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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 392/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Ada Gambardella Presidente
VA MA SA GI relatore
SC FI GI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , con l'Avv. CUBEDDU Pt_1 C.F._1
CO ( ) SAVOIA 54/E Parte_2 C.F._2
07100 SASSARI;
contro
C.F. , con l'Avv. BORRELLO CP_1 C.F._3
IA MA AR
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
per parte ricorrente: Con riferimento alla minore figlia confermare il provvedimento di Per_1
affidamento esclusivo della minore figlia al padre;
Per_1
confermare l'incarico ai Servizi Sociali di Sassari affinché promuovano incontri, eventualmente protetti presso Spazio Neutro, tra la madre e la figlia;
Per_1
disporre, ovvero confermare, il pagamento, a carico del Sig. CP_2
di un assegno di mantenimento in favore della figlia , ancora non Per_2
economicamente indipendente, dell'importo di € 200,00 o, di diversa somma ritenuta dal GI;
disporre il pagamento, a carico del Sig. di un assegno di CP_2
mantenimento, in favore della Sig.ra in quanto priva di Pt_1
occupazione e di redditi, dell'importo di € 200,00 o, di diversa somma ritenuta dal GI;
compensazione delle spese di lite
Per parte resistente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sigg.ri e , contratto a Sassari il 26 gennaio 2002, trascritto CP_2 Pt_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari al n. 11, parte
2, serie A, anno 2002.
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
3) Confermare e disporre la collocazione della figlia minore Persona_3
presso il padre, nella sua residenza sita a Sassari in via Umberto Giordano
Pag. 2 di 18 n. 3, a costui affidata secondo il regime dell'affidamento super esclusivo che gli consentirà di assumere in via autonoma, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, compresa ogni decisione relativa alla salute, all'istruzione, allo sport, alla residenza, ai rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni, pertanto, con l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ex art. 337 quater terzo comma c.c.
4) aderendo alle conclusioni del PM dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della . Pt_1
5) Disporre che verserà a a titolo di mantenimento Pt_1 CP_2
della figlia la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo le Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
6) Disporre che tutte le provvidenze per la minore compreso Persona_3
l'assegno unico di cui al decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, vengano corrisposte per l'intero ammontare a in qualità di CP_2
genitore collocatario della figlia minore.
7) Disporre, per ciò che concerne il diritto di visita, che le frequentazioni tra madre e figlia avvengano in regime protetto nell'ambito dello Spazio
Neutro, tenendo conto della volontà e dell'assenso della minore.
8) Confermare e disporre che corrisponderà a titolo di CP_2
mantenimento della figlia maggiorenne ma non Persona_4
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 150,00 da versarsi direttamente a quest'ultima secondo delle modalità tracciabili.
Pag. 3 di 18 9) Rigettare la richiesta di assegno divorzile formulata dalla signora Pt_1
sulla scorta di tutte le ragioni di cui all'espositiva che precede.
[...]
10) Con emissione del decreto di liquidazione dei compensi professionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 comma 3°-bis DPR 115/02 così come modificato dalla “Legge di Stabilità 2016” - L. 208/2015 comma 783.
Per il Pubblico Ministero:
dichiarare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.
Adottare, a pena di decadenza, idonee prescrizioni nei confronti del padre.
Nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., un curatore speciale per la rappresentanza processuale e/o sostanziale del minore.
Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinché, avvalendosi, se necessario, anche della collaborazione dei Servizi
Specialistici, adottino gli interventi opportuni/necessari a sostegno del minore e monitorino costantemente la situazione socio-familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/01/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SASSARI al n 11 parte 2 serie A anno 2002.
La ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva che dal matrimonio erano nate due figlie: nata a [...] il Per_2
13.2.2020 (maggiorenne non autonoma economicamente) e nata a Per_1
Sassari il 29.11.2011;
Pag. 4 di 18 che, con sentenza n 963 del 2020, era stata dichiarata la separazione tra i coniugi ed il era stato autorizzato a lasciare la casa coniugale sita in CP_2
Via Monteverdi in Sassari, in locazione con AREA, e che era stato previsto il diritto di vedere le figlie in qualsiasi momento, fatti salvi gli impegni scolastici e il pernottamento con la madre, in regime di affido condiviso e con l'impegno al saldo di euro 300,00 mensili complessivi oltre l'aggiornamento ISTAT.
La ricorrente chiedeva dunque la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando che, successivamente alla separazione, i coniugi non si erano riconciliati.
Con il presente ricorso chiedeva la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione allegando il peggioramento delle proprie condizioni economiche che giustificavano l'aumento del contributo economico disposto a carico del da euro 300 ad euro 400 mensili per il CP_2
mantenimento delle figlie, oltre euro 200 quale assegno divorzile in suo favore.
All'udienza presidenziale del 3.4.2023 venivano confermate le condizioni di separazione.
Successivamente all'udienza presidenziale, si costituiva in giudizio CP_2
ed esponeva che, con provvedimento del 29 settembre 2023, il
[...]
Tribunale per i Minorenni di Sassari, nell'ambito del procedimento ex art. 330 e ss c.c. ed ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. instaurato su ricorso del Pubblico
Ministero in sede, aveva confermato il provvedimento precedentemente assunto inaudita altera parte, con il quale aveva disposto la collocazione della minore presso l'abitazione del padre e sospeso la madre Persona_3
Pag. 5 di 18 dalla responsabilità genitoriale, stante le pregiudizievoli condizioni vissute dalla minore presso l'abitazione di quest'ultima, colpita da una grave instabilità emotiva.
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, rilevata la pendenza del presente giudizio di divorzio, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, rimettendo gli atti al Tribunale
Ordinario per la riunione dei due procedimenti e per la prosecuzione e istruzione davanti al giudice civile della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta dal Pubblico Ministero nei confronti della signora . Pt_1
Il resistente chiedeva dunque la riunione dei due procedimenti.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda con riferimento alla modifica del contributo di mantenimento in favore della minore in Per_1
considerazione del fatto che, dall'8 settembre 2023, la predetta era stata allontanata dal nucleo familiare in cui risiedeva con la madre per essere affidata al padre, come da verbale di affidamento della minore allegato e che dunque da allora viveva stabilmente con il padre e con la nonna paterna in Sassari Via Umberto Giordano 3. Persona_5
I predetti provvedevano al suo mantenimento e ad ogni spesa nel suo interesse.
Esponeva il resistente che la minore viveva serena e che rifiutava ogni contatto con la madre che frequentava regolarmente la scuola media e l'oratorio Don Bosco in Latte Dolce.
Pag. 6 di 18 chiedeva dunque che il Tribunale confermasse i provvedimenti CP_2
temporanei e urgenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Sassari relativamente alla collocazione della minore presso il padre, dall'altra, in parziale modifica e integrazione, disponesse in via d'urgenza anche in merito agli aspetti economici ponendo l'obbligo di mantenimento della minore a carico della madre e a favore del padre, al quale Persona_3
doveva essere riconosciuta anche la corresponsione dell'intero Assegno
Unico percepito per la figlia.
Sulla sospensione della responsabilità genitoriale chiedeva che il Tribunale procedesse alla conferma disponendo in via definitiva la decadenza
(rinunciando a tale domanda con la comparsa dell'8.7.2025).
In subordine, quale forma di protezione della minore, ove il giudice non ravvisasse i presupposti di decadenza, chiedeva che venisse disposto un regime di affidamento esclusivo della minore a favore del CP_2
rappresentando egli, allo stato degli atti, l'unica figura genitoriale in grado di assumere responsabilmente ogni necessaria decisione a favore della minore.
Sul mantenimento in favore della figlia (maggiorenne) il resistente Per_2
allegava che la predetta svolgeva attività lavorativa stagionale e doveva ritenersi economicamente autonoma.
Chiedeva inoltre il rigetto della domanda con riferimento all'assegno Par divorzile in favore della allegando che lo stato di disoccupazione doveva considerarsi solo momentaneo essendo la IU giovane e in un buon stato di salute.
Pag. 7 di 18 Precisava, in ogni caso, che la stessa percepiva un'indennità di disoccupazione che le consentiva di provvedere al sostentamento.
Con provvedimento reso all'udienza del 18.10.2023 il giudice confermava i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Tribunale per i Minorenni;
modificava l'ordinanza presidenziale e disponeva l'affido della minore in via super-esclusiva al padre che poteva Persona_3 CP_2
assumere in modo autonomo ogni decisione, ordinaria o straordinaria, ex art. 337 quater, co. 3, c.c., anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative;
disponeva il collocamento di presso il padre, ove Persona_3
avrebbe fissato la propria residenza anagrafica e ove doveva essere garantito uno spazio idoneo di vita per la minore;
poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1
figlia mediante versamento al padre entro il giorno 5 Per_1 CP_2
di ogni mese, dell'importo mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2023, oltre il
50% delle spese straordinarie;
disponeva che l'assegno unico per venisse percepito integralmente Per_1
dal in quanto genitore con affidamento esclusivo. CP_2
Il giudice inoltre incaricava i Servizi Sociali del Comune di Sassari di avviare interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico per la madre e per il padre per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore, il tutto al fine di permettere ai genitori di
Pag. 8 di 18 elaborare il proprio vissuto nonché di acquisire strategie educative volte all'elaborazione della separazione ad oggi conflittuale, nonché incaricava i
Servizi Sociali del Comune di Sassari di verificare l'ambiente abitativo della minore presso la nuova casa del padre in via Umberto Giordano n. 3;
in caso di espressa volontà della minore, incaricava i Servizi Sociali del
Comune di Sassari di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia in Spazio Neutro e con modalità osservate, in conformità con la disponibilità del Servizio, nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore;
incaricava i Servizi Sociali del Comune di Sassari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, trasmettendo al Tribunale una relazione di aggiornamento entro il 9/4/2023, con relazione degli interventi avviati al fine di verifica all'udienza successiva.
Prescriveva ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi.
Confermava nel resto (assegno a favore della figlia in capo al padre Per_2
pari a € 150,00) le condizioni di separazione. CP_2
In esito all'istruzione fondata sulle relazioni dei servizi sociali e in seguito alla precisazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero (su richiesta del Collegio), le parti modificavano le proprie conclusioni come suesposte.
Pag. 9 di 18 ***
Sulla domanda di divorzio
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Sull'affidamento e collocamento della minore figlia Per_1
Si ritiene di confermare quanto disposto all'udienza del 18.10.2023 dal giudice e, in particolare, si ritiene di affidare la minore in via super Per_1
esclusiva al padre il quale potrà assumere in modo autonomo CP_2
ogni decisione, ordinaria o straordinaria, ex art 337 quater co 3 cc anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, salute, nonchè alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative.
Si ritiene inoltre di disporre il collocamento di presso il Persona_3
padre, ove la minore fisserà la propria residenza anagrafica e ove dovrà essere garantito uno spazio idoneo di vita per la minore.
Sulla responsabilità genitoriale della Pt_1
Si ritiene di confermare le considerazioni svolte dal Tribunale per i
Minorenni nei provvedimenti resi in data 18.9.2023 e 29.9.2023, fondate su Par un'accertata inadeguatezza al ruolo genitoriale della .
Pag. 10 di 18 In tal senso l'annotazione di PG del 20.4.2023 da cui emerge in maniera Par chiara il grave stato di disagio e fragilità psicologica della che riferiva Part fatti del tutto inverosimili “la raccontava di aver iniziato a sentire la presenza della madre nel suo corpo e con il passare del tempo la sua stessa voce si stava trasformando in quella della madre” (testualmente dal documento citato e allegato al fascicolo Tribunale Minorenni) e che assumeva atteggiamenti aggressivi tali da rendere necessario l'intervento dei sanitari;
dall'esame delle notizie acquisite dalla Questura di Sassari in data 8.9.2023 dalla signora (nonna paterna della minore la Persona_5 Per_1
Par quale aveva fornito alcuni messaggi Whatsapp che la aveva inviato alla minore in data 6.9.2023 “Portami i soldi per le sigarette la red Per_1
Bull e i cazzi miei altrimenti quando prima o poi rientrerai ti picchierò talmente forte da finire addirittura in carcere” (testualmente dal documento citato);
dall'esame della trascrizione dei file audio dell'8 settembre 2023 allegata al fascicolo Tribunale Minorenni da cui emerge chiaramente l'inadeguatezza al ruolo genitoriale e l'atteggiamento gravemente minatorio nei confronti della minore figlia “…tu sei morta da oggi, io ti rovino la vita per tutta la vita!!”;
“…brutta merdosa che non sei altra, tanto quando vieni sei morta di colpi”.
Tutti gli elementi esposti e già valutati in sede sommaria dal Tribunale per i Par Minorenni non solo non sono contestati dalla ricorrente ma sono Par ulteriormente confermati dai comportamenti successivi della che, anche
Pag. 11 di 18 in esito ai provvedimenti provvisori, resi dal giudice nel presente procedimento all'udienza del 18.10.2023, con i quali si disponeva che gli incontri tra la minore e la madre dovessero svolgersi in spazi Per_1
protetti e che entrambi i genitori dovessero mantenere un rapporto collaborativo con i Servizi Sociali al fine di garantire una serena crescita della minore, ha sempre rifiutato di seguire le indicazioni dei servizi Sociali
e, in particolare, ha sempre rifiutato di incontrare la figlia negli spazi protetti.
In tal senso le ultime relazioni dei servizi sociali (7.8.2025 e 12.8.2025) da cui si evince che la minore ha lasciato la casa paterna contro la volontà del padre per recarsi presso l'abitazione della madre, la quale ha mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti del padre e della signora Per_5
(nonna paterna della minore) anche di fronte alla minore.
Par I gravi elementi esposti e la circostanza che la signora non abbia adottato alcuno dei comportamenti prescritti per garantire un rapporto adeguato con la minore, e soprattutto tale da garantire la sicurezza di
, e ciò nel corso dei due anni successivi all'adozione dei Per_1
Par provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale (della ) e di affido super esclusivo al padre, portano a ritenere che la situazione di inadeguatezza e pericolo per la minore sia rimasta immutata con la conseguenza che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale dovrà essere accolta.
Per l'effetto dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale della Pt_1
nei confronti di
[...] Persona_3
Pag. 12 di 18 Sulla nomina del curatore speciale
Rigetta la domanda di nomina del curatore speciale ex art 473 bis 8cpc non sussistendo i presupposti di legge.
La decadenza è stata chiesta dal Pubblico Ministero nei confronti di un solo genitore e non è emersa dagli atti di causa una situazione di pregiudizio tale da precluderne l'adeguata rappresentanza da parte di entrambi i genitori
Sul contributo al mantenimento della minore Persona_3
Anche sul punto si ritiene di confermare l'ordinanza resa all'udienza del
18.10.2023 ponendo a carico della l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento della minore con il versamento, entro il Persona_3
giorno cinque di ogni mese, della somma di euro 150 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF.
Dispone che l'assegno unico in favore di sia percepito Persona_3
interamente da , affidatario in via esclusiva. CP_2
Sul contributo di mantenimento in favore di Persona_4
Considerato che in sede di conclusioni ha riconosciuto il diritto della CP_2
figlia al contributo economico, non essendo la predetta Per_2
autosufficiente, dispone che il resistente provveda al versamento, CP_2
Pag. 13 di 18 entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di euro 150 in favore di
Persona_4
Rigetta la domanda di versamento diretto alla predetta , unica Per_2
legittimata a proporre la domanda, con la conseguenza che il resistente deve ritenersi privo di legittimazione attiva.
Supporto alla genitorialità
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Sassari proseguano nell'attività di supporto alla genitorialità e, in generale, ad ogni intervento di supporto psicologico per la madre e per il padre al fine elaborare il proprio vissuto e acquisire strategie educative volte all'elaborazione della separazione conflittuale;
incarica inoltre il Servizio di monitorare l'ambiente abitativo della minore svolgendo attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore;
dispone che i servizi Sociali prendano in carico la minore per Per_1
sostenerla nell'affrontare le criticità delle relazioni familiari con particolare riferimento alla madre con la quale, allo stato, non può avere una relazione genitoriale adeguata e armoniosa per cui gli incontri potranno avvenire esclusivamente su richiesta della minore presso lo Spazio Neutro e Per_1
con le modalità osservate, in conformità con la disponibilità del Servizio, nel modo più rispondente all'interesse del minore.
Rigetta la domanda di sospensione del diritto di visita della madre, dovendo ritenersi che la tutela della minore sia garantita nell'ambito degli
Pag. 14 di 18 incontri protetti e che sia interesse della minore e della madre continuare a coltivare il rapporto, seppure nei tempi e nei modi già descritti.
Infine, prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento prestando la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali.
Dispone che il Comune di Sassari attivi un servizio educativo domiciliare che supporti la minore nel suo percorso scolastico e di recupero del Per_1
contesto educativo e ricreativo.
Sull'assegno divorzile
Si ritiene di rigettare la domanda proposta da , non essendo agli atti Pt_1
alcuna prova dei presupposti ai fini del riconoscimento del diritto.
Par E infatti la signora non ha allegato né provato in alcun modo l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32354), limitandosi a dedurre di essere, al momento, disoccupata, omettendo di provare di aver cercato di reperire un'occupazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 15 di 18 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni;
affida la minore in via super esclusiva al padre e Per_1 CP_2
dispone il collocamento di presso il padre, ponendo a carico Persona_3
della l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Pt_1
con il versamento entro il giorno cinque di ogni mese della Persona_3
somma di euro 150 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
dispone che il resistente provveda al versamento, entro il giorno CP_2
cinque di ogni mese, della somma di euro 150 in favore di Persona_4
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale della nei Pt_1
confronti di Persona_3
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Sassari proseguano nell'attività di supporto alla genitorialità e, in generale, ad ogni intervento di supporto psicologico per la madre e per il padre al fine elaborare il proprio vissuto e acquisire strategie educative volte all'elaborazione della separazione conflittuale;
incarica inoltre il Servizio di monitorare l'ambiente abitativo della minore svolgendo attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore;
dispone che i servizi Sociali prendano in carico la minore per Per_1
sostenerla nell'affrontare le criticità delle relazioni familiari con particolare
Pag. 16 di 18 riferimento alla madre con la quale , allo stato, non può avere una relazione genitoriale adeguata e armoniosa per cui gli incontri potranno avvenire esclusivamente su richiesta della minore presso lo Spazio Neutro e Per_1
con le modalità osservate, in conformità con la disponibilità del Servizio, nel modo più rispondente all'interesse del minore.
Infine, prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento prestando la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali.
Dispone che il Comune di Sassari attivi un servizio educativo domiciliare che supporti la minore nel suo percorso scolastico e di recupero del Per_1
contesto educativo e ricreativo.
Rigetta la domanda relativa all'assegno divorzile.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone la compensazione delle spese.
Sassari 25/11/2025
Il GI
VA MA SA
Il Presidente
Pag. 17 di 18
Ada Gambardella
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 392/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Ada Gambardella Presidente
VA MA SA GI relatore
SC FI GI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , con l'Avv. CUBEDDU Pt_1 C.F._1
CO ( ) SAVOIA 54/E Parte_2 C.F._2
07100 SASSARI;
contro
C.F. , con l'Avv. BORRELLO CP_1 C.F._3
IA MA AR
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
per parte ricorrente: Con riferimento alla minore figlia confermare il provvedimento di Per_1
affidamento esclusivo della minore figlia al padre;
Per_1
confermare l'incarico ai Servizi Sociali di Sassari affinché promuovano incontri, eventualmente protetti presso Spazio Neutro, tra la madre e la figlia;
Per_1
disporre, ovvero confermare, il pagamento, a carico del Sig. CP_2
di un assegno di mantenimento in favore della figlia , ancora non Per_2
economicamente indipendente, dell'importo di € 200,00 o, di diversa somma ritenuta dal GI;
disporre il pagamento, a carico del Sig. di un assegno di CP_2
mantenimento, in favore della Sig.ra in quanto priva di Pt_1
occupazione e di redditi, dell'importo di € 200,00 o, di diversa somma ritenuta dal GI;
compensazione delle spese di lite
Per parte resistente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sigg.ri e , contratto a Sassari il 26 gennaio 2002, trascritto CP_2 Pt_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari al n. 11, parte
2, serie A, anno 2002.
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
3) Confermare e disporre la collocazione della figlia minore Persona_3
presso il padre, nella sua residenza sita a Sassari in via Umberto Giordano
Pag. 2 di 18 n. 3, a costui affidata secondo il regime dell'affidamento super esclusivo che gli consentirà di assumere in via autonoma, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, compresa ogni decisione relativa alla salute, all'istruzione, allo sport, alla residenza, ai rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni, pertanto, con l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ex art. 337 quater terzo comma c.c.
4) aderendo alle conclusioni del PM dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della . Pt_1
5) Disporre che verserà a a titolo di mantenimento Pt_1 CP_2
della figlia la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo le Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
6) Disporre che tutte le provvidenze per la minore compreso Persona_3
l'assegno unico di cui al decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, vengano corrisposte per l'intero ammontare a in qualità di CP_2
genitore collocatario della figlia minore.
7) Disporre, per ciò che concerne il diritto di visita, che le frequentazioni tra madre e figlia avvengano in regime protetto nell'ambito dello Spazio
Neutro, tenendo conto della volontà e dell'assenso della minore.
8) Confermare e disporre che corrisponderà a titolo di CP_2
mantenimento della figlia maggiorenne ma non Persona_4
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 150,00 da versarsi direttamente a quest'ultima secondo delle modalità tracciabili.
Pag. 3 di 18 9) Rigettare la richiesta di assegno divorzile formulata dalla signora Pt_1
sulla scorta di tutte le ragioni di cui all'espositiva che precede.
[...]
10) Con emissione del decreto di liquidazione dei compensi professionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 comma 3°-bis DPR 115/02 così come modificato dalla “Legge di Stabilità 2016” - L. 208/2015 comma 783.
Per il Pubblico Ministero:
dichiarare la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.
Adottare, a pena di decadenza, idonee prescrizioni nei confronti del padre.
Nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., un curatore speciale per la rappresentanza processuale e/o sostanziale del minore.
Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinché, avvalendosi, se necessario, anche della collaborazione dei Servizi
Specialistici, adottino gli interventi opportuni/necessari a sostegno del minore e monitorino costantemente la situazione socio-familiare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/01/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SASSARI al n 11 parte 2 serie A anno 2002.
La ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva che dal matrimonio erano nate due figlie: nata a [...] il Per_2
13.2.2020 (maggiorenne non autonoma economicamente) e nata a Per_1
Sassari il 29.11.2011;
Pag. 4 di 18 che, con sentenza n 963 del 2020, era stata dichiarata la separazione tra i coniugi ed il era stato autorizzato a lasciare la casa coniugale sita in CP_2
Via Monteverdi in Sassari, in locazione con AREA, e che era stato previsto il diritto di vedere le figlie in qualsiasi momento, fatti salvi gli impegni scolastici e il pernottamento con la madre, in regime di affido condiviso e con l'impegno al saldo di euro 300,00 mensili complessivi oltre l'aggiornamento ISTAT.
La ricorrente chiedeva dunque la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando che, successivamente alla separazione, i coniugi non si erano riconciliati.
Con il presente ricorso chiedeva la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione allegando il peggioramento delle proprie condizioni economiche che giustificavano l'aumento del contributo economico disposto a carico del da euro 300 ad euro 400 mensili per il CP_2
mantenimento delle figlie, oltre euro 200 quale assegno divorzile in suo favore.
All'udienza presidenziale del 3.4.2023 venivano confermate le condizioni di separazione.
Successivamente all'udienza presidenziale, si costituiva in giudizio CP_2
ed esponeva che, con provvedimento del 29 settembre 2023, il
[...]
Tribunale per i Minorenni di Sassari, nell'ambito del procedimento ex art. 330 e ss c.c. ed ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. instaurato su ricorso del Pubblico
Ministero in sede, aveva confermato il provvedimento precedentemente assunto inaudita altera parte, con il quale aveva disposto la collocazione della minore presso l'abitazione del padre e sospeso la madre Persona_3
Pag. 5 di 18 dalla responsabilità genitoriale, stante le pregiudizievoli condizioni vissute dalla minore presso l'abitazione di quest'ultima, colpita da una grave instabilità emotiva.
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, rilevata la pendenza del presente giudizio di divorzio, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, rimettendo gli atti al Tribunale
Ordinario per la riunione dei due procedimenti e per la prosecuzione e istruzione davanti al giudice civile della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta dal Pubblico Ministero nei confronti della signora . Pt_1
Il resistente chiedeva dunque la riunione dei due procedimenti.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda con riferimento alla modifica del contributo di mantenimento in favore della minore in Per_1
considerazione del fatto che, dall'8 settembre 2023, la predetta era stata allontanata dal nucleo familiare in cui risiedeva con la madre per essere affidata al padre, come da verbale di affidamento della minore allegato e che dunque da allora viveva stabilmente con il padre e con la nonna paterna in Sassari Via Umberto Giordano 3. Persona_5
I predetti provvedevano al suo mantenimento e ad ogni spesa nel suo interesse.
Esponeva il resistente che la minore viveva serena e che rifiutava ogni contatto con la madre che frequentava regolarmente la scuola media e l'oratorio Don Bosco in Latte Dolce.
Pag. 6 di 18 chiedeva dunque che il Tribunale confermasse i provvedimenti CP_2
temporanei e urgenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Sassari relativamente alla collocazione della minore presso il padre, dall'altra, in parziale modifica e integrazione, disponesse in via d'urgenza anche in merito agli aspetti economici ponendo l'obbligo di mantenimento della minore a carico della madre e a favore del padre, al quale Persona_3
doveva essere riconosciuta anche la corresponsione dell'intero Assegno
Unico percepito per la figlia.
Sulla sospensione della responsabilità genitoriale chiedeva che il Tribunale procedesse alla conferma disponendo in via definitiva la decadenza
(rinunciando a tale domanda con la comparsa dell'8.7.2025).
In subordine, quale forma di protezione della minore, ove il giudice non ravvisasse i presupposti di decadenza, chiedeva che venisse disposto un regime di affidamento esclusivo della minore a favore del CP_2
rappresentando egli, allo stato degli atti, l'unica figura genitoriale in grado di assumere responsabilmente ogni necessaria decisione a favore della minore.
Sul mantenimento in favore della figlia (maggiorenne) il resistente Per_2
allegava che la predetta svolgeva attività lavorativa stagionale e doveva ritenersi economicamente autonoma.
Chiedeva inoltre il rigetto della domanda con riferimento all'assegno Par divorzile in favore della allegando che lo stato di disoccupazione doveva considerarsi solo momentaneo essendo la IU giovane e in un buon stato di salute.
Pag. 7 di 18 Precisava, in ogni caso, che la stessa percepiva un'indennità di disoccupazione che le consentiva di provvedere al sostentamento.
Con provvedimento reso all'udienza del 18.10.2023 il giudice confermava i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Tribunale per i Minorenni;
modificava l'ordinanza presidenziale e disponeva l'affido della minore in via super-esclusiva al padre che poteva Persona_3 CP_2
assumere in modo autonomo ogni decisione, ordinaria o straordinaria, ex art. 337 quater, co. 3, c.c., anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative;
disponeva il collocamento di presso il padre, ove Persona_3
avrebbe fissato la propria residenza anagrafica e ove doveva essere garantito uno spazio idoneo di vita per la minore;
poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1
figlia mediante versamento al padre entro il giorno 5 Per_1 CP_2
di ogni mese, dell'importo mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2023, oltre il
50% delle spese straordinarie;
disponeva che l'assegno unico per venisse percepito integralmente Per_1
dal in quanto genitore con affidamento esclusivo. CP_2
Il giudice inoltre incaricava i Servizi Sociali del Comune di Sassari di avviare interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico per la madre e per il padre per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore, il tutto al fine di permettere ai genitori di
Pag. 8 di 18 elaborare il proprio vissuto nonché di acquisire strategie educative volte all'elaborazione della separazione ad oggi conflittuale, nonché incaricava i
Servizi Sociali del Comune di Sassari di verificare l'ambiente abitativo della minore presso la nuova casa del padre in via Umberto Giordano n. 3;
in caso di espressa volontà della minore, incaricava i Servizi Sociali del
Comune di Sassari di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia in Spazio Neutro e con modalità osservate, in conformità con la disponibilità del Servizio, nel modo ritenuto più rispondente all'interesse del minore;
incaricava i Servizi Sociali del Comune di Sassari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, trasmettendo al Tribunale una relazione di aggiornamento entro il 9/4/2023, con relazione degli interventi avviati al fine di verifica all'udienza successiva.
Prescriveva ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi.
Confermava nel resto (assegno a favore della figlia in capo al padre Per_2
pari a € 150,00) le condizioni di separazione. CP_2
In esito all'istruzione fondata sulle relazioni dei servizi sociali e in seguito alla precisazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero (su richiesta del Collegio), le parti modificavano le proprie conclusioni come suesposte.
Pag. 9 di 18 ***
Sulla domanda di divorzio
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Sull'affidamento e collocamento della minore figlia Per_1
Si ritiene di confermare quanto disposto all'udienza del 18.10.2023 dal giudice e, in particolare, si ritiene di affidare la minore in via super Per_1
esclusiva al padre il quale potrà assumere in modo autonomo CP_2
ogni decisione, ordinaria o straordinaria, ex art 337 quater co 3 cc anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, salute, nonchè alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative.
Si ritiene inoltre di disporre il collocamento di presso il Persona_3
padre, ove la minore fisserà la propria residenza anagrafica e ove dovrà essere garantito uno spazio idoneo di vita per la minore.
Sulla responsabilità genitoriale della Pt_1
Si ritiene di confermare le considerazioni svolte dal Tribunale per i
Minorenni nei provvedimenti resi in data 18.9.2023 e 29.9.2023, fondate su Par un'accertata inadeguatezza al ruolo genitoriale della .
Pag. 10 di 18 In tal senso l'annotazione di PG del 20.4.2023 da cui emerge in maniera Par chiara il grave stato di disagio e fragilità psicologica della che riferiva Part fatti del tutto inverosimili “la raccontava di aver iniziato a sentire la presenza della madre nel suo corpo e con il passare del tempo la sua stessa voce si stava trasformando in quella della madre” (testualmente dal documento citato e allegato al fascicolo Tribunale Minorenni) e che assumeva atteggiamenti aggressivi tali da rendere necessario l'intervento dei sanitari;
dall'esame delle notizie acquisite dalla Questura di Sassari in data 8.9.2023 dalla signora (nonna paterna della minore la Persona_5 Per_1
Par quale aveva fornito alcuni messaggi Whatsapp che la aveva inviato alla minore in data 6.9.2023 “Portami i soldi per le sigarette la red Per_1
Bull e i cazzi miei altrimenti quando prima o poi rientrerai ti picchierò talmente forte da finire addirittura in carcere” (testualmente dal documento citato);
dall'esame della trascrizione dei file audio dell'8 settembre 2023 allegata al fascicolo Tribunale Minorenni da cui emerge chiaramente l'inadeguatezza al ruolo genitoriale e l'atteggiamento gravemente minatorio nei confronti della minore figlia “…tu sei morta da oggi, io ti rovino la vita per tutta la vita!!”;
“…brutta merdosa che non sei altra, tanto quando vieni sei morta di colpi”.
Tutti gli elementi esposti e già valutati in sede sommaria dal Tribunale per i Par Minorenni non solo non sono contestati dalla ricorrente ma sono Par ulteriormente confermati dai comportamenti successivi della che, anche
Pag. 11 di 18 in esito ai provvedimenti provvisori, resi dal giudice nel presente procedimento all'udienza del 18.10.2023, con i quali si disponeva che gli incontri tra la minore e la madre dovessero svolgersi in spazi Per_1
protetti e che entrambi i genitori dovessero mantenere un rapporto collaborativo con i Servizi Sociali al fine di garantire una serena crescita della minore, ha sempre rifiutato di seguire le indicazioni dei servizi Sociali
e, in particolare, ha sempre rifiutato di incontrare la figlia negli spazi protetti.
In tal senso le ultime relazioni dei servizi sociali (7.8.2025 e 12.8.2025) da cui si evince che la minore ha lasciato la casa paterna contro la volontà del padre per recarsi presso l'abitazione della madre, la quale ha mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti del padre e della signora Per_5
(nonna paterna della minore) anche di fronte alla minore.
Par I gravi elementi esposti e la circostanza che la signora non abbia adottato alcuno dei comportamenti prescritti per garantire un rapporto adeguato con la minore, e soprattutto tale da garantire la sicurezza di
, e ciò nel corso dei due anni successivi all'adozione dei Per_1
Par provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale (della ) e di affido super esclusivo al padre, portano a ritenere che la situazione di inadeguatezza e pericolo per la minore sia rimasta immutata con la conseguenza che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale dovrà essere accolta.
Per l'effetto dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale della Pt_1
nei confronti di
[...] Persona_3
Pag. 12 di 18 Sulla nomina del curatore speciale
Rigetta la domanda di nomina del curatore speciale ex art 473 bis 8cpc non sussistendo i presupposti di legge.
La decadenza è stata chiesta dal Pubblico Ministero nei confronti di un solo genitore e non è emersa dagli atti di causa una situazione di pregiudizio tale da precluderne l'adeguata rappresentanza da parte di entrambi i genitori
Sul contributo al mantenimento della minore Persona_3
Anche sul punto si ritiene di confermare l'ordinanza resa all'udienza del
18.10.2023 ponendo a carico della l'obbligo di contribuire al Pt_1
mantenimento della minore con il versamento, entro il Persona_3
giorno cinque di ogni mese, della somma di euro 150 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF.
Dispone che l'assegno unico in favore di sia percepito Persona_3
interamente da , affidatario in via esclusiva. CP_2
Sul contributo di mantenimento in favore di Persona_4
Considerato che in sede di conclusioni ha riconosciuto il diritto della CP_2
figlia al contributo economico, non essendo la predetta Per_2
autosufficiente, dispone che il resistente provveda al versamento, CP_2
Pag. 13 di 18 entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di euro 150 in favore di
Persona_4
Rigetta la domanda di versamento diretto alla predetta , unica Per_2
legittimata a proporre la domanda, con la conseguenza che il resistente deve ritenersi privo di legittimazione attiva.
Supporto alla genitorialità
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Sassari proseguano nell'attività di supporto alla genitorialità e, in generale, ad ogni intervento di supporto psicologico per la madre e per il padre al fine elaborare il proprio vissuto e acquisire strategie educative volte all'elaborazione della separazione conflittuale;
incarica inoltre il Servizio di monitorare l'ambiente abitativo della minore svolgendo attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore;
dispone che i servizi Sociali prendano in carico la minore per Per_1
sostenerla nell'affrontare le criticità delle relazioni familiari con particolare riferimento alla madre con la quale, allo stato, non può avere una relazione genitoriale adeguata e armoniosa per cui gli incontri potranno avvenire esclusivamente su richiesta della minore presso lo Spazio Neutro e Per_1
con le modalità osservate, in conformità con la disponibilità del Servizio, nel modo più rispondente all'interesse del minore.
Rigetta la domanda di sospensione del diritto di visita della madre, dovendo ritenersi che la tutela della minore sia garantita nell'ambito degli
Pag. 14 di 18 incontri protetti e che sia interesse della minore e della madre continuare a coltivare il rapporto, seppure nei tempi e nei modi già descritti.
Infine, prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento prestando la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali.
Dispone che il Comune di Sassari attivi un servizio educativo domiciliare che supporti la minore nel suo percorso scolastico e di recupero del Per_1
contesto educativo e ricreativo.
Sull'assegno divorzile
Si ritiene di rigettare la domanda proposta da , non essendo agli atti Pt_1
alcuna prova dei presupposti ai fini del riconoscimento del diritto.
Par E infatti la signora non ha allegato né provato in alcun modo l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32354), limitandosi a dedurre di essere, al momento, disoccupata, omettendo di provare di aver cercato di reperire un'occupazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 15 di 18 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni;
affida la minore in via super esclusiva al padre e Per_1 CP_2
dispone il collocamento di presso il padre, ponendo a carico Persona_3
della l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Pt_1
con il versamento entro il giorno cinque di ogni mese della Persona_3
somma di euro 150 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
dispone che il resistente provveda al versamento, entro il giorno CP_2
cinque di ogni mese, della somma di euro 150 in favore di Persona_4
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale della nei Pt_1
confronti di Persona_3
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Sassari proseguano nell'attività di supporto alla genitorialità e, in generale, ad ogni intervento di supporto psicologico per la madre e per il padre al fine elaborare il proprio vissuto e acquisire strategie educative volte all'elaborazione della separazione conflittuale;
incarica inoltre il Servizio di monitorare l'ambiente abitativo della minore svolgendo attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore;
dispone che i servizi Sociali prendano in carico la minore per Per_1
sostenerla nell'affrontare le criticità delle relazioni familiari con particolare
Pag. 16 di 18 riferimento alla madre con la quale , allo stato, non può avere una relazione genitoriale adeguata e armoniosa per cui gli incontri potranno avvenire esclusivamente su richiesta della minore presso lo Spazio Neutro e Per_1
con le modalità osservate, in conformità con la disponibilità del Servizio, nel modo più rispondente all'interesse del minore.
Infine, prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita della medesima, alle statuizioni del presente provvedimento prestando la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali.
Dispone che il Comune di Sassari attivi un servizio educativo domiciliare che supporti la minore nel suo percorso scolastico e di recupero del Per_1
contesto educativo e ricreativo.
Rigetta la domanda relativa all'assegno divorzile.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone la compensazione delle spese.
Sassari 25/11/2025
Il GI
VA MA SA
Il Presidente
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Ada Gambardella
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