Art. 22.
Il Ministro per la guerra e' altresi' autorizzato a dispensare dal servizio, sempre nei limiti e con la condizione di cui all'articolo precedente:
a) i funzionari i quali abbiano compiuto alla data di entrata in
vigore del presente decreto venticinque anni di servizio
effettivo nell'Amministrazione dello Stato;
b) i funzionari che risultino meno idonei all'esercizio delle
funzioni giudiziarie anche per riduzione di capacita' fisica
oppure che diano minore rendimento di lavoro.
Resta tuttavia in facolta' del Ministro per la guerra di sostituire al collocamento a riposo dei funzionari di cui alla lettera b) dell'art. 21 e alla dispensa del servizio dei funzionari di cui alla lettera a) del presente articolo il loro trasferimento nell'Amministrazione centrale della guerra oppure, di concerto con i Ministri competenti, il loro passaggio in altre Amministrazioni dello Stato, sempre che concorra il loro consenso.
Il Ministro per la guerra e' altresi' autorizzato a dispensare dal servizio, sempre nei limiti e con la condizione di cui all'articolo precedente:
a) i funzionari i quali abbiano compiuto alla data di entrata in
vigore del presente decreto venticinque anni di servizio
effettivo nell'Amministrazione dello Stato;
b) i funzionari che risultino meno idonei all'esercizio delle
funzioni giudiziarie anche per riduzione di capacita' fisica
oppure che diano minore rendimento di lavoro.
Resta tuttavia in facolta' del Ministro per la guerra di sostituire al collocamento a riposo dei funzionari di cui alla lettera b) dell'art. 21 e alla dispensa del servizio dei funzionari di cui alla lettera a) del presente articolo il loro trasferimento nell'Amministrazione centrale della guerra oppure, di concerto con i Ministri competenti, il loro passaggio in altre Amministrazioni dello Stato, sempre che concorra il loro consenso.