Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, la Guardia di Finanza), sia al Ministero dell'Interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN MI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 70/95 della Pretura di LIVORNO, Sezione distaccata di PIOMBINO, depositata il 12/09/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Prestipo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.6.1995 DI LI proponeva opposizione avanti al Pretore di Livorno, sezione distaccata di Piombino, avverso il verbale n.72 del 6.6.1995 del Comando della Guardia di Finanza di Piombino con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 82 comma 8 Cod. d. Str. con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di ? 108.000 ed il ritiro della carta di circolazione.
Sosteneva l'illegittimità della contestazione per insussistenza del fatto e, comunque, per difetto di motivazione.
All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 5.7-12.9.1995 accoglieva l'opposizione, annullando il verbale contestato. Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte
Costituzionale (nn. 366/94; 311/94 e 255/94) che aveva reso possibile la tutela giurisdizionale senza il preventivo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto, rilevava il Pretore che legittimamente il ricorso era stato notificato al Ministero dell'Interno, nonostante la violazione fosse stata accertata e contestata dalla Guardia di Finanza, essendo detta Amministrazione competente per la sicurezza e l'ordine pubblico nel cui ambito rientrano il controllo e la repressione delle violazioni al Codice della Strada, indipendentemente dall'organo che ha proceduto all'accertamento. Conseguentemente dichiarava la contumacia del Ministero dell'Interno. Riteneva poi che erroneamente era stato contestato l'art. 82 comma 8 del Cod. d. Str. per il trasporto nel portabagagli dell' autovettura di alcune cassette di ortaggi destinate ad un cliente e che, comunque, la contestazione era inficiata da un vizio di forma per mancata descrizione del fatto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, deducendo un unico motivo di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero dell'Interno denuncia violazione degli artt. 100, 101 e 102 C.P.C.; 1 Legge 25.3.1958 n.260; 12 e 205 D.Lvo. 30.4.1992 n.285; 1 Legge 23.4.1959 n.189 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Deduce che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (23.6.1994 n. 255 e 15.7.1994 n. 311) che si sono espresse per l'ammissibilità dell'azione giudiziaria avverso l'accertamento di violazioni delle norme sulla circolazione stradale pur in assenza di ricorso al Prefetto, l'individuazione dell'Amministrazione legittimata a stare in giudizio, nel caso in cui detto ricorso sia stato omesso, deve essere effettuata con riferimento al verbale con cui è stata accertata l'infrazione ed al rapporto organico che lega il verbalizzante all'Amministrazione. Sostiene che conseguentemente, essendo stata l'infrazione contestata nel caso in esame dalla Guardia di Finanza, doveva essere convenuta in giudizio l'Amministrazione Finanziaria al cui ruolo appartengono i verbalizzanti e non già il Ministero dell'Interno, del tutto estraneo al caso in esame.
La censura è infondata.
La Corte Costituzionale, conformandosi a precedenti pronunce emesse in relazione all'art. 24 della Legge n. 122 del 1989 che ha introdotto l'art. 142 bis del precedente Codice della Strada (Sent. nn. 255 e 311 del 1994), ha fatto venir meno, anche con riferimento al nuovo Codice della Strada (art. 205), la giurisdizione condizionate, rendendo facoltativo il previo esperimento del ricorso al Prefetto attraverso un interpretazione adeguatrice della norma. In tal caso però, non intervenendo il Prefetto ed essendo l'opposizione esercitata direttamente avverso il verbale di contestazione, si pone il problema della legittimazione passiva che, nel vuoto legislativo venutosi a creare ed in presenza di una pluralità di organi preposti alla vigilanza stradale (art. 12 C.d.S.), non può che essere risolto in via di interpretazione. Orbene, a differenza del Prefetto, cui viene riconosciuta dalla legge (art. 204 del vigente C.d.S.) una specifica autonomia funzionale in materia, quale organo periferico dell'amministrazione statale, altrettanto non può dirsi per i vari corpi di polizia e per il personale espressamente indicato nell'art.12 già citato del C.d.S., per i quali, ai fini della legittimazione in esame, è certamente corretto, in linea di principio, il riferimento alle singole amministrazioni centrali cui i vari corpi appartengono e, conseguentemente, condivisibile il richiamo della ricorrente all'Amministrazione Finanziaria, quale organo centrale da cui dipende la Guardia di Finanza che ha accertato l'infrazione. Ma una tale conclusione, basata sul rapporto gerarchico dell'agente accertatore con l'Amministrazione da cui dipende, non esaurisce il problema della legittimazione, assumendo rilevanza, ai fini in esame, anche le specifiche attribuzioni devolute dall'Art.11 C.d.S. al Ministero dell'Interno cui compete di provvedere, salve le competenze dei Comuni per quanto concerne i centri abitati, non solo ai servizi di polizia stradale tramite l'istituzione di un apposito ramo nell'ambito della Polizia di Stato, ma che al loro "coordinamento" da chiunque espletati.
Tali compiti di coordinamento comportano, infatti , indubbiamente l'attribuzione in materia di poteri di carattere generale che non possono non riflettersi sul piano della legittimazione, in alternativa con l'Amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione.
Accanto alla specifica legittimazione delle singole Amministrazioni, di volta in volta interessate in relazione al servizio espletato, deve riconoscersi, quindi, la legittimazione del Ministero dell'Interno che, quale organo preposto loro coordinamento, è competente ad intervenire sulle questioni riguardanti la circolazione, venendo a costituire così un punto di riferimento costante in materia.
La soluzione accolta del resto, estendendo l'ambito della legittimazione ad un organo comune, consente una più agevole individuazione dell'autorità cui proporre l'opposizione, sopperendo in qualche modo al vuoto legislativo che le pronunce della Corte Costituzionale hanno inevitabilmente creato.
Deve essere, pertanto, confermata la sentenza impugnata, anche se va corretta nei termini sopra espressi, ai sensi dell'art.384 comma 2 C.P.C., la sua motivazione, laddove ha ritenuto , invece l'esclusiva legittimazione, in ogni caso, del Ministero dell'Interno. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29.9.1998
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999.