Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 2027
CASS
Sentenza 23 gennaio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare siano esenti IVA, in quanto equiparabili a operazioni all'esportazione ex art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione di diritto interno costituisce trasposizione dell'art. 148, par. 1, lett. a) Dir. 2006/112/CE, la quale riguarda il regime di esenzione IVA delle «cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare», quali operazioni equiparate alle cessioni all'esportazione. L'esenzione diviene ugualmente applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il trasferimento della merce sia intervenuto in concomitanza del momento in cui l'armatore sia stato autorizzato a disporne, di fatto, come se fosse il proprietario del carburante cedutogli.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 2027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2027
    Data del deposito : 23 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

    Testo completo