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Articolo 2 della Legge 13 marzo 1950, n. 110
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Legge 13 marzo 1950, n. 110
Articolo 2 della Legge 13 marzo 1950, n. 110
Versione
5 aprile 1950
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 aprile 1950
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