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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/11/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3977/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3977/2023 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promosso da
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata ad Avola (SR), Via
Milano n. 24 bis, presso lo studio dell'Avv. Paola Vaccarella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], C.F.: , residente a [...]CP_1 C.F._2
(SR), Via S. Sebastiano n.ri 8/10 ed elettivamente domiciliato a Palazzolo CR (SR), Via Roma
n. 208, presso lo studio dell'Avv. Marco Cadili, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.; posta in decisione all'udienza del 25.11.2025, celebrata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
1.Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 con a SS (SR) in data 02.08.2013 (atto di matrimonio n. 2 Parte I Serie / Uff. 1), CP_1
e che dalla loro unione sono nate le figlie (a Caltagirone il 11.10.2013) e (a Persona_1 Per_2
NI il 01.12.2017) chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n. 4639/2018 R.G. conclusasi con Decreto di omologa pubblicato l'01.02.2019), nonché disporsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita a
SS (SR) con l'obbligo di di pagare il canone all' L'odierna ricorrente CP_1 CP_2 chiedeva altresì l'affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno. Domandava infine di prevedere a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento a favore delle figlie pari ad Euro 400,00 mensili da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50 % delle spese scolastiche e mediche;
e nulla disporre in merito al “mantenimento” reciproco dei coniugi in quanto autonomi.
Successivamente, con atto depositato in data 23 aprile 2024, la ricorrente, rappresentata da un nuovo procuratore, chiedeva, a parziale modifica delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, la pronuncia di affidamento esclusivo super-esclusivo di e a sé stessa, Per_1 Per_2 acconsentendo comunque ad eventuali futuri incontri delle figlie con il padre, previo accordo con la stessa ricorrente. Inoltre, richiedeva che non venisse disposto nulla in ordine al mantenimento delle figlie, in quanto si sarebbe fatta carico esclusivamente delle loro esigenze, considerato lo stato di disoccupazione del marito.
La ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha rilevato il totale disinteresse mostrato dall'odierno resistente nei confronti delle esigenze materiali e morali delle figlie e , Per_1 Per_2 le quali non sono mai state contattate dal padre, né sostenute da lui da un punto di vista economico.
Ha evidenziato inoltre di ricevere il supporto, nella crescita delle figlie, unicamente dei suoi genitori, nonni materni delle minori.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in data 07.05.2024 che non si opponeva alle CP_1 domande di parte ricorrente di scioglimento del matrimonio, di affidamento super esclusivo delle figlie alla madre e alla rinuncia da parte della del mantenimento per le figlie. Pt_1
All'udienza del 21.05.2024, comparivano personalmente entrambe le parti. Il Giudice, esperito invano il tentativo di conciliazione e ritenuto di dovere adottare provvedimenti provvisori e urgenti a tutela delle minori, all'esito della suddetta udienza emetteva Ordinanza con cui, rilevato che il regime di affidamento esclusivo non fosse rispondente all'interesse preminente delle bambine di mantenere con entrambi i genitori un legame affettivo stabile e duraturo, confermava il regime di affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, autorizzando quest'ultima ad adottare, anche senza il consenso del padre, tutte le decisioni inerenti al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di salute delle figlie, in particolare di Per_1
Il Giudice, inoltre, regolamentava il diritto di visita padre-figlie; poneva a carico di , CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ex moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di
Euro 200,00 per il mantenimento delle stesseoltre al 50 % delle spese straordinarie, il tutto con decorrenza della domanda;
disponeva che l'SS IC per le figlie fosse percepito interamente da;
incaricava il Consultorio familiare di avviare un percorso di mediazione e Parte_1 supporto alla genitorialità in favore di entrambe le parti nonché il Servizio sociale del Comune di
Siracusa di svolgere un accertamento sulla condizione scolastica e di salute delle bambine e sul rapporto dalle stesse intrattenuto con ciascuno dei genitori.
Il giudizio veniva istruito documentalmente e a mezzo delle relazioni depositate in data 08.11.2024 ed in data 27.12.2024 dal Consultorio familiare di Palazzolo CR, territorialmente competente.
All'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Scioglimento del matrimonio
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
I coniugi, hanno contratto matrimonio a SS (SR) in data 02.08.2013 e la separazione è stata omologata con Decreto pubblicato l'01.02.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 21.01.2019 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 16.10.2023), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
3. Assegnazione della casa coniugale
Deve rigettarsi la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale.
Giova evidenziare infatti che l'assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicati in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegnata al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finchè la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Nel caso in esame, , come dalla stessa dichiarato, ha abbandonato la casa coniugale Parte_1 sita a SS e si è trasferita insieme alle figlie nella casa dei suoi genitori a Vizzini, spezzando così ogni legame con l'immobile de quo.
Ne discende che la domanda, comunque non reiterata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, va rigettata.
4. Affidamento delle figlie minorenni
Quanto alla richiesta di affidamento super esclusivo alla madre delle minori e Per_1 Per_2 formulata da parte ricorrente, codesto Tribunale ritiene che la domanda merita di essere accolta, atteso anche l'accordo intervenuto tra le parti.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare in diritto che, ai sensi dell'art. 316 c.c. “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. “Se il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi”.
In linea di principio, pertanto, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario. La Suprema
Corte ha più volte ribadito che “In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo della idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore e quindi sulla non corrispondenza, nel caso concreto, all'interesse del figlio, dell'adozione del modello legale prioritario di affidamento”(Cass. Civ. nn. 1777 e 5108/2012; 24526/2010; 16593/2008). La
Giurisprudenza al riguardo ha elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per quel regime eccezionale che è l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore.
Sono state nel tempo individuate alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo. Tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitore non collocatario, situazioni di abuso, violenza domestica o incapacità di fornire un ambiente sicuro e stabile per il minore.
Il Tribunale è pertanto chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dell'esercente la responsabilità genitoriale di crescere ed educare la prole, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, sebbene, in una prima fase del procedimento, con ordinanza provvisoria del
Giudice istruttore, sia stato esperito, nell'interesse delle minori e il tentativo di Per_1 Per_2 garantire un esercizio condiviso tra i genitori della responsabilità genitoriale, tuttavia il persistente disinteresse del padre nei confronti delle figlie, attestato dalle relazioni della psicologa del
Consultorio familiare del Comune di Palazzolo CR, versate in atti, e palesato dallo stesso resistente con la rinuncia all'affidamento condiviso delle minori, induce il Collegio a ritenere che l'affidamento super esclusivo alla madre sia, nel caso di specie, il regime più tutelante per le minori.
L'affidamento super esclusivo o rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. ha infatti lo scopo di consentire ad un unico genitore, affidatario in via esclusiva, di concentrare su di sé le competenze genitoriali anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti i figli, quali quelle sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione. Va ad ogni modo chiarito che tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale: il genitore non affidatario, conserva sempre il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli.
In tal modo, stante il mancato interesse e coinvolgimento di nelle questioni che CP_1 riguardano le figlie, potrà, così, essere consentito alla di agire autonomamente e in forma più Pt_1 sollecita, non dovendo di volta in volta ricercare il consenso del padre, nella gestione di tutte le questioni anche si straordinaria amministrazione interessanti le minori, e in particolare che Per_1 essendo affetta da una sindrome psicotica necessita di costanti e continue cure.
D'altro Canto non può non rilevarsi che le motivazioni addotte da al fine di giustificare CP_1 la disgregazione del rapporto con le figlie, quali il suo cattivo stato di salute, le precarie condizioni economiche, l'atteggiamento ostativo della e la distanza geografica con le minori (che ormai Pt_1 vivono a Vizzini, nella casa dei nonni materni), oltre ad essere contestate in toto dalla non Pt_1 hanno trovato riscontro nella relazione depositata in data 27.12.2024 dalla psicologa del Consultorio familiare del Comune di Palazzolo CR all'esito del percorso di mediazione e supporto alla genitorialità finalizzato ad elaborare ed eliminare le dinamiche disfunzionali e aiutare i genitori a collaborare nell'interesse dei figli, nella quale l'odierno resistente è stato descritto come soggetto non collaborativo, che oltre a non essere raggiungibile per i colloqui da svolgere, non manifesta alcun interesse nei confronti delle minori, avente semmai interessi esclusivamente di natura economica e non affettiva, totalmente privo di empatia nei confronti dei bisogni delle figlie, soprattutto della figlia maggiore , affetta da “sindrome psicotico-attenuata”, che è quella che ha maggiormente Per_1 sofferto per l'allontanamento del padre.
Di contro, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le figlie, mostrando Parte_1 un evidente interesse per il loro benessere psico-fisico, ed è supportata nella crescita e nell'educazione delle minori dalla propria famiglia di origine (cfr. relazione in atti).
Alla luce delle superiori considerazioni il Tribunale ritiene pertanto che la richiesta di affidamento super esclusivo delle figlie formulata dalla ricorrente debba essere accolta.
5. Diritto di visita
Al fine di garantire l'esercizio del diritto di bigenitorialità e dunque la continuità del rapporto padre- figlie, il Collegio ritiene che non vi siano motivi nuovi per modificare la regolamentazione disposta con ordinanza del 24.05.2024. potrà pertanto incontrare e tenere con sé e CP_1 Per_1 per due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre (in mancanza di accordo il Per_2 martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 20:00); a weekend alternati dal sabato alle 16:00 fino alla domenica alle ore 20:00; per 5 giorni anche non continuativi durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il 24/25 dicembre ed il 31 dicembre/1gennaio; per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; 15 giorni durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo i primi 15 giorni del mese di agosto;
il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni.
6. Mantenimento delle figlie
Quanto al mantenimento delle minori e appare opportuno confermare quanto Per_1 Per_2 statuito dall'Ordinanza del 24.05.2024, per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e ispirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis”. In particolare, l'art. 337 ter comma
IV c.c. prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed anche l'assegno fissato dal Giudice deve rispettare detto principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ognuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (cfr. Cass. Civ. n. 4811/2018).
Nel caso in esame, parte ricorrente usufruisce attualmente di aiuti statali per complessivi Euro
1.570,00 (reddito di inclusione, SS IC Universale, pensione della figlia a cui vanno Per_1 ad aggiungersi gli aiuti economici da parte dei genitori con cui vive insieme alle figlie.
è attualmente disoccupato e vive in una casa di proprietà del nonno insieme alla CP_1 compagna . Persona_3
Nonostante la fortemente limitata capacità economica dell'odierno resistente e l'accordo intervenuto tra le parti, l'eliminazione di qualsivoglia contributo di mantenimento a carico del padre risulterebbe contrario al dovere di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei figli, sia pure in modo proporzionato alle proprie risorse economiche e patrimoniali Ne discende che dovrà CP_1 concorrere al mantenimento delle figlie e nella misura di Euro 200,00 mensili, a Per_1 Per_2 cui va ad aggiungersi la propria parte dell'SS IC, che verrà conseguentemente percepito nel suo integrale importo dalla madre . Parte_1
7. Le spese di lite, in ragione dell'assenza di opposizione del resistente sulle domande di parte ricorrente, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a SS tra e Parte_1 CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di SS
[...] dell'anno 2013 al n. 2 Parte I, Serie /;
- Dispone l'affidamento super esclusivo delle figlie minori e alla madre Per_1 Per_2 Parte_1 con conseguente collocamento presso la stessa;
[...]
- Regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
- Rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare;
-Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie e la somma di Euro 200,00 Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda. - Dispone che l'SS IC sia percepito interamente da . Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SS, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Spese di lite compensate;
Così deciso in Siracusa il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3977/2023 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promosso da
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata ad Avola (SR), Via
Milano n. 24 bis, presso lo studio dell'Avv. Paola Vaccarella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], C.F.: , residente a [...]CP_1 C.F._2
(SR), Via S. Sebastiano n.ri 8/10 ed elettivamente domiciliato a Palazzolo CR (SR), Via Roma
n. 208, presso lo studio dell'Avv. Marco Cadili, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.; posta in decisione all'udienza del 25.11.2025, celebrata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
1.Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 con a SS (SR) in data 02.08.2013 (atto di matrimonio n. 2 Parte I Serie / Uff. 1), CP_1
e che dalla loro unione sono nate le figlie (a Caltagirone il 11.10.2013) e (a Persona_1 Per_2
NI il 01.12.2017) chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n. 4639/2018 R.G. conclusasi con Decreto di omologa pubblicato l'01.02.2019), nonché disporsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita a
SS (SR) con l'obbligo di di pagare il canone all' L'odierna ricorrente CP_1 CP_2 chiedeva altresì l'affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno. Domandava infine di prevedere a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento a favore delle figlie pari ad Euro 400,00 mensili da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50 % delle spese scolastiche e mediche;
e nulla disporre in merito al “mantenimento” reciproco dei coniugi in quanto autonomi.
Successivamente, con atto depositato in data 23 aprile 2024, la ricorrente, rappresentata da un nuovo procuratore, chiedeva, a parziale modifica delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, la pronuncia di affidamento esclusivo super-esclusivo di e a sé stessa, Per_1 Per_2 acconsentendo comunque ad eventuali futuri incontri delle figlie con il padre, previo accordo con la stessa ricorrente. Inoltre, richiedeva che non venisse disposto nulla in ordine al mantenimento delle figlie, in quanto si sarebbe fatta carico esclusivamente delle loro esigenze, considerato lo stato di disoccupazione del marito.
La ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha rilevato il totale disinteresse mostrato dall'odierno resistente nei confronti delle esigenze materiali e morali delle figlie e , Per_1 Per_2 le quali non sono mai state contattate dal padre, né sostenute da lui da un punto di vista economico.
Ha evidenziato inoltre di ricevere il supporto, nella crescita delle figlie, unicamente dei suoi genitori, nonni materni delle minori.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in data 07.05.2024 che non si opponeva alle CP_1 domande di parte ricorrente di scioglimento del matrimonio, di affidamento super esclusivo delle figlie alla madre e alla rinuncia da parte della del mantenimento per le figlie. Pt_1
All'udienza del 21.05.2024, comparivano personalmente entrambe le parti. Il Giudice, esperito invano il tentativo di conciliazione e ritenuto di dovere adottare provvedimenti provvisori e urgenti a tutela delle minori, all'esito della suddetta udienza emetteva Ordinanza con cui, rilevato che il regime di affidamento esclusivo non fosse rispondente all'interesse preminente delle bambine di mantenere con entrambi i genitori un legame affettivo stabile e duraturo, confermava il regime di affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, autorizzando quest'ultima ad adottare, anche senza il consenso del padre, tutte le decisioni inerenti al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di salute delle figlie, in particolare di Per_1
Il Giudice, inoltre, regolamentava il diritto di visita padre-figlie; poneva a carico di , CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ex moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di
Euro 200,00 per il mantenimento delle stesseoltre al 50 % delle spese straordinarie, il tutto con decorrenza della domanda;
disponeva che l'SS IC per le figlie fosse percepito interamente da;
incaricava il Consultorio familiare di avviare un percorso di mediazione e Parte_1 supporto alla genitorialità in favore di entrambe le parti nonché il Servizio sociale del Comune di
Siracusa di svolgere un accertamento sulla condizione scolastica e di salute delle bambine e sul rapporto dalle stesse intrattenuto con ciascuno dei genitori.
Il giudizio veniva istruito documentalmente e a mezzo delle relazioni depositate in data 08.11.2024 ed in data 27.12.2024 dal Consultorio familiare di Palazzolo CR, territorialmente competente.
All'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Scioglimento del matrimonio
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
I coniugi, hanno contratto matrimonio a SS (SR) in data 02.08.2013 e la separazione è stata omologata con Decreto pubblicato l'01.02.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 21.01.2019 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 16.10.2023), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
3. Assegnazione della casa coniugale
Deve rigettarsi la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale.
Giova evidenziare infatti che l'assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicati in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegnata al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finchè la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Nel caso in esame, , come dalla stessa dichiarato, ha abbandonato la casa coniugale Parte_1 sita a SS e si è trasferita insieme alle figlie nella casa dei suoi genitori a Vizzini, spezzando così ogni legame con l'immobile de quo.
Ne discende che la domanda, comunque non reiterata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, va rigettata.
4. Affidamento delle figlie minorenni
Quanto alla richiesta di affidamento super esclusivo alla madre delle minori e Per_1 Per_2 formulata da parte ricorrente, codesto Tribunale ritiene che la domanda merita di essere accolta, atteso anche l'accordo intervenuto tra le parti.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare in diritto che, ai sensi dell'art. 316 c.c. “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. “Se il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi”.
In linea di principio, pertanto, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario. La Suprema
Corte ha più volte ribadito che “In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo della idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore e quindi sulla non corrispondenza, nel caso concreto, all'interesse del figlio, dell'adozione del modello legale prioritario di affidamento”(Cass. Civ. nn. 1777 e 5108/2012; 24526/2010; 16593/2008). La
Giurisprudenza al riguardo ha elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per quel regime eccezionale che è l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore.
Sono state nel tempo individuate alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo. Tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitore non collocatario, situazioni di abuso, violenza domestica o incapacità di fornire un ambiente sicuro e stabile per il minore.
Il Tribunale è pertanto chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dell'esercente la responsabilità genitoriale di crescere ed educare la prole, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, sebbene, in una prima fase del procedimento, con ordinanza provvisoria del
Giudice istruttore, sia stato esperito, nell'interesse delle minori e il tentativo di Per_1 Per_2 garantire un esercizio condiviso tra i genitori della responsabilità genitoriale, tuttavia il persistente disinteresse del padre nei confronti delle figlie, attestato dalle relazioni della psicologa del
Consultorio familiare del Comune di Palazzolo CR, versate in atti, e palesato dallo stesso resistente con la rinuncia all'affidamento condiviso delle minori, induce il Collegio a ritenere che l'affidamento super esclusivo alla madre sia, nel caso di specie, il regime più tutelante per le minori.
L'affidamento super esclusivo o rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. ha infatti lo scopo di consentire ad un unico genitore, affidatario in via esclusiva, di concentrare su di sé le competenze genitoriali anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti i figli, quali quelle sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione. Va ad ogni modo chiarito che tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale: il genitore non affidatario, conserva sempre il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli.
In tal modo, stante il mancato interesse e coinvolgimento di nelle questioni che CP_1 riguardano le figlie, potrà, così, essere consentito alla di agire autonomamente e in forma più Pt_1 sollecita, non dovendo di volta in volta ricercare il consenso del padre, nella gestione di tutte le questioni anche si straordinaria amministrazione interessanti le minori, e in particolare che Per_1 essendo affetta da una sindrome psicotica necessita di costanti e continue cure.
D'altro Canto non può non rilevarsi che le motivazioni addotte da al fine di giustificare CP_1 la disgregazione del rapporto con le figlie, quali il suo cattivo stato di salute, le precarie condizioni economiche, l'atteggiamento ostativo della e la distanza geografica con le minori (che ormai Pt_1 vivono a Vizzini, nella casa dei nonni materni), oltre ad essere contestate in toto dalla non Pt_1 hanno trovato riscontro nella relazione depositata in data 27.12.2024 dalla psicologa del Consultorio familiare del Comune di Palazzolo CR all'esito del percorso di mediazione e supporto alla genitorialità finalizzato ad elaborare ed eliminare le dinamiche disfunzionali e aiutare i genitori a collaborare nell'interesse dei figli, nella quale l'odierno resistente è stato descritto come soggetto non collaborativo, che oltre a non essere raggiungibile per i colloqui da svolgere, non manifesta alcun interesse nei confronti delle minori, avente semmai interessi esclusivamente di natura economica e non affettiva, totalmente privo di empatia nei confronti dei bisogni delle figlie, soprattutto della figlia maggiore , affetta da “sindrome psicotico-attenuata”, che è quella che ha maggiormente Per_1 sofferto per l'allontanamento del padre.
Di contro, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le figlie, mostrando Parte_1 un evidente interesse per il loro benessere psico-fisico, ed è supportata nella crescita e nell'educazione delle minori dalla propria famiglia di origine (cfr. relazione in atti).
Alla luce delle superiori considerazioni il Tribunale ritiene pertanto che la richiesta di affidamento super esclusivo delle figlie formulata dalla ricorrente debba essere accolta.
5. Diritto di visita
Al fine di garantire l'esercizio del diritto di bigenitorialità e dunque la continuità del rapporto padre- figlie, il Collegio ritiene che non vi siano motivi nuovi per modificare la regolamentazione disposta con ordinanza del 24.05.2024. potrà pertanto incontrare e tenere con sé e CP_1 Per_1 per due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre (in mancanza di accordo il Per_2 martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 20:00); a weekend alternati dal sabato alle 16:00 fino alla domenica alle ore 20:00; per 5 giorni anche non continuativi durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il 24/25 dicembre ed il 31 dicembre/1gennaio; per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; 15 giorni durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo i primi 15 giorni del mese di agosto;
il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni.
6. Mantenimento delle figlie
Quanto al mantenimento delle minori e appare opportuno confermare quanto Per_1 Per_2 statuito dall'Ordinanza del 24.05.2024, per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e ispirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis”. In particolare, l'art. 337 ter comma
IV c.c. prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed anche l'assegno fissato dal Giudice deve rispettare detto principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ognuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (cfr. Cass. Civ. n. 4811/2018).
Nel caso in esame, parte ricorrente usufruisce attualmente di aiuti statali per complessivi Euro
1.570,00 (reddito di inclusione, SS IC Universale, pensione della figlia a cui vanno Per_1 ad aggiungersi gli aiuti economici da parte dei genitori con cui vive insieme alle figlie.
è attualmente disoccupato e vive in una casa di proprietà del nonno insieme alla CP_1 compagna . Persona_3
Nonostante la fortemente limitata capacità economica dell'odierno resistente e l'accordo intervenuto tra le parti, l'eliminazione di qualsivoglia contributo di mantenimento a carico del padre risulterebbe contrario al dovere di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei figli, sia pure in modo proporzionato alle proprie risorse economiche e patrimoniali Ne discende che dovrà CP_1 concorrere al mantenimento delle figlie e nella misura di Euro 200,00 mensili, a Per_1 Per_2 cui va ad aggiungersi la propria parte dell'SS IC, che verrà conseguentemente percepito nel suo integrale importo dalla madre . Parte_1
7. Le spese di lite, in ragione dell'assenza di opposizione del resistente sulle domande di parte ricorrente, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a SS tra e Parte_1 CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di SS
[...] dell'anno 2013 al n. 2 Parte I, Serie /;
- Dispone l'affidamento super esclusivo delle figlie minori e alla madre Per_1 Per_2 Parte_1 con conseguente collocamento presso la stessa;
[...]
- Regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
- Rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare;
-Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie e la somma di Euro 200,00 Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda. - Dispone che l'SS IC sia percepito interamente da . Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SS, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Spese di lite compensate;
Così deciso in Siracusa il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone