Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 71
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza

    La Corte ritiene che tutti i motivi di ricorso attengano al merito della controversia, la cui cognizione spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. L'atto impugnato è una fase di esecuzione di un giudizio pendente in quella sede, e la richiesta di sospensione dell'esecuzione non è stata accolta. Non è consentito riesaminare il merito di quel procedimento per bloccare l'esecuzione provvisoria.

  • Rigettato
    Mancanza di prova sull'inattività della società e sull'estraneità del ricorrente agli utili

    La Corte non entra nel merito di tali argomentazioni, in quanto ritiene che appartengano alla competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta. La regolarità della notifica della cartella è stata comprovata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 71
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo