Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 413/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 18 giugno 2025, alle ore 9:42, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 413/2025
r.g. è comparso l'avv. Di Girolamo, ricorrente.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
L'avv. Di Girolamo chiede la causa venga decisa.
Il giudice, dato atto della contumacia del Ministero opposto, ritualmente citato e non comparso, dispone la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Di Girolamo insiste in ricorso.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Alle ore 16:50, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice pronuncia sentenza dando contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni della stessa.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, delegato dal Presidente, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 413 R.G. dell'anno 2025 tra:
AVV. DI GIROLAMO ANGELO, (C.F.: ), in proprio C.F._1
opponente
e
Controparte_1
opposto - contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 84,
170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ragioni di opposizione.
1.1) Con ricorso tempestivamente depositato in data 11/3/2025, l'avv. ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 281 decies c.p.c. (come richiamato dal combinato disposto degli artt. 84
e 170 DPR. 115/2002 e 15 d. lgs 150/11), avverso il decreto di liquidazione emesso in data 5/3/2025,
a seguito della definizione della causa civile n° 876/2021 RG, notificato a mezzo p.e.c. il 6/3/2025, con cui è stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente avvocato, in relazione all'attività svolta nell'interesse di ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato con deliberazione dell'ordine degli avvocati di Marsala n. 566/2021 emessa dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Marsala il 27/04/2021.
In particolare, l'avv. Di Girolamo si duole dell'erroneo calcolo del compenso liquidato, atteso che a fronte di un importo richiesto e già dimidiato di € 1.270,00, computato applicando le disposizioni di cui al DM n° 55/2024, secondo lo scaglione dei valori medi relativo al valore della causa (disputatum) rientrante nella fascia ricompresa tra € 5.200,01 ad € 26.000,00, il Giudice liquidava la somma di €
331,00 oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. come per Legge, facendo riferimento, invece, alla fascia di valore sino a € 1.100,00 (valore del decisum).
Parte opponente, in ultimo, rilevato che nel decreto opposto non erano stati indicati gli importi relativi alle diverse fasi della causa, ha contestato l'esiguità del compenso liquidato rispetto all'attività difensiva effettivamente svolta dal legale, lamentando la palese violazione del precetto richiamato dall'art. 2233 c. 2 c.c., posto che il Giudice aveva liquidato una somma praticamente simbolica e non consona al decoro della professione.
L'opponente ha chiesto, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, di: “ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore del sottoscritto difensore l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione per le ragioni sopra indicate o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia e liquidare inoltre le spese relative al presente ricorso”
1.2) Con decreto depositato il 13 marzo 2025, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto. Il Controparte_1
, a cui è stato regolarmente notificato a cura del ricorrente il ricorso e il decreto di fissazione
[...] dell'udienza di comparizione, non si è costituito.
All'udienza del 18/6/2025, il Giudice, dichiarata la contumacia dell'opposto , ritenuta la CP_1 causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
2) Fondatezza della opposizione.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice. Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 82 DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11).
Conseguentemente, l'opposizione riguardante il patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile ratione temporis, per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 12668/14). Inoltre, consta agli atti, la regolarità della notifica del ricorso al
, rimasto intimato e la tempestività del suo deposito. Controparte_1
2.2) Nel caso di specie la causa ha natura documentale, sicché ai fini della sua decisione non occorre svolgere alcuna attività istruttoria.
Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione è fondataa e va, pertanto, accolta.
Va, a questo punto, osservato che, ai sensi dell'art. 82 D.p.R. n. 115/2002, la liquidazione del compenso spettante all'avvocato va effettuata “tenendo conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto
“delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (…). Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80% o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”.
Dunque, il Giudice ha la facoltà di valutare complessivamente il lavoro svolto dal professionista e soprattutto di tener conto dell'esito della lite e dell'eventuale manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
A tanto si aggiunga il richiamo al consolidato orientamento della Suprema Corte, così espresso :“in caso di rigetto della domanda, nei giudizi (per pagamento di somme o come nella specie) di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato […] il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum, non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (cfr., tra le tante, Cass. sez. III, 06/05/2022, n. 14470).
A ben vedere, dunque, anche nella specie, il valore della controversia utile per la liquidazione del compenso va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio: Cass. Civ. sez. II, 27/03/2024,
n.8233), non ricorrendo alcuno dei casi in cui, secondo le statuizioni della giurisprudenza di legittimità, occorre procedere a un adeguamento al reale valore della controversia (ad esempio: nel caso di domanda manifestamente improponibile o anche laddove l'oggetto della domanda sia individuato in maniera del tutto sproporzionata rispetto al sostanziale contenuto della stessa Cass.
Civ. sez. II, 18/10/2023, Cass. Civ. n.28885 sez. II, 27/03/2024, n.8233).
Nel caso di specie, il procedimento nell'ambito del quale l'odierno opponente ha prestato la propria attività difensiva è stato definito con sentenza n. 833/2024 del 11/12/2024, che a fronte di una domanda di risarcimento danni quantificati da parte avversa in € 7.395,19, importo parzialmente confermato dall'espletata CTU che ha quantificato i lamentati danni in € 4.250,00, ha condannato i convenuti, ivi compresa assistita dall'odierna ricorrente, al pagamento Controparte_2 in favore degli attori della somma di € 235,03.
Orbene, non può nutrirsi dubbio sul fatto che, tenuto conto della natura del giudizio, la controversia rientrava nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.001,00 e l'importo liquidato dal Tribunale con decreto n. 1171/2025 del 10/2/2025 pari ad € 331,00, già ridotto della metà ex art. 130 DPR n.
115/2002, oltre accessori di legge, si presenta inferiore ai minimi di Legge, oltretutto difettando l'opposto decreto di liquidazione di motivazione sul punto della scelta dello scaglione di riferimento e degli importi imputati alle singole fasi processuali.
Il decreto di pagamento opposto va riformato, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 vigenti ratione temporis, perfettamente coerenti con la richiesta formulata dall'avv. Di Girolamo, pervenendo così alla somma individuata in dispositivo.
3) Spese di lite.
In ragione della contumacia di parte opposta, della natura del giudizio e della concreta articolazione dello stesso, può disporsi la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) dichiara la contumacia di parte opposta;
2) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto reso dal Parte_1
Tribunale di Marsala in data 10/2/2025 e, in riforma del decreto di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avv. in qualità di difensore di Parte_1 Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione dell'ordine degli avvocati
[...]
di Marsala n. 709/2021 del 25/5/2021nel procedimento civile indicato in parte motiva,
3) liquida in favore dell'avv. , per i titoli indicati in motivazione, l'importo di € Parte_1
1.270,00 oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a, importo già ridotto del 50 % per l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (art. 130 Dpr 115/02) secondo il seguente schema: € 230,00 per la fase di studio, € 194,50 per quella introduttiva, € 420,00 per la fase istruttoria e € 425,50 per quella decisionale;
4) dispone il pagamento delle suddette somme a carico dell'Erario e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito
5) dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Marsala, 18/6/2025 Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo