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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, all'udienza del 26.6.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il numero 3264/2024 promossa con atto di citazione del 17.12.2024 notificato in pari data.
[...]
(C.F. residente a [...]al Parte_1 C.F._1
IS (UD) con l'Avv. Maurizio Landelli
Attore - Opponente
CONTRO
(C.F.: ) residente a [...]al Controparte_1 C.F._2
IS (UD) con l'Avv. Carlo Monai di Udine
Convenuto - Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
*
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.12.2024 e notificato a mezzo pec in pari data, il
Signor (di seguito anche: e/o attore e/o opponente e/o Parte_1 Pt_1
conduttore) residente in [...]al IS (UD) ha opposto il decreto ingiuntivo n.1013/2024, notificato in data 7.11.2024, richiesto da Controparte_1
(di seguito anche: e/o convenuto e/o opposto) residente in [...]CP_1
al IS (UD) con il quale il Tribunale di Udine ha al medesimo ingiunto il pagamento della somma di €.1.533,50, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo su €.1.440,00 e dalla domanda al saldo su
€.93,50, oltre alle spese del monitorio.
Preme evidenziare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto dall'opposta in forza del contratto di locazione del 18.7.2019 intercorso tra le parti con il quale CP_1
aveva concesso in locazione all'opponente ad uso abitativo un appartamento di sua proprietà sito al piano terra in San Giovanni al IS (UD), Via Cascina
Rinaldi n.9, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di San Giovanni al
IS Fg 8, Part. 54, Sub.1, Cat. A/3 e sub.5, Cat. C/6 a fronte di un canone mensile di €.360,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese.
L'opposto nel ricorso monitorio dà inoltre atto che il conduttore opponente ha omesso il pagamento dei canoni dovuti dal mese di luglio ad ottobre 2024, oltre all'importo di €.85,00 (€.93,50 Iva compresa) per la piccola riparazione della canna fumaria che si era occlusa a causa di un nido di insetti.
Ciò premesso, tenuto conto che il titolo posto alla base della domanda monitoria è il contratto di locazione del 18.7.2019, registrato il 26.7.2019, per il pagamento di canoni non versati dal mese di luglio ad ottobre 2024 (data della domanda monitoria), la presente causa ha natura di controversia locatizia, con la conseguenza che ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. – c.d. rito locatizio modellato sulle forme proprie del rito del lavoro – tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli artt. 414 e ss c.p.c..
In sostanza l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va, quindi, proposta con ricorso.
Nella fattispecie in esame ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1
n.1013/2024 con atto di citazione e non con ricorso da depositarsi dinanzi al
Tribunale funzionalmente competente.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 L'opposizione è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Preliminarmente va osservato che costituisce principio pacifico che con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis del c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non operi la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n.150/11 in quanto applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D. Lgs. n. 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.. Sul punto vedasi Cass. Civ., Sez. III,
n.6383 del 03.03.2023 che ha affermato che “le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 927/22 già richiamata, pronunciandosi su analoga controversia e tra le stesse di quella ora in scrutinio, hanno ribadito, richiamando quanto già affermato con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448, il principio secondo cui
l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. proc. civ. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo;
con la già più volte evocata più recente sentenza delle Sezioni Unite, sulla base di ampia motivazione cui si fa espresso riferimento, è stato, altresì, affermato che allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
- che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 , producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.”.
A ciò si aggiunga che la citata pronuncia delle Sezioni Unite n.927 del 13.01.2022 in motivazione ha affermato che “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art.
156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte”.
Ebbene, facendo applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, sulla base della documentazione dimessa dalle parti e da quanto dalle medesime dedotto risulta per tabulas che:
➢ il decreto ingiuntivo opposto n.1013/2024 è stato notificato a in data Pt_1
7.11.2024 (come dichiarato espressamente dallo stesso opponente a fine di pag. 1 dell'atto di citazione)
➢ l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato da a a mezzo pec in data 17.12.2024 come risulta dal deposito da Pt_1 CP_1
parte dell'opponente delle pec di notifica;
➢ il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato effettuato dall'opponente in data 19.12.2024 ad ore 16:06 ed iscritto a ruolo dalla cancelleria il 20.12.2024;
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 Considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 7.11.2024
e che il termine ultimo ex art. 641 c.p.c. per proporre l'opposizione andava a scadere il 17.12.2024, il ricorso in opposizione andava, pertanto, depositato entro tale data, come pure l'eventuale atto di citazione notificato.
Per ritenere tempestiva l'opposizione ai fini dell'art. 156 c.p.c., comma 3, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, l'opponente avrebbe dovuto depositare telematicamente l'opposizione lo stesso giorno della notifica dell'atto di citazione effettuata il 17.12.2024, di contro, avendo effettuato il deposito in data
19.12.2024, quindi, 2 giorni dopo lo spirare del termine di cui all'art. 641 c.p.c.,
l'opposizione risulta insanabilmente tardiva e non può che considerarsi inammissibile.
Tralasciando la circostanza se l'eccezione di inammissibilità eccepita dall'opposto solo con la memoria autorizzata ex art. 426 c.p.c. a seguito del mutamento del rito operato all'udienza del 13.5 2025 possa considerarsi o meno tempestiva tenuto conto che nulla quest'ultimo aveva dedotto in comparsa di costituzione e risposta (Cass. Civ., Sez. L, sentenza n.10569 del 28.4.2017 e Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 9550 del 22.4.2010), trattasi, comunque, di eccezione rilevabile d'ufficio tant'è che tale inammissibilità può, comunque, essere dichiarata da questo giudice anche se non rilevata dall'opposta, in quanto “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al
"dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario” (Cass. Civ., Sez. III, n.13594 del 21.05.2019).
Esattamente come nella fattispecie in esame ove risulta chiaramente dai documenti in atti sia la data di notifica del decreto ingiuntivo (come dichiarato espressamente dallo stesso opponente ala fine di pag. 1 dell'atto di citazione e come risultante dal deposito da parte dell'opposta della notifica effettuata a mezzo posta e ritirata dall'opponente; deposito richiesto proprio per confermare il dato indicato dalla stessa opponente), sia la data di notifica dell'atto di opposizione
(pec di notifica depositate dall'opponente).
Sul punto va, inoltre, considerato che nella fattispecie in esame non trova applicazione quanto disposto dall'art. 101, comma 2 ultima parte, c.p.c. che stabilisce che “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”, in quanto “L'art. 101, secondo comma, ultimo periodo,
c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell'ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della terza via, previsto dall'ultimo periodo del secondo comma. La norma impone al giudice, ove rilevi d'ufficio una questione, che intenda porre a fondamento della propria decisione, l'obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una “decisione solitaria” su una questione decisiva per l'esito del giudizio. L'ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei limiti interni individuati in primo luogo dal normativo (che prevede che l'obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 “diritto vivente” attraverso la giurisprudenza di questa Corte. In tal senso, si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall'art. 101 c.p.c., a garantire il “giusto processo” (art.
111 Cost.). Sicché, il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l'obbligo di evitare una “decisione a sorpresa”, che menomerebbe il diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle “connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione” (Cass. n. 11453/2014;
Cass. n. 1577/2005). Proprio alla luce delle ripercussioni che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, essa viene sanzionata con la nullità della sentenza. Analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un'attività esclusivamente assertiva, consistente in “mere difese”, o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n. 29210/2024;
Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n. 15037/2018; Cass. n.
10353/2016; Cass. n. 11453/2014). Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980/2021; Cass. n. 11724/2021; Cass. n.
6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7356/2022). Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di questioni, rileva un principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 processuale, non può non prevedere che il giudice possa rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda (Cass. n.
15019/2016). Giova, quindi, ribadire il principio secondo cui non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo
(artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (Cass. n.
29803/2019)” (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n.6483 del 11.3.2025, vedasi anche
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 30883 del 3.12.2024, nonché la citata Cass. Civ.,
Sez. 3, n.29803 del 18.11.2019).
Alla luce di quanto esposto e considerato, l'opposizione spiegata da al Pt_1
decreto ingiuntivo n.1013/2024 deve dichiararsi inammissibile.
In conseguenza di tale principale e preminente valutazione in rito, restano assorbite qualsivoglia considerazioni in ordine alle altre domande ed eccezioni e deduzioni subordinate, anche logicamente, sollevate da ciascuna parte, con la precisazione che tale pronuncia in rito non preclude la loro proposizione in separato giudizio.
*
Quanto alle spese di giudizio
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di Pt_1
e vengono liquidate in dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 considerando le sole
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 attività effettivamente svolte ed al minino di tariffa in considerazione del fatto che la causa viene decisa sulla base di una questione processuale da ritenersi rilevata anche d'ufficio, tenendo conto, per tale ultima ragione, lo scaglione da €.1.100,01 ad €.5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1013/2024 del Tribunale di Udine;
- condanna a rifondere le spese di lite ad che Parte_1 Controparte_1
liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal
D.M. n. 147/2022, in complessivi €.850,50 (di cui €.212,50 per la fase di studio della controversia, €.212,50 per la fase introduttiva del giudizio,
€.425,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 26.6.2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, all'udienza del 26.6.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con il numero 3264/2024 promossa con atto di citazione del 17.12.2024 notificato in pari data.
[...]
(C.F. residente a [...]al Parte_1 C.F._1
IS (UD) con l'Avv. Maurizio Landelli
Attore - Opponente
CONTRO
(C.F.: ) residente a [...]al Controparte_1 C.F._2
IS (UD) con l'Avv. Carlo Monai di Udine
Convenuto - Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
*
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.12.2024 e notificato a mezzo pec in pari data, il
Signor (di seguito anche: e/o attore e/o opponente e/o Parte_1 Pt_1
conduttore) residente in [...]al IS (UD) ha opposto il decreto ingiuntivo n.1013/2024, notificato in data 7.11.2024, richiesto da Controparte_1
(di seguito anche: e/o convenuto e/o opposto) residente in [...]CP_1
al IS (UD) con il quale il Tribunale di Udine ha al medesimo ingiunto il pagamento della somma di €.1.533,50, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo su €.1.440,00 e dalla domanda al saldo su
€.93,50, oltre alle spese del monitorio.
Preme evidenziare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto dall'opposta in forza del contratto di locazione del 18.7.2019 intercorso tra le parti con il quale CP_1
aveva concesso in locazione all'opponente ad uso abitativo un appartamento di sua proprietà sito al piano terra in San Giovanni al IS (UD), Via Cascina
Rinaldi n.9, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di San Giovanni al
IS Fg 8, Part. 54, Sub.1, Cat. A/3 e sub.5, Cat. C/6 a fronte di un canone mensile di €.360,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese.
L'opposto nel ricorso monitorio dà inoltre atto che il conduttore opponente ha omesso il pagamento dei canoni dovuti dal mese di luglio ad ottobre 2024, oltre all'importo di €.85,00 (€.93,50 Iva compresa) per la piccola riparazione della canna fumaria che si era occlusa a causa di un nido di insetti.
Ciò premesso, tenuto conto che il titolo posto alla base della domanda monitoria è il contratto di locazione del 18.7.2019, registrato il 26.7.2019, per il pagamento di canoni non versati dal mese di luglio ad ottobre 2024 (data della domanda monitoria), la presente causa ha natura di controversia locatizia, con la conseguenza che ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. – c.d. rito locatizio modellato sulle forme proprie del rito del lavoro – tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli artt. 414 e ss c.p.c..
In sostanza l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va, quindi, proposta con ricorso.
Nella fattispecie in esame ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1
n.1013/2024 con atto di citazione e non con ricorso da depositarsi dinanzi al
Tribunale funzionalmente competente.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 L'opposizione è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Preliminarmente va osservato che costituisce principio pacifico che con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis del c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non operi la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n.150/11 in quanto applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D. Lgs. n. 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.. Sul punto vedasi Cass. Civ., Sez. III,
n.6383 del 03.03.2023 che ha affermato che “le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 927/22 già richiamata, pronunciandosi su analoga controversia e tra le stesse di quella ora in scrutinio, hanno ribadito, richiamando quanto già affermato con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448, il principio secondo cui
l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. proc. civ. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo;
con la già più volte evocata più recente sentenza delle Sezioni Unite, sulla base di ampia motivazione cui si fa espresso riferimento, è stato, altresì, affermato che allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
- che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 , producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.”.
A ciò si aggiunga che la citata pronuncia delle Sezioni Unite n.927 del 13.01.2022 in motivazione ha affermato che “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art.
156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte”.
Ebbene, facendo applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, sulla base della documentazione dimessa dalle parti e da quanto dalle medesime dedotto risulta per tabulas che:
➢ il decreto ingiuntivo opposto n.1013/2024 è stato notificato a in data Pt_1
7.11.2024 (come dichiarato espressamente dallo stesso opponente a fine di pag. 1 dell'atto di citazione)
➢ l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato da a a mezzo pec in data 17.12.2024 come risulta dal deposito da Pt_1 CP_1
parte dell'opponente delle pec di notifica;
➢ il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato effettuato dall'opponente in data 19.12.2024 ad ore 16:06 ed iscritto a ruolo dalla cancelleria il 20.12.2024;
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 Considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 7.11.2024
e che il termine ultimo ex art. 641 c.p.c. per proporre l'opposizione andava a scadere il 17.12.2024, il ricorso in opposizione andava, pertanto, depositato entro tale data, come pure l'eventuale atto di citazione notificato.
Per ritenere tempestiva l'opposizione ai fini dell'art. 156 c.p.c., comma 3, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, l'opponente avrebbe dovuto depositare telematicamente l'opposizione lo stesso giorno della notifica dell'atto di citazione effettuata il 17.12.2024, di contro, avendo effettuato il deposito in data
19.12.2024, quindi, 2 giorni dopo lo spirare del termine di cui all'art. 641 c.p.c.,
l'opposizione risulta insanabilmente tardiva e non può che considerarsi inammissibile.
Tralasciando la circostanza se l'eccezione di inammissibilità eccepita dall'opposto solo con la memoria autorizzata ex art. 426 c.p.c. a seguito del mutamento del rito operato all'udienza del 13.5 2025 possa considerarsi o meno tempestiva tenuto conto che nulla quest'ultimo aveva dedotto in comparsa di costituzione e risposta (Cass. Civ., Sez. L, sentenza n.10569 del 28.4.2017 e Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 9550 del 22.4.2010), trattasi, comunque, di eccezione rilevabile d'ufficio tant'è che tale inammissibilità può, comunque, essere dichiarata da questo giudice anche se non rilevata dall'opposta, in quanto “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al
"dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario” (Cass. Civ., Sez. III, n.13594 del 21.05.2019).
Esattamente come nella fattispecie in esame ove risulta chiaramente dai documenti in atti sia la data di notifica del decreto ingiuntivo (come dichiarato espressamente dallo stesso opponente ala fine di pag. 1 dell'atto di citazione e come risultante dal deposito da parte dell'opposta della notifica effettuata a mezzo posta e ritirata dall'opponente; deposito richiesto proprio per confermare il dato indicato dalla stessa opponente), sia la data di notifica dell'atto di opposizione
(pec di notifica depositate dall'opponente).
Sul punto va, inoltre, considerato che nella fattispecie in esame non trova applicazione quanto disposto dall'art. 101, comma 2 ultima parte, c.p.c. che stabilisce che “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”, in quanto “L'art. 101, secondo comma, ultimo periodo,
c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell'ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della terza via, previsto dall'ultimo periodo del secondo comma. La norma impone al giudice, ove rilevi d'ufficio una questione, che intenda porre a fondamento della propria decisione, l'obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una “decisione solitaria” su una questione decisiva per l'esito del giudizio. L'ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei limiti interni individuati in primo luogo dal normativo (che prevede che l'obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 “diritto vivente” attraverso la giurisprudenza di questa Corte. In tal senso, si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall'art. 101 c.p.c., a garantire il “giusto processo” (art.
111 Cost.). Sicché, il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l'obbligo di evitare una “decisione a sorpresa”, che menomerebbe il diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle “connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione” (Cass. n. 11453/2014;
Cass. n. 1577/2005). Proprio alla luce delle ripercussioni che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, essa viene sanzionata con la nullità della sentenza. Analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un'attività esclusivamente assertiva, consistente in “mere difese”, o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n. 29210/2024;
Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n. 15037/2018; Cass. n.
10353/2016; Cass. n. 11453/2014). Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980/2021; Cass. n. 11724/2021; Cass. n.
6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7356/2022). Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di questioni, rileva un principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 processuale, non può non prevedere che il giudice possa rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda (Cass. n.
15019/2016). Giova, quindi, ribadire il principio secondo cui non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo
(artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (Cass. n.
29803/2019)” (Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza n.6483 del 11.3.2025, vedasi anche
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 30883 del 3.12.2024, nonché la citata Cass. Civ.,
Sez. 3, n.29803 del 18.11.2019).
Alla luce di quanto esposto e considerato, l'opposizione spiegata da al Pt_1
decreto ingiuntivo n.1013/2024 deve dichiararsi inammissibile.
In conseguenza di tale principale e preminente valutazione in rito, restano assorbite qualsivoglia considerazioni in ordine alle altre domande ed eccezioni e deduzioni subordinate, anche logicamente, sollevate da ciascuna parte, con la precisazione che tale pronuncia in rito non preclude la loro proposizione in separato giudizio.
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Quanto alle spese di giudizio
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di Pt_1
e vengono liquidate in dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 considerando le sole
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile - R.G. 3264/2024 attività effettivamente svolte ed al minino di tariffa in considerazione del fatto che la causa viene decisa sulla base di una questione processuale da ritenersi rilevata anche d'ufficio, tenendo conto, per tale ultima ragione, lo scaglione da €.1.100,01 ad €.5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1013/2024 del Tribunale di Udine;
- condanna a rifondere le spese di lite ad che Parte_1 Controparte_1
liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal
D.M. n. 147/2022, in complessivi €.850,50 (di cui €.212,50 per la fase di studio della controversia, €.212,50 per la fase introduttiva del giudizio,
€.425,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 26.6.2025.
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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