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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6261/2024
TRA
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Alessandro Ruotolo e Luigi Parte_1
cui elett. dom. in Casagiove, alla via P. Borsellino n. 12, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis e CP_1 atalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del l.r.p.t. Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32820240001411281000, notificato a mezzo pec il 12/07/2024, avente ad oggetto contributi previdenziali riferiti al periodo 01/2024, per la complessiva somma di € 2.193,69. Eccepiti, in particolare, l'omessa notifica di atti prodromici, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati e la sproporzione delle sanzioni, concludeva chiedendo di “A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, del sollecito di pagamento e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall né alcun indebito percepito dal ricorrente;
CP_1
1 B) accertare e dichiarare la avvenuta decadenza, nonché la intervenuta prescrizione in riferimento alle sanzioni ed interessi applicate”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva della CP_1 tardività della spiegata opposizione, e concludeva, nel merito, per il Controparte_2 rso, con vittoria di spese. Rinviata per discussione, la causa, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalla resistente veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di CP_1 fatto e di diritto della ne.
************
Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti della CP_2
e dell' indicate nell'epigrafe
[...] Controparte_4 introduttivo, non essendo stata fornita prova della notifica del ricorso. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Giova premettere che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010), non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che, secondo il CP_1 sistema p nte, doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999. Dispone infatti l'art 24 D. Lgs. 46/99 che il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” (comma 5) e che solo se tale opposizione è relativa a “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” (comma 6) il procedimento è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Eventuali vizi di forma dell'atto impugnato, invece, possono essere fatti valere solo entro 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, infatti, salva l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c, nell'ipotesi in cui è in contestazione il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, ad esempio facendo valere eventuali fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo. Quando si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.
2 L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, e deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Nel caso in esame, il termine appare superato con riferimento a tutti i vizi dedotti, atteso che la cartella di pagamento opposta è stata notificata in data 12/07/2024 (come dedotto da parte ricorrente, oltre che documentato dalla resistente mentre il ricorso CP_1 introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 05/ 24. È del tutto evidente, pertanto, che il ricorso è stato depositato tardivamente. Sul punto, si evidenzia che la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni)” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007 - Rv. 595256 - 01). Né può ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della sospensione feriale dei termini atteso che il ricorso in oggetto rientra nell'ambito della materia previdenziale, esclusa dalla disciplina suddetta. L'art. 3 L. 7 ottobre 1969 n. 742 (“sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”) stabilisce che “in materia civile, l'articolo 1 (ovvero quello relativo alla sospensione feriale dei termini) non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile” tra cui rientrano quelli in materia previdenziale e del lavoro. Ed invero “In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. cod. proc. civ. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742 del 1999” (cfr. Cass., Sez. L., sentenza n. 18145 del 23/10/2012 – rv. 624575-01); ed ancora “la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 20732 del 26/10/2004 – Rv. 577824-01). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese sono integralmente compensate, attesa la natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 3 a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22/12/2025
4
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6261/2024
TRA
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Alessandro Ruotolo e Luigi Parte_1
cui elett. dom. in Casagiove, alla via P. Borsellino n. 12, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis e CP_1 atalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del l.r.p.t. Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32820240001411281000, notificato a mezzo pec il 12/07/2024, avente ad oggetto contributi previdenziali riferiti al periodo 01/2024, per la complessiva somma di € 2.193,69. Eccepiti, in particolare, l'omessa notifica di atti prodromici, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati e la sproporzione delle sanzioni, concludeva chiedendo di “A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, del sollecito di pagamento e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall né alcun indebito percepito dal ricorrente;
CP_1
1 B) accertare e dichiarare la avvenuta decadenza, nonché la intervenuta prescrizione in riferimento alle sanzioni ed interessi applicate”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva della CP_1 tardività della spiegata opposizione, e concludeva, nel merito, per il Controparte_2 rso, con vittoria di spese. Rinviata per discussione, la causa, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalla resistente veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di CP_1 fatto e di diritto della ne.
************
Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti della CP_2
e dell' indicate nell'epigrafe
[...] Controparte_4 introduttivo, non essendo stata fornita prova della notifica del ricorso. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Giova premettere che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010), non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che, secondo il CP_1 sistema p nte, doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999. Dispone infatti l'art 24 D. Lgs. 46/99 che il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” (comma 5) e che solo se tale opposizione è relativa a “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” (comma 6) il procedimento è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Eventuali vizi di forma dell'atto impugnato, invece, possono essere fatti valere solo entro 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, infatti, salva l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c, nell'ipotesi in cui è in contestazione il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, ad esempio facendo valere eventuali fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo. Quando si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.
2 L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, e deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Nel caso in esame, il termine appare superato con riferimento a tutti i vizi dedotti, atteso che la cartella di pagamento opposta è stata notificata in data 12/07/2024 (come dedotto da parte ricorrente, oltre che documentato dalla resistente mentre il ricorso CP_1 introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 05/ 24. È del tutto evidente, pertanto, che il ricorso è stato depositato tardivamente. Sul punto, si evidenzia che la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni)” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007 - Rv. 595256 - 01). Né può ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della sospensione feriale dei termini atteso che il ricorso in oggetto rientra nell'ambito della materia previdenziale, esclusa dalla disciplina suddetta. L'art. 3 L. 7 ottobre 1969 n. 742 (“sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”) stabilisce che “in materia civile, l'articolo 1 (ovvero quello relativo alla sospensione feriale dei termini) non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile” tra cui rientrano quelli in materia previdenziale e del lavoro. Ed invero “In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. cod. proc. civ. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742 del 1999” (cfr. Cass., Sez. L., sentenza n. 18145 del 23/10/2012 – rv. 624575-01); ed ancora “la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 20732 del 26/10/2004 – Rv. 577824-01). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese sono integralmente compensate, attesa la natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 3 a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22/12/2025
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IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi