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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente
FEDERICO GUIDO, Relatore
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pesaro - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08220259002385878 IVA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n 082 2025 9002385878/000, notificata in data 26/07/2025, per un importo complessivo pari a € 119.349,93 nonchè delle cartelle ivi contenute, tutte notificate tra l'anno 2016 e l'anno 2019, sul presupposto della intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – costituitasi, ha resistito deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, non essendo decorso il termine di prescrizione in conseguenza degli atti interruttivi notificati alla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 srl deduce che successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento riportate in ricorso, relative ad omessi contribuiti Inail, Iva, Irpef ed Irap, tassa automobilistica e diritti annuali camera di commercio, è decorso il termine prescrizionale quinquennale.
Chiede pertanto l'annullamento degli atti impugnati. In subordine, laddove si ritenesse applicabile il termine di prescrizione decennale per i tributi, chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione quanto meno per il credito derivante da sanzioni ed interessi, avente durata quinquennale.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Dalla documentazione in atti risultano ritualmente notificati alla contribuente, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, tutte ritualmente notificate, come implicitamente ammesso dalla stessa ricorrente, tra l'anno 2016 e l'anno 2019, diversi avvisi di intimazione, a far data dal 17.2.2020
(all.17), ed ancora nell'anno 2023 (all.18), 2024 (all.19) e 2025 (all.20).
Tali atti interruttivi della prescrizione hanno dunque impedito il decorso del relativo termine, in disparte il fatto che nel caso di specie trova applicazione la peculiare normativa emergenziale per Coronavirus e segnatamente la proroga dei termini di prescrizione e decadenza ex artt. 68 , c.1, Dl 18/2021 e 12 d.lgs.
n.159/2015.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.700,00 €, oltre ad accessori di legge.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente
FEDERICO GUIDO, Relatore
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pesaro - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08220259002385878 IVA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n 082 2025 9002385878/000, notificata in data 26/07/2025, per un importo complessivo pari a € 119.349,93 nonchè delle cartelle ivi contenute, tutte notificate tra l'anno 2016 e l'anno 2019, sul presupposto della intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – costituitasi, ha resistito deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, non essendo decorso il termine di prescrizione in conseguenza degli atti interruttivi notificati alla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 srl deduce che successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento riportate in ricorso, relative ad omessi contribuiti Inail, Iva, Irpef ed Irap, tassa automobilistica e diritti annuali camera di commercio, è decorso il termine prescrizionale quinquennale.
Chiede pertanto l'annullamento degli atti impugnati. In subordine, laddove si ritenesse applicabile il termine di prescrizione decennale per i tributi, chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione quanto meno per il credito derivante da sanzioni ed interessi, avente durata quinquennale.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Dalla documentazione in atti risultano ritualmente notificati alla contribuente, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, tutte ritualmente notificate, come implicitamente ammesso dalla stessa ricorrente, tra l'anno 2016 e l'anno 2019, diversi avvisi di intimazione, a far data dal 17.2.2020
(all.17), ed ancora nell'anno 2023 (all.18), 2024 (all.19) e 2025 (all.20).
Tali atti interruttivi della prescrizione hanno dunque impedito il decorso del relativo termine, in disparte il fatto che nel caso di specie trova applicazione la peculiare normativa emergenziale per Coronavirus e segnatamente la proroga dei termini di prescrizione e decadenza ex artt. 68 , c.1, Dl 18/2021 e 12 d.lgs.
n.159/2015.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.700,00 €, oltre ad accessori di legge.