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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano Sezione Lavoro N.R.G. 2032/2024
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
, ( rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CITTERIO CHIARA ADELE ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to MAZZOLANI OLGA/RUGOLO MARINA
( ; C.F._2 resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14 Febbraio 2024, il sig. , Parte_1 infermiere in forza presso ha convenuto Controparte_1 in giudizio l' lamentando di aver subito, a partire da luglio 2021, Controparte_2 un vero e proprio demansionamento per essere stato adibito a mansioni normalmente affidate al personale ausiliario delle categorie A e BS;
ha inoltre lamentato l'imposizione di turni ed orari di lavoro non conformi al contratto, con effettiva compromissione del diritto al regolare godimento di permessi e ferie.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
ACCERTARE E DICHIARARE che a far data dal luglio 2021 il signor Parte_1
è stato costantemente chiamato e tenuto ad assolvere presso il reparto
[...]
Week Surgery dell' a Controparte_1 mansioni proprie del personale ausiliario delle categorie A e BS;
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della suddetta assegnazione a svolgere mansioni inferiori di natura alberghiera e di igiene dei pazienti, integrante demansionamento e lesione alla dignità professionale e morale del ricorrente ACCERTARE E DICHIARARE la costante imposizione di turni ed orari di lavoro,
a causa di cronica carenza di organico del datore di lavoro e relativa mancanza di organizzazione, che compromettono il diritto del ricorrente al regolare godimento di permessi e ferie, e comprimo pesantemente il relativo diritto alla conciliabilità vita privata- lavoro, con conseguente diritto al ristoro del danno
Conseguentemente
CONDANNARE , in Controparte_1 persona del D.G. pro tempore a reintegrare il signor alle Parte_1 mansioni proprie della qualifica contrattuale “D” CCNL Sanità, figura professionale
Infermiere;
CONDANNARE in persona del D.G. pro tempore, a CP_1 corrispondere al sig. un risarcimento del danno quantificato in Parte_1 via equitativa, in €14.061,64 corrispondente al 25% della retribuzione all'epoca goduta per ciascun mese di demansionamento (periodo luglio 2021- dicembre 2023) e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risulta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa dall'Ill.mo Signor Giudicante, oltre al versamento dei contributi di legge.
CONDANNARE in persona del D.G. pro tempore, a CP_1 corrispondere al sig. un risarcimento del danno quantificato in Parte_1 via equitativa, in €7.000,00 e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risulta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa dall'Ill.mo Signor Giudicante, in conseguenza della lesione del relativo diritto alla conciliabilità vita privata lavoro, con compressione al relativo diritto al godimento di permessi e ferie, e ritmi di lavoro usuranti
Con memoria depositata in data 10 maggio 2024 si è costituita in giudizio l'azienda convenuta, contestando in fatto ed in diritto quanto in ricorso.
Ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso e solo in via subordinata ha chiesto di rideterminare il quantum eventualmente dovuto al ricorrente .
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice ha dato ingresso all'istruttoria sulle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente.
All'esito dell'istruttoria la causa è stata discussa all'udienza del 8 gennaio e decisa come da dispositivo in calce riportato che è stato depositato telematicamente.
Motivi della decisione
2 Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Il ricorrente in primo luogo ha lamentato di aver svolto mansioni non corrispondenti al proprio livello di inquadramento e in secondo luogo di non aver potuto fruire di permessi e ferie.
Gli aspetti critici sono dunque due e vanno esaminati separatamente.
demansionamento
Il ricorrente, premesso di svolgere la mansione di infermiere, inquadrato nella categoria d collaboratore professionale sanitario del CCNL sanità, ha esposto che a far data dal mese di luglio 2021 è stato trasferito presso il reparto week hospital chirurgico, ove risultano ricoverati pazienti che hanno eseguito interventi in chirurgia ambulatoriale a bassa complessità (BIC), interventi con dimissione in giornata (Day Surgery) o con over night (one Day Surgery), interventi con degenza limitata a pochi giorni (Week Surgery)
(doc. 5).
Ha lamentato la carenza strutturale di personale nel nuovo reparto, nel quale risultano impiegate due figure OSS operative nelle 12 ore diurne e nessuna nelle ore notturne .
In questa situazione il ricorrente ha lamentato di essere costretto a svolgere attività non appartenenti al proprio profilo professionale, ma normalmente svolte dal personale OSS.
In particolare ha affermato di essersi occupato di :
-regolare l'uscita e l'entrata dei visitatori del reparto;
- rispondere alle telefonate giunte in reparto;
- svolgere mansioni amministrative, quali il controllo e l'assemblaggio delle cartelle, la timbratura di tutti i fogli ivi inclusi, il completamento dei dati del paziente sui documenti inclusi nelle cartelle, spesso sprovvisti di tali indicazione, l'inserimento nella cartella della diaria e dei documenti relativi alla privacy;
- dispensare pasti;
rifare i letti, decontaminare le stanze di degenza.
Con la diffida del 3 aprile 2023, il signor ha lamentato il proprio Parte_1 demansionamento, nonché la sottoposizione a turni di lavoro non sostenibili che, in ogni caso, severamente compromettono il relativo diritto alla conciliazione famiglia/lavoro, nonché la propria salute (doc. 11).
L'Ente resistente, con lettera del 11 maggio 2023, ha ribadito la piena liceità del proprio operato. (doc. 13).
3 Sulle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è stata svolta l'istruttoria e i testi hanno dichiarato quanto segue.
Mi chiamo nata a [...] il [...] sono dipendente Testimone_1 di dal 1.3.2021 in qualità di infermiera. CP_1
Conosco il ricorrente lavoriamo nella stessa unità operativa Week hospital urologia oculistica da settembre 2021, week hospital è stato modificato nel marzo 2022 con l'accorpamento con urologia e oculistica.
Ci sono 2 reparti che hanno due equipes diverse a livello medico e anche 2 turnazioni diverse a livello infermieristico
Nel week hospital : I turni sono dal lunedi al venerdi comprese le notti, senza riposi obbligati che riguardano solo il week end
Nella urologia oculistica i turni sono in decima, vale a dire 2 mattine , 2 pomeriggi , un riposo, due notti smonto e doppio riposo. E sono uguali per tutti.
L'equipe infermieristica è divisa con come ho descritto in turni diversi .
Di base siamo 2 gruppi differenti è molto difficile scambiarci x la differenza dei turni.
Siamo stati nello stesso gruppo da luglio 2021 a marzo 2024 e facevamo la turnazione week, la prima che ho descritto.
Da marzo 2024 io sono stata spostata mentre il ricorrente è rimasto nella turnazione in week.
I due gruppi di infermieri di base prestano la stessa assistenza: in entrambi i casi sono pazienti chirurgici.
Il week hospital è chiuso nel week end di base, lo è stato fino al 2022 e invece da quella data è chiesto il rientro il sabato a turno per aumento della attività chirurgica a volte i pazienti rimangono nel week end, attualmente è così.
Di base nel week hospital girano più pazienti, ma hanno degenze più brevi di solito , non sempre il reparto è al completo, mentre quello di urologia sì, perché è un reparto ordinario.
Nel week hospital gli orari degli infermieri dal 2022 sono cambiati, sono aumentate le ore richieste a ciascun infermiere senza rispetto del turno di riposo.
4 E' possibile avere il riposo compensativo, ma solo concordato con il coordinatore e solo compatibilmente alle esigenze di reparto.
Per il riposo compensativo dunque ci sono delle difficoltà.
Sul cap.15 del ricorso confermo le mansioni ad eccezione del dispensare i pasti e decontaminare stanze tutto il resto indicato in capitolo lo facciamo e rifacciamo anche i letti.
Nel turno di notte può capitare che serviamo tè e biscotti. Part I carelli dei pasti sono gestiti dalle nata Milano il 19.12.1971 sono dipendente di in Persona_1 CP_1 qualità di infermiera professionale dal 1995
Conosco il ricorrente lavoriamo insieme nello stesso reparto da circa 4 anni
In Week Hospital abbiamo una turnistica sulle 3 settimane io faccio solo il turno della mattina mentre il ricorrente fa la turnistica sulle tre settimane
Prima eravamo solo week, ora c'è urologia, da quando sono state unite le due unità, esiste la necessità di essere presenti anche il sabato, per cui non è più libero il weekend, anche se è possibile richiedere il riposo compensativo, sempre compatibilmente con le esigenze del reparto.
Sul cap.15 Attività sono molto di più rispetto a prima e questa è una verità il telefono suona costantemente e noi siamo tenuti a rispondere .
Ci occupiamo dell'assemblaggio della cartella facendo attenzione alle caratteristiche del paziente e alle sue necessità visto che arriva il giorno successivo.
Di solito non dispensiamo i pasti, non è nelle nostre mansioni, perché c'è il personale addetto. Se però c'è necessità nei casi di bisogno lo facciamo.
Questo è un caso raro.
Talvolta rifacciamo i letti con l'aiuto delle oss;
a volte capita . letti con dentro il malato.
Il malato chirurgico ha di solito tanti presidi per cui la valutazione infermieristica è necessaria.
Per quanto riguarda il telefono specifico che c'è un telefono di reparto a cui rispondiamo: tutti gli infermieri presenti, non solo il ricorrente. Se ci sono perdite biologiche ce ne occupiamo noi .
5 Con l'unificazione il lavoro è aumentato molto, la situazione è peggiorata per tutti gli infermieri compreso il ricorrente.
Diamo indicazione telefoniche ai pazienti il cui numero si è raddoppiato.
Nata Avola il 11.8.1974, sono dipendente della convenuta in Persona_2 qualità di infermiera ho lavorato con il ricorrente da dicembre 2021 a marzo 2024 nel week Hospital, io ora lavoro in terapia sub intensiva.
Dopo il covid l'organizzazione del reparto era in difficoltà per la ripresa e la direzione ci chiedeva di lavorare per aumentare i loro interventi rimasti indietro, ma come personale non eravamo adeguati.
Ci siamo Occupati anche di attività amministrative sulla formazione delle cartelle;
anche attività pratiche come rifare i letti e rispondere alle telefonate;
in reparto ci siamo dati da fare tutti quanti per affrontare la ripresa anche se c'era un personale inadeguato e anche poche OSS.
Questa era una situazione che riguardava tutti , durante la settimana tutta la turnazione era in difficoltà a stare dietro a tutto il lavoro.
Confermo che aiutavamo le OSS a dare i pasti in alcuni casi con 22 pazienti da una parte e 26 dall'altra un solo OSS non poteva fare tutto.
Si rispondevamo alle telefonate e anche quelle degli ex pazienti numerose telefonate.
Per lavaggio stanze c'era l'impresa esterna, ma in caso di emergenza pulivamo i liquidi biologici. Nel turno notturno non ci sono le OSS. Non tutti pazienti sono autonomi.
nata Bollate il 19.8.1965. sono dipendente di Parte_3 CP_1 in qualità di coordinatore di week hospital urologia oculistica da cinque anni
Dopo il covid sono stati messi nella stessa area e quindi abbiamo un lato con urologia oculistica e dall'altra parte il lato hospital , sono però comunque comunicanti, hanno degli spazi comuni
E stato comunicato che il week hospital non avrebbe più chiuso il sabato e che quindi ci sarebbe stata la necessità di integrarsi anche per sabato mattina, perché alcuni pazienti non vanno più a casa il venerdì, questo è stato fatto con la possibilità poi per chi fa il sabato mattina di poter fare il recupero del riposo ove possibile.
6 Quindi in questo cambiamento ci siamo dovuti un pò tutti adeguare alla nuova realtà che dopo il covid comunque si è presentata.
Chi lavorava solo in Week hospital non era a conoscenza di quello che succedeva in urologia oculistica e viceversa, però insomma sono tutti infermieri e quindi comunque seppur con tutte le difficoltà che possono esserci c'è stata una riorganizzazione.
Per quanto riguarda le cartelle cliniche preciso che l'assemblamento viene fatto dal personale di supporto, mentre io ho richiesto agli infermieri di fare la necessaria attività di controllo del materiale inserito in cartella;
necessaria prima della entrata e della degenza del paziente: questa attività è sempre stata richiesta non è cambiato nulla con la assemblamento dei due reparti .
Gli infermieri o chi è presente risponde al telefono, le telefonate sono molte. la distribuzione del vassoio pasti viene fatta dal personale di supporto, se parliamo di collaborazione nella sorveglianza della somministrazione del pasto, allora quello può essere fatto anche da un infermiere in un reparto chirurgico bisogna controllare anche cosa il malato riesce a mangiare. Per quanto riguarda il rifacimento dei letti gli infermieri collaborano alla sistemazione del paziente e quindi con un'osservazione anche del paziente, il letto vuoto lo rifà il personale OSS.
Per la pulizia abbiamo l'impresa, salvo che ci sia un problema specifico: per es distacco del drenaggio.
Dopo il covid c' è stato un aumento del lavoro per recuperare il tempo perso, ha riguardato tutti gli infermieri non in particolare il ricorrente.
I Rientri del sabato il personale turna su 6 persone, capita circa una volta al mese.
I due gruppi di infermieri sono divisi 6 persone e 10 persone, il sabato di base viene chiesto al gruppo dei 6 , attualmente sono stati coinvolti a turno gli altri 10 con preferenza a chi è in debito orario.
Di base il turno del sabato per il ricorrente è capitato una volta ogni mese e mezzo.
Il ricorrente è stato in debito orario nella ripresa dopo il covid, ora no.
Era data la possibilità di sostituzioni, se mi veniva richiesto dal ricorrente di trovare soluzioni diverse e l'ho fatto, è capitato qualche volta.
All'esito dell'istruttoria possono trarsi le seguenti conclusioni.
7 Tutti i testi sono concordi nel riferire che dopo il Covid nel reparto week hospital vi sia stato un notevole incremento delle attività da svolgere e che tale situazione non abbia influito solo sulla posizione del ricorrente, ma anche su quella di tutti i suoi colleghi.
Ciò premesso, tuttavia, non si può ravvisare da quanto emerso dalle testimonianze, alcun tipo di demansionamento in danno del ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, pacificamente ha sempre svolto le funzioni di infermiere e talvolta ha anche svolto attività accessorie di cura dei propri pazienti, quali ad esempio regolare il flusso delle visite, ricevere documentazione da inserire nella cartella clinica, rispondere alle chiamate in reparto.
E' stato escluso che il ricorrente dovesse somministrare i pasti o rifare i letti, ma a volte gli è stato richiesto di rispondere al telefono del reparto, di fare il follow up dei pazienti, tutte attività accessorie rientrante nei suoi compiti.
In alcuni casi può essere successo che sia stato chiamato a svolgere attività di cura del paziente relative ad esigenze specifiche (ad es verifica dei drenaggi e conseguente pulizia in caso di fuoriuscite).
Tali attività accessorie risultano parte del compito di cura svolto dall'infermiere.
Tutti i testi hanno, inoltre, chiarito che anche nei casi in cui gli infermieri sono stati chiamati a svolgere attività normalmente affidate alle OSS, si è trattato comunque di situazioni del tutto residuali ed eccezionali, pertanto prive del connotato dell'ordinarietà e comunque sempre collegate ai compiti di cura del paziente.
La situazione riportata da tutti i testi, dunque, non evidenzia alcun profilo di demansionamento, poiché come detto il ricorrente ha sempre svolto le funzioni di infermiere e talvolta è stato chiamato a svolgere anche attività accessorie alle proprie, comunque connesse alla cura del paziente .
Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito, nelle sentenze richiamate da parte convenuta, non si configura demansionamento qualora sia esercitata in via prevalente l'attività di infermiere.
“In tema di demansionamento del lavoratore che svolge la professione di infermiere, qualora non sia accertato lo svolgimento in via prevalente di mansioni inferiori, e sia rilevato che in ogni caso le mansioni cui sono stati adibiti di fatto i ricorrenti (somministrazione dei pasti ai pazienti e cura della loro igienepersonale) non sono del tutto estranee alla loro professionalità, trattandosi di compiti che implicano un contatto diretto con il paziente e che consentono di verificare le condizioni generali di
8 salute dello stesso, al fine di valutare la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico -terapeutiche e la necessità di un ulteriore intervento infermieristico, il demansionamento non appare configurabile in concreto” (Trib. di Trapani, Sez. Lav., 8 ottobre 2021, n. 396); e ancora: “L'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste al lavoratore, incidentalmente e marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori ed il lavoratore è tenuto ad espletarle purché ciò non accada costantemente”
(Trib. di Bari, sez. lav., 6 febbraio 2023 n. 332).
Alla luce di quanto sopra, risulta che il sig. ha eseguito in modo Parte_1 prevalente e assorbente le mansioni del proprio profilo di appartenenza e non si può configurare alcun demansionamento, anche se talvolta può essere stato chiamato a svolgere compiti accessori, normalmente assolti da OSS, ma in ogni caso non estranei alla sua professionalità.
In conclusione nessuna conseguenza risarcitoria può essere addebitata all' CP_1 per un asserito illegittimo demansionamento, che nei fatti l'Ente ha dimostrato non essersi verificato.
- fruizione da parte del lavoratore di permessi e ferie.
Il ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire di permessi e ferie secondo quanto previsto dal CCNL applicato. Ha chiesto pertanto il risarcimento dei relativi danni .
Anche questa domanda non può essere accolta, poiché manca del tutto la prova sul punto .
I testi hanno riferito che per quanto riguarda i turni nei weekend sono previsti dei riposi compensativi;
hanno in effetti riferito che a volte è difficile coordinare tali richieste con le esigenze di reparto, ma al di là di questo non è stato dimostrato nulla di più preciso da parte del ricorrente .
Non sono stati allegati elementi specifici in ricorso dai quali dedurre che il ricorrente non abbia potuto usufruire di permessi o ferie.
Al contrario l' ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il sig. CP_1
abbia smaltito regolarmente tutto il “monte ferie” relativo agli anni 2022 e Parte_1
2023. Più nel dettaglio entro il mese di maggio dell'anno 2023, il ricorrente aveva già smaltito tutto il monte ferie dell'anno 2022; analogamente già entro il mese di aprile del
9 corrente anno (2024), il sig. ha smaltito tutto il monte ferie del precedente anno Parte_1
(2023) (cfr. ns. docc. 8 e 8A).
Spese
Considerato la particolarità del caso trattato è la necessità di verificare i profili allegati in ricorso con una adeguata istruttoria, si ritiene che sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 2032 2024 così dispone: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
08/01/2025
Il giudice
Francesca Capelli
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