Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Petitti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3815del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa, per manda- C.F._1
to in atti, dall'Avv. Alfano Maurizio Angelo;
– opponente –
CONTRO
AVV. , nato a [...] il [...] CP_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per C.F._2
mandato in atti, dall'Avv. Marco Cammarata;
– opposto –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle note per la trattazione scritta precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
10.000,00 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio), dovuta per il mancato pagamento dei compensi spettanti in forza dell'atto di “Conferimento di mandato e patto di quota lite” del
17.12.2007.
A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) di Parte_1
essere affetta da gravi patologie invalidanti derivanti da emotra- sfusioni infette;
2) di aver incaricato l'Avv. di CP_1
promuovere azione risarcitoria nei confronti del Controparte_2
per i danni patiti;
3) che con sentenza emessa in data
[...]
4/9/2006 il Tribunale Civile di Roma aveva dichiarato la respon- sabilità del senza, tuttavia, liquidare i dan- Controparte_2
ni patiti;
4) che in data 17.12.2007 aveva sottoscritto due patti di quota lite: con uno, si era impegnata a riconoscere all'Avv.
l'importo del 10% sull'ammontare delle somme che CP_1
avrebbe percepito in caso di transazione prevista dall'art.83 della legge finanziaria 2007; con l'altro, si era impegnata a riconoscere all'Avv. l'importo del 10% sull'ammontare delle somme CP_1
che avrebbe percepito a titolo di risarcimento dei danni nella cau- sa che il difensore avrebbe instaurato presso il Tribunale di Pa- lermo in forza della sentenza dichiarativa della responsabilità del emessa dal Tribunale di Roma;
5) che con Controparte_2
- 2 - raccomandata dell'8/5/2014 era stata informata dall'avv.
[...]
che con sentenza n. 5841/2013 del 25.10.2013 la Corte CP_3
di Appello di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado, rigettando le domande risarcitorie da essa spiegate contro il Mini- stero della Salute, per intervenuta prescrizione;
6) che, dopo tale comunicazione, non era riuscita più a mettersi in contatto con il proprio difensore e non aveva avuto più alcuna informazione, né sul giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Roma, né sullo stato del procedimento che l'Avv. avrebbe dovuto CP_1
promuovere presso il Tribunale di Palermo;
7) che, pertanto, con raccomandata a.r. del 21/05/2015 aveva comunicato all'Avv. la revoca “di ogni incarico affidatogli”; 8) che aveva deciso CP_1
di aderire alla procedura prevista dall'art. 27 bis del DL
n.90/2014 per la ristorazione dei danni patiti a causa di trasfusio- ne di sangue infetto ed aveva inviato al , Controparte_2
con raccomandata a.r. del 25/11/2016, tutta la documentazione necessaria;
9) che, all'esito della procedura, aveva ricevuto la somma di €. 100.000,00 a titolo di equa riparazione.
Ciò premesso, l'opponente contestava la debenza dell'importo in- giunto, deducendo: 1) la nullità dei “patti di quota lite” del
17/12/2007, per violazione del divieto assoluto dell'avvocato di richiedere una quota del tutto aleatoria dipendente dall'esito favo- revole della lite;
2) la nullità del patto di quota lite del
17/12/2007 relativo alla transazione, stante la sproporzione dei compensi rispetto all'attività svolta dal procuratore;
3) la risolu-
- 3 - zione del contratto d'opera professionale, per grave inadempi- mento, da parte dell'opposto, delle obbligazioni assunte, stante la violazione del dovere di informazione e la conseguente invalidità ed inefficacia delle previsioni contenute nei patti di quota lite da- tati 17/12/2007; 4) l'illegittimità delle pretese risarcitorie, poiché era stata essa stessa a definire la procedura la procedura transatti- va prevista dal D.L. 24 giugno 2014 n.904 e non l'Avv. a CP_1
cui il mandato era già stato revocato.
L'opponente chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “Di- sattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:
• accertare, ritenere e dichiarare con ogni statuizione, nulli, annullabili ed inefficaci i patti di quota lite datati 17/12/2007, per violazione del di- vieto assoluto all'avvocato di richiedere una quota del tutto aleatoria di- pendente sia nell'an che nel quantum, dall'esito favorevole della lite, non- chè per l'illegittima richiesta di compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta dal procuratore;
• in subordine accertare, ritenere e dichiarare l'inadempimento da parte dell'Avv. , alle obbligazioni assunte in seno al contratto CP_1
d'opera professionale intercorso tra lo stesso e la SI.ra ; Parte_1
• conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare il contratto d'opera professionale, intercorso tra l'Avv. e la SI.ra CP_1 [...]
, risolto di diritto ax art. 1453 c.c. a seguito del grave inadem- Parte_1
pimento perpetrato da parte opposta agli obblighi assunti;
• conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare con ogni statuizione annullabili, nulli ed inefficaci i patti di quota lite del 17/12/2007; conse-
- 4 - guentemente accertare ritenere e dichiarare NON dovuta da parte della SI.ra , la somma ingiunta con Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
937/019 - NRG 2136/019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 08/10/2019 e depositato in data 10/10/2019, notificato alla SI.ra
il 18/10/2019, per l'effetto l'effetto revocare, annullare, Parte_1
dichiarare nullo ed inefficace il predetto decreto ingiuntivo opposto;
• in estremo subordine, nel caso di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare, dichiarare l'illegittimità ed erroneità della somma ingiunta a parte opponente con Decreto Ingiuntivo n. 937/019 NRG
2136/019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 08/10/2019
e depositato in data 10/10/2019, notificato alla SI.ra il Parte_1
18/10/2019, e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo ed ineffi- cace il predetto decreto ingiuntivo opposto.
• Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si costituiva l'Avv. il quale contestava le do- CP_1
mande dell'opponente, deducendo che: 1) la somma di €.
100.000,00 liquidata dal a titolo di equa ri- Controparte_2
parazione era la “diretta conseguenza dell'attività perita da egli posta in essere;
2) il patto di quota lite era valido, in quanto stipulato durante la vigenza del DL n. 223/2006, che aveva abrogato la norma che sanciva il divieto dei patti di quota lite.
L'opposto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto In- giuntivo n. 937/2019, R.G. 2136/2019, emesso dal Tribunale Civile di
Termini Imerese, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto la presente opposi-
- 5 - zione non è fondata su prova scritta o è di facile e pronta soluzione e per le causali di cui in narrativa.
2. Nel merito, rigettare la presente opposizione per le causali di cui in nar- rativa, e, conseguentemente confermare IN TOTO il Decreto Ingiuntivo
n. 937/2019, R.G. 2136/2019, emesso dal Tribunale Civile di Termini
Imerese, per le causali di cui in narrativa.
3. Con vittoria di spese competenze ed onorari anche del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
4. Emettere ogni altro provvedimento di giustizia. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istrut- tori anche in considerazione del comportamento processuale di contropar- te”.
Con ordinanza del 5.2.2021 il Giudice precedentemente deSIna- to rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto in- giuntivo opposto.
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova per testi.
All'udienza del 26.09.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle note di trattazione scritta precedentemente depositate;
la causa veniva posta in deci- sione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e, va quindi, rigettata.
Dalle allegazioni delle parti risulta che: 1) ha Parte_1
conferito incarico all'Avv. per ottenere il risar- CP_1
cimento dei danni patiti a seguito di emotrasfusioni infette;
2)
- 6 - l'Avv. ha instaurato un giudizio innanzi il Tribunale di CP_1
Roma al fine di accertare la responsabilità del Controparte_4
: giudizio definito con sentenza del 4.9.2006, con cui il Tribu-
[...]
nale di Roma ha accertato la responsabilità del Controparte_2
, senza procedere alla liquidazione del danno;
3) avverso
[...]
detta sentenza è stato proposto giudizio di appello, definito con sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha rigettato le do- mande risarcitorie, per intervenuta prescrizione;
4) in data
17.12.2007 parte opponente ha sottoscritto due diversi atti di
“Conferimento di mandato e patto di quota lite” (cfr. documenti depositati nel fascicolo di parte in data 22.01.2021), con cui si è impegnata a riconoscere all'Avv. l'importo del 10%, ri- CP_1
spettivamente sull'ammontare delle somme che avrebbe percepito in caso di transazione prevista dall'art.83 della legge finanziaria
2007 e sull'ammontare delle somme che avrebbe percepito a titolo di risarcimento dei danni nella causa che l'Avv. avrebbe CP_1
instaurato presso il Tribunale di Palermo in forza della sentenza dichiarativa della responsabilità del Ministero della Salute emes- sa dal Tribunale di Roma.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, delimitare l'oggetto del pre- sente giudizio.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto dall'Avv. CP_1
sulla base di uno solo dei suddetti patti di quota lite, ossia quello con cui si è obbligata a riconoscere all'Avv. Parte_1
un importo parti al 10% di quanto avrebbe ricevuto a ti- CP_1
- 7 - tolo di transazione ai sensi dell'art. 87 della legge finanziaria
2007.
Tanto risulta chiaramente dal ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pag. 1) e dalla documentazione depositata nel procedimento mo- nitorio.
Da ciò deriva l'estraneità rispetto al thema decidendum del presente giudizio (con conseguente inammissibilità) delle domande di nul- lità e di inefficacia spiegate dall'opponente ed aventi ad oggetto il
Patto di quota lite relativo al giudizio risarcitorio che l'Avv. avrebbe dovuto introdurre innanzi il Tribunale di Paler- CP_1
mo, trattandosi di domande aventi ad oggetto un diverso fatto co- stitutivo rispetto a quello su cui si fondano le pretese creditorie fatte valere con il decreto ingiuntivo opposto.
Per le stesse ragioni, è inammissibile la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale per violazione dei doveri di in- formazione da parte dell'Avv. sullo stato del giudizio CP_1
promosso innanzi la Corte di Appello di Roma e su quello da promuovere innanzi il Tribunale di Palermo, trattandosi di do- manda relativa a giudizio risarcitorio che non è oggetto del pre- sente giudizio.
Tanto premesso, si osserva che ha eccepito la Parte_1
nullità del patto di quota lite del 17.12.2007 relativo alla transa- zione “per violazione del divieto assoluto all'avvocato di richiedere una quota del tutto aleatoria dipendente sia nell'an che nel quantum, dall'esito favorevole della lite”.
- 8 - Detta eccezione è destituita di fondamento.
Il patto di quota lite in questione è stato sottoscritto in data
17.12.2007, ossia successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2 del Decreto Legge n. 223/2006 (cd. Decreto Bersani), che ha abrogato il divieto di stipulare il patto di quota lite tra avvocati e clienti previsto dall'art. 2233 c.c.
Detto divieto è stato reintrodotto soltanto con l'art.13 comma 4 della legge n. 247/2012, “Nuova disciplina dell'ordinamento del- la professione forense”.
Pertanto, in base alla disciplina ratione temporis applicabile, il patto di quota lite sottoscritto in data 17.12.2007 tra e Parte_1
l'Avv. deve ritenersi valido. CP_1
L'opponente ha eccepito, altresì, la nullità del patto per violazio- ne dell'art. 45 del Codice deontologico, stante la sproporzione tra il compenso pattuito e l'attività svolta.
Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi sulla validità di un patto di quota lite soggetto “ratione temporis” alla disciplina introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, hanno statuito: “L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valu- tazione di equità ai fini disciplinari, in quanto l'art. 45 del codice deonto- logico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l'accordo quo- talizio che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta,
- 9 - "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n.
223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248)” (Cass. civ.. SS.UU., 25 novembre 2014, n. 25012).
Nella motivazione della pronuncia la Suprema Corte ha afferma- to che la valutazione in ordine all'equità ed alla proporzionalità del patto di quota lite deve essere effettuata con riferimento all'epoca di conclusione dell'accordo ed in base alla tariffa forense
(“L'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valu- tarne l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenu- to conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della comples- sità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'as- sunzione del rischio.” ).
Sul punto va rilevato che la parte opponente nulla ha allegato e provato in ordine alla tariffa vigente al momento della stipulazio- ne dell'accordo ed in ordine alla lamentata sproporzione tra il compenso pattuito e l'attività svolta dal difensore, limitandosi ad affermare che era stata “la medesima SI.ra a curare in toto, por- Pt_1
tandola a definizione, la procedura prevista dal D.L. 24 giugno 2014 nr.904. Il percepimento dei 100.000, euro, di cui l'Avv. invoca la CP_1
“quota” è ascrivibile alla sola opera perpetrata dalla SI.ra , la quale Pt_1
con procedura attivata dal il 10/11/2016 (ben un anno dopo la CP_2
revoca del mandato all'Avv. ebbe a beneficiare del risarcimento CP_1
forfettario di €.100.000.” (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione).
- 10 - Di fatto, l'unico elemento allegato da è costitui- Parte_1
to dalla circostanza che la percezione della somma di €.
100.000,00 non sarebbe stata il frutto dell'attività svolta dall'Avv.
CP_1
Ciò, tuttavia, non corrisponde al vero.
L'opponente ha ottenuto l'indennizzo di €. 100.000,00 in base al- la procedura prevista dall'art. 27 bis del D.L. del 24.06.2014 n. 90
(“Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni ob- bligatorie”), che ai commi 1 e 2 recita: “Ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presenta- to entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia in- tervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di eu- ro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da som- ministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della sa- lute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ri- cevibilita' dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il
31 dicembre 2018, in base al criterio della gravità dell'infermità derivata- ne agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalita' previste dal regolamento di cui al
- 11 - decreto del Presidente del ConSIlio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcito- ria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pre- tesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovra- nazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.”.
Presupposto per ottenere l'equa riparazione prevista dalla citata disposizione è, quindi, la presentazione della domanda di adesio- ne alla procedura transattiva di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008): norma che ha autorizzato la spesa di euro 180 milioni annui a partire dal 2008 per la stipulazione di transazioni con soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette che avevano istaurato azio- ni risarcitorie pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Invero, nel Decreto del 15.03.2018, con cui è stato autorizzato il pagamento della somma di €. 100.000,00 in favore di
[...]
(cfr. file denominato “Comunicazione di conclusione tran- Parte_1
sazione ” depositato nel fascicolo dell'opposta), è indicato Pt_1
espressamente quale presupposto “la domanda di adesione alla pro- cedura transattiva presentata in data 13 gennaio 2010”.
La domanda di adesione alla procedura transattiva è stata presen- tata per il tramite dell'Avv. CP_1
Dalla documentazione depositata nel fascicolo di parte opposta
- 12 - (cfr. file denominato “fascicolo di adesione alla transazione Gre- co”) risulta, infatti, che: 1) nella domanda di adesione alla proce- dura transattiva di cui al DM n.132/09 è indicato come “Legale rappresentante (Avvocato)” l'Avv. 2) la domanda è stata CP_1
inviata dall'Avv. come risulta dalle ricevute della posta;
CP_1
3) il documento denominato “dichiarazione di assenso”, allegato alla domanda, è stato sottoscritto dall'Avv. CP_1
Lo svolgimento dell'attività da parte dell'Avv. trova con- CP_1
ferma nella circostanza che la comunicazione del 17.05.2018, di conclusione della procedura ex art. 27 D.L. n. 90/2014, è stata in- viata anche all'opposto.
Vero è che l'“atto di accettazione di equa riparazione e rinuncia azione risarcitorie” (depositato nel fascicolo di parte opponente) è stato compilato ed inviato al da Controparte_2 [...]
senza l'intervento dell'Avv. come risulta an- Parte_1 CP_1
che dalla prova per testi espletata all'udienza del 19.10.2023 (cfr. testimonianza di “confermo la circostanza, noi non Testimone_1
ce lo aspettavamo;
ci proposero la somma di euro 100.000,00 e, di nostra iniziativa, senza avvisare nemmeno l'avv. Alfano, abbiamo compilato i moduli e li abbiamo inviati al , che successivamente ha liquida- CP_2
to la somma”); ma è anche vero che si tratta dell'atto conclusivo di un iter complesso, curato dall'Avv. iniziato con la pre- CP_1
sentazione della domanda di adesione del 13.01.2010.
Pertanto, non corrisponde a vero che la percezione dell'indennizzo da parte dell'opponente sia riconducibile
- 13 - all'attività svolta dall'Avv. CP_1
Ciò premesso, e considerato che l'opponente non ha allegato elementi da cui evincere la lamentata sproporzione tra il compen- so pattuito e l'attività svolta, la domanda di nullità/inefficacia del patto di quota lite deve essere rigettata.
L'opposizione proposta da va quindi rigettata Parte_1
ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
***
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente e sono liquidate in complessivi €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
il tutto con distrazione in favore del pro- curatore costituito, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, co- sì provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 937/2019, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese in data 8.10.2019, depositato il 10.10.2019, che per l'effetto conferma;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano €. 2.540,00 per com-
[...]
pensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese ge- nerali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore
- 14 - costituito, antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, in data 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Laura Petitti
- 15 -