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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 4 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250007851034000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione pertinente all'anno di imposta 2018.
Lo stesso evidenziava che si trattava di pretesa tributaria riconducibile alla “il mago della frutta srl”, della quale lo stesso era stato socio al 20%. In relazione all'anno d'imposta 2018 lo stesso aveva presentato dichiarazione dei redditi, dando conto della inattività della società.
L'amministrazione finanziaria aveva effettuato un accertamento con metodo analitico induttivo in ragione della mancata esibizione dei documenti contabili riferibili al bilancio di esercizio 2018. Di qui la contestazione nei confronti del socio sulla base della presunzione di distribuzione degli utili.
Lo stesso dava atto di aver effettuato l'impugnazione dell'accertamento notificato nei suoi confronti avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta.
Con il primo motivo di impugnazione si dava atto che, poiché lo stesso non aveva potuto vedere i bilanci integrativi depositati dalla gestione relativa all'amministratore che gli era succeduto, non poteva formulare in relazione a ciò specifiche difese.
Evidenziava, poi, che lo stesso ricorrente non aveva incassato alcun utile extrabilancio relativo all'anno
2018, e ciò risultava anche dal conto corrente intestato al medesimo.
Evidenziava che nell'anno indicato non era maturato nessun utile, in quanto la società era stata inattiva.
Ricorrente_1 e Nominativo_1, rispettivamente soci al 20% e all'80%, il Ricorrente_1 anche amministratore unico della società, in data 20 novembre 2019 trasferivano le quote societarie alla signora Nominativo_2 cessando, altresì, il Ricorrente_1, dalla carica di amministratore unico.
Si evidenziava che il bilancio 2018 della società era stato approvato e depositato solo a gennaio 2020, ed era privo di qualsiasi veridicità, in quanto nell'anno 2018 la società era rimasta inattiva.
Appariva, pertanto, evidente la illegittimità dell'attività dell'amministrazione finanziaria, che aveva effettuato un accertamento sulla base di un bilancio inveritiero ed effettuato oltre i termini dell'esercizio e quelli previsti dalla legge.
Si evidenziava che dalle scritture contabili della situazione patrimoniale alla data del 31/12/2018, già trasmessi all'Agenzia delle Entrate, si poteva evincere un risultato economico che deponeva nel senso della inattività della società.
Sulla base di questi elementi si chiedeva l'annullamento della cartella, in subordine l'attesa degli accertamenti dell'autorità competente relative alla denuncia querela per truffa depositata da parte del Ricorrente_1.
In via ulteriormente gradata la sospensione del giudizio in attesa del giudicato pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella de qua.
In via istruttoria si chiedeva l'ammissione di testi in ordine alla inattività della società per l'anno d'imposta accertato, ed altri elementi coerenti con il contenuto del ricorso.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando che i profili contestati riguardavano, nella sostanza, non la cartella di pagamento, ma il merito dell'accertamento, di competenza dell'ente impositore.
Da parte sua evidenziava solamente che la cartella era stata regolarmente notificata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, la quale evidenziava che l'oggetto del contenzioso erano ritenute alla fonte non versate dal sostituto d'imposta.
Segnatamente, evidenziava che era stato emesso avviso di accertamento con cui, nei confronti della società,
“Il mago della frutta” era stato accertato un maggiore reddito di impresa per oltre un milione di euro, e Iva per l'importo analogo. In questo contesto si era proceduto ad evidenziare l'esistenza di ritenute non operate e non versate per euro 270.000, pari all'ammontare dei dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26% sui maggiori componenti reddituali. Si evidenziava anche che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 602/1973 in sede di riscossione coattiva il sostituito era responsabile in solido con il sostituto di imposta per le imposte accertate in capo allo stesso, ed il Ricorrente_1 era stato destinatario del recupero in quanto nel 2018 ricopriva la carica di rappresentante legale, e socio al 20% della società.
Si evidenziava che il ricorso era inammissibile in quanto non vi era alcuna censura contro l'atto impugnato, ovvero la cartella di pagamento, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse questioni sollevate presso la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta nell'ambito del giudizio azionato dallo stesso Ricorrente_1 nel merito.
Si evidenziava anche che l'accertamento nei confronti della società era divenuto definitivo.
Si sottolineava, comunque, che il Ricorrente_1 nulla aveva provato in ordine alla inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2018, e che la prova testimoniale in questo senso non aveva nessun valore.
Si evidenziava anche che la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta aveva rigettato la richiesta di sospensiva proposta avverso l'avviso di accertamento ivi impugnato, e pertanto si era proceduto a riscossione coattiva.
La ricorrente presentava memoria sottolineando ancora come non aveva potuto modulare motivi nel merito attinenti alla pretesa principale con riferimento alla documentazione depositata da coloro i quali gli erano succeduti nella gestione della società.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Si deve, infatti, evidenziare come tutti i motivi del medesimo, nessuno escluso, attengono al merito di una controversia che non è di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, ma è piuttosto di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta.
Lo stesso ricorrente ha premesso di avere la pendenza del giudizio nel merito avanti a quel giudice. Ed in effetti anche parte resistente Agenzia delle Entrate ha premesso che pende presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Caserta ricorso iscritto al numero RG 718/2024.
Gli elementi di merito pertinenti a quel giudizio, pertanto, non possono essere esaminati in questa fase, anche se l'atto impugnato altro non è che la fase di esecuzione relativa a quel giudizio, nel cui ambito la richiesta di sospensione dell'esecuzione non è stata accolta.
Non appare consentito, pertanto, rimettere in gioco il merito di quel procedimento (nel quale, peraltro, non risulta che si sia ancora giunti a decisione) avanti a questo giudice al fine di bloccare la fase dell'esecuzione provvisoria, riproponendo gli stessi motivi di merito che riguardano quel giudizio, che non hanno portato in quel giudizio alla sospensione dell'esecuzione.
Si deve, infatti, evidenziare che non è stata presentata contro l'atto impugnato alcuna lamentela e, del resto, la Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato documentazione comprovante la regolarità della notifica.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che possono essere liquidate per Agenzia delle Entrate Riscossione in euro 600, e per Agenzia delle Entrate in euro 1400.
P.Q.M.
respinge il ricorso condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 2.000
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 4 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250007851034000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione pertinente all'anno di imposta 2018.
Lo stesso evidenziava che si trattava di pretesa tributaria riconducibile alla “il mago della frutta srl”, della quale lo stesso era stato socio al 20%. In relazione all'anno d'imposta 2018 lo stesso aveva presentato dichiarazione dei redditi, dando conto della inattività della società.
L'amministrazione finanziaria aveva effettuato un accertamento con metodo analitico induttivo in ragione della mancata esibizione dei documenti contabili riferibili al bilancio di esercizio 2018. Di qui la contestazione nei confronti del socio sulla base della presunzione di distribuzione degli utili.
Lo stesso dava atto di aver effettuato l'impugnazione dell'accertamento notificato nei suoi confronti avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta.
Con il primo motivo di impugnazione si dava atto che, poiché lo stesso non aveva potuto vedere i bilanci integrativi depositati dalla gestione relativa all'amministratore che gli era succeduto, non poteva formulare in relazione a ciò specifiche difese.
Evidenziava, poi, che lo stesso ricorrente non aveva incassato alcun utile extrabilancio relativo all'anno
2018, e ciò risultava anche dal conto corrente intestato al medesimo.
Evidenziava che nell'anno indicato non era maturato nessun utile, in quanto la società era stata inattiva.
Ricorrente_1 e Nominativo_1, rispettivamente soci al 20% e all'80%, il Ricorrente_1 anche amministratore unico della società, in data 20 novembre 2019 trasferivano le quote societarie alla signora Nominativo_2 cessando, altresì, il Ricorrente_1, dalla carica di amministratore unico.
Si evidenziava che il bilancio 2018 della società era stato approvato e depositato solo a gennaio 2020, ed era privo di qualsiasi veridicità, in quanto nell'anno 2018 la società era rimasta inattiva.
Appariva, pertanto, evidente la illegittimità dell'attività dell'amministrazione finanziaria, che aveva effettuato un accertamento sulla base di un bilancio inveritiero ed effettuato oltre i termini dell'esercizio e quelli previsti dalla legge.
Si evidenziava che dalle scritture contabili della situazione patrimoniale alla data del 31/12/2018, già trasmessi all'Agenzia delle Entrate, si poteva evincere un risultato economico che deponeva nel senso della inattività della società.
Sulla base di questi elementi si chiedeva l'annullamento della cartella, in subordine l'attesa degli accertamenti dell'autorità competente relative alla denuncia querela per truffa depositata da parte del Ricorrente_1.
In via ulteriormente gradata la sospensione del giudizio in attesa del giudicato pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella de qua.
In via istruttoria si chiedeva l'ammissione di testi in ordine alla inattività della società per l'anno d'imposta accertato, ed altri elementi coerenti con il contenuto del ricorso.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando che i profili contestati riguardavano, nella sostanza, non la cartella di pagamento, ma il merito dell'accertamento, di competenza dell'ente impositore.
Da parte sua evidenziava solamente che la cartella era stata regolarmente notificata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate, la quale evidenziava che l'oggetto del contenzioso erano ritenute alla fonte non versate dal sostituto d'imposta.
Segnatamente, evidenziava che era stato emesso avviso di accertamento con cui, nei confronti della società,
“Il mago della frutta” era stato accertato un maggiore reddito di impresa per oltre un milione di euro, e Iva per l'importo analogo. In questo contesto si era proceduto ad evidenziare l'esistenza di ritenute non operate e non versate per euro 270.000, pari all'ammontare dei dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26% sui maggiori componenti reddituali. Si evidenziava anche che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 602/1973 in sede di riscossione coattiva il sostituito era responsabile in solido con il sostituto di imposta per le imposte accertate in capo allo stesso, ed il Ricorrente_1 era stato destinatario del recupero in quanto nel 2018 ricopriva la carica di rappresentante legale, e socio al 20% della società.
Si evidenziava che il ricorso era inammissibile in quanto non vi era alcuna censura contro l'atto impugnato, ovvero la cartella di pagamento, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse questioni sollevate presso la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta nell'ambito del giudizio azionato dallo stesso Ricorrente_1 nel merito.
Si evidenziava anche che l'accertamento nei confronti della società era divenuto definitivo.
Si sottolineava, comunque, che il Ricorrente_1 nulla aveva provato in ordine alla inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2018, e che la prova testimoniale in questo senso non aveva nessun valore.
Si evidenziava anche che la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta aveva rigettato la richiesta di sospensiva proposta avverso l'avviso di accertamento ivi impugnato, e pertanto si era proceduto a riscossione coattiva.
La ricorrente presentava memoria sottolineando ancora come non aveva potuto modulare motivi nel merito attinenti alla pretesa principale con riferimento alla documentazione depositata da coloro i quali gli erano succeduti nella gestione della società.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Si deve, infatti, evidenziare come tutti i motivi del medesimo, nessuno escluso, attengono al merito di una controversia che non è di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, ma è piuttosto di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta.
Lo stesso ricorrente ha premesso di avere la pendenza del giudizio nel merito avanti a quel giudice. Ed in effetti anche parte resistente Agenzia delle Entrate ha premesso che pende presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Caserta ricorso iscritto al numero RG 718/2024.
Gli elementi di merito pertinenti a quel giudizio, pertanto, non possono essere esaminati in questa fase, anche se l'atto impugnato altro non è che la fase di esecuzione relativa a quel giudizio, nel cui ambito la richiesta di sospensione dell'esecuzione non è stata accolta.
Non appare consentito, pertanto, rimettere in gioco il merito di quel procedimento (nel quale, peraltro, non risulta che si sia ancora giunti a decisione) avanti a questo giudice al fine di bloccare la fase dell'esecuzione provvisoria, riproponendo gli stessi motivi di merito che riguardano quel giudizio, che non hanno portato in quel giudizio alla sospensione dell'esecuzione.
Si deve, infatti, evidenziare che non è stata presentata contro l'atto impugnato alcuna lamentela e, del resto, la Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato documentazione comprovante la regolarità della notifica.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che possono essere liquidate per Agenzia delle Entrate Riscossione in euro 600, e per Agenzia delle Entrate in euro 1400.
P.Q.M.
respinge il ricorso condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 2.000