Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05570/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5570 del 2023, proposto da
LI Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio TA MA in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, 33;
contro
Comune di Carbonara di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Comune di Carbonara di Nola prot. n. 6050 del 28 settembre 2023, avente ad oggetto “Comunicazione di diniego”;
- della nota del Comune di Carbonara di Nola prot. n. 5078 del 14 agosto 2023, avente ad oggetto “Osservazioni e richiesta chiarimenti”;
- ove occorrer possa, dell'art. 368 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, approvato con Delibera della Giunta del Comune di Carbonara di Nola del 19 giugno 2023, n. 40.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carbonara di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA ZI D'ER e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Comune di Carbonara di Nola ha respinto l’istanza di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003, presentata da LI Italia s.p.a. in data 24 luglio 2023, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile (o stazione radio base) nel medesimo Comune.
2. Alla base della motivazione del diniego il civico ente ha posto i seguenti rilievi:
- dall’Analisi di Impatto Elettromagnetico di LI sarebbe emersa la mancata indicazione di alcuni siti sensibili (i.e. abitazioni plurifamiliari e, nel Comune di Palma Campania, un edificio scolastico adibito a Scuola Elementare);
- mancanza di energizzazione dell’impianto e di autorizzazione per l’accesso al fondo dell’intervento - che sarebbe intercluso e privo di accesso viabile dalla sede stradale di Corso Vittorio Emanuele - da parte dei proprietari;
- il Comune sarebbe in procinto di emanare un regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e, pertanto, “nelle more dell’approvazione del suddetto Regolamento restano sospese tutte le determinazioni in relazione a nuovi impianti”.
1.2 Avverso tale diniego LI ha proposto il ricorso all’esame, deducendo a fondamento dell’impugnativa i seguenti motivi:
I) insussistenza di qualsiasi contrasto con gli obblighi di installazione ad una distanza minima da siti sensibili (scuola e fabbricati plurifamiliari): in mancanza di una normativa a livello comunale adottata ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. 36/2001 e art. 8, comma 2 bis CCE, in materia di eventuali distanze minime da siti sensibili, sarebbe confermata l’illegittimità del provvedimento impugnato;
II) erroneo accertamento sull’assenza di accesso al sito, in quanto LI ha regolarmente ottenuto il permesso da parte del proprietario dell’area di accedere al fondo come da contratto di locazione allegato all’istanza di autorizzazione del 24 luglio 2023 che consente l’accesso dell’operatore al luogo di realizzazione dell’impianto a partire dalla pubblica via;
III) illegittima sospensione del procedimento in ragione della pendenza dell’adozione del nuovo regolamento impianti: in quanto il procedimento per il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art 44 d.lgs. n. 259/2003 – informato a criteri di semplicità e rapidità e incentrato su strumenti procedimentali per la pronta e spedita realizzazione degli impianti – non può essere certamente sospeso a tempo indeterminato in attesa dell’adozione di un regolamento comunale o di un piano delle installazioni degli impianti di telefonia.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Carbonara di Nola che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, essendo l’atto di diniego plurimotivato e non avendo parte ricorrente impugnato una specifica ragione ostativa posta a base del provvedimento, in particolare, in relazione alla impossibilità di energizzazione dell’impianto nonché sotto il profilo della mancata notifica del ricorso al Comune di Palma Campania, in quanto controinteressato in senso sostanziale all’accoglimento del ricorso.
Nel merito ha contestato tutti i motivi di censura instando per la reiezione.
3. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In limine vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sotto tutti gli aspetti rilevati dalla resistente.
4.1 Circa la mancata notifica del ricorso al Comune di Palma Campania, il Collegio intende ribadire la costante giurisprudenza per cui la posizione di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale); circostanze non emergenti in relazione all’odierna impugnativa.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non è dato rinvenire uno specifico interesse da parte del Comune di Palma Campania ad opporsi all’accoglimento dell’impugnativa, dovendosi sottolineare come non sia emersa alcuna violazione di specifiche disposizioni regolamentari impeditive della realizzazione dell’impianto, la cui collocazione risulta in maniera incontroversa a una distanza superiore ai 200 mt dalla scuola in questione, mentre, di contro, dall’accertamento compiuto dall’ARPA della Campania, è emerso il rispetto dei limiti emissivi e dei valori di attenzione previsti dalla L. 36/2001. Sul punto, peraltro, detto ente pur evocato in giudizio dal Collegio, non si è costituito né ha fatto pervenire propri rilievi al riguardo.
4.2 Circa la mancata energizzazione dell’Impianto, va rilevato che il provvedimento impugnato - nel dare atto della propria incompetenza rispetto all’istanza per i lavori di scavo richiesti dall’Enel, essendo competente la Regione Campania, Ufficio Genio civile – non pone detta questione in termini di ragione ulteriore e autonoma del diniego, né tale avrebbe potuto essere.
Invero, la mancanza di energizzazione a causa della pendenza della relativa procedura autorizzatoria, a ben vedere, è afferente alla fase di realizzazione dell’impianto, che, unitamente alla sua messa in funzione, a mente dello stesso art. 44, u.c., deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. La stessa, dunque, non risulta di per sé ostativa al rilascio del titolo.
5. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.
5.1 Colgono nel segno le censure di cui al primo motivo di ricorso avverso la presunta violazione dell’impianto delle distanze legali da edifici sensibili.
Invero, è rimasto incontroverso - anche secondo quanto indicato nella Analisi di impatto elettromagnetico allegata all’istanza di autorizzazione - che “Nel raggio di 200 m dal sito, l’area è collinare ed è caratterizzata da forti pendenze con presenza di edifici ad uso abitativo. Non è stata riscontrata la presenza di strutture sanitarie e complessi scolastici”.
Dagli atti di causa è difatti emerso:
- che la più vicina scuola elementare, sita nel Comune di Palma Campania, come detto, si trova a una distanza superiore a 200 metri dall’Impianto di LI ( cfr . planimetria depositata in atti);
- che il progetto, inoltre, è conforme ai limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa nazionale, anche rispetto ai siti sensibili (L. n. 36/2001) verificati dall’ARPAC, la quale ha rilasciato, in data 30 agosto 2023, il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’impianto.
5.2 Sotto altro aspetto, sono inoltre fondate le censure di cui al secondo motivo, atteso che del tutto erroneamente il diniego è stato opposto in base all’asserita impossibilità di accesso al fondo.
Da un lato, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente, la ricorrente ha conseguito dal proprietario il permesso di utilizzare la strada di accesso al fondo, come chiarito nel contratto di locazione allegato all’istanza di A.U., ove è specificato che l’oggetto della locazione comprende “l’utilizzo del necessario percorso d’accesso anche carrabile a partire dal confine con il suolo pubblico e fino agli Impianti (“Percorso di Accesso”), come risulta dall’allegata planimetria (Allegato 1)”. Dall’altro, è rimasto incontestata l’esistenza di una stradina ( cfr . doc. 9, in atti) di collegamento del Corso Vittorio ai fondi agricoli nonché a due abitazioni presenti lungo la strada nonché al fondo in questione.
A tanto va peraltro soggiunto che, a mente dell’art. 52, comma 5, D.lgs. n. 259/2003, “Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra”.
5.3 Infine, è illegittima la disposta sospensione sine die del procedimento autorizzatorio in attesa dell’adozione da parte del civico ente, nell’esercizio della facoltà riconosciutagli ex art. 8, comma 6, L. 36/2001, di apposito regolamento comunale in attuazione dell'art. 368 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.
Invero, ferma la potestà regolamentare dei Comuni, nelle more dell'adozione dei regolamenti, non può ritenersi sussistere un potere, generale ed assoluto, di sospensione della realizzabilità degli interventi di che trattasi (in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414).
Sul punto il Collegio intende richiamare condivisa giurisprudenza, anche della Sezione, per cui, “ è illegittima l’ordinanza di sospensione dei titoli, in formazione o già formati, abilitativi all'installazione di nuove antenne ed impianti di telefonia mobile in attesa dell'adozione di apposita disciplina regolamentare (tra le più recenti, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1141/2016); e ciò sia perché verrebbe violata l’esigenza di speditezza propria del settore delle telecomunicazioni recepita dalla normativa nazionale e comunitaria, sia perché si determinerebbe una paralisi delle installazioni sine die, non essendo certo il momento di approvazione del regolamento o del piano comunale; (…) inoltre (…) “Il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti stessi e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Tale potestà regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9414/2010);” (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. VII, 9 marzo 2020, n. 1060).
Ne consegue l’illegittimità, in parte qua, dell'art. 368 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, limitatamente alla generalizzata prescrizione per cui “ Nelle more dell’approvazione del disciplinare di cui al precedente comma 2, restano sospese tutte le determinazioni in relazione a nuovi impianti ”.
5.4 In conclusione, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
6. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU AD, Presidente
MA ZI D'ER, Consigliere, Estensore
AN TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI D'ER | MA AU AD |
IL SEGRETARIO