TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 60/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANELLO FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e ETTORE TRIOLO CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.1.2018 il ricorrente, di cui in epigrafe, ha esposto che con missiva del 9.3.2017 l' gli comunicava un indebito di euro Controparte_2
5.600,58 erogatogli a titolo di prestazione di mobilità, maturato tra il 27.6.2024 ed il
31.12.2014, in quanto la domanda di mobilità in deroga sarebbe stata presentata prima della fine dell'ammortizzatore ordinario (ASPI)
2. L' , costituendosi in giudizio, sosteneva che la domanda di mobilità in deroga è CP_1 stata presentata in data 24.06.2014, prima della scadenza per la richiesta dell'indennità di disoccupazione ASpI. Inoltre, evidenziava che la Regione Calabria, con comunicazione del 18.01.2017, ha precisato che la possibilità di presentare anticipatamente le domande di mobilità riguardava esclusivamente l'anno 2013 e non il
2014. Al contrario, l'Accordo Istituzionale siglato il 10.04.2013 tra la Regione Calabria
e le parti sociali per l'erogazione della CIG e della mobilità in deroga prevedeva che le
1 istanze dovessero essere presentate entro 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla cessazione dell'ammortizzatore sociale ordinario, ove applicabile.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 28.1.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. La mobilità in deroga rappresenta un ammortizzatore sociale straordinario volto a garantire, per la durata stabilita dai singoli accordi territoriali, un'indennità economica sostitutiva del reddito a determinate categorie di lavoratori. L'erogazione di tale prestazione avviene tramite l' , sulla base di decreti adottati dalle Regioni CP_1
competenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, stanziate con decreto ministeriale.
5. La disciplina normativa di riferimento è contenuta nell'art. 2, comma 64, della Legge
28 giugno 2012, n. 92, che ha introdotto un sistema transitorio di ammortizzatori sociali per il periodo 2013-2016. Tale norma consente al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base di specifici accordi, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga per periodi non superiori a dodici mesi.
6. Successivamente, con il D.L. 54/2013, convertito in Legge 85/2013, sono state incrementate le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. Per l'anno 2013, ulteriori finanziamenti sono stati previsti dall'art. 10 del D.L. 102/2013, mentre per il
2014 le risorse sono state stanziate dall'art. 1, comma 183, della Legge 147/2013.
7. L'intesa tra Stato e Regioni del 22.11.2012 ha confermato la competenza regionale in materia di gestione e autorizzazione dei trattamenti in deroga, demandando alle Regioni la regolamentazione delle modalità di accesso. Nella Regione Calabria, l'Accordo
Quadro del 10.04.2013, siglato tra Regione, , e le organizzazioni CP_1 CP_3
sindacali, ha definito i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali e il termine di presentazione delle domande, fissato a 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla cessazione del precedente ammortizzatore sociale. La possibilità di una proroga oltre tale termine è stata prevista esclusivamente per le domande riferite all'anno 2013.
2 8. Alla luce di quanto esposto, è necessario valutare la ratio del termine decadenziale previsto e le eventuali conseguenze derivanti dalla presentazione anticipata della domanda.
9. Essendo una prestazione di sostegno al reddito, il termine decadenziale per la richiesta di mobilità in deroga è finalizzato a garantire un aiuto economico tempestivo ai lavoratori che hanno perso il proprio impiego senza colpa. Un'istanza presentata tardivamente sarebbe, infatti, incompatibile con la funzione stessa della misura.
10. Diversamente, la presentazione anticipata della domanda non comporta alcuna conseguenza negativa, in quanto il termine iniziale rileva esclusivamente ai fini del computo del termine finale entro cui l'istanza deve essere presentata.
11. Inoltre, all'epoca della richiesta avanzata dal ricorrente, non sussisteva alcuna incompatibilità tra l'indennità ASpI e la mobilità in deroga, fatta eccezione per il divieto di cumulo delle due prestazioni nel medesimo periodo, circostanza che, nel caso in esame, non si è verificata.
12. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'indebito annullato, con conseguente obbligo per l' di restituire eventuali somme trattenute. CP_1
13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
(23.10.2022)
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
CP_
- accoglie il ricorso, annulla l'indebito, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
3 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00, oltre CP_1
rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso, lì 29.1.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 60/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANELLO FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e ETTORE TRIOLO CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.1.2018 il ricorrente, di cui in epigrafe, ha esposto che con missiva del 9.3.2017 l' gli comunicava un indebito di euro Controparte_2
5.600,58 erogatogli a titolo di prestazione di mobilità, maturato tra il 27.6.2024 ed il
31.12.2014, in quanto la domanda di mobilità in deroga sarebbe stata presentata prima della fine dell'ammortizzatore ordinario (ASPI)
2. L' , costituendosi in giudizio, sosteneva che la domanda di mobilità in deroga è CP_1 stata presentata in data 24.06.2014, prima della scadenza per la richiesta dell'indennità di disoccupazione ASpI. Inoltre, evidenziava che la Regione Calabria, con comunicazione del 18.01.2017, ha precisato che la possibilità di presentare anticipatamente le domande di mobilità riguardava esclusivamente l'anno 2013 e non il
2014. Al contrario, l'Accordo Istituzionale siglato il 10.04.2013 tra la Regione Calabria
e le parti sociali per l'erogazione della CIG e della mobilità in deroga prevedeva che le
1 istanze dovessero essere presentate entro 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla cessazione dell'ammortizzatore sociale ordinario, ove applicabile.
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 28.1.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. La mobilità in deroga rappresenta un ammortizzatore sociale straordinario volto a garantire, per la durata stabilita dai singoli accordi territoriali, un'indennità economica sostitutiva del reddito a determinate categorie di lavoratori. L'erogazione di tale prestazione avviene tramite l' , sulla base di decreti adottati dalle Regioni CP_1
competenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, stanziate con decreto ministeriale.
5. La disciplina normativa di riferimento è contenuta nell'art. 2, comma 64, della Legge
28 giugno 2012, n. 92, che ha introdotto un sistema transitorio di ammortizzatori sociali per il periodo 2013-2016. Tale norma consente al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base di specifici accordi, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga per periodi non superiori a dodici mesi.
6. Successivamente, con il D.L. 54/2013, convertito in Legge 85/2013, sono state incrementate le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. Per l'anno 2013, ulteriori finanziamenti sono stati previsti dall'art. 10 del D.L. 102/2013, mentre per il
2014 le risorse sono state stanziate dall'art. 1, comma 183, della Legge 147/2013.
7. L'intesa tra Stato e Regioni del 22.11.2012 ha confermato la competenza regionale in materia di gestione e autorizzazione dei trattamenti in deroga, demandando alle Regioni la regolamentazione delle modalità di accesso. Nella Regione Calabria, l'Accordo
Quadro del 10.04.2013, siglato tra Regione, , e le organizzazioni CP_1 CP_3
sindacali, ha definito i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali e il termine di presentazione delle domande, fissato a 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla cessazione del precedente ammortizzatore sociale. La possibilità di una proroga oltre tale termine è stata prevista esclusivamente per le domande riferite all'anno 2013.
2 8. Alla luce di quanto esposto, è necessario valutare la ratio del termine decadenziale previsto e le eventuali conseguenze derivanti dalla presentazione anticipata della domanda.
9. Essendo una prestazione di sostegno al reddito, il termine decadenziale per la richiesta di mobilità in deroga è finalizzato a garantire un aiuto economico tempestivo ai lavoratori che hanno perso il proprio impiego senza colpa. Un'istanza presentata tardivamente sarebbe, infatti, incompatibile con la funzione stessa della misura.
10. Diversamente, la presentazione anticipata della domanda non comporta alcuna conseguenza negativa, in quanto il termine iniziale rileva esclusivamente ai fini del computo del termine finale entro cui l'istanza deve essere presentata.
11. Inoltre, all'epoca della richiesta avanzata dal ricorrente, non sussisteva alcuna incompatibilità tra l'indennità ASpI e la mobilità in deroga, fatta eccezione per il divieto di cumulo delle due prestazioni nel medesimo periodo, circostanza che, nel caso in esame, non si è verificata.
12. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'indebito annullato, con conseguente obbligo per l' di restituire eventuali somme trattenute. CP_1
13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
(23.10.2022)
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
CP_
- accoglie il ricorso, annulla l'indebito, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
3 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00, oltre CP_1
rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso, lì 29.1.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4