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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
FA OL, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 137/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Valeria D'Andrea (C.F. ) C.F._2
- OPPONENTE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), già (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore – e, per essa, P.IVA_2 della sua mandataria (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F. ) - rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Laghi (C.F.
[...] P.IVA_3
) e Corinna Mesirca (C.F. ) C.F._3 C.F._4
- OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza del 25 Giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 9 Dicembre 2023 (già - e, per Controparte_1 Controparte_1 essa, la sua mandataria (già - ha depositato Controparte_2 CP_3 presso il Tribunale di Palmi il seguente ricorso per decreto ingiuntivo:
“Premesso
- che il Sig. , C.F. , nato il [...] a [...] C.F._1
SAN LUCA (RC) e residente in [...]N. 10 PALMI (RC) 89015, ha stipulato con SANTANDER CONSUMER FINANZIA S.R.L. contratto n. 4698245 (doc.03);
- che SANTANDER CONSUMER FINANZIA S.R.L. ha ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 20/12/2011 (doc.04); Parte_2
- che giusto atto di fusione del 28.12.2011 a rogito Notaio Parte_2
, Rep. n. 32320, Raccolta n. 9346 (doc.05), si è fusa per incorporazione Persona_1 nell'odierna ricorrente la quale è subentrata ex art. 2504 bis nella Controparte_4 totalità delle posizioni creditorie facenti capo a Parte_2
- che l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento,
è stata notificata al Sig. a mezzo raccomandata A/R (doc.06-07); Parte_1
- che appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda Controparte_4 relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di CP_4
C.F. è divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di
[...] P.IVA_4 assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80866
Rep./n.15510 Racc.;
- che ha mutato denominazione sociale in Controparte_1 Controparte_1
- che, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 14.920,96, come risulta dall'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB che si produce
(doc.08), oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data del presente atto;
- che il soggetto obbligato riveste la qualifica di consumatore;
- che è stato adito il foro del consumatore, essendo il debitore residente in [...]
ORTO FAZIO N. 10 PALMI (RC) 89015; - che in relazione all'art. 33 comma 2, lett. f) del Codice del Consumo, la ricorrente ha limitato la propria richiesta di interessi di mora al tasso legale a partire dalla data della domanda;
- che non si rileva, dall'esame del contratto azionato, alcuna ulteriore ipotesi di violazione delle diposizioni di cui all'art. 33 c. 2 del Codice del Consumo;
- che il credito dedotto è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta.
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****
Tutto ciò premesso, e per essa n.q. di mandataria Controparte_1 [...]
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata RICORRE a Controparte_2 codesto Ill.mo Tribunale, Giudice designando, affinché, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c., voglia ingiungere, previa sommaria motivazione ex art. 641 c.p.c. circa l'assenza di abusività delle clausole contrattuali ai sensi della disciplina applicabile ai contratti conclusi con il consumatore, e previo espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto (secondo quanto previsto dalla sentenza della
Suprema Corte SS.UU. n. 9479/2023) nei limiti di competenza del Giudice adito, al Sig.
, C.F. , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente in [...]N. 10 PALMI (RC) 89015 di pagare entro quaranta giorni a per i titoli di cui in narrativa, la somma di € 14.920,96 Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della presente domanda (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) fino all'effettivo soddisfo, oltre spese, oltre compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge , oltre successive occorrende”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 440/2023 (R.G. n.
1532/2023), emesso l'11 dicembre 2023 e notificato il 20 dicembre 2023, il Tribunale di Palmi ha ingiunto a di pagare nel termine di 40 giorni in favore Parte_1 dell'istante quale procuratore di la Controparte_2 Controparte_1 somma complessiva di euro 14.920,96, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi), spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il 25
Gennaio 2024, ha proposto opposizione per i seguenti motivi: Parte_1
“In via preliminare, si eccepisce L'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
INGIUNTO ALL'OPPONENTE, atteso che l'ultimo documento che precede il ricorso per
Decreto Ingiuntivo del 30/11/2023, con cui ha azionato il Controparte_5 giudizio monitorio, è costituito dalla lettera raccomandata di Parte_3
del 15/06/2012, notificata al SI e con la quale la CP_4 Parte_1 stessa lo informava dell'intervenuta cessione del credito, intimandolo Parte_2 contestualmente al relativo pagamento.
Orbene, da detta data (15/06/2012), ossia dalla raccomandata indicata e prodotta da controparte sino all'incardinazione del giudizio monitorio, sono decorsi ben oltre dieci
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anni senza che sia stato notificato all'opponente alcun atto e/o documento idoneo ad interrompere il termine di prescrizione decennale previsto ex lege per i contratti di finanziamento. Dunque, non rinvenendosi alcun atto e/o documento interruttivo del predetto termine di prescrizione, il credito ingiunto al può ritenersi Parte_1 ormai prescritto, estinto e non più esigibile. Nel merito, si ritiene opportuno qui rilevare che da un attenta disamina dei documenti che ha allegato a Controparte_1 proprio ricorso per decreto ingiuntivo, si evince che NON ESISTE PROVA CERTA
DELL'INCLUSIONE DEL CREDITO RIGUARDANTE IL SIGNOR IO TO TRA
AVREBBE Parte_4 [...]
poi fusasi per incorporazione nel Controparte_6 CP_7
di cui appunto fa parte che agisce in qualità di
[...] Controparte_1 mandataria di in favore della quale il credito viene ingiunto Controparte_2 con l'opposto decreto.
Segnatamente, si rileva che nell'atto di cessione di crediti tra Santander Consumer Cont Finanzia S.r.l. (Cedente) e (Cessionaria) si legge che Controparte_8 cede a , pro soluto e in un'unica soluzione, un portafoglio di crediti per Parte_2 come individuati nell'apposito elenco di cui all'Allegato 2 dello stesso contratto, oltre i relativi interessi di mora.
Orbene l'inclusione del credito de quo, non si rinviene in alcun allegato. Da nessuna parte in contratto e né in allegati è dato di risalire con certezza ad un credito vantato dalla nei confronti di . CP_4 Parte_1
Si evidenzia, altresì, che l'estratto certificato ex art. 50 T.U.B. che l'opposta società ha prodotto in giudizio, non assume nel caso in esame valore probatorio alcuno, difatti, per costante ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato ex art 50
T.U.B. non costituisce di per sé prova certa ed inconfutabile del credito azionato dalla
Banca, sebbene possa rivestire al massimo carattere meramente indiziario. La CP_4 di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione integrale dei singoli estratti conto e dunque di documentazione idonea a dimostrare l'esattezza del quantum reclamato al Cliente e/o la connessione a quest'ultimo della quantificazione effettuata.
Infatti, anche qualora il Decreto Ingiuntivo fosse emesso in assenza di idonea prova scritta, l'opposizione dà vita ad un autonomo giudizio a cognizione piena, in contraddittorio tra le parti: ne discende che il Giudice ha il dovere di giudicare la pretesa avanzata dalla ricorrente in sede monitoria, e, in caso di revoca del Decreto Ingiuntivo,
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può condannare parte opponente al pagamento dell'eventuale diverso saldo passivo in relazione al quale sia stata raggiunta la prova.
In altri termini è chiaro che tra la Santander Consumer Finanzia S.r.l. e
[...] sia intercorsa una operazione di cartolarizzazione dei crediti, e, dunque Parte_2 la cessione pro soluto, in un'unica soluzione, del “portafoglio” di crediti delle prima che la seconda ha acquistato, ma dall'atto di cessione in oggetto e da nessun altro documento si riesce a ricavare la prova certa ed inequivocabile che il credito reclamato da al SI sia incluso nel portafoglio di Controparte_1 Parte_1 crediti ceduti da a CP_10 Parte_2
La mancanza di certezza in tal senso, ossia il vuoto documentale venutosi a creare, fa sì che venga messa in discussione la legittimazione attiva di Controparte_5
(quale mandataria, ripetesi, di ad agire in giudizio per il Controparte_11 recupero dell'ingiunto credito, e, prima ancora della stessa che Parte_2 ha acquistato i crediti di poi fondendosi per incorporazione in CP_10 CP_4
[...]
In subordine si eccepisce, altresì, L'INESATTEZZA DELL'IMPORTO DEL CREDITO
INGIUNTO, rendendosi all'uopo necessario il ricalcolo e/o la riquantificazione del quantum debeatur a mezzo apposita CTU contabile. Ciò, fermo restando il rispetto del contraddittorio che verrà ad instaurarsi tra le parti e dell'onere della prova gravante sulle stesse, ossia parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, nel mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo dimostrando la sussistenza di circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Detta riquantificazione risulta indispensabile in quanto tra i documenti successivi al contratto di finanziamento stipulato il 20/12/2006 tra la Santander Consumer Bank
S.p.A. ed il SI , prodotti da controparte in sede monitoria, non si Parte_1 evince in alcun modo la reale applicazione del tasso di interesse di mora più basso che la stessa Santander Consumer Bank S.p.A. ha previsto nel contratto medesimo (vds. in contratto clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio).
Non è chiaro come e/o per quali importi siano stati calcolati gli interessi di mora di cui parla anche la ricorrente/odierna opposta in ricorso, assumendo di non essere incorsa in alcuna violazione dell'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo.
Parimenti, non si comprende se nell'ammontare ingiunto, pari ad € 14.920,96, sono stati conteggiati o meno anche tutti gli arretrati che l'odierno opponente ha integralmente pagato alla Santander Consumer Bank S.p.A. nell'anno 2007, per i mesi
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di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto, per la somma complessiva di € 1.455,00, esattamente in data 10/11/2007.
Si noti, al riguardo, che esiste prova documentale di detto versamento, ossia l'Ordine di Postagiro con relativa operazione effettuata e registrata attestante il pagamento eseguito da in favore del beneficiario Santander Consumer Parte_1
Bank S.p.A, che allegasi al presente atto.
Non vi è dunque in atti la prova certa ed inequivocabile dell'esattezza del quantum ingiunto, il quale appare, in ogni caso, eccessivo e/o sproporzionato e non riconducibile al caso in esame, occorrendo in proposito l'espletamento di un'accurata e puntuale indagine contabile onde evitare all'opponente il dover pagare ingiustamente somme non dovute alla Banca”.
3.1 Su tali premesse l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare, riconoscere e dichiarare che il credito ingiunto al SI Parte_1
a mezzo dell'opposto Decreto Ingiuntivo, risulta essere ormai abbondantemente
[...] prescritto stante la decorrenza termine di prescrizione decennale nell'inattività della società creditrice, la quale in detto arco temporale non ha notificato all'opponente alcun atto e/o documento idoneo ad interrompere il predetto termine, consentendo in tal modo il perfezionamento della prescrizione del credito:
nel merito, accogliere la presente opposizione per le suesposte ragioni, riconoscendo che non risulta in alcun modo provata l'inclusione del presunto credito vantato dall'opposta società nei confronti del SI tra quelli che la Santander Parte_1
Consumer Finanzia S.r.l avrebbe ceduto pro soluto a (quindi Parte_2 non vi è prova dell'an debeatur nei confronti dell'opposta società), e, di conseguenza, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici il Decreto
Ingiuntivo di pagamento n. 440/2023 del'11/12/2023, emesso dal Tribunale di Palmi,
Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Piero Viola, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1532/2023 R.G., notificato al SI , Parte_1 pedissequamente al ricorso, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti sopra specificati e chiariti;
in subordine, riconoscere e dichiarare la mancanza di prova certa in relazione al quantum debeatur, ossia carenza di prova in ordine all'esatto ammontare del presunto credito, stanti le evidenti incongruenze rilevabili dal confronto tra i dati contabili dei
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singoli documenti prodotti in giudizio da controparte, per come sopra in dettaglio motivato, e, per cui è stato richiesto da parte opponente l'espletamento di una CTU contabile.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
4. In data 7 Maggio 2024 si è costituita l'opposta - e per Controparte_1 essa, quale mandataria, - che, contestata puntualmente la Controparte_2 fondatezza dell'opposizione, ha così concluso:
“In via preliminare:
− concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
− concedere termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs.
28/2010.
Nel merito, in via principale:
− respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni ipotesi:
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al
15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13 Maggio 2024 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che in data 7 Maggio 2024 l'opposta si è Controparte_1 ritualmente costituita nel termine di cui al novellato art. 166 c.p.c. ['Costituzione del convenuto'], ossia 'almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione' (18 Luglio 2024);
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
❖ rilevato invece - come questione rilevabile d'ufficio da indicare alle parti ai fini della loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. - il mancato esperimento, da parte dell'opposta del 'tentativo obbligatorio Controparte_1
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di mediazione' previsto per le controversie in materia di '… contratti … bancari e finanziari …' come 'condizione di procedibilità della domanda giudiziale' dagli artt. 5
['Condizione di procedibilità e rapporti con il processo'], commi 1, 2 e 3, e 5 bis
['Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo'] del novellato D.lgs. n. 28/2010;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
differisce la data della prima udienza - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 24 Luglio
2024 - al 2 Ottobre 2024, ore 9:30; avverte le parti che i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c. decorreranno rispetto a quest'ultima data (2 Ottobre 2024)”;
6. Con ordinanza a verbale del 2 Ottobre 2024, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ considerato che allo stato non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
❖ rilevato il mancato esperimento, da parte dell'opposta , Controparte_1 del 'procedimento di mediazione' previsto per le controversie in materia di '… contratti
… bancari e finanziari …' come 'condizione di procedibilità della domanda giudiziale' dagli artt. 5 ['Condizione di procedibilità e rapporti con il processo'], commi 1, 2 e 3, e 5 bis
['Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo'] del novellato D.lgs. n. 28/2010;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione;
rigetta la richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione dell'impugnato monitorio;
assegna all'opposta termine di giorni 15 da oggi per 'esperire il Controparte_1 procedimento di mediazione' nei confronti dell'opponente ; dispone Parte_1 che l'opposta depositi telematicamente entro il 4 Febbraio 2025: Controparte_1
1) l'eventuale verbale di mediazione attestante l'esito negativo dell'incontro;
2) il 'ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.' in formato .pdf editabile (c.d. nativo digitale); rinvia
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la causa all'udienza del 12 Febbraio 2025, ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
7. Con ordinanza a verbale del 12 Febbraio 2025 il Tribunale ha disposto nel modo seguente:
“❖ letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ rilevato:
che in data 15 Ottobre 2024 l'opposta (già Controparte_1 Controparte_1
e, per essa, la sua mandataria ha presentato dinanzi Controparte_2 all'Organismo di mediazione 'InMedio' istanza di mediazione n. 2617/2024, avente per oggetto 'CONTRATTI BANCARI' [v. 'Processo verbale di mediazione dell'8.1.2025 (esito negativo)' depositato dall'opposta il 9 Gennaio 2025];
che al 'Primo incontro' del giorno 8 Gennaio 2025 l'opponente Parte_1 non è stato presente mentre l'opposta e per essa la sua Controparte_1 mandataria è stata presente tramite la sua procuratrice Controparte_2 sostanziale Avv. Francesca Siccardi, 'giusta procura in atti' [v. 'Processo verbale di mediazione dell'8.1.2025 (esito negativo)' depositato dall'opposta il 9 Gennaio 2025];
❖ constatato che l'opposta non ha prodotto: Controparte_1
→ la prova dell'eseguita comunicazione, all'opponente , della Parte_1 domanda di mediazione n. 2617/2024 depositata dinanzi all'Organismo di mediazione
'InMedio', della designazione del mediatore, della sede e dell'orario dell'incontro, delle modalità di svolgimento della procedura e della data del primo incontro, giusta art. 8
['Procedimento'], comma 1, 2° inciso, del vigente D.lgs. n. 28/2010;
→ la procura speciale conferita all'Avv. Francesca Siccardi per partecipare alla mediazione n. 2617/2024 dinanzi all'Organismo di mediazione 'InMedio in rappresentanza di essa opposta;
❖ ritenuto quindi necessario controllare preliminarmente se la suddetta comunicazione all'opponente sia stata ritualmente eseguita nonché la Parte_1 regolarità formale e sostanziale della suindicata procura e la sussistenza di 'giustificati motivi' sottesi al suo conferimento;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione, anche in ordine alla procedibilità della domanda monitoria;
onera l'opposta di depositare telematicamente entro il 31 Maggio Controparte_1
2025:
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➔ la prova dell'eseguita comunicazione, all'opponente , della Parte_1 domanda di mediazione n. 2617/2024 depositata dinanzi all'Organismo di mediazione
'InMedio', della designazione del mediatore, dell'indicazione della sede, dell'orario dell'incontro, delle modalità di svolgimento della procedura e della data del primo incontro, giusta art. 8 ['Procedimento'], comma 1, 2° inciso, del vigente D.lgs. n.
28/2010;
➔ la procura speciale conferita all'Avv. Francesca Siccardi per partecipare alla mediazione n. 2617/2024 dinanzi all'Organismo di mediazione 'InMedio' in rappresentanza di essa opposta;
rinvia la causa all'udienza dell'11 Giugno ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183
c.p.c.”.
8. Con ordinanza a verbale dell'11 Giugno 2025 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ ritenuto di dover preliminarmente decidere la questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria;
❖ visti gli artt. 187, 189 e 281 bis c.p.c.; rinvia la causa all'udienza del 25 Giugno 2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.”.
9. Esperita l'attività istruttoria attraverso la rituale produzione documentale delle parti (comprendente il fascicolo di parte relativo al monitorio versato dall'opposta in sede di costituzione), all'udienza del 25 Giugno 2025 il Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sul difetto di titolarità del diritto azionato dall'opposta Controparte_1
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017,
10 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022).
Alla stregua del predetto criterio, l'opposizione in esame merita d'essere accolta, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, per carenza di titolarità, da parte dell'opposta del diritto dalla stessa fatto valere nel Controparte_1 presente giudizio. Tale carenza, preme evidenziare, oltre ad essere stata ritualmente eccepita dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 4-5, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 4-5], è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., SS.UU., n. 2951/2016. Conf.
Cass. civ., nn. 22590/2020 e 5857/2022).
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c.:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1186 [Decadenza dal termine] c.c.:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Art. 1334 [“Efficacia degli atti unilaterali”] c.c.:
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per ius receptum “l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
I.
2.1 In tema di titolarità del diritto azionato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016) hanno fissato i seguenti principi di diritto:
“la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”;
“la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
“il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
In materia le Sezioni Semplici della Cassazione hanno poi precisato:
➢ “Posto che il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione della decisione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. civ. n. 22590/2020, in motivazione).
➢ “L'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria” (Cass. civ. n. 16063/2019, in motivazione. Conf. Cass. civ. nn. 15339/2000, 17371/2003, 5754/2009, 5071/2009,
5915/2011, 21466/2013, 14640/2018, ivi richiamate).
I.
2.2 In materia di “cessione di crediti in blocco”, i Giudici della legittimità si sono così espressi:
a) “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario” (Cass. civ., n.
5857/2022, in motivazione).
b) “[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5190/2025, in motivazione. Conf. n.
4116/2016, ivi richiamata, nonché n 5857/2022, cit.).
c) “[…] in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civ. n. 15088/2025, in motivazione).
I.
2.3 Con riguardo alla “decadenza dal termine” il Supremo Collegio ha fornito la seguente esegesi:
d) “La finalità perseguita con l'art. 1186 C.C. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore. La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 C.C., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta … integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (Cass. civ. n. 5371/1989, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 3865/1984, 9943/1993 e 12182/2021).
I.3 In accordo col suesposto sistema giuridico, l'esperita istruttoria ha consentito di accertare univocamente che l'opposta - a fronte delle puntuali Controparte_1 contestazioni mosse dall'opponente [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 4-
5, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 4-5] avverso la pretesa monitoria e la relativa documentazione di supporto - non abbia fornito alcuna prova, ex art. 2697 c.c.,
d'esser titolare del credito oggetto di causa e, quindi, del diritto ad agire per il suo recupero. Ciò in quanto il contratto di finanziamento n. 4698245 del 9 Gennaio 2007 [v.
“copia contratto” (all. n. 3 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla
“comparsa di costituzione e risposta”)], posto a fondamento dell'ingiunzione, è stato stipulato dall'opponente con Santander Consumer Finanzia s.r.l. senza che Parte_1
l'opposta – già [v. “Visura storica sulla Società Controparte_1 Controparte_1 [...]
(all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 7 del relativo file], conferitaria del Controparte_1 ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafogli di crediti deteriorati di [v. “Visura storica sulla Società (all. n. 9 alla Controparte_4 Controparte_1
“comparsa di costituzione e risposta”), pp.
4-5 del relativo file] nella quale si è fusa per incorporazione, con atto notarile del 27 Dicembre 2025, l'asserita cessionaria del credito ingiunto, [v. “Copia dell'atto di fusione a rogito del Notaio Dott. Parte_2 Persona_1
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
di , rep. n. 32320 racc. n. 9346” e “Visura camerale sulla Società CP_12 Parte_2
(allegati nn. 7 e 8 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] - abbia dimostrato d'esser divenuta legittima titolare del credito derivante dal suo parziale adempimento.
Invero:
A] Il c.d. “contratto di cessione di crediti del 20.12.2011 tra Santander
Consumer Finanzia S.r.l. e [v. “Copia contratto di cessione di Parte_2 crediti del 20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e (all. n. 6 alla Parte_2
“comparsa di costituzione e risposta”) nonché “copia atto di cessione dei crediti” (all. n. 4 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)] non riveste alcuna rilevanza probatoria, ai fini che qui interessano, per un duplice ordine di motivi:
a) Innanzitutto perché nessun riferimento esso fa né all'elenco dei crediti ceduti, né al contratto di finanziamento n. 4698245 del 9 Gennaio 2007 - stipulato dall'opponente con Santander Consumer Finanzia s.r.l. - sotteso Parte_1 all'ingiunzione opposta [v. “copia contratto” (all. n. 3 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in
“duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G.
1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)] in quanto non contiene ”l'apposito elenco di cui all'Allegato 2”, ivi indicato, nel quale sarebbero individuati i crediti “in sofferenza” che Santander Consumer Finanzia s.r.l. ha ceduto a Parte_2
[v. “Copia contratto di cessione di crediti del 20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e
[...]
(all. n. 6 alla “comparsa di costituzione e risposta”) nonché “copia atto di cessione dei crediti” Parte_2
(all. n. 4 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 1 e 10 del relativo file, sotto riprodotte in immagine] così rimanendo funzionalmente scollegato dal petitum e dalla causa petendi dell'odierno giudizio di cognizione.
b) In ogni caso perché prevede espressamente che Santander Consumer Finanzia
s.r.l. ha ceduto a esclusivamente i crediti “in sofferenza” [v. “Copia Parte_2
contratto di cessione di crediti del 20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e Parte_2
(all. n. 6 alla “comparsa di costituzione e risposta”) nonché “copia atto di cessione dei crediti” (all. n.
[...]
4 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 1 e 10 del relativo file sotto riprodotte in immagine]
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
mentre, nel caso che ci occupa, non v'è alcuna prova che Santander Consumer
Finanzia s.r.l. abbia segnalato l'opponente alla Centrale Rischi ovvero abbia comunicato allo stesso lo status di “sofferenza” o la decadenza dal beneficio del termine.
Ed allora - dato che secondo la giurisprudenza riportata sub I.
2.3 la “richiesta (di
“immediato adempimento”) integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” – è indubitabile che in mancanza della prova certa, ex art. 2697 c.c., che il debitore ceduto, attuale opponente, abbia ricevuto (o effettivamente conosciuto) una “richiesta d'immediato adempimento”, nessuna “decadenza del termine” ex art. 1186 c.c. possa essersi legittimamente configurata a suo danno.
In proposito non può nemmeno ritenersi che tale comunicazione si sia perfezionata mediante la comunicazione all'opponente, da parte di della Controparte_4
“Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi relativa al credito derivante dal Contratto”
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
[v. “Comunicazione dell'11.2.2015, spedita a mezzo raccomandata e ricevuta dal SI in Parte_1 data 27.3.2015” (all. n. 5 alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotta in immagine]: per essere inclusi nella cessione, infatti, i crediti avrebbero dovuto essere classificati “a sofferenza” prima della stipulazione del relativo contratto avvenuta il 20 Dicembre 2011 mentre la suddetta segnalazione è stata ricevuta dall'opponente successivamente a tale data, ossia il 27 Marzo 2015
B] Il c.d. “estratto dell'Allegato 2 al contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e
[...]
[v. “estratto dell'Allegato 2 al contratto di cessione dei crediti stipulato in data Parte_2
20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e depositato dall'opposta il 12 Parte_2
Settembre 2024] non può ritenersi una valida prova documentale di ciò che vi è rappresentato in quanto:
➢ è sfornito di una qualsiasi attestazione o certificazione di autenticità circa la provenienza, il contenuto e la veridicità dei dati ivi riportati;
➢ non contiene alcun richiamo al contratto di finanziamento n. 4698245 del 9
Gennaio 2007, per cui è causa, ma soltanto l'indicazione di codici (PROGRESSIVO 5704,
DATA_ELAB 20111216, PRATICA 133606) allo stesso non riconducibili mediante la documentazione in atti
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
C] Il c.d. “Estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.” [v. “estratto conto certificato ex art. 50 TUB” (all. n. 11 alla “comparsa di costituzione e risposta”) nonché “estratto conto” (all. n. 8 al
“Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.” in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotto in immagine] è inidoneo a provare che tra i crediti ceduti sia compreso anche quello ingiunto perché:
• non può ritenersi una valida prova documentale di ciò che vi è rappresentato in quanto privo di sottoscrizione (Cass. civ. n. 10315/2014) e, in ogni caso, sfornito di una qualsiasi attestazione o certificazione di autenticità, circa la provenienza, contenuto e veridicità dei dati ivi riportati;
• si riferisce ad un periodo precedente alla dedotta cessione della quale, in ogni caso, non contiene alcun riferimento.
D] La lettera del 15 Giugno 2012 [v. “Comunicazione del 15.6.2012, spedita a mezzo raccomandata a.r. e ricevuta dal SI in data 28.6.2012” (all. n. 10 alla “comparsa di Parte_1
costituzione e risposta”) nonché “raccomandata A/R recante notifica cessione e contestuale diffida” e
“ricevuta di ritorno detta” (allegati nn. 6 e 7 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.” in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023”
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
(allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)] è anch'essa incapace di suffragare probatoriamente l'esistenza della cessione oggetto di causa in quanto:
→ provenendo dalla parte interessata - ossia dalla “società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (che, come già detto, in data 27 Parte_2
Dicembre 2011 s'è fusa per incorporazione in [v. “Copia dell'atto di fusione Controparte_4
a rogito del Notaio Dott. di , rep. n. 32320 racc. n. 9346” e “Visura camerale Persona_1 CP_12 sulla (allegati nn. 7 e 8 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] che, a Parte_5 sua volta, in data 29 Giugno 2018 ha conferito il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del proprio portafoglio di crediti deteriorati a [v. “Visura Controparte_1
storica sulla Società (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp.
4-5 del Controparte_1 relativo file] che, in data 20 Aprile 2020, ha modificato la propria denominazione sociale in [v. “Visura storica sulla Società (all. n. 9 alla Controparte_1 Controparte_1
“comparsa di costituzione e risposta”), p. 7 del relativo file]) - è ritenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità [v. amplius sub I.
2.2 lett. c)] di per sé inidonea a provare la cessione del credito e, quindi, l'esistenza del relativo contratto di cessione (che sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto, come nel caso di specie);
→ è in ogni caso sprovvista della prova del suo effettivo ricevimento da parte dell'opponente in quanto la c.d. “ricevuta di ritorno” non solo non Parte_1 contiene alcun richiamo al contratto oggetto di causa ma riporta un numero di raccomandata (610586910403) non indicato nella lettera sicché potrebbe ragionevolmente costituire la “ricevuta di ritorno” di altra missiva inviata al medesimo soggetto [v. “raccomandata A/R recante notifica cessione e contestuale diffida” e “ricevuta di ritorno detta” (allegati nn. 6 e 7 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotte in immagine]
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
I.4 L'opposizione va dunque accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 14.920,96], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n. 29857/2023) e fase decisionale]
e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Maria Valeria D'Andrea, che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c.
19 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa FA
OL, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 440/2023 (R.G. n. 1532/2023), emesso l'11 dicembre
2023 dal Tribunale di Palmi;
2) condanna l'opposta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'opponente le Parte_1 spese di lite che liquida in complessive € 2.685,50 [di cui € 2.540,00 per compensi (€
460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale) ed € 145,50 per spese vive documentate (€ 118,50 per il contributo unificato, € 27,00 per la marca I.R.)], oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge che distrae in favore del difensore antistatario, Avv. Maria Valeria D'Andrea.
Così deciso in Palmi, 7 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa FA OL
20
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
FA OL, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 137/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Valeria D'Andrea (C.F. ) C.F._2
- OPPONENTE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), già (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore – e, per essa, P.IVA_2 della sua mandataria (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F. ) - rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Laghi (C.F.
[...] P.IVA_3
) e Corinna Mesirca (C.F. ) C.F._3 C.F._4
- OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza del 25 Giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 9 Dicembre 2023 (già - e, per Controparte_1 Controparte_1 essa, la sua mandataria (già - ha depositato Controparte_2 CP_3 presso il Tribunale di Palmi il seguente ricorso per decreto ingiuntivo:
“Premesso
- che il Sig. , C.F. , nato il [...] a [...] C.F._1
SAN LUCA (RC) e residente in [...]N. 10 PALMI (RC) 89015, ha stipulato con SANTANDER CONSUMER FINANZIA S.R.L. contratto n. 4698245 (doc.03);
- che SANTANDER CONSUMER FINANZIA S.R.L. ha ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 20/12/2011 (doc.04); Parte_2
- che giusto atto di fusione del 28.12.2011 a rogito Notaio Parte_2
, Rep. n. 32320, Raccolta n. 9346 (doc.05), si è fusa per incorporazione Persona_1 nell'odierna ricorrente la quale è subentrata ex art. 2504 bis nella Controparte_4 totalità delle posizioni creditorie facenti capo a Parte_2
- che l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento,
è stata notificata al Sig. a mezzo raccomandata A/R (doc.06-07); Parte_1
- che appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda Controparte_4 relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di CP_4
C.F. è divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di
[...] P.IVA_4 assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80866
Rep./n.15510 Racc.;
- che ha mutato denominazione sociale in Controparte_1 Controparte_1
- che, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 14.920,96, come risulta dall'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB che si produce
(doc.08), oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data del presente atto;
- che il soggetto obbligato riveste la qualifica di consumatore;
- che è stato adito il foro del consumatore, essendo il debitore residente in [...]
ORTO FAZIO N. 10 PALMI (RC) 89015; - che in relazione all'art. 33 comma 2, lett. f) del Codice del Consumo, la ricorrente ha limitato la propria richiesta di interessi di mora al tasso legale a partire dalla data della domanda;
- che non si rileva, dall'esame del contratto azionato, alcuna ulteriore ipotesi di violazione delle diposizioni di cui all'art. 33 c. 2 del Codice del Consumo;
- che il credito dedotto è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta.
2 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
****
Tutto ciò premesso, e per essa n.q. di mandataria Controparte_1 [...]
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata RICORRE a Controparte_2 codesto Ill.mo Tribunale, Giudice designando, affinché, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c., voglia ingiungere, previa sommaria motivazione ex art. 641 c.p.c. circa l'assenza di abusività delle clausole contrattuali ai sensi della disciplina applicabile ai contratti conclusi con il consumatore, e previo espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto (secondo quanto previsto dalla sentenza della
Suprema Corte SS.UU. n. 9479/2023) nei limiti di competenza del Giudice adito, al Sig.
, C.F. , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente in [...]N. 10 PALMI (RC) 89015 di pagare entro quaranta giorni a per i titoli di cui in narrativa, la somma di € 14.920,96 Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della presente domanda (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) fino all'effettivo soddisfo, oltre spese, oltre compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge , oltre successive occorrende”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 440/2023 (R.G. n.
1532/2023), emesso l'11 dicembre 2023 e notificato il 20 dicembre 2023, il Tribunale di Palmi ha ingiunto a di pagare nel termine di 40 giorni in favore Parte_1 dell'istante quale procuratore di la Controparte_2 Controparte_1 somma complessiva di euro 14.920,96, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi), spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il 25
Gennaio 2024, ha proposto opposizione per i seguenti motivi: Parte_1
“In via preliminare, si eccepisce L'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
INGIUNTO ALL'OPPONENTE, atteso che l'ultimo documento che precede il ricorso per
Decreto Ingiuntivo del 30/11/2023, con cui ha azionato il Controparte_5 giudizio monitorio, è costituito dalla lettera raccomandata di Parte_3
del 15/06/2012, notificata al SI e con la quale la CP_4 Parte_1 stessa lo informava dell'intervenuta cessione del credito, intimandolo Parte_2 contestualmente al relativo pagamento.
Orbene, da detta data (15/06/2012), ossia dalla raccomandata indicata e prodotta da controparte sino all'incardinazione del giudizio monitorio, sono decorsi ben oltre dieci
3 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
anni senza che sia stato notificato all'opponente alcun atto e/o documento idoneo ad interrompere il termine di prescrizione decennale previsto ex lege per i contratti di finanziamento. Dunque, non rinvenendosi alcun atto e/o documento interruttivo del predetto termine di prescrizione, il credito ingiunto al può ritenersi Parte_1 ormai prescritto, estinto e non più esigibile. Nel merito, si ritiene opportuno qui rilevare che da un attenta disamina dei documenti che ha allegato a Controparte_1 proprio ricorso per decreto ingiuntivo, si evince che NON ESISTE PROVA CERTA
DELL'INCLUSIONE DEL CREDITO RIGUARDANTE IL SIGNOR IO TO TRA
AVREBBE Parte_4 [...]
poi fusasi per incorporazione nel Controparte_6 CP_7
di cui appunto fa parte che agisce in qualità di
[...] Controparte_1 mandataria di in favore della quale il credito viene ingiunto Controparte_2 con l'opposto decreto.
Segnatamente, si rileva che nell'atto di cessione di crediti tra Santander Consumer Cont Finanzia S.r.l. (Cedente) e (Cessionaria) si legge che Controparte_8 cede a , pro soluto e in un'unica soluzione, un portafoglio di crediti per Parte_2 come individuati nell'apposito elenco di cui all'Allegato 2 dello stesso contratto, oltre i relativi interessi di mora.
Orbene l'inclusione del credito de quo, non si rinviene in alcun allegato. Da nessuna parte in contratto e né in allegati è dato di risalire con certezza ad un credito vantato dalla nei confronti di . CP_4 Parte_1
Si evidenzia, altresì, che l'estratto certificato ex art. 50 T.U.B. che l'opposta società ha prodotto in giudizio, non assume nel caso in esame valore probatorio alcuno, difatti, per costante ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato ex art 50
T.U.B. non costituisce di per sé prova certa ed inconfutabile del credito azionato dalla
Banca, sebbene possa rivestire al massimo carattere meramente indiziario. La CP_4 di conseguenza, è tenuta a supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione integrale dei singoli estratti conto e dunque di documentazione idonea a dimostrare l'esattezza del quantum reclamato al Cliente e/o la connessione a quest'ultimo della quantificazione effettuata.
Infatti, anche qualora il Decreto Ingiuntivo fosse emesso in assenza di idonea prova scritta, l'opposizione dà vita ad un autonomo giudizio a cognizione piena, in contraddittorio tra le parti: ne discende che il Giudice ha il dovere di giudicare la pretesa avanzata dalla ricorrente in sede monitoria, e, in caso di revoca del Decreto Ingiuntivo,
4 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
può condannare parte opponente al pagamento dell'eventuale diverso saldo passivo in relazione al quale sia stata raggiunta la prova.
In altri termini è chiaro che tra la Santander Consumer Finanzia S.r.l. e
[...] sia intercorsa una operazione di cartolarizzazione dei crediti, e, dunque Parte_2 la cessione pro soluto, in un'unica soluzione, del “portafoglio” di crediti delle prima che la seconda ha acquistato, ma dall'atto di cessione in oggetto e da nessun altro documento si riesce a ricavare la prova certa ed inequivocabile che il credito reclamato da al SI sia incluso nel portafoglio di Controparte_1 Parte_1 crediti ceduti da a CP_10 Parte_2
La mancanza di certezza in tal senso, ossia il vuoto documentale venutosi a creare, fa sì che venga messa in discussione la legittimazione attiva di Controparte_5
(quale mandataria, ripetesi, di ad agire in giudizio per il Controparte_11 recupero dell'ingiunto credito, e, prima ancora della stessa che Parte_2 ha acquistato i crediti di poi fondendosi per incorporazione in CP_10 CP_4
[...]
In subordine si eccepisce, altresì, L'INESATTEZZA DELL'IMPORTO DEL CREDITO
INGIUNTO, rendendosi all'uopo necessario il ricalcolo e/o la riquantificazione del quantum debeatur a mezzo apposita CTU contabile. Ciò, fermo restando il rispetto del contraddittorio che verrà ad instaurarsi tra le parti e dell'onere della prova gravante sulle stesse, ossia parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, nel mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo dimostrando la sussistenza di circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Detta riquantificazione risulta indispensabile in quanto tra i documenti successivi al contratto di finanziamento stipulato il 20/12/2006 tra la Santander Consumer Bank
S.p.A. ed il SI , prodotti da controparte in sede monitoria, non si Parte_1 evince in alcun modo la reale applicazione del tasso di interesse di mora più basso che la stessa Santander Consumer Bank S.p.A. ha previsto nel contratto medesimo (vds. in contratto clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio).
Non è chiaro come e/o per quali importi siano stati calcolati gli interessi di mora di cui parla anche la ricorrente/odierna opposta in ricorso, assumendo di non essere incorsa in alcuna violazione dell'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo.
Parimenti, non si comprende se nell'ammontare ingiunto, pari ad € 14.920,96, sono stati conteggiati o meno anche tutti gli arretrati che l'odierno opponente ha integralmente pagato alla Santander Consumer Bank S.p.A. nell'anno 2007, per i mesi
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di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto, per la somma complessiva di € 1.455,00, esattamente in data 10/11/2007.
Si noti, al riguardo, che esiste prova documentale di detto versamento, ossia l'Ordine di Postagiro con relativa operazione effettuata e registrata attestante il pagamento eseguito da in favore del beneficiario Santander Consumer Parte_1
Bank S.p.A, che allegasi al presente atto.
Non vi è dunque in atti la prova certa ed inequivocabile dell'esattezza del quantum ingiunto, il quale appare, in ogni caso, eccessivo e/o sproporzionato e non riconducibile al caso in esame, occorrendo in proposito l'espletamento di un'accurata e puntuale indagine contabile onde evitare all'opponente il dover pagare ingiustamente somme non dovute alla Banca”.
3.1 Su tali premesse l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare, riconoscere e dichiarare che il credito ingiunto al SI Parte_1
a mezzo dell'opposto Decreto Ingiuntivo, risulta essere ormai abbondantemente
[...] prescritto stante la decorrenza termine di prescrizione decennale nell'inattività della società creditrice, la quale in detto arco temporale non ha notificato all'opponente alcun atto e/o documento idoneo ad interrompere il predetto termine, consentendo in tal modo il perfezionamento della prescrizione del credito:
nel merito, accogliere la presente opposizione per le suesposte ragioni, riconoscendo che non risulta in alcun modo provata l'inclusione del presunto credito vantato dall'opposta società nei confronti del SI tra quelli che la Santander Parte_1
Consumer Finanzia S.r.l avrebbe ceduto pro soluto a (quindi Parte_2 non vi è prova dell'an debeatur nei confronti dell'opposta società), e, di conseguenza, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici il Decreto
Ingiuntivo di pagamento n. 440/2023 del'11/12/2023, emesso dal Tribunale di Palmi,
Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Piero Viola, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1532/2023 R.G., notificato al SI , Parte_1 pedissequamente al ricorso, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti sopra specificati e chiariti;
in subordine, riconoscere e dichiarare la mancanza di prova certa in relazione al quantum debeatur, ossia carenza di prova in ordine all'esatto ammontare del presunto credito, stanti le evidenti incongruenze rilevabili dal confronto tra i dati contabili dei
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singoli documenti prodotti in giudizio da controparte, per come sopra in dettaglio motivato, e, per cui è stato richiesto da parte opponente l'espletamento di una CTU contabile.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
4. In data 7 Maggio 2024 si è costituita l'opposta - e per Controparte_1 essa, quale mandataria, - che, contestata puntualmente la Controparte_2 fondatezza dell'opposizione, ha così concluso:
“In via preliminare:
− concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
− concedere termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs.
28/2010.
Nel merito, in via principale:
− respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni ipotesi:
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al
15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13 Maggio 2024 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che in data 7 Maggio 2024 l'opposta si è Controparte_1 ritualmente costituita nel termine di cui al novellato art. 166 c.p.c. ['Costituzione del convenuto'], ossia 'almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione' (18 Luglio 2024);
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
❖ rilevato invece - come questione rilevabile d'ufficio da indicare alle parti ai fini della loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. - il mancato esperimento, da parte dell'opposta del 'tentativo obbligatorio Controparte_1
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di mediazione' previsto per le controversie in materia di '… contratti … bancari e finanziari …' come 'condizione di procedibilità della domanda giudiziale' dagli artt. 5
['Condizione di procedibilità e rapporti con il processo'], commi 1, 2 e 3, e 5 bis
['Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo'] del novellato D.lgs. n. 28/2010;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
differisce la data della prima udienza - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 24 Luglio
2024 - al 2 Ottobre 2024, ore 9:30; avverte le parti che i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c. decorreranno rispetto a quest'ultima data (2 Ottobre 2024)”;
6. Con ordinanza a verbale del 2 Ottobre 2024, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ considerato che allo stato non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
❖ rilevato il mancato esperimento, da parte dell'opposta , Controparte_1 del 'procedimento di mediazione' previsto per le controversie in materia di '… contratti
… bancari e finanziari …' come 'condizione di procedibilità della domanda giudiziale' dagli artt. 5 ['Condizione di procedibilità e rapporti con il processo'], commi 1, 2 e 3, e 5 bis
['Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo'] del novellato D.lgs. n. 28/2010;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione;
rigetta la richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione dell'impugnato monitorio;
assegna all'opposta termine di giorni 15 da oggi per 'esperire il Controparte_1 procedimento di mediazione' nei confronti dell'opponente ; dispone Parte_1 che l'opposta depositi telematicamente entro il 4 Febbraio 2025: Controparte_1
1) l'eventuale verbale di mediazione attestante l'esito negativo dell'incontro;
2) il 'ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.' in formato .pdf editabile (c.d. nativo digitale); rinvia
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la causa all'udienza del 12 Febbraio 2025, ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.”.
7. Con ordinanza a verbale del 12 Febbraio 2025 il Tribunale ha disposto nel modo seguente:
“❖ letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ rilevato:
che in data 15 Ottobre 2024 l'opposta (già Controparte_1 Controparte_1
e, per essa, la sua mandataria ha presentato dinanzi Controparte_2 all'Organismo di mediazione 'InMedio' istanza di mediazione n. 2617/2024, avente per oggetto 'CONTRATTI BANCARI' [v. 'Processo verbale di mediazione dell'8.1.2025 (esito negativo)' depositato dall'opposta il 9 Gennaio 2025];
che al 'Primo incontro' del giorno 8 Gennaio 2025 l'opponente Parte_1 non è stato presente mentre l'opposta e per essa la sua Controparte_1 mandataria è stata presente tramite la sua procuratrice Controparte_2 sostanziale Avv. Francesca Siccardi, 'giusta procura in atti' [v. 'Processo verbale di mediazione dell'8.1.2025 (esito negativo)' depositato dall'opposta il 9 Gennaio 2025];
❖ constatato che l'opposta non ha prodotto: Controparte_1
→ la prova dell'eseguita comunicazione, all'opponente , della Parte_1 domanda di mediazione n. 2617/2024 depositata dinanzi all'Organismo di mediazione
'InMedio', della designazione del mediatore, della sede e dell'orario dell'incontro, delle modalità di svolgimento della procedura e della data del primo incontro, giusta art. 8
['Procedimento'], comma 1, 2° inciso, del vigente D.lgs. n. 28/2010;
→ la procura speciale conferita all'Avv. Francesca Siccardi per partecipare alla mediazione n. 2617/2024 dinanzi all'Organismo di mediazione 'InMedio in rappresentanza di essa opposta;
❖ ritenuto quindi necessario controllare preliminarmente se la suddetta comunicazione all'opponente sia stata ritualmente eseguita nonché la Parte_1 regolarità formale e sostanziale della suindicata procura e la sussistenza di 'giustificati motivi' sottesi al suo conferimento;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione, anche in ordine alla procedibilità della domanda monitoria;
onera l'opposta di depositare telematicamente entro il 31 Maggio Controparte_1
2025:
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➔ la prova dell'eseguita comunicazione, all'opponente , della Parte_1 domanda di mediazione n. 2617/2024 depositata dinanzi all'Organismo di mediazione
'InMedio', della designazione del mediatore, dell'indicazione della sede, dell'orario dell'incontro, delle modalità di svolgimento della procedura e della data del primo incontro, giusta art. 8 ['Procedimento'], comma 1, 2° inciso, del vigente D.lgs. n.
28/2010;
➔ la procura speciale conferita all'Avv. Francesca Siccardi per partecipare alla mediazione n. 2617/2024 dinanzi all'Organismo di mediazione 'InMedio' in rappresentanza di essa opposta;
rinvia la causa all'udienza dell'11 Giugno ore 9:45, per gli adempimenti di cui all'art. 183
c.p.c.”.
8. Con ordinanza a verbale dell'11 Giugno 2025 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ ritenuto di dover preliminarmente decidere la questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria;
❖ visti gli artt. 187, 189 e 281 bis c.p.c.; rinvia la causa all'udienza del 25 Giugno 2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.”.
9. Esperita l'attività istruttoria attraverso la rituale produzione documentale delle parti (comprendente il fascicolo di parte relativo al monitorio versato dall'opposta in sede di costituzione), all'udienza del 25 Giugno 2025 il Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sul difetto di titolarità del diritto azionato dall'opposta Controparte_1
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017,
10 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022).
Alla stregua del predetto criterio, l'opposizione in esame merita d'essere accolta, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, per carenza di titolarità, da parte dell'opposta del diritto dalla stessa fatto valere nel Controparte_1 presente giudizio. Tale carenza, preme evidenziare, oltre ad essere stata ritualmente eccepita dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 4-5, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 4-5], è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., SS.UU., n. 2951/2016. Conf.
Cass. civ., nn. 22590/2020 e 5857/2022).
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c.:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1186 [Decadenza dal termine] c.c.:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Art. 1334 [“Efficacia degli atti unilaterali”] c.c.:
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per ius receptum “l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
I.
2.1 In tema di titolarità del diritto azionato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016) hanno fissato i seguenti principi di diritto:
“la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”;
“la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
“il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
In materia le Sezioni Semplici della Cassazione hanno poi precisato:
➢ “Posto che il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione della decisione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. civ. n. 22590/2020, in motivazione).
➢ “L'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria” (Cass. civ. n. 16063/2019, in motivazione. Conf. Cass. civ. nn. 15339/2000, 17371/2003, 5754/2009, 5071/2009,
5915/2011, 21466/2013, 14640/2018, ivi richiamate).
I.
2.2 In materia di “cessione di crediti in blocco”, i Giudici della legittimità si sono così espressi:
a) “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario” (Cass. civ., n.
5857/2022, in motivazione).
b) “[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5190/2025, in motivazione. Conf. n.
4116/2016, ivi richiamata, nonché n 5857/2022, cit.).
c) “[…] in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 137/2024 R.G.
qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civ. n. 15088/2025, in motivazione).
I.
2.3 Con riguardo alla “decadenza dal termine” il Supremo Collegio ha fornito la seguente esegesi:
d) “La finalità perseguita con l'art. 1186 C.C. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore. La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 C.C., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta … integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (Cass. civ. n. 5371/1989, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 3865/1984, 9943/1993 e 12182/2021).
I.3 In accordo col suesposto sistema giuridico, l'esperita istruttoria ha consentito di accertare univocamente che l'opposta - a fronte delle puntuali Controparte_1 contestazioni mosse dall'opponente [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 4-
5, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 4-5] avverso la pretesa monitoria e la relativa documentazione di supporto - non abbia fornito alcuna prova, ex art. 2697 c.c.,
d'esser titolare del credito oggetto di causa e, quindi, del diritto ad agire per il suo recupero. Ciò in quanto il contratto di finanziamento n. 4698245 del 9 Gennaio 2007 [v.
“copia contratto” (all. n. 3 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla
“comparsa di costituzione e risposta”)], posto a fondamento dell'ingiunzione, è stato stipulato dall'opponente con Santander Consumer Finanzia s.r.l. senza che Parte_1
l'opposta – già [v. “Visura storica sulla Società Controparte_1 Controparte_1 [...]
(all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 7 del relativo file], conferitaria del Controparte_1 ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafogli di crediti deteriorati di [v. “Visura storica sulla Società (all. n. 9 alla Controparte_4 Controparte_1
“comparsa di costituzione e risposta”), pp.
4-5 del relativo file] nella quale si è fusa per incorporazione, con atto notarile del 27 Dicembre 2025, l'asserita cessionaria del credito ingiunto, [v. “Copia dell'atto di fusione a rogito del Notaio Dott. Parte_2 Persona_1
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di , rep. n. 32320 racc. n. 9346” e “Visura camerale sulla Società CP_12 Parte_2
(allegati nn. 7 e 8 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] - abbia dimostrato d'esser divenuta legittima titolare del credito derivante dal suo parziale adempimento.
Invero:
A] Il c.d. “contratto di cessione di crediti del 20.12.2011 tra Santander
Consumer Finanzia S.r.l. e [v. “Copia contratto di cessione di Parte_2 crediti del 20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e (all. n. 6 alla Parte_2
“comparsa di costituzione e risposta”) nonché “copia atto di cessione dei crediti” (all. n. 4 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)] non riveste alcuna rilevanza probatoria, ai fini che qui interessano, per un duplice ordine di motivi:
a) Innanzitutto perché nessun riferimento esso fa né all'elenco dei crediti ceduti, né al contratto di finanziamento n. 4698245 del 9 Gennaio 2007 - stipulato dall'opponente con Santander Consumer Finanzia s.r.l. - sotteso Parte_1 all'ingiunzione opposta [v. “copia contratto” (all. n. 3 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in
“duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G.
1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)] in quanto non contiene ”l'apposito elenco di cui all'Allegato 2”, ivi indicato, nel quale sarebbero individuati i crediti “in sofferenza” che Santander Consumer Finanzia s.r.l. ha ceduto a Parte_2
[v. “Copia contratto di cessione di crediti del 20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e
[...]
(all. n. 6 alla “comparsa di costituzione e risposta”) nonché “copia atto di cessione dei crediti” Parte_2
(all. n. 4 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 1 e 10 del relativo file, sotto riprodotte in immagine] così rimanendo funzionalmente scollegato dal petitum e dalla causa petendi dell'odierno giudizio di cognizione.
b) In ogni caso perché prevede espressamente che Santander Consumer Finanzia
s.r.l. ha ceduto a esclusivamente i crediti “in sofferenza” [v. “Copia Parte_2
contratto di cessione di crediti del 20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e Parte_2
(all. n. 6 alla “comparsa di costituzione e risposta”) nonché “copia atto di cessione dei crediti” (all. n.
[...]
4 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 1 e 10 del relativo file sotto riprodotte in immagine]
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mentre, nel caso che ci occupa, non v'è alcuna prova che Santander Consumer
Finanzia s.r.l. abbia segnalato l'opponente alla Centrale Rischi ovvero abbia comunicato allo stesso lo status di “sofferenza” o la decadenza dal beneficio del termine.
Ed allora - dato che secondo la giurisprudenza riportata sub I.
2.3 la “richiesta (di
“immediato adempimento”) integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” – è indubitabile che in mancanza della prova certa, ex art. 2697 c.c., che il debitore ceduto, attuale opponente, abbia ricevuto (o effettivamente conosciuto) una “richiesta d'immediato adempimento”, nessuna “decadenza del termine” ex art. 1186 c.c. possa essersi legittimamente configurata a suo danno.
In proposito non può nemmeno ritenersi che tale comunicazione si sia perfezionata mediante la comunicazione all'opponente, da parte di della Controparte_4
“Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi relativa al credito derivante dal Contratto”
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[v. “Comunicazione dell'11.2.2015, spedita a mezzo raccomandata e ricevuta dal SI in Parte_1 data 27.3.2015” (all. n. 5 alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotta in immagine]: per essere inclusi nella cessione, infatti, i crediti avrebbero dovuto essere classificati “a sofferenza” prima della stipulazione del relativo contratto avvenuta il 20 Dicembre 2011 mentre la suddetta segnalazione è stata ricevuta dall'opponente successivamente a tale data, ossia il 27 Marzo 2015
B] Il c.d. “estratto dell'Allegato 2 al contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e
[...]
[v. “estratto dell'Allegato 2 al contratto di cessione dei crediti stipulato in data Parte_2
20.12.2011 tra Santander Consumer Finanzia S.r.l. e depositato dall'opposta il 12 Parte_2
Settembre 2024] non può ritenersi una valida prova documentale di ciò che vi è rappresentato in quanto:
➢ è sfornito di una qualsiasi attestazione o certificazione di autenticità circa la provenienza, il contenuto e la veridicità dei dati ivi riportati;
➢ non contiene alcun richiamo al contratto di finanziamento n. 4698245 del 9
Gennaio 2007, per cui è causa, ma soltanto l'indicazione di codici (PROGRESSIVO 5704,
DATA_ELAB 20111216, PRATICA 133606) allo stesso non riconducibili mediante la documentazione in atti
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C] Il c.d. “Estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.” [v. “estratto conto certificato ex art. 50 TUB” (all. n. 11 alla “comparsa di costituzione e risposta”) nonché “estratto conto” (all. n. 8 al
“Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.” in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotto in immagine] è inidoneo a provare che tra i crediti ceduti sia compreso anche quello ingiunto perché:
• non può ritenersi una valida prova documentale di ciò che vi è rappresentato in quanto privo di sottoscrizione (Cass. civ. n. 10315/2014) e, in ogni caso, sfornito di una qualsiasi attestazione o certificazione di autenticità, circa la provenienza, contenuto e veridicità dei dati ivi riportati;
• si riferisce ad un periodo precedente alla dedotta cessione della quale, in ogni caso, non contiene alcun riferimento.
D] La lettera del 15 Giugno 2012 [v. “Comunicazione del 15.6.2012, spedita a mezzo raccomandata a.r. e ricevuta dal SI in data 28.6.2012” (all. n. 10 alla “comparsa di Parte_1
costituzione e risposta”) nonché “raccomandata A/R recante notifica cessione e contestuale diffida” e
“ricevuta di ritorno detta” (allegati nn. 6 e 7 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.” in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023”
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(allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”)] è anch'essa incapace di suffragare probatoriamente l'esistenza della cessione oggetto di causa in quanto:
→ provenendo dalla parte interessata - ossia dalla “società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (che, come già detto, in data 27 Parte_2
Dicembre 2011 s'è fusa per incorporazione in [v. “Copia dell'atto di fusione Controparte_4
a rogito del Notaio Dott. di , rep. n. 32320 racc. n. 9346” e “Visura camerale Persona_1 CP_12 sulla (allegati nn. 7 e 8 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] che, a Parte_5 sua volta, in data 29 Giugno 2018 ha conferito il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del proprio portafoglio di crediti deteriorati a [v. “Visura Controparte_1
storica sulla Società (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp.
4-5 del Controparte_1 relativo file] che, in data 20 Aprile 2020, ha modificato la propria denominazione sociale in [v. “Visura storica sulla Società (all. n. 9 alla Controparte_1 Controparte_1
“comparsa di costituzione e risposta”), p. 7 del relativo file]) - è ritenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità [v. amplius sub I.
2.2 lett. c)] di per sé inidonea a provare la cessione del credito e, quindi, l'esistenza del relativo contratto di cessione (che sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto, come nel caso di specie);
→ è in ogni caso sprovvista della prova del suo effettivo ricevimento da parte dell'opponente in quanto la c.d. “ricevuta di ritorno” non solo non Parte_1 contiene alcun richiamo al contratto oggetto di causa ma riporta un numero di raccomandata (610586910403) non indicato nella lettera sicché potrebbe ragionevolmente costituire la “ricevuta di ritorno” di altra missiva inviata al medesimo soggetto [v. “raccomandata A/R recante notifica cessione e contestuale diffida” e “ricevuta di ritorno detta” (allegati nn. 6 e 7 al “Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.”) in “duplicato informatico del fascicolo del procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Palmi, R.G. 1532/2023” (allegato alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotte in immagine]
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I.4 L'opposizione va dunque accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 14.920,96], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n. 29857/2023) e fase decisionale]
e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Maria Valeria D'Andrea, che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa FA
OL, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 440/2023 (R.G. n. 1532/2023), emesso l'11 dicembre
2023 dal Tribunale di Palmi;
2) condanna l'opposta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'opponente le Parte_1 spese di lite che liquida in complessive € 2.685,50 [di cui € 2.540,00 per compensi (€
460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale) ed € 145,50 per spese vive documentate (€ 118,50 per il contributo unificato, € 27,00 per la marca I.R.)], oltre alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge che distrae in favore del difensore antistatario, Avv. Maria Valeria D'Andrea.
Così deciso in Palmi, 7 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa FA OL
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