necessario che il lavoratore metta a disposizione la prestazione lavorativa, con offerta formale (vedi anche
Cassazione 5 luglio 2016 n. 13669).
Ebbene, nel caso in esame il lavoratore, come documentato, ha reso disponibile la propria prestazione in occasione di richiesta di conciliazione con offerta delle proprie energie lavorative ricevuta dall'odierna opponente già in data 11.11.2006. E, come noto, è principio consolidato in materia di obbligazioni di fare, che l'offerta della prestazione è sufficiente a costituire il datore di lavoro in mora e a fondare il diritto alla retribuzione, ai sensi degli artt. 1206 e 1217 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 24977/2015; Cass. civ., sez. lav.,
n.10874/2007).
Ne consegue che il mancato utilizzo della prestazione da parte della società, a fronte della menzionata sentenza accertativa e dell'offerta delle energie lavorative, non esclude l'obbligo di corrispondere le retribuzioni maturate successivamente all'intimazione del licenziamento inefficace.
Né le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla procedura fallimentare che l'ha vista interessata, al sequestro ed alla successiva confisca dell'attivo sono in grado di incidere sul diritto vantato in monitorio dal lavoratore atteso che, come chiarito dalla Cassazione, “le vicende soggettive dell'impresa, incluse quelle concorsuali, non determinano l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, il quale perdura sino a valido atto di recesso datoriale”
(Cass. civ., sez. lav., n. 19917/2014; Cass. civ., sez. lav., n. 11746/2018).
Ne consegue nel caso di specie che, non essendo mai stato intimato anche successivamente alla sentenza di primo grado un valido licenziamento, il rapporto è rimasto giuridicamente in essere anche durante la procedura concorsuale. Né la società può oggi disconoscere le scelte a suo tempo operate dal curatore poiché dall'apertura della procedura concorsuale questi ha rivestito la carica di legale rappresentante della medesima.
Anche tale eccezione deve quindi essere rigettata.
3. Quanto alla natura del credito azionato, va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è fondato su titolo giudiziale definitivo e, come tale, si configura come certo nell'an. La Cassazione ha costantemente affermato che
“il giudicato che accerta l'illegittimità del licenziamento e la persistenza del rapporto di lavoro comporta la certezza del diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate, le quali possono essere fatte valere in via monitoria senza necessità di ulteriori accertamenti” (Cass. civ., sez. lav., n.
26078/2017; Cass. civ., sez. lav., n. 21484/2019).
In merito alla liquidità del medesimo, rileva l'Ufficio che il ricorrente ha prodotto in sede di ricorso monitorio il CCNL individuato in sentenza come quello disciplinante il rapporto nonché le tabelle dei minimi retributivi applicabili negli anni in interesse in funzione dell'inquadramento parimenti riconosciuto in sede di provvedimento giudiziale. Elementi che, valutati nel loro complesso, hanno permesso agile quantificazione del dovuto. Né vi è motivo per ritenere che il credito azionato, certo e liquido, non sia ad oggi esigibile essendo la società tornata in bonis.
Ha sul punto sostenuto la difesa opponente che non possa essere validamente Part sostenuto che sia tornata in bonis poiché a seguito del decreto di chiusura del fallimento n. 288/2010 di si è verificata la fattispecie di cui Parte_1
all'art. 64, comma 7, D.Lgs. n. 159/2011 che ne ha determinato il definitivo scioglimento che avrebbe dovuto essere prontamente comunicato dal Curatore al competente Registro delle imprese per la definitiva cancellazione. La tesi del definitivo scioglimento è sconfessata dall'esistenza di Amministratore
Unico della società nominato nell'esercizio 2016, dalla costituzione nel presente giudizio della medesima e dallo stesso tenore del ricorso in opposizione ove viene in altra parte riferito: “Mai nessuna conoscenza, prima della notificazione del decreto ingiuntivo che si oppone con il presente atto, aveva mai avuto con riferimento a tale contenzioso, dal momento Parte_1
che né il Sig. , né chi per esso, hanno mai inteso prima d'ora comunicare Pt_2
l'esistenza del presente contenzioso alla Società, anche considerato che, pur in pendenza del Fallimento, la Società ha continuato ovviamente a rimanere in vita con un proprio organo amministrativo ed i propri soci.”. Né eventuali difetti di comunicazione tra curatela e soci, anche qualora provati ma questo non è il caso, possono assumere rilevanza nei confronti del terzo creditore.
4. Con riferimento alla generica lamentela relativa al decorso di circa un decennio tra sentenza d'appello e richiesta del dovuto avanzata in monitorio, rileva l'Ufficio che tale doglianza, non assurta ad eccezione di prescrizione,
(né il termine prescrizione, né l'istituto estintivo è stato richiamato in sede di conclusioni o nel corso dell'atto difensivo esprimendosi la difesa in questi termini: “sia consentito di osservare la singolarità dell'azione proposta dal
Sig. , il quale - come risulta dal proprio ricorso per decreto ingiuntivo - Pt_2
risulta avere sorprendentemente atteso ben 10 anni dal deposito della sentenza n. 1618, resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 18.2.2014, invocata proprio da controparte quale presupposto del proprio asserito diritto di credito nei confronti di ), appare del tutto irrilevante. Parte_1
5. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3283/2024, emesso dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Roma, il 13.5.2024;
- condanna in persona del proprio Amministratore Unico e Parte_1
legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €4.000,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi.
Roma, l'8.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Casari
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza dell'8.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 30502/2024
VERTENTE TRA
c.f. , in persona del proprio Amministratore Unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Puoti,
PE ON e PE NT, anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Puoti in Roma,
Via Panama n. 68, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo;
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_2 CodiceFiscale_1
in Via Annia Regilla n. 194 presso lo studio dell'Avv. Andrea Corsetti che lo rappresenta e lo difende, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n.3283/24 allegata nel fascicolo telematico 17026/24 R.G., valida anche per la fase di opposizione ed esecuzione;
- OPPOSTO - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il 7.8.2024, ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3283/2024 emesso da quest'Ufficio in data 13.5.2024, ritualmente notificato l'11.7.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €243.916,88 a titolo di retribuzioni Parte_2
maturate successivamente a licenziamento dichiarato inefficace da sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.19975/2012, che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti a far tempo dal 1.9.2004 con inquadramento al IV livello del C.C.N.L. Studi
Professionali, con obbligo di dare continuità al rapporto medesimo, pronunciamento confermato dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n.
1618/14 che aveva respinto l'appello proposto da Parte_1
A fondamento dell'opposizione, la società ha dedotto che il aveva Pt_2
azionato il credito solo a distanza di circa dieci anni dalla sentenza della Corte
d'Appello di Roma n.1618/2014, la quale, come la sentenza n. 19975/2012 del Tribunale di Roma, era stata resa nei confronti del Controparte_1
e quindi nei confronti del curatore fallimentare e non della società
[...]
ingiunta, così da non poter costituire valido fondamento della domanda monitoria. Ha quindi eccepito l'inammissibilità del decreto opposto per assenza di prova scritta del credito, nonché per mancanza di sua liquidità ed esigibilità. Ha poi dedotto che il sequestro e la successiva confisca dell'attivo fallimentare avevano determinato la cessazione definitiva dell'attività di impresa, così escludendo la possibilità di riconoscere retribuzioni o risarcimenti. Ha quindi concluso chiedendo “in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di competenza quale giudice del lavoro in favore del
Tribunale civile di Roma, conformemente al disposto della sentenza n. 19975/2012 del Tribunale di Roma sez. Lavoro;
in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile per carenza assoluta dei presupposti per la relativa emissione;
in via principale e nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3283/2024 (n.r.g. 17026/2024) emesso nei confronti di in data 13.5.2024, e rigettare ogni domanda già Parte_1
proposta dall'opposto in via monitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata” vinte le spese.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha dedotto che il decreto ingiuntivo trovava fondamento nelle sentenze del Tribunale di Roma n. 19975/2012 e della Corte d'Appello n. 1418/2014, le quali avevano accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al IV livello del CCNL
Studi Professionali, dichiarato l'illegittimità del licenziamento orale e disposto la prosecuzione del rapporto con diritto al pagamento delle retribuzioni maturate. Ha poi argomentato in merito alla competenza del
Tribunale di Roma – sezione Lavoro essendo ad oggi la società tornata in bonis e non essendo opponibili al lavoratore eventuali omissioni del curatore.
Ha infine affermato che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile, in quanto derivante da sentenze passate in giudicato. Ha quindi concluso chiedendo: “accertata e dichiarata la legittimità, validità ed efficacia del
Decreto Ingiuntivo n. 3283/24 del Tribunale di Roma – sezione Lavoro e
Previdenza opposto, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per ciascuna delle domande in detta opposizione contenute, confermando pertanto il Decreto Ingiuntivo n. n. 3283/24 del Tribunale di
Roma – sezione Lavoro e Previdenza opposto in ogni sua parte e concedendo allo stesso l'efficacia esecutiva conseguente all'invocato rigetto della dispiegata opposizione”, con vittoria di spese.
Assente la parte opponente alla prima udienza, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per discussione e, in data odierna, definita con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non è fondata. Parte_1
1. In primo luogo, deve escludersi la prospettata incompetenza del
Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Le sentenze del Tribunale di
Roma n. 19975/2012 e della Corte di Appello di Roma n. 1418/2014, emesse all'esito del giudizio instaurato da hanno accertato in via Parte_2
definitiva l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato,
l'inefficacia del licenziamento orale intimato e il conseguente obbligo di prosecuzione del rapporto. Trattasi di accertamento in materia di lavoro, ormai divenuto definitivo per mancata proposizione di ricorso in Cassazione, che vede per la condanna dei crediti da questo derivanti, la competenza del medesimo giudice, atteso che il sindacato a questi demandato non soffre più alcuna preclusione in ragione della procedura concorsuale, che ha visto a suo tempo interessata la società opponente, ad oggi dichiarata conclusa. Né la dichiarazione di improcedibilità all'epoca correttamente pronunciata può, in ragione del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che la conteneva, essere ritenuta preclusiva della competenza ad oggi del Tribunale del lavoro, essendo mutate da allora le circostanze in fatto che all'epoca impedirono da parte del medesimo Tribunale la pronuncia di condanna.
2. Ciò posto, occorre ricordare come, a fronte di accertamento divenuto definitivo di sussistenza di rapporto di lavoro tra l'opposto e la società Pt_1
ad opera delle richiamate pronunce, sussiste costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudicato sull'accertamento del rapporto e sull'illegittimità del licenziamento implica l'automatica permanenza del vincolo contrattuale, sino a valido e rituale recesso datoriale
(Cass. civ., sez. lav., n. 1439/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 2132/2016). Occorre d'altro lato ricordare, come costantemente ribadito dai giudici di legittimità, che il licenziamento orale inidoneo a incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non fa di per sé sorgere il diritto alle retribuzioni maturate dal licenziamento stesso. A tal fine è infatti necessario che il lavoratore metta a disposizione la prestazione lavorativa, con offerta formale (vedi anche
Cassazione 5 luglio 2016 n. 13669).
Ebbene, nel caso in esame il lavoratore, come documentato, ha reso disponibile la propria prestazione in occasione di richiesta di conciliazione con offerta delle proprie energie lavorative ricevuta dall'odierna opponente già in data 11.11.2006. E, come noto, è principio consolidato in materia di obbligazioni di fare, che l'offerta della prestazione è sufficiente a costituire il datore di lavoro in mora e a fondare il diritto alla retribuzione, ai sensi degli artt. 1206 e 1217 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 24977/2015; Cass. civ., sez. lav.,
n.10874/2007).
Ne consegue che il mancato utilizzo della prestazione da parte della società, a fronte della menzionata sentenza accertativa e dell'offerta delle energie lavorative, non esclude l'obbligo di corrispondere le retribuzioni maturate successivamente all'intimazione del licenziamento inefficace.
Né le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla procedura fallimentare che l'ha vista interessata, al sequestro ed alla successiva confisca dell'attivo sono in grado di incidere sul diritto vantato in monitorio dal lavoratore atteso che, come chiarito dalla Cassazione, “le vicende soggettive dell'impresa, incluse quelle concorsuali, non determinano l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, il quale perdura sino a valido atto di recesso datoriale”
(Cass. civ., sez. lav., n. 19917/2014; Cass. civ., sez. lav., n. 11746/2018).
Ne consegue nel caso di specie che, non essendo mai stato intimato anche successivamente alla sentenza di primo grado un valido licenziamento, il rapporto è rimasto giuridicamente in essere anche durante la procedura concorsuale. Né la società può oggi disconoscere le scelte a suo tempo operate dal curatore poiché dall'apertura della procedura concorsuale questi ha rivestito la carica di legale rappresentante della medesima.
Anche tale eccezione deve quindi essere rigettata.
3. Quanto alla natura del credito azionato, va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è fondato su titolo giudiziale definitivo e, come tale, si configura come certo nell'an. La Cassazione ha costantemente affermato che
“il giudicato che accerta l'illegittimità del licenziamento e la persistenza del rapporto di lavoro comporta la certezza del diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate, le quali possono essere fatte valere in via monitoria senza necessità di ulteriori accertamenti” (Cass. civ., sez. lav., n.
26078/2017; Cass. civ., sez. lav., n. 21484/2019).
In merito alla liquidità del medesimo, rileva l'Ufficio che il ricorrente ha prodotto in sede di ricorso monitorio il CCNL individuato in sentenza come quello disciplinante il rapporto nonché le tabelle dei minimi retributivi applicabili negli anni in interesse in funzione dell'inquadramento parimenti riconosciuto in sede di provvedimento giudiziale. Elementi che, valutati nel loro complesso, hanno permesso agile quantificazione del dovuto. Né vi è motivo per ritenere che il credito azionato, certo e liquido, non sia ad oggi esigibile essendo la società tornata in bonis.
Ha sul punto sostenuto la difesa opponente che non possa essere validamente Part sostenuto che sia tornata in bonis poiché a seguito del decreto di chiusura del fallimento n. 288/2010 di si è verificata la fattispecie di cui Parte_1
all'art. 64, comma 7, D.Lgs. n. 159/2011 che ne ha determinato il definitivo scioglimento che avrebbe dovuto essere prontamente comunicato dal Curatore al competente Registro delle imprese per la definitiva cancellazione. La tesi del definitivo scioglimento è sconfessata dall'esistenza di Amministratore
Unico della società nominato nell'esercizio 2016, dalla costituzione nel presente giudizio della medesima e dallo stesso tenore del ricorso in opposizione ove viene in altra parte riferito: “Mai nessuna conoscenza, prima della notificazione del decreto ingiuntivo che si oppone con il presente atto, aveva mai avuto con riferimento a tale contenzioso, dal momento Parte_1
che né il Sig. , né chi per esso, hanno mai inteso prima d'ora comunicare Pt_2
l'esistenza del presente contenzioso alla Società, anche considerato che, pur in pendenza del Fallimento, la Società ha continuato ovviamente a rimanere in vita con un proprio organo amministrativo ed i propri soci.”. Né eventuali difetti di comunicazione tra curatela e soci, anche qualora provati ma questo non è il caso, possono assumere rilevanza nei confronti del terzo creditore.
4. Con riferimento alla generica lamentela relativa al decorso di circa un decennio tra sentenza d'appello e richiesta del dovuto avanzata in monitorio, rileva l'Ufficio che tale doglianza, non assurta ad eccezione di prescrizione,
(né il termine prescrizione, né l'istituto estintivo è stato richiamato in sede di conclusioni o nel corso dell'atto difensivo esprimendosi la difesa in questi termini: “sia consentito di osservare la singolarità dell'azione proposta dal
Sig. , il quale - come risulta dal proprio ricorso per decreto ingiuntivo - Pt_2
risulta avere sorprendentemente atteso ben 10 anni dal deposito della sentenza n. 1618, resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 18.2.2014, invocata proprio da controparte quale presupposto del proprio asserito diritto di credito nei confronti di ), appare del tutto irrilevante. Parte_1
5. I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3283/2024, emesso dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Roma, il 13.5.2024;
- condanna in persona del proprio Amministratore Unico e Parte_1
legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €4.000,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi.
Roma, l'8.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Casari