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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 407/2020 R.G. avente ad oggetto: querela di
falso tra rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Depasquale, giusta procura speciale Parte_1 rilasciata in calce all'atto di citazione per querela di falso attore
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Cogiatti, giusta procura in atti
convenuto
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Anita Verduci, giusta procura generale alle liti in atti convenuta con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
******
Conclusioni di parte attrice: “
1. accertare e dichiarare la falsità ed apocrificità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della racc. a/r n. 76311221319 – 1 del 15.10.2008 per le ragioni sin qui rassegnate;
2. Per l'effetto, dichiarare l' avviso di ricevimento della racc. a/r n. 76311221319 – 1 del
15.10.2008 privo di ogni efficacia giuridica disponendo che la Competente Cancelleria esegua tutti i
conseguenti adempimenti come per legge;
3. Condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore e/o , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali del
1 presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore,
dichiaratasi antistataria.
Conclusioni di parte convenuta ( ): 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità, per inidoneità CP_1 dello strumento ed intervenuta decadenza dal diritto, della proposta querela di falso;
2) rigettare le
domande proposte dal signor nei confronti di Parte_1 Controparte_1
poiché infondate, in punto di fatto e di diritto, per le ragioni esposte nel presente
[...] atto;
3) condannare il signor al risarcimento dei danni in favore dell' Parte_1 [...]
, da liquidarsi in via equitativa o in corso di causa, e/o al Controparte_1 pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ.
- In ogni caso condannare il signor alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
del compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura Controparte_1 del 15%, C.P.A. e IVA come per legge.”.
Conclusioni di parte convenuta ( ): “precisa le conclusioni richiamando quelle rese Controparte_2
nella propria comparsa di costituzione e risposta, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, insistendo per il loro totale accoglimento. Più segnatamente, lo scrivente patrocinio insta per
l'accoglimento delle eccezioni formulate in via preliminare e, in particolare, in quella di difetto di legittimazione passiva con la conseguente estromissione dal giudizio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “letti gli atti, vista la relazione di consulenza tecnica del grafologo
del 19.07.2023, conclude per l'accoglimento della domanda” Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento in via principale, chiesto da , della falsità della Parte_1 sottoscrizione a quest'ultimo attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
76311221319-1, il 10.10.2008 dall'ufficio postale di Roma 15 e ricevuta il 15.10.2008, con cui Pt_2 gli sarebbe stato notificato, a richiesta dell' convenuto, l'atto di citazione introduttivo del giudizio CP_1
iscritto al n. 69431/2008 RG promosso dallo stesso nei confronti dei coniugi, e CP_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, conclusosi con sentenza n. 2539/2011. Controparte_3
Costituitosi in giudizio, l si è opposto all'avversa pretesa, adducendo elementi presuntivi a CP_1 sostegno della conoscibilità dell'atto di citazione ed eccependo l'inammissibilità della querela di falso, in quanto mezzo inidoneo a contrastare la dichiarazione dell'agente postale, non coperto – in questo caso – da fede privilegiata, ed in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio, introdotto con l'atto di citazione, la cui notifica ex adverso è ritenuta nulla per l'apocrifìa della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento del plico raccomandato.
Si è costituita in giudizio anche , altra convenuta in giudizio, eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e la propria carenza di responsabilità nella eventuale realizzazione del falso, nonché sostenendo la correttezza dell'operato dell'agente postale, da cui la piena validità della notificata effettuata nei confronti del . Pt_1
2 Confermata la querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc ed esperita ogni formalità preliminare prevista dall'art. 223 cpc per l'acquisizione del documento oggetto di querela di falso alla presenza del
Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita con l'espletamento di c.t.u. grafologica diretta a verificare l'autenticità o la apocrifia della sottoscrizione attribuita all'attore, , apposta Parte_1 sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 7631121319-1 in data 15.10.2008, il cui originale è stato acquisito agli atti del processo, mediante confronto con firme presenti sulle scritture di comparazione e rilasciate con i saggi grafici in sede di operazioni peritali.
Precisate le conclusioni, rassegnate come in epigrafe, la causa giunge al vaglio del Collegio per la decisione.
Conviene premettere, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto , che il CP_1 procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Ancora in punto di ammissibilità della querela nel caso di specie, si precisa che “nella notificazione
a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale
dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino
a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale
giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale
per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano
in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di
un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai
apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ.
Sez. 6 n. 22058 - 03/09/2019).
3 Nella fattispecie, l'agente postale notificatore, avendo spuntato la casella “destinatario”, ha dichiarato
– con fede privilegiata – che la raccomandata è stata ricevuta da e che la sottoscrizione Parte_1 dell'avviso è da attribuirsi a quest'ultimo, di talché la querela è ammissibile, nella misura in cui è diretta a contestare la riconducibilità della firma stessa alla mano scrivente del destinatario.
Alla luce di questi principi, è evidente che l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti del convenuto , il quale può avvalersi e si è avvalso del documento per sostenere il CP_1 perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti di dinanzi al Tribunale Parte_1
di Roma, mentre va esclusa la legittimazione passiva di per i motivi sopra evidenziati. Controparte_2
Passando al merito, all'esito della minuziosa disamina svolta dall'ausiliare della firma figurante sull'avviso di ricevimento impugnato di falso, mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza del e con i saggi grafici dallo stesso rilasciati, il c.t.u. ha rilevato – sulla base del Pt_1 campionario di firme comparative dal 2017 al 2023 – che la scrittura del sig. , malgrado l'arco Pt_1 temporale trascorso, presenta parametri grafologici pressocché inalterati negli anni, ovvero che “le firme comparative hanno conservato tutte delle marcate caratteristiche peculiari, ovvero lettere molto addossate, con prevalenza della vezione verticale, spesso accartocciate e destrutturate, con imprecisioni ed una forte tensione”, elementi definiti importanti - a parere del tecnico - nella ricerca della verità dacché si è compreso come la scrittura del , a partire dal 2017 fino in attualità, abbia mantenuto Pt_1
le sue caratteristiche strutturali e di movimento. Di seguito, inserendo la firma in verifica a nome Pt_1 in tale contesto grafologico-temporale, il c.t.u. ha osservato come la stessa sia avulsa dal contesto appositamente creato con le comparative, mostrando da subito marcate differenze nei principali parametri grafologici, in assenza di una ragione logica che giustifichi tale macroscopico cambiamento;
ha precisato che, se pure è noto che la scrittura subisce dei cambiamenti nel corso della vita di una persona, soprattutto in alcuni momenti e per alcune cause (adolescenza, vecchiaia, malattie), ha escluso tale evenienza per il caso di specie, affermando che un cambiamento così radicale non è contemplato da nessuna letteratura grafologica.
Dal punto di vista analitico, l'ausiliare ha evidenziato come entrambe le scritture, in verifica e comparative, siano state rilasciate da persone con basso livello di scolarizzazione, ma tuttavia da un attento confronto risulta che le stesse sono vergate da mano diversa, in quanto le scritture comparative appaiono sciatte per carente automatismo del gesto grafico e scarsa destrezza, mostrando altresì mancanza delle dovute proporzioni, con errori nella riproduzione dei fonemi, mentre la scrittura in verifica, pur presentando forme grafiche elementari (molto più di quelle ritrovate nelle firme comparative) appare più
curata, chiara dall'inizio alla fine (a testimonianza di un buon autocontrollo del gesto grafico), più
proporzionata, priva di errori. Il ctu ha precisato altresì “come l'approccio alla scrittura del soggetto che ha vergato le firme in verifica - ovvero il suo “livello grafico” - sia migliore. E non solo. Lo scrivente in verifica ha una gestualità più calma nei movimenti, quand'anche la firma sia stata rilasciata
4 probabilmente in condizioni non agevoli, davanti ad un impiegato postale, forse in piedi o forse su un
supporto non adeguato come avviene di solito in questi casi. Non così per le firme comparative del saggio dove traspare il disagio e la tensione dello scrivente espresso dalla mancanza di accuratezza della
scrittura e questo non solo nelle firme vergate in condizioni di difficoltà - per chiarirci quelle fatte vergare
in piedi dal CTU - ma finanche nelle firme da seduto, ovvero in quelle firme apposte in posizione comoda
e con la giusta luminosità, ovvero in condizioni ideale per il rilascio della firma stessa”.
Per fugare ogni dubbio sulla possibile appartenenza della firma in verifica al sig. sulla base Pt_1 della “variabilità grafica” (capacità di scrivere in diversi modi che abbiamo ognuno di noi) al fine di verificare una eventuale dissimulazione, l'ausiliare ha sottoposto l'attore a un saggio grafico lungo, faticoso e complesso, facendo in modo che lo stesso operasse sul foglio in condizioni di stress tali da impedire un ragionato modo di scrivere dissimulato e per osservare la cosidetta “variabilità di disturbo per fattori intervenienti”, operando anche la comparazione con la scrittura eseguita con la mano sinistra.
L'analisi dell'ulteriore saggio sulla variabilità grafica (ovvero la capacità del sig. di scrivere Pt_1
in modo diverso) ha mostrato che “il sig. non è assolutamente in grado di vergare la sua firma Pt_1
nelle modalità realizzate nella firma in verifica, ovvero in quelle condizioni di calma, movimento e
velocità, e non ha assolutamente dissimulato la sua scrittura. La variabilità grafica individuale del signor
ha, pertanto, evidenziato dei limiti che sono emersi anche nell'analisi dei documenti Pt_1
comparativi dallo stesso controfirmati che presentano, comunque, caratteristiche grafologiche
incompatibili con la firma in verifica. Tale elemento si spiega anche con il basso livello di cultura dello stesso sig. che gli impedisce di avere un polimorfismo grafico proprio di chi ha, invece, una Pt_1 grande dimestichezza con il firmare e con lo scrivere”.
Il c.t.u. ha dunque concluso affermando che la firma in verifica non appartiene a . Parte_1
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è pertanto ritenere pienamente condivisibile dal Collegio,
tanto più che non è stata raggiunta da alcuna specifica osservazione o censura da parte dei convenuti.
Ne deriva, alla luce delle risultanze della consulenza grafologica, che l'agente notificatore ha falsamente attestato di aver consegnato il plico con l'atto di citazione nelle mani del destinatario, essendo stato accertato che l'avviso di ricevimento non è stato sottoscritto da . Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c., l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in quanto la volontà di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità del convenuto Istituto al procedimento notificatorio, cui invece ha direttamente concorso l'agente postale, mentre i costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, i quali, nella misura liquidata con decreto del 19.08.2023, vanno posti per metà a carico delle parti (attrice e convenuto ), in CP_1
5 considerazione della finalità di acquisizione di elementi di giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell e di Parte_1 CP_1 [...]
, dichiara la falsità della firma, attribuita all'attore, che figura sull'avviso di CP_2 ricevimento relativo alla raccomandata n. 76311221319-1 10.10.2008 dall'ufficio Parte_3 postale di Roma 15 e ricevuta il 15.10.2008;
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale del documento oggetto di querela di falso;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico dell'attore e del convenuto , ciascuno per la metà, i costi alla consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, che pone, nella misura già liquidata con decreto in data 19.08.2023.
Così deciso il 20 febbraio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice Onorario Est. Il Presidente
dr. Lucia Santoro dr. Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Lucia SANTORO Giudice On. rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 407/2020 R.G. avente ad oggetto: querela di
falso tra rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Depasquale, giusta procura speciale Parte_1 rilasciata in calce all'atto di citazione per querela di falso attore
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Cogiatti, giusta procura in atti
convenuto
nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Anita Verduci, giusta procura generale alle liti in atti convenuta con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
******
Conclusioni di parte attrice: “
1. accertare e dichiarare la falsità ed apocrificità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della racc. a/r n. 76311221319 – 1 del 15.10.2008 per le ragioni sin qui rassegnate;
2. Per l'effetto, dichiarare l' avviso di ricevimento della racc. a/r n. 76311221319 – 1 del
15.10.2008 privo di ogni efficacia giuridica disponendo che la Competente Cancelleria esegua tutti i
conseguenti adempimenti come per legge;
3. Condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore e/o , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali del
1 presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore,
dichiaratasi antistataria.
Conclusioni di parte convenuta ( ): 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità, per inidoneità CP_1 dello strumento ed intervenuta decadenza dal diritto, della proposta querela di falso;
2) rigettare le
domande proposte dal signor nei confronti di Parte_1 Controparte_1
poiché infondate, in punto di fatto e di diritto, per le ragioni esposte nel presente
[...] atto;
3) condannare il signor al risarcimento dei danni in favore dell' Parte_1 [...]
, da liquidarsi in via equitativa o in corso di causa, e/o al Controparte_1 pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ.
- In ogni caso condannare il signor alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
del compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura Controparte_1 del 15%, C.P.A. e IVA come per legge.”.
Conclusioni di parte convenuta ( ): “precisa le conclusioni richiamando quelle rese Controparte_2
nella propria comparsa di costituzione e risposta, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, insistendo per il loro totale accoglimento. Più segnatamente, lo scrivente patrocinio insta per
l'accoglimento delle eccezioni formulate in via preliminare e, in particolare, in quella di difetto di legittimazione passiva con la conseguente estromissione dal giudizio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “letti gli atti, vista la relazione di consulenza tecnica del grafologo
del 19.07.2023, conclude per l'accoglimento della domanda” Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del giudizio è l'accertamento in via principale, chiesto da , della falsità della Parte_1 sottoscrizione a quest'ultimo attribuita ed apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
76311221319-1, il 10.10.2008 dall'ufficio postale di Roma 15 e ricevuta il 15.10.2008, con cui Pt_2 gli sarebbe stato notificato, a richiesta dell' convenuto, l'atto di citazione introduttivo del giudizio CP_1
iscritto al n. 69431/2008 RG promosso dallo stesso nei confronti dei coniugi, e CP_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, conclusosi con sentenza n. 2539/2011. Controparte_3
Costituitosi in giudizio, l si è opposto all'avversa pretesa, adducendo elementi presuntivi a CP_1 sostegno della conoscibilità dell'atto di citazione ed eccependo l'inammissibilità della querela di falso, in quanto mezzo inidoneo a contrastare la dichiarazione dell'agente postale, non coperto – in questo caso – da fede privilegiata, ed in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio, introdotto con l'atto di citazione, la cui notifica ex adverso è ritenuta nulla per l'apocrifìa della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento del plico raccomandato.
Si è costituita in giudizio anche , altra convenuta in giudizio, eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e la propria carenza di responsabilità nella eventuale realizzazione del falso, nonché sostenendo la correttezza dell'operato dell'agente postale, da cui la piena validità della notificata effettuata nei confronti del . Pt_1
2 Confermata la querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc ed esperita ogni formalità preliminare prevista dall'art. 223 cpc per l'acquisizione del documento oggetto di querela di falso alla presenza del
Pubblico Ministero intervenuto, la causa è stata istruita con l'espletamento di c.t.u. grafologica diretta a verificare l'autenticità o la apocrifia della sottoscrizione attribuita all'attore, , apposta Parte_1 sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 7631121319-1 in data 15.10.2008, il cui originale è stato acquisito agli atti del processo, mediante confronto con firme presenti sulle scritture di comparazione e rilasciate con i saggi grafici in sede di operazioni peritali.
Precisate le conclusioni, rassegnate come in epigrafe, la causa giunge al vaglio del Collegio per la decisione.
Conviene premettere, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto , che il CP_1 procedimento di falso è diretto a privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essi attribuirsi.
Di conseguenza l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi.
Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire alla domanda spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente dal fatto che sia o meno l'autore della falsificazione, avendo la Suprema Corte chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”
(Cass. civ. n. 19281/2019; n. 18323/2007).
Ancora in punto di ammissibilità della querela nel caso di specie, si precisa che “nella notificazione
a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale
dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino
a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale
giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale
per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano
in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di
un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai
apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. civ.
Sez. 6 n. 22058 - 03/09/2019).
3 Nella fattispecie, l'agente postale notificatore, avendo spuntato la casella “destinatario”, ha dichiarato
– con fede privilegiata – che la raccomandata è stata ricevuta da e che la sottoscrizione Parte_1 dell'avviso è da attribuirsi a quest'ultimo, di talché la querela è ammissibile, nella misura in cui è diretta a contestare la riconducibilità della firma stessa alla mano scrivente del destinatario.
Alla luce di questi principi, è evidente che l'azione deve ritenersi correttamente esercitata nei confronti del convenuto , il quale può avvalersi e si è avvalso del documento per sostenere il CP_1 perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti di dinanzi al Tribunale Parte_1
di Roma, mentre va esclusa la legittimazione passiva di per i motivi sopra evidenziati. Controparte_2
Passando al merito, all'esito della minuziosa disamina svolta dall'ausiliare della firma figurante sull'avviso di ricevimento impugnato di falso, mediante grafismo comparativo con le firme di sicura provenienza del e con i saggi grafici dallo stesso rilasciati, il c.t.u. ha rilevato – sulla base del Pt_1 campionario di firme comparative dal 2017 al 2023 – che la scrittura del sig. , malgrado l'arco Pt_1 temporale trascorso, presenta parametri grafologici pressocché inalterati negli anni, ovvero che “le firme comparative hanno conservato tutte delle marcate caratteristiche peculiari, ovvero lettere molto addossate, con prevalenza della vezione verticale, spesso accartocciate e destrutturate, con imprecisioni ed una forte tensione”, elementi definiti importanti - a parere del tecnico - nella ricerca della verità dacché si è compreso come la scrittura del , a partire dal 2017 fino in attualità, abbia mantenuto Pt_1
le sue caratteristiche strutturali e di movimento. Di seguito, inserendo la firma in verifica a nome Pt_1 in tale contesto grafologico-temporale, il c.t.u. ha osservato come la stessa sia avulsa dal contesto appositamente creato con le comparative, mostrando da subito marcate differenze nei principali parametri grafologici, in assenza di una ragione logica che giustifichi tale macroscopico cambiamento;
ha precisato che, se pure è noto che la scrittura subisce dei cambiamenti nel corso della vita di una persona, soprattutto in alcuni momenti e per alcune cause (adolescenza, vecchiaia, malattie), ha escluso tale evenienza per il caso di specie, affermando che un cambiamento così radicale non è contemplato da nessuna letteratura grafologica.
Dal punto di vista analitico, l'ausiliare ha evidenziato come entrambe le scritture, in verifica e comparative, siano state rilasciate da persone con basso livello di scolarizzazione, ma tuttavia da un attento confronto risulta che le stesse sono vergate da mano diversa, in quanto le scritture comparative appaiono sciatte per carente automatismo del gesto grafico e scarsa destrezza, mostrando altresì mancanza delle dovute proporzioni, con errori nella riproduzione dei fonemi, mentre la scrittura in verifica, pur presentando forme grafiche elementari (molto più di quelle ritrovate nelle firme comparative) appare più
curata, chiara dall'inizio alla fine (a testimonianza di un buon autocontrollo del gesto grafico), più
proporzionata, priva di errori. Il ctu ha precisato altresì “come l'approccio alla scrittura del soggetto che ha vergato le firme in verifica - ovvero il suo “livello grafico” - sia migliore. E non solo. Lo scrivente in verifica ha una gestualità più calma nei movimenti, quand'anche la firma sia stata rilasciata
4 probabilmente in condizioni non agevoli, davanti ad un impiegato postale, forse in piedi o forse su un
supporto non adeguato come avviene di solito in questi casi. Non così per le firme comparative del saggio dove traspare il disagio e la tensione dello scrivente espresso dalla mancanza di accuratezza della
scrittura e questo non solo nelle firme vergate in condizioni di difficoltà - per chiarirci quelle fatte vergare
in piedi dal CTU - ma finanche nelle firme da seduto, ovvero in quelle firme apposte in posizione comoda
e con la giusta luminosità, ovvero in condizioni ideale per il rilascio della firma stessa”.
Per fugare ogni dubbio sulla possibile appartenenza della firma in verifica al sig. sulla base Pt_1 della “variabilità grafica” (capacità di scrivere in diversi modi che abbiamo ognuno di noi) al fine di verificare una eventuale dissimulazione, l'ausiliare ha sottoposto l'attore a un saggio grafico lungo, faticoso e complesso, facendo in modo che lo stesso operasse sul foglio in condizioni di stress tali da impedire un ragionato modo di scrivere dissimulato e per osservare la cosidetta “variabilità di disturbo per fattori intervenienti”, operando anche la comparazione con la scrittura eseguita con la mano sinistra.
L'analisi dell'ulteriore saggio sulla variabilità grafica (ovvero la capacità del sig. di scrivere Pt_1
in modo diverso) ha mostrato che “il sig. non è assolutamente in grado di vergare la sua firma Pt_1
nelle modalità realizzate nella firma in verifica, ovvero in quelle condizioni di calma, movimento e
velocità, e non ha assolutamente dissimulato la sua scrittura. La variabilità grafica individuale del signor
ha, pertanto, evidenziato dei limiti che sono emersi anche nell'analisi dei documenti Pt_1
comparativi dallo stesso controfirmati che presentano, comunque, caratteristiche grafologiche
incompatibili con la firma in verifica. Tale elemento si spiega anche con il basso livello di cultura dello stesso sig. che gli impedisce di avere un polimorfismo grafico proprio di chi ha, invece, una Pt_1 grande dimestichezza con il firmare e con lo scrivere”.
Il c.t.u. ha dunque concluso affermando che la firma in verifica non appartiene a . Parte_1
Si tratta di una valutazione che discende da un'attenta e scrupolosa applicazione dei criteri e dei principi che governano la scienza grafologica ed è pertanto ritenere pienamente condivisibile dal Collegio,
tanto più che non è stata raggiunta da alcuna specifica osservazione o censura da parte dei convenuti.
Ne deriva, alla luce delle risultanze della consulenza grafologica, che l'agente notificatore ha falsamente attestato di aver consegnato il plico con l'atto di citazione nelle mani del destinatario, essendo stato accertato che l'avviso di ricevimento non è stato sottoscritto da . Parte_1
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c., l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in quanto la volontà di avvalersi del documento impugnato di falso è del tutto ragionevole in considerazione dell'estraneità del convenuto Istituto al procedimento notificatorio, cui invece ha direttamente concorso l'agente postale, mentre i costi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio, i quali, nella misura liquidata con decreto del 19.08.2023, vanno posti per metà a carico delle parti (attrice e convenuto ), in CP_1
5 considerazione della finalità di acquisizione di elementi di giudizio in merito a questione di comune interesse, quale è l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell e di Parte_1 CP_1 [...]
, dichiara la falsità della firma, attribuita all'attore, che figura sull'avviso di CP_2 ricevimento relativo alla raccomandata n. 76311221319-1 10.10.2008 dall'ufficio Parte_3 postale di Roma 15 e ricevuta il 15.10.2008;
- conseguentemente, ai sensi dell'art.226 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale del documento oggetto di querela di falso;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;
- pone a carico dell'attore e del convenuto , ciascuno per la metà, i costi alla consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, che pone, nella misura già liquidata con decreto in data 19.08.2023.
Così deciso il 20 febbraio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice Onorario Est. Il Presidente
dr. Lucia Santoro dr. Martino Casavola
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