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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3579/2024 R.G. sul ricorso depositato il 10/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Giovanni Taccone) Parte_1 nei confronti di (C.F. Controparte_1 che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti (difeso da avv. Ettore Triolo ) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvedendo :
“Dichiara il difetto della legittimazione passiva della CP_3
CP_ Rigetta la domanda verso l'
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 8000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2004 – 2010 - 2011, gestione datore di lavoro in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
1 3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
Parte ricorrente deduceva sinteticamente che:
l'odierno giudizio viene proposto avverso e per l'annullamento del carico contributivo previdenziale portato dalla intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 e dai sottesi avvisi di addebito per il quale viene espressamente delimitata la domanda giudiziale:
- N. 394 2011 2000443877 000;
- N. 394 2012 0001869921 000;
- N. 394 2012 0002620183 000;
- N. 394 2013 0000746018 000; con cui l' (subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici Controparte_4 attivi e passivi ed anche processuali di ), ha in carico l'importo Controparte_5 complessivo di €uro 52.757,93 (somma risultante dall'importo degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento ed oggetto di domanda giudiziale) che il Sig. Parte_2 arebbe tenuto a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a titolo di
[...] CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni
2004 - 2010 – 2011, gestione datore di lavoro in agricoltura.;
in data 21.05.2024 aveva ricevuto la notificazione da parte di , Controparte_6 della intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 richiamante i seguenti avvisi di addebito portanti debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On. Tribunale
Civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 394 2011 2000443877 000 presuntivamente notificato il 12.11.2011 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2010, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2) 394 2012 0001869921 000 presuntivamente notificato il 26.06.2012 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2004, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
3) 394 2012 0002620183 000 presuntivamente notificato il 07.11.2012 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2011, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2 4) 394 2013 0000746018 000 presuntivamente notificato il 13.04.2013 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2011, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
* ***
Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, deduceva quanto segue: CP_1
Gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento sono riepilogati nel seguente schema:
1. 39420112000443877000 – periodi 2-3-4/2010 – avviso notificato il
12.11.2011 – credito non ceduto
2. 39420120001869921000 – periodi 3-4/2004, 1-2/2005 – avviso notificato il
26.06.2012 (si allegano atti interruttivi della prescrizione) – credito non ceduto
3. 39420120002620183000– periodi 2-3-4/2009, 1-2/2011 – avviso notificato il 07.11.2012 - credito non ceduto
4. 39420130000746018000 – periodi 2-3-4/2010 (ctb. danno biologico), 3-
4/2011 – avviso notificato il 13.04.2013 – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
LEGITTIMAZIONE Controparte_7
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione .
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_3
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_3
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio
3 secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Va detto pure vanno aggiunti i 311 giorni di sospensione per emergenza Covid- 19 per 311 giorni (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni) complessivamente 311 giorni. CP_ Orbene l' prova la notifica degli avvisi di addebito e precisamente :
1. 39420112000443877000 – periodi 2-3-4/2010 – avviso notificato il
12.11.2011 – credito non ceduto;
2. 39420120001869921000 – periodi 3-4/2004, 1-2/2005 – avviso notificato il
26.06.2012 (si allegano atti interruttivi della prescrizione) – credito non ceduto
3. 39420120002620183000– periodi 2-3-4/2009, 1-2/2011 – avviso notificato il 07.11.2012 - credito non ceduto
4. 39420130000746018000 – periodi 2-3-4/2010 (ctb. danno biologico), 3-
4/2011 – avviso notificato il 13.04.2013 – credito non ceduto.
L'avviso bonario notificato il 25.7.2006 riguarda le somme dell'ava 39420120001869921000 per periodi 3-4/2004, 1-2/2005 4 L'avviso notificato con spedizione del maggio 2010 riguarda le somme dell'ava .
39420120001869921000 perché intima il pagamento per i periodi 2004, 1-2/2005( oltre al
2008 ma il 2008 qui non è contestato ) CP_ L' deposita altri atti interruttivi e precisamente per gli AVA nn. 39420112000443877000 -
39420120001869921000 - 39420120002620183000 - 39420130000746018000 gli atti interruttivi della prescrizione .
Inoltre le intimazioni di pagamento:
n. 09420159019394810000 notificata in data 15/01/2016,
n. 09420189007778647000 notificata in data 15/10/2018,
n. 09420199012840759000 notificata in data 19/10/2019,
n. 09420229000495863000 notificata in data 01/03/2022,
n. 09420239003113590000 notificata in data 23/06/2023,
i pignoramenti presso terzi nn. 09484202300002369001 - 09484202300002370001 notificati in data 27/09/2023.
Parte ricorrente ha contestato la notifica della intimazione . 09420159019394810000 perché Nel caso di specie dalle risultanze degli atti di causa è inesistente l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale indirizzato al ricorrente. In pratica non viene prodotto l'atto correlato alla raccomandata n. 689214362484 del 05.01.2016>
Ad avviso del decidente la contestazione non ha pregio.
Invero la notifica è avvenuta attestando il messo l'affissione alla porta di abitazione , il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa 68921436248-4 in relazione ala quale vi è elenco delle raccomandate , l'attestazione di avviso e quella poi di restituzione al mittente per compiuta giacenza .
Ciò testimonia il perfezionamento della procedura di notifica all'irreperibile relativo.
La notifica è valida ed ha efficacia.
Alla luce di quanto detto gli atti hanno ampiamente interrotto il decorso della prescrizione.
La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3579/2024 R.G. sul ricorso depositato il 10/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Giovanni Taccone) Parte_1 nei confronti di (C.F. Controparte_1 che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti (difeso da avv. Ettore Triolo ) Controparte_2 viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvedendo :
“Dichiara il difetto della legittimazione passiva della CP_3
CP_ Rigetta la domanda verso l'
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 8000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2004 – 2010 - 2011, gestione datore di lavoro in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
1 3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
Parte ricorrente deduceva sinteticamente che:
l'odierno giudizio viene proposto avverso e per l'annullamento del carico contributivo previdenziale portato dalla intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 e dai sottesi avvisi di addebito per il quale viene espressamente delimitata la domanda giudiziale:
- N. 394 2011 2000443877 000;
- N. 394 2012 0001869921 000;
- N. 394 2012 0002620183 000;
- N. 394 2013 0000746018 000; con cui l' (subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici Controparte_4 attivi e passivi ed anche processuali di ), ha in carico l'importo Controparte_5 complessivo di €uro 52.757,93 (somma risultante dall'importo degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento ed oggetto di domanda giudiziale) che il Sig. Parte_2 arebbe tenuto a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a titolo di
[...] CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni
2004 - 2010 – 2011, gestione datore di lavoro in agricoltura.;
in data 21.05.2024 aveva ricevuto la notificazione da parte di , Controparte_6 della intimazione di pagamento N. 094 2024 90078120 00/000 richiamante i seguenti avvisi di addebito portanti debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On. Tribunale
Civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 394 2011 2000443877 000 presuntivamente notificato il 12.11.2011 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2010, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2) 394 2012 0001869921 000 presuntivamente notificato il 26.06.2012 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2004, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
3) 394 2012 0002620183 000 presuntivamente notificato il 07.11.2012 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2011, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2 4) 394 2013 0000746018 000 presuntivamente notificato il 13.04.2013 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2011, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
* ***
Si costituiva l' come in epigrafe il quale, contestando la domanda, deduceva quanto segue: CP_1
Gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento sono riepilogati nel seguente schema:
1. 39420112000443877000 – periodi 2-3-4/2010 – avviso notificato il
12.11.2011 – credito non ceduto
2. 39420120001869921000 – periodi 3-4/2004, 1-2/2005 – avviso notificato il
26.06.2012 (si allegano atti interruttivi della prescrizione) – credito non ceduto
3. 39420120002620183000– periodi 2-3-4/2009, 1-2/2011 – avviso notificato il 07.11.2012 - credito non ceduto
4. 39420130000746018000 – periodi 2-3-4/2010 (ctb. danno biologico), 3-
4/2011 – avviso notificato il 13.04.2013 – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
LEGITTIMAZIONE Controparte_7
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione .
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_3
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Pertanto difetta la legittimazione passiva della CP_3
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio
3 secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Va detto pure vanno aggiunti i 311 giorni di sospensione per emergenza Covid- 19 per 311 giorni (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni) complessivamente 311 giorni. CP_ Orbene l' prova la notifica degli avvisi di addebito e precisamente :
1. 39420112000443877000 – periodi 2-3-4/2010 – avviso notificato il
12.11.2011 – credito non ceduto;
2. 39420120001869921000 – periodi 3-4/2004, 1-2/2005 – avviso notificato il
26.06.2012 (si allegano atti interruttivi della prescrizione) – credito non ceduto
3. 39420120002620183000– periodi 2-3-4/2009, 1-2/2011 – avviso notificato il 07.11.2012 - credito non ceduto
4. 39420130000746018000 – periodi 2-3-4/2010 (ctb. danno biologico), 3-
4/2011 – avviso notificato il 13.04.2013 – credito non ceduto.
L'avviso bonario notificato il 25.7.2006 riguarda le somme dell'ava 39420120001869921000 per periodi 3-4/2004, 1-2/2005 4 L'avviso notificato con spedizione del maggio 2010 riguarda le somme dell'ava .
39420120001869921000 perché intima il pagamento per i periodi 2004, 1-2/2005( oltre al
2008 ma il 2008 qui non è contestato ) CP_ L' deposita altri atti interruttivi e precisamente per gli AVA nn. 39420112000443877000 -
39420120001869921000 - 39420120002620183000 - 39420130000746018000 gli atti interruttivi della prescrizione .
Inoltre le intimazioni di pagamento:
n. 09420159019394810000 notificata in data 15/01/2016,
n. 09420189007778647000 notificata in data 15/10/2018,
n. 09420199012840759000 notificata in data 19/10/2019,
n. 09420229000495863000 notificata in data 01/03/2022,
n. 09420239003113590000 notificata in data 23/06/2023,
i pignoramenti presso terzi nn. 09484202300002369001 - 09484202300002370001 notificati in data 27/09/2023.
Parte ricorrente ha contestato la notifica della intimazione . 09420159019394810000 perché Nel caso di specie dalle risultanze degli atti di causa è inesistente l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale indirizzato al ricorrente. In pratica non viene prodotto l'atto correlato alla raccomandata n. 689214362484 del 05.01.2016>
Ad avviso del decidente la contestazione non ha pregio.
Invero la notifica è avvenuta attestando il messo l'affissione alla porta di abitazione , il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa 68921436248-4 in relazione ala quale vi è elenco delle raccomandate , l'attestazione di avviso e quella poi di restituzione al mittente per compiuta giacenza .
Ciò testimonia il perfezionamento della procedura di notifica all'irreperibile relativo.
La notifica è valida ed ha efficacia.
Alla luce di quanto detto gli atti hanno ampiamente interrotto il decorso della prescrizione.
La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 2.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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