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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1003/2023 R.G. pendente tra:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grignolio ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), (C.F. ), C.F._2 CP_4 C.F._3 CP_5
(C.F. ), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla C.F._4 figlia minore , (C.F. ), in qualità di Persona_1 CP_6 C.F._5 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , tutti rappresentati e Persona_1 difesi dagli Avv. Andrea Lolli e Filippo Vannini ed elettivamente domiciliati come da procura in atti;
(C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Sara Bravi, Sonia Selletti e Francesca Di Marco ed elettivamente domiciliata p come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cuffaro ed Parte_2 C.F._6 elettivamente domiciliato come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Massini ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTI APPELLATE
IACENTE Controparte_8 Controparte_9
[...] [...]
Controparte_10
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] Per_2
[...]
Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data
02.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta, ritenuti fondati gli esposti motivi di appello, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'ordinanza appellata, voglia accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, dichiarando pertanto inammissibile ed infondata, per tutti i dedotti motivi, la domanda risarcitoria proposta contro la comparente Con vittoria per entrambi Parte_3
i gradi di giudizio, dei compensi, delle spese imponibili e non imponibili e dei rimborsi nella misura del 15%, come da parametri vigenti, oltre spese di CTU, nonché CAP ed IVA come per legge. In ogni caso, con condanna degli appellati alla refusione delle somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che la comparente fosse costretta a corrispondere per compulsum in forza della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di primo grado in mancanza di sua sospensione in via cautelare. Con espressa contestazione delle difese degli appellati IGnori come già dedotto, nonché dell'appellata Per_1 costituitasi in giudizio il 3.7.2024.”. Parte_1
per le parti appellate : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, in via Per_1 preliminare dichiarare l'inammissibilità o manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., dell'appello formulato da per i motivi di diritto indicati ai punti B) e C) della comparsa di Parte_4 costituzione e risposta depositata il 12.06.2024. Nel merito rigettare, per i motivi di cui sopra, l'appello proposto da
sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza ex art. Parte_4 702 ter cpc Rep. 2345/2023 emessa il 07.04.23 pubblicata il 13.04.23 dal Tribunale di Firenze. Con vittoria delle spese di lite, pari ad € 20.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, Cap e Iva, sia per la fase inibitoria ex art. 351 c.p.c., sia per il presente giudizio d'appello”.
per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione, Nel merito e in via principale: respingere l'impugnazione promossa da Parte_4 avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Firenze, sezione IV civile, rep. N. 2345/2023 a conclusione del
[...] giudizio ex art. 702 bis cpc RGN 11943/2020, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della concludente”.
per l'appellato “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: Pt_2
I) in via principale: dare atto che il capo della sentenza che respinge le domande nei confronti del dott. non Parte_2
è stato impugnato, con conseguente passaggio in giudicato della relativa decisione;
II) in via subordinata: nel caso in cui venga proposto appello incidentale avverso il rigetto delle domande nei confronti del dott. respingere l'appello e tutte le domande avanzate nei suoi confronti perché inammissibili e comunque Pt_2 infondate;
III) in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di condanna del Dott. condannare Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, a tenere indenne e manlevare il Dott. da Controparte_7 Parte_2 ogni esborso. Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione e rifusione delle spese di lite”.
per parte appellata “In via istruttoria Nell'ipotesi in cui fosse proposto appello incidentale Controparte_7 avverso il capo della decisione di primo grado relativo all'accertamento dell'inesistenza di una colpa medica del medico assicurato Dott. vista l'avvenuta riproposizione nel presente giudizio di appello da parte dello stesso della Pt_2 domanda di garanzia nei confronti di l'assicuratore appellato conferma la seguente domanda di Controparte_12 attività istruttoria già formulata nel giudizio di primo grado:
B) ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore di e del Parte_1
Dott. sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
1. “D.C.V. che il Dott. da anni ha un rapporto di lavoro con e vi ha Parte_2 Parte_1 eseguito nel tempo numerosi interventi chirurgici”;
2. “D.C.V. che il Dott. al momento del ricovero di nel Febbraio 2014 presso MA Parte_2 Parte_5
TR Hospital S.r.1., esercitava la propria attività professionale esclusivamente all'interno di tale struttura quale suo dipendente componente l'equipe medica di Cardiochirurgia della Casa di cura”;
3. “D.C.V. che il Dott. al momento del ricovero di nel Febbraio 2014 presso MA Parte_2 Parte_5
TR Hospital S.r.1., esercitava la propria attività professionale esclusivamente all'interno di tale struttura in modo stabile e continuativo quale componente l'equipe medica di Cardiochirurgia della Casa di cura”; 4. “D.C.V. che ha concluso un contratto di assicurazione per la responsabilità civile Parte_1 vigente ed operante con riferimento all'intervento per cui è causa del 10/02/2014”;
5. “D.C.V. se tale contratto di assicurazione è esteso anche alla garanzia dei fatti colposi e dolosi dei medici collaboratori dipendenti e non dipendenti della ”; CP_13
C)che sia disposto ordine a norma dell'art. 210 c.p.c.:
- al Dott. ed a del contratto concluso tra le parti che ne disciplinava i Parte_2 Parte_1 reciproci rapporti all'epoca dei fatti di causa (Febbraio 2014) nonché dei vari atti/contratti precedenti e/o successivi;
- alla ed al Dott. del contratto di assicurazione della Controparte_14 Parte_2 responsabilità civile concluso dalla convenuta valido ed efficace nell'ipotesi in esame (l'intervento chirurgico causa di CP_13 danno è del 10/02/2014);
- alla Casa di Cura ed al Dott. di tutte le fatture emesse (e/o buste paga) Parte_1 Parte_2 dal medico convenuto nei confronti della Struttura sanitaria relativamente all'epoca dei fatti di causa (anno 2014);
- al Dott. delle Certificazioni Uniche (CUD) relative all'epoca dei fatti di causa (anno 2014); Parte_2
- l'acquisizione dell'intero fascicolo penale relativo al procedimento penale svoltosi a carico del Dott. Parte_2
(R.G.N.R. n. 2889/2014, R.G. n. 4597/2015).
Nel merito: in tesi: accertato il passaggio in giudicato del capo dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Firenze del 13/04/2023 relativo all'accertamento dell'inesistenza della colpa medica dell'assicurato Dott. Parte_2 nel decesso di ed alla conseguente reiezione integrale della domanda di risarcimento danno formulata
[...] Parte_5 nei confronti dello stesso da e in proprio e con la moglie Controparte_2 CP_4 CP_3 CP_5
quale genitore di dichiarare che nessuna somma è dovuta a nessun titolo da CP_6 Persona_1 [...]
CP_12 in ipotesi: se proposto appello incidentale avverso il capo della decisione di primo grado relativo all'accertamento dell'inesistenza della colpa medica dell'assicurato Dott. nel decesso di ed alla conseguente Parte_2 Parte_5 reiezione integrale della domanda di risarcimento danno formulata nei confronti dello stesso da Controparte_2 CP_4
e in proprio e con la moglie quale genitore di e
[...] CP_3 CP_5 CP_6 Persona_1 ritenuta legittima e fondata la suddetta impugnazione incidentale, con la conseguente condanna del Dott. al Pt_2 pagamento di una somma di denaro direttamente in favore degli eredi di oggi appellati, dichiarare comunque Parte_5 non dovuta l'indennità dall'assicuratore al Dott. Controparte_12 Parte_2 in ulteriore ipotesi: se proposto appello incidentale avverso il capo della decisione di primo grado relativo all'accertamento dell'inesistenza della colpa medica dell'assicurato Dott. nel decesso di ed alla conseguente Parte_2 Parte_5 reiezione integrale della domanda di risarcimento danno formulata nei confronti dello stesso da Controparte_2 CP_4
e in proprio e con la moglie quale genitore di se
[...] CP_3 CP_5 CP_6 Persona_1 ritenuta legittima e fondata la suddetta impugnazione incidentale, con la conseguente condanna del Dott. al Pt_2 pagamento di una somma di denaro direttamente in favore degli eredi di oggi appellati e, infine, se ritenuta Parte_5 efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa prestata da in favore del Dott. Controparte_12 Parte_2
dichiarare dovuta l'indennità nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti
[...] indicati nel contratto di assicurazione (scoperto, quota di responsabilità esclusiva riferibile al medico assicurato, divisione del debito tra tutti gli assicuratori coinvolti in giudizio in proporzione ai rispettivi massimali ex art. 1910 c.c., etc.); in ogni caso: con vittoria delle spese legali del giudizio di appello”.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento R.G. n. 11943/2020, comunicata in data 13.04.2023 e notificata il 28.04.2023, in materia di responsabilità sanitaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' interponeva appello avverso Parte_3
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comunicata in data 13.04.2023, con la quale il Tribunale di Firenze
l'aveva condannata, in solido con la casa di cura e la Curatela dell'eredità Parte_1 del Dott. al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti iure proprio dai Controparte_9 ricorrenti , , e questi ultimi Controparte_2 CP_5 CP_4 CP_3 Persona_1 tre all'epoca minorenni rappresentati in giudizio dai genitori e in CP_5 CP_6 conseguenza della morte della propria congiunta avvenuta il 15.02.2014 a causa di errore Parte_5 medico.
I ricorrenti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 06.11.2020 e introduttivo del giudizio Per_1 dinnanzi al Tribunale, deducevano di aver preventivamente esperito una Consulenza Tecnica
Preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. volta all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni mortali subite dalla IG.ra nonché del nesso eziologico tra decesso e condotta colposa dei sanitari Pt_5 della struttura privata convenzionata Rilevavano altresì di aver depositato il Parte_1 ricorso in pendenza del procedimento per ATP (RG n. 17150/2019) per non incorrere in decadenze e per fare salvi gli effetti della propria domanda ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 24/2017, riservandosi di produrre la relazione medico-legale dei nominati CTU Dott.ssa e Dott. Persona_3 una volta terminato il procedimento cautelare. Deducevano i ricorrenti che il 10.02.14 la Per_4
IG.ra si era sottoposta ad un intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica con Pt_5 apposizione di by-pass coronarico in circolazione extracorporea presso la struttura privata LA MA
TR di Firenze, su indicazione dell , alla presenza dell'equipe medica Parte_4 composta anche dal chirurgo Dott. e dal perfusionista Dott. Parte_2 Controparte_9
Durante l'operazione, a causa di un errore medico, si era verificato il passaggio di bolle d'aria nelle cannule inserite nell'aorta della IG.ra e provenienti dal circuito di somministrazione della Pt_5 soluzione cardioplegica di cui alla macchina CEC (Circolazione Extra Corporea). L'infiltrazione d'aria aveva provocato un'embolia gassosa sistemica nella paziente con conseguente edema cerebrale, a causa del quale la IGnora era deceduta il 15.02.2014, dopo cinque giorni di coma, per arresto cardiocircolatorio dovuto a insufficienza multiorgano. A sostegno della fondatezza della propria pretesa, i ricorrenti depositavano anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze Terza Sezione
Penale n. 277 del 23.01.2020 (proc. RGNR n. 2014/2889) che aveva confermato la sentenza n.
3245/2018 con cui il Tribunale di Firenze aveva assolto il chirurgo Dott. per non aver Parte_2 commesso il fatto e condannato il perfusionista Dott. alla pena di 6 mesi di Controparte_9 reclusione per il reato di cui all'art. 589 c.p., nonché al versamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite (€ 25.000,00) e (€ 15.000,00), rimettendo la Controparte_2 CP_5 liquidazione del risarcimento dei danni avanti al giudice civile.
Costituendosi nel giudizio di prime cure il Dott. evidenziava di essere stato assolto in Parte_2 sede penale per il reato ascrittogli, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento invocato dai ricorrenti ex art. 2043 c.c. e comunque chiedendo di essere manlevato dalle strutture sanitarie resistenti, responsabili ai sensi degli articoli 1218 c.c. e 1228 c.c. in ragione del contratto di spedalità concluso con la paziente. Contestava il anche il quantum del danno Pt_2 richiesto dai parenti della vittima per assenza di prova nonché l'ammissibilità della richiesta del danno da perdita parentale proposta dai nipoti della defunta, mancando una loro pregressa convivenza.
Si costituiva l' affermando che dovesse escludersi la propria responsabilità Parte_3 contrattuale stante l'irretroattività della Legge n. 24/2017, entrata in vigore successivamente all'evento; deducendo di non avere alcun rapporto diretto o indiretto con la clinica privata Parte_1
e con il suo personale;
sostenendo che le uniche prestazioni effettuate dal personale dell' furono Pt_4 rese nei due giorni di ricovero della paziente presso l'Ospedale di Prato ove la IG.ra si sottopose Pt_5
a ecocardiogramma e coronarografia con diagnosi di “coronaropatia trivasale con stenosi subcritica del tronco comune” e ove fu disposto, in accordo con la paziente, il trasferimento presso il centro di cardiochirurgia della clinica Deduceva infine l' di non avere alcun legame con l'altra Parte_1 Pt_3 struttura convenuta, trattandosi di clinica privata meramente accreditata e, dunque, ente privato avente i requisiti qualitativi necessari per poter svolgere attività sanitaria, non per questo agente per conto del
SSN. Anche l' poi, contestava nel merito la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti. Pt_3
Si costituiva in giudizio sostenendo che l'operato del proprio personale era Parte_1 stato corretto e che non si erano verificati malfunzionamenti nel macchinario di circolazione extra corporea, il quale era risultato adeguatamente manutenuto (vedasi la “check list pre-CEC” contenuta nella cartella clinica della IG,ra in cui si attesta l'esito positivo della verifiche sul macchinario). La Pt_5 struttura sanitaria, inoltre, svolgeva difese di merito analoghe a quelle dell' e proponeva domanda Pt_4 di regresso per l'intera somma in caso di condanna dei sanitari, non dipendenti della stessa. Si costituiva in giudizio compagnia assicuratrice del Dott. Controparte_7 Pt_2 sostenendo l'inammissibilità della domanda nei confronti del proprio assicurato stante il giudicato penale di assoluzione piena;
l'inammissibilità della chiamata diretta dell'assicurazione da parte dei danneggiati stante l'irretroattività della legge n. 24/2017, introduttiva dell'istituto; in subordine,
l'inoperatività della polizza poiché la stessa venne annullata in data 22.01.2015 mentre il sinistro fu comunicato nel 2019. La compagnia deduceva ulteriormente che in ogni caso la propria copertura avrebbe operato a secondo rischio, solo per la parte eccedente la copertura della clinica sanitaria.
Si costituiva infine compagnia assicuratrice del Dott. eccependo Controparte_11 CP_9 anch'essa il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti quanto alla domanda svolta nei suoi confronti, stante l'irretroattività dell'azione diretta introdotta dalla legge n. 24/2017. La compagnia eccepiva anche la prescrizione della garanzia, l'impossibilità di estendere nei suoi confronti il giudicato penale di condanna dell'assicurato, il difetto di prova della ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti e l'irrisarcibilità dei danni richiesti, eccezion fatta per il danno iure proprio sofferto dal vedovo della vittima,
. Controparte_2
In data 30.06.2021 il giudizio veniva interrotto a causa della morte del Dott. La causa veniva CP_9 dunque riassunta nei confronti dei chiamati all'eredità e Controparte_15 Controparte_10
i quali dichiaravano di aver rinunciato all'eredità chiedendo pertanto di essere CP_10 estromessi dal giudizio. Si costituiva quindi il curatore dell'eredità giacente il quale Persona_5 deduceva l'assenza di prove certe della responsabilità del dott. e comunque chiedeva il rigetto CP_9 della domanda di regresso avanzata dalla casa di cura nei confronti del de cuius.
All'esito dell'istruttoria documentale, ritenendo esaustiva la C.T.U. resa nel procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. conclusosi con il deposito della relazione peritale in data 31.12.2021, la causa veniva decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui il Tribunale di Firenze ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta colposa del perfusionista e il decesso della paziente, aderendo Controparte_9 alle conclusioni dei consulenti, secondo cui “L'esame dei dati clinici a disposizione, derivanti dalla comparazione del verbale delle attività chirurgiche, della scheda della CEC (con i suoi allegati) e della cartella anestesiologica, porta all'oggettiva conclusione che la soluzione di cardioplegia (veicolata da un proprio circuito e contenente accidentalmente aria)
è stata infusa in aorta del tutto intempestivamente, ovvero prima che il fosse stato posizionato clamp aortico e con presenza di aria all'interno del circuito di perfusione. ……….. L'erronea tempistica di somministrazione della soluzione di cardioplegia è dipesa, in termini concreti ed oggettivi, dall'attività del perfusionista, il solo che materialmente può dare inizio a tale infusione. Non vi è alcuna concreta possibilità per l'equipe chirurgica, allorché s'individui il passaggio d'aria nella circolazione del paziente (in aorta e da qui verso il circolo encefalico) di risolvere il problema. Da parte dell'equipe operatoria possono essere messe in atto solo manovre palliative (come è stato fatto), che hanno notoriamente una scarsa efficacia, non potendo contenere in misura significativa il danno cerebrale, né evitare il conseguente decesso, e/o una severa invalidità per i rari pazienti che sopravvivano. L'equipe chirurgica ha dimostrato tempestività e competenza nel rilievo della presenza di aria nella linea di cardioplegia e nell'attuazione di tutti gli accorgimenti utili a contenere il danno, nella speranza di evitare anche l'esito infausto per la paziente. In concreto, incidenti di questo tipo sono pressoché sistematicamente mortali e possono solo essere prevenuti con l'attuazione di una condotta professionale massimamente diligente, prudente e perita da parte dell'equipe operatoria. Il tecnico di perfusione extracorporea, figura professionale dotata di specifica competenza, adeguata formazione e peculiare profilo professionale, è in concreto responsabile del buon funzionamento del circuito, dell'attuazione delle procedure di sicurezza pre-CEC, e della conduzione della procedura di
CEC e delle connesse attività, durante l'intervento. Sulla sua sfera di competenza il chirurgo non ha alcun margine di intervento. Nel caso in esame il tecnico di perfusione aveva anche la concreta responsabilità di avviare l'infusione della cardioplegia attraverso un apposito circuito, da lui solo azionato. Rispetto a tali attività i chirurghi collaborano solo per la fase di connessione della cannula di cardioplegia all'aorta. Come già ampiamente rappresentato …………vi è stata un'intempestiva (troppo precoce) infusione della soluzione cardioplegica (contenente inopinatamente anche aria), senza che provatamente vi fosse stata conferma dell'avvenuto clampaggio aortico da parte del chirurgo……….. come si evince dalla documentazione stessa, vi è una sola annotazione di “clampaggio” aortico. Essa è postuma di parecchi minuti rispetto al momento in cui l'aria era notata all'ingresso in aorta (segno indicatore dell'avvenuta infusione della soluzione cardioplegica). Il dato oggettivo depone quindi per un non corretto coordinamento del perfusionista con l'equipe chirurgica ovvero per una sua autonoma (inopinata e certamente accidentale) attivazione ad infondere la cardioplegia” (pp. 37 e 38 della relazione peritale). In altre parole, dunque, il Tribunale ha ritenuto che l'unica causa della morte della IG.ra dovesse individuarsi nella prematura attivazione del macchinario CEC ad opera del Pt_5 perfusionista Dott. avvenuta prima del clampaggio dell'aorta da parte del chirurgo. Di CP_9 conseguenza ha escluso la responsabilità del chirurgo Dott. anche sotto il profilo dell'omesso Pt_2 controllo dell'operato degli altri membri dell'equipe, valorizzano il carattere peculiare degli interventi chirurgici, nell'esecuzione dei quali ogni sanitario svolge la propria specifica attività, facendo affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta. Quanto alla struttura il primo Parte_1 giudice ha ritenuto sussistente la sua responsabilità per la condotta del proprio ausiliario Dott. CP_9 ai sensi degli articoli 1218 c.c. e 1228 c.c., posto che per la giurisprudenza consolidata al momento del ricovero si instaura tra la struttura e il paziente il c.d. contratto di spedalità, dal quale sorgono effetti protettivi ulteriori rispetto a quelli di vitto e di alloggio costituenti nella messa a disposizione di qualificato personale medico, paramedico e di adeguate attrezzature. Operando attraverso l'attività professionale dei propri ausiliari, dunque, le strutture sanitarie rispondono degli inadempimenti e delle condotte colpose ad essi ascrivibili, a prescindere che tale attività sia svolta in modo stabile o saltuariamente da medici dipendenti dalla struttura o liberi professionisti.
Quanto infine alla responsabilità dell' , profilo di maggior interesse in Parte_3 questo giudizio di appello, il Tribunale ha ritenuto provato che la clinica Parte_1 operasse in regime di convenzione con l sia perché l'accreditamento risulta obbligatorio solo per Pt_4 le strutture che desiderino operare in convenzione con il SSN, essendo sufficiente la mera autorizzazione nei casi di attività svolta solo in regime privatistico, sia perché furono gli stessi medici pubblici dell'Ospedale di Prato a raccomandare alla paziente il ricovero nella struttura privata. Tali elementi hanno portato il giudice a ritenere che la struttura privata, stante la natura sostanzialmente concessoria dell'accreditamento, operasse in nome e per conto del SSN con la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, adoperando le medesime tariffe dell'ente pubblico e percependo i relativi finanziamenti dalla Regione.
Il Tribunale ha, invece, rigettato le domande di manleva proposte nei confronti delle due compagnie assicurative;
rispetto a in quanto il Dott. non era stato ritenuto responsabile, CP_12 Pt_2 rispetto a in quanto né i ricorrenti né il curatore dell'eredità di Previati avevano proposto CP_11 alcuna domanda nei suoi confronti.
Alla luce dell'accertamento delle responsabilità del della clinica e dell il Tribunale ha CP_9 Pt_4 dunque accolto la domanda dei ricorrenti limitatamente al risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita parentale, escludendo la risarcibilità del danno biologico terminale e del danno catastrofale rispettivamente per l'assenza di un tempo apprezzabile tra errore medico e decesso (5 giorni) e per l'impossibilità per la vittima di percepire l'approssimarsi della propria morte, dal momento che la IG.ra non si era più risvegliata dall'avvenuto intervento. Conseguentemente, il Tribunale ha così Pt_5 statuito:
“a) dichiara le convenute e il dott. Parte_1 Parte_4 Controparte_9 responsabili dell'evento morte occorso a il 15.2.2014; Parte_5
b) condanna le convenute Parte_1 Controparte_16
a corrispondere, in solido, a titolo di danno non patrimoniale, i seguenti importi:
[...]
- €250.000,00 al marito della deceduta Controparte_2
- €125.000,00 al figlio della deceduta CP_5
- €25.000,00 ciascuno a favore dei nipoti della deceduta e rappresentati in giudizio dai CP_4 CP_3 CP_17 genitori e , CP_5 CP_6 oltre gli interessi al tasso legale sulle predette somme devalutate al momento del fatto (15.2.1014) e via via rivalutate anno per anno, con i successivi interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo,
- condanna le convenute , e la Parte_1 Parte_4 Controparte_16
in solido, a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite da costoro sostenute in entrambi i giudizi, Controparte_9 che liquida in € 5.500 quali spese del procedimento di istruzione preventiva ex 696 bis c.p.c. , in € 9.000 quali spese del presente procedimento sommario e in € 2000 quali spese per attivare la procedura di Eredità Giacente presso il Tribunale di Genova, oltre spese di contributo unificato, bolli, notifiche, spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- ripartisce in misura paritaria nei rapporti interni tra le convenute Parte_1 Parte_4
e la l'importo complessivo da versare ai ricorrenti a titolo
[...] Controparte_16 risarcitorio e rifusione spese dei procedimenti - condanna le convenute e Parte_3 Parte_1 Controparte_18
in solido, a rimborsare ai ricorrenti quanto da loro anticipato per l'onorario dei C.T.U. nel
[...] CP_9 corso dell'accertamento tecnico preventivo già liquidato in quella sede e le spese di C.T.P. pari ad € 4.880
- condanna i ricorrenti a rimborsare al dott. le spese di lite che questi ha sostenuto in entrambi i giudizi, Parte_2 che liquida in complessive € 3000 per il giudizio ex 696 bis c.p.c. e del presente giudizio ed in € 4.500 per il presente procedimento di merito, oltre spese di contributo unificato, bolli, notifiche, spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dichiara interamente compensate inter-partes le spese sostenute in giudizio dalle Compagnie Controparte_7
e .
[...] Controparte_11
Avverso tale decisione ha proposto appello l' affidandosi a tre Parte_3 motivi di gravame:
1) Erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' Parte_3 nonostante l'intervento cardiochirurgico da cui derivò la morte della paziente fosse stato eseguito da personale non dipendente dal SSN presso una casa di cura privata convenzionata avente autonomia organizzativa ed operativa. L'appellante ha poi aggiunto, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità, che l'evento lesivo era stato causato da un errore del professionista e non da problematiche strutturali, di strumentazione o di adeguatezza del personale medico della struttura convenzionata;
2) Erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'appellante in base alla circostanza che la struttura operasse “in luogo e per Parte_1 conto del Servizio sanitario Nazionale”, nonostante la giurisprudenza, anche prima dell'entrata in vigore della
Legge n. 24/2017, identificasse i responsabili dell'errore medico esclusivamente nell'esercente la professione sanitaria e nella struttura sanitaria presso cui lo stesso esercente si trovi ad operare;
3) Erronea condanna dell' alla rifusione di un terzo delle spese di lite a favore dei ricorrenti, Pt_3 conseguenza dell'asseritamente errata decisione in punto di responsabilità.
Con ordinanza del 27.09.2023 è stato confermato dal Collegio il decreto di rigetto inaudita altera parte dell'istanza di sospensiva dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, proposta dall'appellante ex art 351
c.p.c., non apparendo manifestamente fondata l'eccezione di legittimazione passiva da questi reiterata nel presente grado e stante l'assenza di periculum in mora, avendo la struttura sanitaria Parte_1 già corrisposto l'intero ai ricorrenti, senza al contempo esercitare azione di regresso nei
[...] confronti dell' e non avendo quest'ultima dedotto alcunché quanto alla eventuale incapienza Pt_4 della coobbligata in solido.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i IG.ri preliminarmente eccependo Per_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., e nel merito contestando le censure mosse all'ordinanza del Tribunale di Firenze, di cui hanno chiesto l'integrale conferma. Si è costituito anche il Dott. limitandosi a rilevare la mancata impugnazione Parte_2 dei capi dell'ordinanza che hanno escluso la sua responsabilità, con conseguente passaggio in giudicato degli stessi, al contempo, in subordine all'eventuale proposizione di appello incidentale sul punto, ha riproposto le domande di manleva nei confronti di Analoghe difese Controparte_7 sono state spiegate da la quale ha anche reiterato l'eccezione di inoperatività della polizza CP_12 già proposta in primo grado, nell'ipotesi di riforma della sentenza in punto di responsabilità del proprio assicurato. All'udienza cartolare del 04.07.2024 si è poi costituita Parte_1 contestando le censure mosse all'ordinanza del Tribunale di Firenze, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Con ordinanza del 07.07.2024 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_11 dell'eredità giacente e di e La causa, che segue il nuovo CP_9 CP_19 CP_20 CP_21 rito civile “Cartabia”, è stata trattenuta in decisione all'esito dell' udienza cartolare del 01.04.2025, con ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 02.04.2025 e decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342
c.p.c. e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui gli appellati hanno rilevato l'inammissibilità Per_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che si intende impugnare e delle ragioni che inducono a ritenerla erronea. L'eccezione non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come sono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata. Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello di risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di Parte_4 gravame. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si
è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto (come nel caso di specie), nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha specificamente individuato i capi della sentenza che intendeva impugnare, nello specifico la statuizione di accertamento della sua responsabilità solidale ai sensi degli articoli 1228
c.c. e 1218 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento del danno, alle spese di lite e alle spese di
CTU, precisando le ragioni per i quali gli stessi dovrebbero ritenersi errati e, conseguentemente, riformati. È infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Di talché l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito, previo rigetto dell'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta sempre dagli appellati ex art. 348bis e ter c.p.c., e dagli stessi reiterata anche in sede di Per_1 precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alle suddette eccezioni anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. I due motivi di appello: la responsabilità solidale del – Parte_4
Venendo al merito, preliminarmente si osserva che, in mancanza di appello incidentale, risultano ormai coperti dal giudicato l'accertamento della sussistenza del fatto illecito commesso dal Dott. la CP_9 correlativa responsabilità della struttura sanitaria per il fatto dell'ausiliario, Parte_1 nonché la sussistenza e risarcibilità del danno da perdita parentale come quantificato dal primo giudice.
Ugualmente passati in giudicato per acquiescenza delle parti interessate risultano i capi dell'ordinanza recanti l'esclusione della responsabilità del chirurgo Dott. il rigetto delle domande proposte Pt_2 nei confronti delle due compagnie assicurative chiamate in causa e l'esclusione della sussistenza dei danni iure hereditatis e di quelli patrimoniali oggetto della domanda risarcitoria. Di talché rimangono assorbite in questo grado le domande proposte da e in Parte_2 Controparte_7 subordine all'eventuale interposizione di appello incidentale da parte degli altri appellati, non avvenuto. Ciò posto, con i primi due motivi l' ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_4
c.p.c. del Tribunale di Firenze nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell' per la morte della IG.ra conseguenza dell'errore medico del Dott. Pt_3 Pt_5 CP_9 verificatosi durante l'intervento di cardiochirurgia effettuato presso la struttura privata convenzionata
L'appellante ha sostenuto che dovesse invece escludersi la sussistenza di Controparte_22 una responsabilità a suo carico dal momento che operava sì in regime Parte_1 convenzionale ma comunque in assoluta autonomia e che l'evento lesivo non era stato causato da un deficit strutturale/organizzativo della clinica, astrattamente imputabile alla per omesso controllo Pt_4 della struttura convenzionata, ma dalla colpa medica di uno dei sanitari in servizio presso la struttura, il quale di per sé non aveva rapporti diretti con l'ente pubblico. In base alla ricostruzione dell' la Pt_4 presa in carico della IG.ra da parte della clinica privata a seguito del trasferimento dall'Ospedale Pt_5 pubblico di Prato avrebbe determinato anche un contestuale passaggio del rischio dell'attività sanitaria dall'ente pubblico all'ente privato, con conseguente esclusiva responsabilità di quest'ultimo per i fatti illeciti dei propri ausiliari. Rispetto a tali motivi hanno svolto difese in questo grado gli appellati Per_1
e quest'ultima costituendosi soltanto in data 04/07/2024, in occasione Controparte_23 dell'udienza di comparizione sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. A tal proposito l'appellante ha dedotto l'inammissibilità della costituzione della clinica, ritenendola tardiva.
L'eccezione è infondata dal momento che si è limitata alla deduzione di Controparte_23 mere difese e alla richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado. Nello specifico la stessa ha dichiarato di aver già provveduto a dare esecuzione alla condanna del Tribunale versando ai ricorrenti in primo grado la totalità dell'importo liquidato in loro favore, pari a € 521.627,96 oltre interessi, senza tuttavia proporre domanda di regresso nei confronti dell'appellante. Non avendo la clinica impugnato l'ordinanza, la propria costituzione in prima udienza non risulta tardiva, posto che il termine per costituirsi previsto a pena di decadenza dall'art. 347 c.p.c. non osta alla deduzione di mere difese o di eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice ma soltanto alla proposizione di appello incidentale e alla reiterazione di domande ed eccezioni in senso stretto non accolte in primo grado.
I due motivi di appello, poiché investono la medesima questione, vanno esaminati congiuntamente e sono da rigettarsi per le ragioni che di seguito si espongono. In primo luogo, e come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, va ribadito che il rapporto tra ente pubblico e clinica privata è di natura concessoria. La clinica, infatti, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. per il settore dell'assistenza sanitaria, così da poter accedere alla qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico e fornire le relative prestazioni, istituzionalmente spettanti all'ente pubblico (si cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 16336 del 18/06/2019, Cass. Sez. U., Sentenza n. 473 del 14/01/2015). Restano fermi, inoltre, in capo alle Regioni, sia il potere di programmazione che il potere di vigilanza e controllo sull'espletamento dell'attività concessa da parte delle istituzioni sanitarie di carattere privato (si veda Cass.
Sez. U. Sentenza n. 14335 del 08/07/2005). Più nello specifico, mediante l'istituto dell'accreditamento, preliminare alla stipula delle singole convenzioni tra SSN e strutture private, queste ultime, essendo dotate dei requisiti previsti dalla legge e certificati dalla commissione di accreditamento, tutelano la salute dei cittadini, costituente un interesse pubblico di rilievo costituzionale, prestando un'attività che si concretizza nell'erogazione di un vero e proprio servizio pubblico sottoposto al potere di direzione e di controllo dell'amministrazione, nonché remunerato con risorse pubbliche. Le cliniche private che ne facciano richiesta, dunque, di fatto sono investite di compiti che ex lege spetterebbero al sistema sanitario nazionale ma che, per ragioni pratiche di opportunità e convenienza, vengono da questo esternalizzati. Trattandosi di attività cui la è tenuta per legge, la circostanza che questa si avvalga Pt_4 di personale medico e strutture private in rapporto di convenzionamento non vale ad escludere la responsabilità dell'ente pubblico per eventuali danni cagionati a terzi o ai creditori nell'espletamento delle stesse, ma bensì a fondarla. E ciò a prescindere dalla circostanza che il fatto colposo sia stato materialmente cagionato dalla struttura, e quindi che l'evento lesivo sia derivato da un difetto strutturale e organizzativo della stessa, configurandosi la responsabilità dell'ente pubblico anche ove il danno sia riconducibile alla condotta colposa del sanitario di cui la struttura si avvale per l'adempimento delle proprie obbligazioni verso i pazienti. La infatti è responsabile anche per la condotta del medico Pt_4 operante presso la clinica convenzionata, che risponde a sua volta ex art. 1228 c.c., poiché nell'affidare il servizio al soggetto privato l'ente è ben consapevole che lo stesso si avvarrà a sua volta di persone fisiche esercenti la professione sanitaria, assumendosi il rischio di eventuali comportamenti errati di tali professionisti, in base al principio cuius commoda eius et incommoda. È noto infatti il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda" (si cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4298 del 14/02/2019). Il caso di specie è senz'altro sussumibile nella fattispecie astratta descritta dalla giurisprudenza, dal momento che risulta certamente sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra l'errore medico del e le mansioni da questi svolte, ed affidate CP_9 dall'ente pubblico a LA MA TR, nesso che comunque non è mai stato messo in discussione dalle parti convenute.
Come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità in un caso similare “gli enti collettivi privati che perseguano fini di carattere generale (come la cooperativa sociale, nel caso di specie) sono elementi di una nozione ampia di organizzazione pubblica, per cui la loro attività concorre con quella pubblica alla prestazione di servizi di interesse generale, dando attuazione ai principi di solidarietà e di partecipazione (Cass. 08/07/2020, n. 14260); sicché, in applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, ovvero dell'appropriazione o "avvalimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, deve ritenersi che la avesse assunto il rischio per i Pt_4 danni risentiti dal terzo o dal creditore della prestazione cagionati dalla cooperativa sociale e che, in applicazione del principio, di conio giurisprudenziale, della mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un collegamento obiettivo, dovesse rispondere dei danni cagionati dal preposto/ausiliario (Cass. 18/04/2019, n.
10812; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 22/11/2018, n. 30161)” (si cfr. paragrafo 20 della parte motiva di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7922 del 20/03/2023). L' dunque, per sottrarsi alla responsabilità Pt_4 ex art. 1228 c.c. per i danni derivanti da condotte illecite delle strutture private e del loro personale, deve provare i fatti estintivi dell'altrui pretesa risarcitoria e, cioè, che la clinica abbia operato in veste privatistica, e dunque a pagamento e non nell'esercizio dei compiti affidatele dal SSN, non gravando sul paziente danneggiato l'onere di dimostrare che la prestazione sanitaria erogata, riconducibile al Servizio
Sanitario Nazionale, non è stata resa ad altro titolo (si cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5673 del
04/03/2025).
Nel caso di specie è pacifico che l'operazione chirurgica cui si sottopose la IG.ra venne Pt_5 effettuata da struttura privata in regime di convenzionamento, posto che la paziente non ha sopportato alcun costo per il proprio ricovero, il quale dunque era a carico del SSN, ed essendo stata trasferita presso LA MA TR su indicazione dei sanitari dell'Ospedale pubblico di Prato, che non era provvisto della strumentazione necessaria per l'intervento. Nella comparsa di costituzione dell' Pt_4 nel procedimento per ATP, si legge infatti “non avendo l'Ospedale di Prato una struttura di cardiochirurgia, la paziente è stata trasferita, in accordo con la stessa, presso la clinica privata per proseguire Controparte_22 il percorso diagnostico-terapeutico necessario per la sua patologia” (p. 6 del documento “e) 1” allegato all'atto di appello). Tale fatto risulta anche dalla cartella clinica, ove è annotato che in data 05.02.2014 la sig.ra fu trasferita dal Reparto di Cardiologia Azienda USL Prato a LA MA TR, con Pt_5 indicazione “CCH” per l'effettuazione di BPAC (bypass aorto-coronarico) necessario per il trattamento della “coronaropatia trivasale con stenosi subcritica del tronco comune” sofferta dalla paziente (p. 29 doc. 2 allegato alla memoria di costituzione in primo grado di . Ad ulteriore conferma Parte_1 del fatto che la struttura operasse in regime di convenzionamento, è la stessa che nel proprio Pt_4 atto di impugnazione ha dichiarato: “L'intervento per cui è causa è stato eseguito presso una struttura
[...]
accreditata dalla (la circostanza è incontestata e ribadita del medesimo Parte_1 Controparte_1
Giudice), tale struttura privata operava in regime convenzionale, in assoluta autonomia organizzativa ed operativa e con proprio personale” (p. 11 dell'atto di appello).
Risulta dunque pacifico e provato che la prestazione sanitaria resa dal Dott. presso LA MA CP_9
TR fu sì erogata da una struttura privata ma in regime di convenzionamento e, dunque, in adempimento di un'obbligazione di natura pubblicistica, originariamente spettante all'ente pubblico e perciò realizzata sotto la sua responsabilità. Per tali motivi il giudice di primo grado ha Pt_4 correttamente affermato che “Nel caso di specie l non ha allegato alcun elemento Parte_3 per negare che LA MA TR fosse in tale regime di convenzione, regime, anche in assenza di seria contestazione, del tutto presumibile presumere posto che :
1- l'accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale è obbligatorio solo per quelle strutture che vogliano operare in convenzione con la sanità pubblica, mentre se si vogliono erogare prestazioni in regime privato il percorso si ferma alla sola autorizzazione e non vi è necessità di alcun accreditamento;
2- è stato proprio
l'ospedale pratese a indirizzare la signora alla struttura, necessariamente convenzionata, altrimenti tale invio non Pt_5 solo sarebbe stato gravemente censurabile da parte dei medici di Prato ma avrebbe anche comportato il costo della prestazione chirurgica e del ricovero in capo alla paziente, cosa che invece è pacificamente esclusa”.
Infine si osserva che l'accertata responsabilità dell' ai sensi degli articoli 1228 c.c. e 1218 c.c. Pt_4 costituisce il presupposto su cui si fonda la responsabilità extracontrattuale della stessa per il danno c.d. riflesso da perdita del rapporto parentale, richiesto dai ricorrenti e già liquidato dal primo giudice.
In definitiva l'appello va rigettato , con conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
3. Le spese di lite
Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, trovando applicazione i principi sopra esposti, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come aggiornati dal D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum di primo grado (ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Sussistono poi i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra l'appellante Pt_4 Pt_2
e posto che questi ultimi due sono stati convenuti in giudizio
[...] Controparte_7 soltanto a titolo di litis denuntiatio e perciò non sussistono le condizioni per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/03/2016).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze,
[...] ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) rigetta l'appello; 2) condanna a rifondere agli appellati , , Parte_3 Controparte_2 CP_5
e le spese di lite liquidate in € 14.239,00 oltre spese generali, CP_4 CP_3 CP_6
IVA e CPA;
3) condanna a rifondere all'appellata le Parte_3 Parte_1 spese di lite liquidate in € 14.239,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
4) dichiara interamente compensate le spese fra l'appellante e le parti appellate
[...]
e . Controparte_7 Parte_2
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1003/2023 R.G. pendente tra:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grignolio ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), (C.F. ), C.F._2 CP_4 C.F._3 CP_5
(C.F. ), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla C.F._4 figlia minore , (C.F. ), in qualità di Persona_1 CP_6 C.F._5 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , tutti rappresentati e Persona_1 difesi dagli Avv. Andrea Lolli e Filippo Vannini ed elettivamente domiciliati come da procura in atti;
(C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Sara Bravi, Sonia Selletti e Francesca Di Marco ed elettivamente domiciliata p come da procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cuffaro ed Parte_2 C.F._6 elettivamente domiciliato come da procura in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Massini ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTI APPELLATE
IACENTE Controparte_8 Controparte_9
[...] [...]
Controparte_10
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] Per_2
[...]
Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data
02.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta, ritenuti fondati gli esposti motivi di appello, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'ordinanza appellata, voglia accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, dichiarando pertanto inammissibile ed infondata, per tutti i dedotti motivi, la domanda risarcitoria proposta contro la comparente Con vittoria per entrambi Parte_3
i gradi di giudizio, dei compensi, delle spese imponibili e non imponibili e dei rimborsi nella misura del 15%, come da parametri vigenti, oltre spese di CTU, nonché CAP ed IVA come per legge. In ogni caso, con condanna degli appellati alla refusione delle somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che la comparente fosse costretta a corrispondere per compulsum in forza della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di primo grado in mancanza di sua sospensione in via cautelare. Con espressa contestazione delle difese degli appellati IGnori come già dedotto, nonché dell'appellata Per_1 costituitasi in giudizio il 3.7.2024.”. Parte_1
per le parti appellate : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, in via Per_1 preliminare dichiarare l'inammissibilità o manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., dell'appello formulato da per i motivi di diritto indicati ai punti B) e C) della comparsa di Parte_4 costituzione e risposta depositata il 12.06.2024. Nel merito rigettare, per i motivi di cui sopra, l'appello proposto da
sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza ex art. Parte_4 702 ter cpc Rep. 2345/2023 emessa il 07.04.23 pubblicata il 13.04.23 dal Tribunale di Firenze. Con vittoria delle spese di lite, pari ad € 20.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, Cap e Iva, sia per la fase inibitoria ex art. 351 c.p.c., sia per il presente giudizio d'appello”.
per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione, Nel merito e in via principale: respingere l'impugnazione promossa da Parte_4 avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Firenze, sezione IV civile, rep. N. 2345/2023 a conclusione del
[...] giudizio ex art. 702 bis cpc RGN 11943/2020, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della concludente”.
per l'appellato “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: Pt_2
I) in via principale: dare atto che il capo della sentenza che respinge le domande nei confronti del dott. non Parte_2
è stato impugnato, con conseguente passaggio in giudicato della relativa decisione;
II) in via subordinata: nel caso in cui venga proposto appello incidentale avverso il rigetto delle domande nei confronti del dott. respingere l'appello e tutte le domande avanzate nei suoi confronti perché inammissibili e comunque Pt_2 infondate;
III) in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di condanna del Dott. condannare Parte_2 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, a tenere indenne e manlevare il Dott. da Controparte_7 Parte_2 ogni esborso. Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione e rifusione delle spese di lite”.
per parte appellata “In via istruttoria Nell'ipotesi in cui fosse proposto appello incidentale Controparte_7 avverso il capo della decisione di primo grado relativo all'accertamento dell'inesistenza di una colpa medica del medico assicurato Dott. vista l'avvenuta riproposizione nel presente giudizio di appello da parte dello stesso della Pt_2 domanda di garanzia nei confronti di l'assicuratore appellato conferma la seguente domanda di Controparte_12 attività istruttoria già formulata nel giudizio di primo grado:
B) ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore di e del Parte_1
Dott. sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
1. “D.C.V. che il Dott. da anni ha un rapporto di lavoro con e vi ha Parte_2 Parte_1 eseguito nel tempo numerosi interventi chirurgici”;
2. “D.C.V. che il Dott. al momento del ricovero di nel Febbraio 2014 presso MA Parte_2 Parte_5
TR Hospital S.r.1., esercitava la propria attività professionale esclusivamente all'interno di tale struttura quale suo dipendente componente l'equipe medica di Cardiochirurgia della Casa di cura”;
3. “D.C.V. che il Dott. al momento del ricovero di nel Febbraio 2014 presso MA Parte_2 Parte_5
TR Hospital S.r.1., esercitava la propria attività professionale esclusivamente all'interno di tale struttura in modo stabile e continuativo quale componente l'equipe medica di Cardiochirurgia della Casa di cura”; 4. “D.C.V. che ha concluso un contratto di assicurazione per la responsabilità civile Parte_1 vigente ed operante con riferimento all'intervento per cui è causa del 10/02/2014”;
5. “D.C.V. se tale contratto di assicurazione è esteso anche alla garanzia dei fatti colposi e dolosi dei medici collaboratori dipendenti e non dipendenti della ”; CP_13
C)che sia disposto ordine a norma dell'art. 210 c.p.c.:
- al Dott. ed a del contratto concluso tra le parti che ne disciplinava i Parte_2 Parte_1 reciproci rapporti all'epoca dei fatti di causa (Febbraio 2014) nonché dei vari atti/contratti precedenti e/o successivi;
- alla ed al Dott. del contratto di assicurazione della Controparte_14 Parte_2 responsabilità civile concluso dalla convenuta valido ed efficace nell'ipotesi in esame (l'intervento chirurgico causa di CP_13 danno è del 10/02/2014);
- alla Casa di Cura ed al Dott. di tutte le fatture emesse (e/o buste paga) Parte_1 Parte_2 dal medico convenuto nei confronti della Struttura sanitaria relativamente all'epoca dei fatti di causa (anno 2014);
- al Dott. delle Certificazioni Uniche (CUD) relative all'epoca dei fatti di causa (anno 2014); Parte_2
- l'acquisizione dell'intero fascicolo penale relativo al procedimento penale svoltosi a carico del Dott. Parte_2
(R.G.N.R. n. 2889/2014, R.G. n. 4597/2015).
Nel merito: in tesi: accertato il passaggio in giudicato del capo dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Firenze del 13/04/2023 relativo all'accertamento dell'inesistenza della colpa medica dell'assicurato Dott. Parte_2 nel decesso di ed alla conseguente reiezione integrale della domanda di risarcimento danno formulata
[...] Parte_5 nei confronti dello stesso da e in proprio e con la moglie Controparte_2 CP_4 CP_3 CP_5
quale genitore di dichiarare che nessuna somma è dovuta a nessun titolo da CP_6 Persona_1 [...]
CP_12 in ipotesi: se proposto appello incidentale avverso il capo della decisione di primo grado relativo all'accertamento dell'inesistenza della colpa medica dell'assicurato Dott. nel decesso di ed alla conseguente Parte_2 Parte_5 reiezione integrale della domanda di risarcimento danno formulata nei confronti dello stesso da Controparte_2 CP_4
e in proprio e con la moglie quale genitore di e
[...] CP_3 CP_5 CP_6 Persona_1 ritenuta legittima e fondata la suddetta impugnazione incidentale, con la conseguente condanna del Dott. al Pt_2 pagamento di una somma di denaro direttamente in favore degli eredi di oggi appellati, dichiarare comunque Parte_5 non dovuta l'indennità dall'assicuratore al Dott. Controparte_12 Parte_2 in ulteriore ipotesi: se proposto appello incidentale avverso il capo della decisione di primo grado relativo all'accertamento dell'inesistenza della colpa medica dell'assicurato Dott. nel decesso di ed alla conseguente Parte_2 Parte_5 reiezione integrale della domanda di risarcimento danno formulata nei confronti dello stesso da Controparte_2 CP_4
e in proprio e con la moglie quale genitore di se
[...] CP_3 CP_5 CP_6 Persona_1 ritenuta legittima e fondata la suddetta impugnazione incidentale, con la conseguente condanna del Dott. al Pt_2 pagamento di una somma di denaro direttamente in favore degli eredi di oggi appellati e, infine, se ritenuta Parte_5 efficace nel caso in esame la garanzia assicurativa prestata da in favore del Dott. Controparte_12 Parte_2
dichiarare dovuta l'indennità nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti
[...] indicati nel contratto di assicurazione (scoperto, quota di responsabilità esclusiva riferibile al medico assicurato, divisione del debito tra tutti gli assicuratori coinvolti in giudizio in proporzione ai rispettivi massimali ex art. 1910 c.c., etc.); in ogni caso: con vittoria delle spese legali del giudizio di appello”.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento R.G. n. 11943/2020, comunicata in data 13.04.2023 e notificata il 28.04.2023, in materia di responsabilità sanitaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' interponeva appello avverso Parte_3
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comunicata in data 13.04.2023, con la quale il Tribunale di Firenze
l'aveva condannata, in solido con la casa di cura e la Curatela dell'eredità Parte_1 del Dott. al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti iure proprio dai Controparte_9 ricorrenti , , e questi ultimi Controparte_2 CP_5 CP_4 CP_3 Persona_1 tre all'epoca minorenni rappresentati in giudizio dai genitori e in CP_5 CP_6 conseguenza della morte della propria congiunta avvenuta il 15.02.2014 a causa di errore Parte_5 medico.
I ricorrenti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 06.11.2020 e introduttivo del giudizio Per_1 dinnanzi al Tribunale, deducevano di aver preventivamente esperito una Consulenza Tecnica
Preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. volta all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni mortali subite dalla IG.ra nonché del nesso eziologico tra decesso e condotta colposa dei sanitari Pt_5 della struttura privata convenzionata Rilevavano altresì di aver depositato il Parte_1 ricorso in pendenza del procedimento per ATP (RG n. 17150/2019) per non incorrere in decadenze e per fare salvi gli effetti della propria domanda ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 24/2017, riservandosi di produrre la relazione medico-legale dei nominati CTU Dott.ssa e Dott. Persona_3 una volta terminato il procedimento cautelare. Deducevano i ricorrenti che il 10.02.14 la Per_4
IG.ra si era sottoposta ad un intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica con Pt_5 apposizione di by-pass coronarico in circolazione extracorporea presso la struttura privata LA MA
TR di Firenze, su indicazione dell , alla presenza dell'equipe medica Parte_4 composta anche dal chirurgo Dott. e dal perfusionista Dott. Parte_2 Controparte_9
Durante l'operazione, a causa di un errore medico, si era verificato il passaggio di bolle d'aria nelle cannule inserite nell'aorta della IG.ra e provenienti dal circuito di somministrazione della Pt_5 soluzione cardioplegica di cui alla macchina CEC (Circolazione Extra Corporea). L'infiltrazione d'aria aveva provocato un'embolia gassosa sistemica nella paziente con conseguente edema cerebrale, a causa del quale la IGnora era deceduta il 15.02.2014, dopo cinque giorni di coma, per arresto cardiocircolatorio dovuto a insufficienza multiorgano. A sostegno della fondatezza della propria pretesa, i ricorrenti depositavano anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze Terza Sezione
Penale n. 277 del 23.01.2020 (proc. RGNR n. 2014/2889) che aveva confermato la sentenza n.
3245/2018 con cui il Tribunale di Firenze aveva assolto il chirurgo Dott. per non aver Parte_2 commesso il fatto e condannato il perfusionista Dott. alla pena di 6 mesi di Controparte_9 reclusione per il reato di cui all'art. 589 c.p., nonché al versamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite (€ 25.000,00) e (€ 15.000,00), rimettendo la Controparte_2 CP_5 liquidazione del risarcimento dei danni avanti al giudice civile.
Costituendosi nel giudizio di prime cure il Dott. evidenziava di essere stato assolto in Parte_2 sede penale per il reato ascrittogli, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento invocato dai ricorrenti ex art. 2043 c.c. e comunque chiedendo di essere manlevato dalle strutture sanitarie resistenti, responsabili ai sensi degli articoli 1218 c.c. e 1228 c.c. in ragione del contratto di spedalità concluso con la paziente. Contestava il anche il quantum del danno Pt_2 richiesto dai parenti della vittima per assenza di prova nonché l'ammissibilità della richiesta del danno da perdita parentale proposta dai nipoti della defunta, mancando una loro pregressa convivenza.
Si costituiva l' affermando che dovesse escludersi la propria responsabilità Parte_3 contrattuale stante l'irretroattività della Legge n. 24/2017, entrata in vigore successivamente all'evento; deducendo di non avere alcun rapporto diretto o indiretto con la clinica privata Parte_1
e con il suo personale;
sostenendo che le uniche prestazioni effettuate dal personale dell' furono Pt_4 rese nei due giorni di ricovero della paziente presso l'Ospedale di Prato ove la IG.ra si sottopose Pt_5
a ecocardiogramma e coronarografia con diagnosi di “coronaropatia trivasale con stenosi subcritica del tronco comune” e ove fu disposto, in accordo con la paziente, il trasferimento presso il centro di cardiochirurgia della clinica Deduceva infine l' di non avere alcun legame con l'altra Parte_1 Pt_3 struttura convenuta, trattandosi di clinica privata meramente accreditata e, dunque, ente privato avente i requisiti qualitativi necessari per poter svolgere attività sanitaria, non per questo agente per conto del
SSN. Anche l' poi, contestava nel merito la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti. Pt_3
Si costituiva in giudizio sostenendo che l'operato del proprio personale era Parte_1 stato corretto e che non si erano verificati malfunzionamenti nel macchinario di circolazione extra corporea, il quale era risultato adeguatamente manutenuto (vedasi la “check list pre-CEC” contenuta nella cartella clinica della IG,ra in cui si attesta l'esito positivo della verifiche sul macchinario). La Pt_5 struttura sanitaria, inoltre, svolgeva difese di merito analoghe a quelle dell' e proponeva domanda Pt_4 di regresso per l'intera somma in caso di condanna dei sanitari, non dipendenti della stessa. Si costituiva in giudizio compagnia assicuratrice del Dott. Controparte_7 Pt_2 sostenendo l'inammissibilità della domanda nei confronti del proprio assicurato stante il giudicato penale di assoluzione piena;
l'inammissibilità della chiamata diretta dell'assicurazione da parte dei danneggiati stante l'irretroattività della legge n. 24/2017, introduttiva dell'istituto; in subordine,
l'inoperatività della polizza poiché la stessa venne annullata in data 22.01.2015 mentre il sinistro fu comunicato nel 2019. La compagnia deduceva ulteriormente che in ogni caso la propria copertura avrebbe operato a secondo rischio, solo per la parte eccedente la copertura della clinica sanitaria.
Si costituiva infine compagnia assicuratrice del Dott. eccependo Controparte_11 CP_9 anch'essa il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti quanto alla domanda svolta nei suoi confronti, stante l'irretroattività dell'azione diretta introdotta dalla legge n. 24/2017. La compagnia eccepiva anche la prescrizione della garanzia, l'impossibilità di estendere nei suoi confronti il giudicato penale di condanna dell'assicurato, il difetto di prova della ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti e l'irrisarcibilità dei danni richiesti, eccezion fatta per il danno iure proprio sofferto dal vedovo della vittima,
. Controparte_2
In data 30.06.2021 il giudizio veniva interrotto a causa della morte del Dott. La causa veniva CP_9 dunque riassunta nei confronti dei chiamati all'eredità e Controparte_15 Controparte_10
i quali dichiaravano di aver rinunciato all'eredità chiedendo pertanto di essere CP_10 estromessi dal giudizio. Si costituiva quindi il curatore dell'eredità giacente il quale Persona_5 deduceva l'assenza di prove certe della responsabilità del dott. e comunque chiedeva il rigetto CP_9 della domanda di regresso avanzata dalla casa di cura nei confronti del de cuius.
All'esito dell'istruttoria documentale, ritenendo esaustiva la C.T.U. resa nel procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. conclusosi con il deposito della relazione peritale in data 31.12.2021, la causa veniva decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui il Tribunale di Firenze ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta colposa del perfusionista e il decesso della paziente, aderendo Controparte_9 alle conclusioni dei consulenti, secondo cui “L'esame dei dati clinici a disposizione, derivanti dalla comparazione del verbale delle attività chirurgiche, della scheda della CEC (con i suoi allegati) e della cartella anestesiologica, porta all'oggettiva conclusione che la soluzione di cardioplegia (veicolata da un proprio circuito e contenente accidentalmente aria)
è stata infusa in aorta del tutto intempestivamente, ovvero prima che il fosse stato posizionato clamp aortico e con presenza di aria all'interno del circuito di perfusione. ……….. L'erronea tempistica di somministrazione della soluzione di cardioplegia è dipesa, in termini concreti ed oggettivi, dall'attività del perfusionista, il solo che materialmente può dare inizio a tale infusione. Non vi è alcuna concreta possibilità per l'equipe chirurgica, allorché s'individui il passaggio d'aria nella circolazione del paziente (in aorta e da qui verso il circolo encefalico) di risolvere il problema. Da parte dell'equipe operatoria possono essere messe in atto solo manovre palliative (come è stato fatto), che hanno notoriamente una scarsa efficacia, non potendo contenere in misura significativa il danno cerebrale, né evitare il conseguente decesso, e/o una severa invalidità per i rari pazienti che sopravvivano. L'equipe chirurgica ha dimostrato tempestività e competenza nel rilievo della presenza di aria nella linea di cardioplegia e nell'attuazione di tutti gli accorgimenti utili a contenere il danno, nella speranza di evitare anche l'esito infausto per la paziente. In concreto, incidenti di questo tipo sono pressoché sistematicamente mortali e possono solo essere prevenuti con l'attuazione di una condotta professionale massimamente diligente, prudente e perita da parte dell'equipe operatoria. Il tecnico di perfusione extracorporea, figura professionale dotata di specifica competenza, adeguata formazione e peculiare profilo professionale, è in concreto responsabile del buon funzionamento del circuito, dell'attuazione delle procedure di sicurezza pre-CEC, e della conduzione della procedura di
CEC e delle connesse attività, durante l'intervento. Sulla sua sfera di competenza il chirurgo non ha alcun margine di intervento. Nel caso in esame il tecnico di perfusione aveva anche la concreta responsabilità di avviare l'infusione della cardioplegia attraverso un apposito circuito, da lui solo azionato. Rispetto a tali attività i chirurghi collaborano solo per la fase di connessione della cannula di cardioplegia all'aorta. Come già ampiamente rappresentato …………vi è stata un'intempestiva (troppo precoce) infusione della soluzione cardioplegica (contenente inopinatamente anche aria), senza che provatamente vi fosse stata conferma dell'avvenuto clampaggio aortico da parte del chirurgo……….. come si evince dalla documentazione stessa, vi è una sola annotazione di “clampaggio” aortico. Essa è postuma di parecchi minuti rispetto al momento in cui l'aria era notata all'ingresso in aorta (segno indicatore dell'avvenuta infusione della soluzione cardioplegica). Il dato oggettivo depone quindi per un non corretto coordinamento del perfusionista con l'equipe chirurgica ovvero per una sua autonoma (inopinata e certamente accidentale) attivazione ad infondere la cardioplegia” (pp. 37 e 38 della relazione peritale). In altre parole, dunque, il Tribunale ha ritenuto che l'unica causa della morte della IG.ra dovesse individuarsi nella prematura attivazione del macchinario CEC ad opera del Pt_5 perfusionista Dott. avvenuta prima del clampaggio dell'aorta da parte del chirurgo. Di CP_9 conseguenza ha escluso la responsabilità del chirurgo Dott. anche sotto il profilo dell'omesso Pt_2 controllo dell'operato degli altri membri dell'equipe, valorizzano il carattere peculiare degli interventi chirurgici, nell'esecuzione dei quali ogni sanitario svolge la propria specifica attività, facendo affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta. Quanto alla struttura il primo Parte_1 giudice ha ritenuto sussistente la sua responsabilità per la condotta del proprio ausiliario Dott. CP_9 ai sensi degli articoli 1218 c.c. e 1228 c.c., posto che per la giurisprudenza consolidata al momento del ricovero si instaura tra la struttura e il paziente il c.d. contratto di spedalità, dal quale sorgono effetti protettivi ulteriori rispetto a quelli di vitto e di alloggio costituenti nella messa a disposizione di qualificato personale medico, paramedico e di adeguate attrezzature. Operando attraverso l'attività professionale dei propri ausiliari, dunque, le strutture sanitarie rispondono degli inadempimenti e delle condotte colpose ad essi ascrivibili, a prescindere che tale attività sia svolta in modo stabile o saltuariamente da medici dipendenti dalla struttura o liberi professionisti.
Quanto infine alla responsabilità dell' , profilo di maggior interesse in Parte_3 questo giudizio di appello, il Tribunale ha ritenuto provato che la clinica Parte_1 operasse in regime di convenzione con l sia perché l'accreditamento risulta obbligatorio solo per Pt_4 le strutture che desiderino operare in convenzione con il SSN, essendo sufficiente la mera autorizzazione nei casi di attività svolta solo in regime privatistico, sia perché furono gli stessi medici pubblici dell'Ospedale di Prato a raccomandare alla paziente il ricovero nella struttura privata. Tali elementi hanno portato il giudice a ritenere che la struttura privata, stante la natura sostanzialmente concessoria dell'accreditamento, operasse in nome e per conto del SSN con la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, adoperando le medesime tariffe dell'ente pubblico e percependo i relativi finanziamenti dalla Regione.
Il Tribunale ha, invece, rigettato le domande di manleva proposte nei confronti delle due compagnie assicurative;
rispetto a in quanto il Dott. non era stato ritenuto responsabile, CP_12 Pt_2 rispetto a in quanto né i ricorrenti né il curatore dell'eredità di Previati avevano proposto CP_11 alcuna domanda nei suoi confronti.
Alla luce dell'accertamento delle responsabilità del della clinica e dell il Tribunale ha CP_9 Pt_4 dunque accolto la domanda dei ricorrenti limitatamente al risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita parentale, escludendo la risarcibilità del danno biologico terminale e del danno catastrofale rispettivamente per l'assenza di un tempo apprezzabile tra errore medico e decesso (5 giorni) e per l'impossibilità per la vittima di percepire l'approssimarsi della propria morte, dal momento che la IG.ra non si era più risvegliata dall'avvenuto intervento. Conseguentemente, il Tribunale ha così Pt_5 statuito:
“a) dichiara le convenute e il dott. Parte_1 Parte_4 Controparte_9 responsabili dell'evento morte occorso a il 15.2.2014; Parte_5
b) condanna le convenute Parte_1 Controparte_16
a corrispondere, in solido, a titolo di danno non patrimoniale, i seguenti importi:
[...]
- €250.000,00 al marito della deceduta Controparte_2
- €125.000,00 al figlio della deceduta CP_5
- €25.000,00 ciascuno a favore dei nipoti della deceduta e rappresentati in giudizio dai CP_4 CP_3 CP_17 genitori e , CP_5 CP_6 oltre gli interessi al tasso legale sulle predette somme devalutate al momento del fatto (15.2.1014) e via via rivalutate anno per anno, con i successivi interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo,
- condanna le convenute , e la Parte_1 Parte_4 Controparte_16
in solido, a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite da costoro sostenute in entrambi i giudizi, Controparte_9 che liquida in € 5.500 quali spese del procedimento di istruzione preventiva ex 696 bis c.p.c. , in € 9.000 quali spese del presente procedimento sommario e in € 2000 quali spese per attivare la procedura di Eredità Giacente presso il Tribunale di Genova, oltre spese di contributo unificato, bolli, notifiche, spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- ripartisce in misura paritaria nei rapporti interni tra le convenute Parte_1 Parte_4
e la l'importo complessivo da versare ai ricorrenti a titolo
[...] Controparte_16 risarcitorio e rifusione spese dei procedimenti - condanna le convenute e Parte_3 Parte_1 Controparte_18
in solido, a rimborsare ai ricorrenti quanto da loro anticipato per l'onorario dei C.T.U. nel
[...] CP_9 corso dell'accertamento tecnico preventivo già liquidato in quella sede e le spese di C.T.P. pari ad € 4.880
- condanna i ricorrenti a rimborsare al dott. le spese di lite che questi ha sostenuto in entrambi i giudizi, Parte_2 che liquida in complessive € 3000 per il giudizio ex 696 bis c.p.c. e del presente giudizio ed in € 4.500 per il presente procedimento di merito, oltre spese di contributo unificato, bolli, notifiche, spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dichiara interamente compensate inter-partes le spese sostenute in giudizio dalle Compagnie Controparte_7
e .
[...] Controparte_11
Avverso tale decisione ha proposto appello l' affidandosi a tre Parte_3 motivi di gravame:
1) Erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' Parte_3 nonostante l'intervento cardiochirurgico da cui derivò la morte della paziente fosse stato eseguito da personale non dipendente dal SSN presso una casa di cura privata convenzionata avente autonomia organizzativa ed operativa. L'appellante ha poi aggiunto, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità, che l'evento lesivo era stato causato da un errore del professionista e non da problematiche strutturali, di strumentazione o di adeguatezza del personale medico della struttura convenzionata;
2) Erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'appellante in base alla circostanza che la struttura operasse “in luogo e per Parte_1 conto del Servizio sanitario Nazionale”, nonostante la giurisprudenza, anche prima dell'entrata in vigore della
Legge n. 24/2017, identificasse i responsabili dell'errore medico esclusivamente nell'esercente la professione sanitaria e nella struttura sanitaria presso cui lo stesso esercente si trovi ad operare;
3) Erronea condanna dell' alla rifusione di un terzo delle spese di lite a favore dei ricorrenti, Pt_3 conseguenza dell'asseritamente errata decisione in punto di responsabilità.
Con ordinanza del 27.09.2023 è stato confermato dal Collegio il decreto di rigetto inaudita altera parte dell'istanza di sospensiva dell'efficacia dell'ordinanza impugnata, proposta dall'appellante ex art 351
c.p.c., non apparendo manifestamente fondata l'eccezione di legittimazione passiva da questi reiterata nel presente grado e stante l'assenza di periculum in mora, avendo la struttura sanitaria Parte_1 già corrisposto l'intero ai ricorrenti, senza al contempo esercitare azione di regresso nei
[...] confronti dell' e non avendo quest'ultima dedotto alcunché quanto alla eventuale incapienza Pt_4 della coobbligata in solido.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i IG.ri preliminarmente eccependo Per_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., e nel merito contestando le censure mosse all'ordinanza del Tribunale di Firenze, di cui hanno chiesto l'integrale conferma. Si è costituito anche il Dott. limitandosi a rilevare la mancata impugnazione Parte_2 dei capi dell'ordinanza che hanno escluso la sua responsabilità, con conseguente passaggio in giudicato degli stessi, al contempo, in subordine all'eventuale proposizione di appello incidentale sul punto, ha riproposto le domande di manleva nei confronti di Analoghe difese Controparte_7 sono state spiegate da la quale ha anche reiterato l'eccezione di inoperatività della polizza CP_12 già proposta in primo grado, nell'ipotesi di riforma della sentenza in punto di responsabilità del proprio assicurato. All'udienza cartolare del 04.07.2024 si è poi costituita Parte_1 contestando le censure mosse all'ordinanza del Tribunale di Firenze, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Con ordinanza del 07.07.2024 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_11 dell'eredità giacente e di e La causa, che segue il nuovo CP_9 CP_19 CP_20 CP_21 rito civile “Cartabia”, è stata trattenuta in decisione all'esito dell' udienza cartolare del 01.04.2025, con ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 02.04.2025 e decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342
c.p.c. e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui gli appellati hanno rilevato l'inammissibilità Per_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che si intende impugnare e delle ragioni che inducono a ritenerla erronea. L'eccezione non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come sono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata. Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello di risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di Parte_4 gravame. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si
è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto (come nel caso di specie), nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha specificamente individuato i capi della sentenza che intendeva impugnare, nello specifico la statuizione di accertamento della sua responsabilità solidale ai sensi degli articoli 1228
c.c. e 1218 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento del danno, alle spese di lite e alle spese di
CTU, precisando le ragioni per i quali gli stessi dovrebbero ritenersi errati e, conseguentemente, riformati. È infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Di talché l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito, previo rigetto dell'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta sempre dagli appellati ex art. 348bis e ter c.p.c., e dagli stessi reiterata anche in sede di Per_1 precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alle suddette eccezioni anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. I due motivi di appello: la responsabilità solidale del – Parte_4
Venendo al merito, preliminarmente si osserva che, in mancanza di appello incidentale, risultano ormai coperti dal giudicato l'accertamento della sussistenza del fatto illecito commesso dal Dott. la CP_9 correlativa responsabilità della struttura sanitaria per il fatto dell'ausiliario, Parte_1 nonché la sussistenza e risarcibilità del danno da perdita parentale come quantificato dal primo giudice.
Ugualmente passati in giudicato per acquiescenza delle parti interessate risultano i capi dell'ordinanza recanti l'esclusione della responsabilità del chirurgo Dott. il rigetto delle domande proposte Pt_2 nei confronti delle due compagnie assicurative chiamate in causa e l'esclusione della sussistenza dei danni iure hereditatis e di quelli patrimoniali oggetto della domanda risarcitoria. Di talché rimangono assorbite in questo grado le domande proposte da e in Parte_2 Controparte_7 subordine all'eventuale interposizione di appello incidentale da parte degli altri appellati, non avvenuto. Ciò posto, con i primi due motivi l' ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_4
c.p.c. del Tribunale di Firenze nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell' per la morte della IG.ra conseguenza dell'errore medico del Dott. Pt_3 Pt_5 CP_9 verificatosi durante l'intervento di cardiochirurgia effettuato presso la struttura privata convenzionata
L'appellante ha sostenuto che dovesse invece escludersi la sussistenza di Controparte_22 una responsabilità a suo carico dal momento che operava sì in regime Parte_1 convenzionale ma comunque in assoluta autonomia e che l'evento lesivo non era stato causato da un deficit strutturale/organizzativo della clinica, astrattamente imputabile alla per omesso controllo Pt_4 della struttura convenzionata, ma dalla colpa medica di uno dei sanitari in servizio presso la struttura, il quale di per sé non aveva rapporti diretti con l'ente pubblico. In base alla ricostruzione dell' la Pt_4 presa in carico della IG.ra da parte della clinica privata a seguito del trasferimento dall'Ospedale Pt_5 pubblico di Prato avrebbe determinato anche un contestuale passaggio del rischio dell'attività sanitaria dall'ente pubblico all'ente privato, con conseguente esclusiva responsabilità di quest'ultimo per i fatti illeciti dei propri ausiliari. Rispetto a tali motivi hanno svolto difese in questo grado gli appellati Per_1
e quest'ultima costituendosi soltanto in data 04/07/2024, in occasione Controparte_23 dell'udienza di comparizione sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. A tal proposito l'appellante ha dedotto l'inammissibilità della costituzione della clinica, ritenendola tardiva.
L'eccezione è infondata dal momento che si è limitata alla deduzione di Controparte_23 mere difese e alla richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado. Nello specifico la stessa ha dichiarato di aver già provveduto a dare esecuzione alla condanna del Tribunale versando ai ricorrenti in primo grado la totalità dell'importo liquidato in loro favore, pari a € 521.627,96 oltre interessi, senza tuttavia proporre domanda di regresso nei confronti dell'appellante. Non avendo la clinica impugnato l'ordinanza, la propria costituzione in prima udienza non risulta tardiva, posto che il termine per costituirsi previsto a pena di decadenza dall'art. 347 c.p.c. non osta alla deduzione di mere difese o di eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice ma soltanto alla proposizione di appello incidentale e alla reiterazione di domande ed eccezioni in senso stretto non accolte in primo grado.
I due motivi di appello, poiché investono la medesima questione, vanno esaminati congiuntamente e sono da rigettarsi per le ragioni che di seguito si espongono. In primo luogo, e come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, va ribadito che il rapporto tra ente pubblico e clinica privata è di natura concessoria. La clinica, infatti, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. per il settore dell'assistenza sanitaria, così da poter accedere alla qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico e fornire le relative prestazioni, istituzionalmente spettanti all'ente pubblico (si cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 16336 del 18/06/2019, Cass. Sez. U., Sentenza n. 473 del 14/01/2015). Restano fermi, inoltre, in capo alle Regioni, sia il potere di programmazione che il potere di vigilanza e controllo sull'espletamento dell'attività concessa da parte delle istituzioni sanitarie di carattere privato (si veda Cass.
Sez. U. Sentenza n. 14335 del 08/07/2005). Più nello specifico, mediante l'istituto dell'accreditamento, preliminare alla stipula delle singole convenzioni tra SSN e strutture private, queste ultime, essendo dotate dei requisiti previsti dalla legge e certificati dalla commissione di accreditamento, tutelano la salute dei cittadini, costituente un interesse pubblico di rilievo costituzionale, prestando un'attività che si concretizza nell'erogazione di un vero e proprio servizio pubblico sottoposto al potere di direzione e di controllo dell'amministrazione, nonché remunerato con risorse pubbliche. Le cliniche private che ne facciano richiesta, dunque, di fatto sono investite di compiti che ex lege spetterebbero al sistema sanitario nazionale ma che, per ragioni pratiche di opportunità e convenienza, vengono da questo esternalizzati. Trattandosi di attività cui la è tenuta per legge, la circostanza che questa si avvalga Pt_4 di personale medico e strutture private in rapporto di convenzionamento non vale ad escludere la responsabilità dell'ente pubblico per eventuali danni cagionati a terzi o ai creditori nell'espletamento delle stesse, ma bensì a fondarla. E ciò a prescindere dalla circostanza che il fatto colposo sia stato materialmente cagionato dalla struttura, e quindi che l'evento lesivo sia derivato da un difetto strutturale e organizzativo della stessa, configurandosi la responsabilità dell'ente pubblico anche ove il danno sia riconducibile alla condotta colposa del sanitario di cui la struttura si avvale per l'adempimento delle proprie obbligazioni verso i pazienti. La infatti è responsabile anche per la condotta del medico Pt_4 operante presso la clinica convenzionata, che risponde a sua volta ex art. 1228 c.c., poiché nell'affidare il servizio al soggetto privato l'ente è ben consapevole che lo stesso si avvarrà a sua volta di persone fisiche esercenti la professione sanitaria, assumendosi il rischio di eventuali comportamenti errati di tali professionisti, in base al principio cuius commoda eius et incommoda. È noto infatti il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda" (si cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4298 del 14/02/2019). Il caso di specie è senz'altro sussumibile nella fattispecie astratta descritta dalla giurisprudenza, dal momento che risulta certamente sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra l'errore medico del e le mansioni da questi svolte, ed affidate CP_9 dall'ente pubblico a LA MA TR, nesso che comunque non è mai stato messo in discussione dalle parti convenute.
Come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità in un caso similare “gli enti collettivi privati che perseguano fini di carattere generale (come la cooperativa sociale, nel caso di specie) sono elementi di una nozione ampia di organizzazione pubblica, per cui la loro attività concorre con quella pubblica alla prestazione di servizi di interesse generale, dando attuazione ai principi di solidarietà e di partecipazione (Cass. 08/07/2020, n. 14260); sicché, in applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, ovvero dell'appropriazione o "avvalimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, deve ritenersi che la avesse assunto il rischio per i Pt_4 danni risentiti dal terzo o dal creditore della prestazione cagionati dalla cooperativa sociale e che, in applicazione del principio, di conio giurisprudenziale, della mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un collegamento obiettivo, dovesse rispondere dei danni cagionati dal preposto/ausiliario (Cass. 18/04/2019, n.
10812; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 22/11/2018, n. 30161)” (si cfr. paragrafo 20 della parte motiva di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7922 del 20/03/2023). L' dunque, per sottrarsi alla responsabilità Pt_4 ex art. 1228 c.c. per i danni derivanti da condotte illecite delle strutture private e del loro personale, deve provare i fatti estintivi dell'altrui pretesa risarcitoria e, cioè, che la clinica abbia operato in veste privatistica, e dunque a pagamento e non nell'esercizio dei compiti affidatele dal SSN, non gravando sul paziente danneggiato l'onere di dimostrare che la prestazione sanitaria erogata, riconducibile al Servizio
Sanitario Nazionale, non è stata resa ad altro titolo (si cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5673 del
04/03/2025).
Nel caso di specie è pacifico che l'operazione chirurgica cui si sottopose la IG.ra venne Pt_5 effettuata da struttura privata in regime di convenzionamento, posto che la paziente non ha sopportato alcun costo per il proprio ricovero, il quale dunque era a carico del SSN, ed essendo stata trasferita presso LA MA TR su indicazione dei sanitari dell'Ospedale pubblico di Prato, che non era provvisto della strumentazione necessaria per l'intervento. Nella comparsa di costituzione dell' Pt_4 nel procedimento per ATP, si legge infatti “non avendo l'Ospedale di Prato una struttura di cardiochirurgia, la paziente è stata trasferita, in accordo con la stessa, presso la clinica privata per proseguire Controparte_22 il percorso diagnostico-terapeutico necessario per la sua patologia” (p. 6 del documento “e) 1” allegato all'atto di appello). Tale fatto risulta anche dalla cartella clinica, ove è annotato che in data 05.02.2014 la sig.ra fu trasferita dal Reparto di Cardiologia Azienda USL Prato a LA MA TR, con Pt_5 indicazione “CCH” per l'effettuazione di BPAC (bypass aorto-coronarico) necessario per il trattamento della “coronaropatia trivasale con stenosi subcritica del tronco comune” sofferta dalla paziente (p. 29 doc. 2 allegato alla memoria di costituzione in primo grado di . Ad ulteriore conferma Parte_1 del fatto che la struttura operasse in regime di convenzionamento, è la stessa che nel proprio Pt_4 atto di impugnazione ha dichiarato: “L'intervento per cui è causa è stato eseguito presso una struttura
[...]
accreditata dalla (la circostanza è incontestata e ribadita del medesimo Parte_1 Controparte_1
Giudice), tale struttura privata operava in regime convenzionale, in assoluta autonomia organizzativa ed operativa e con proprio personale” (p. 11 dell'atto di appello).
Risulta dunque pacifico e provato che la prestazione sanitaria resa dal Dott. presso LA MA CP_9
TR fu sì erogata da una struttura privata ma in regime di convenzionamento e, dunque, in adempimento di un'obbligazione di natura pubblicistica, originariamente spettante all'ente pubblico e perciò realizzata sotto la sua responsabilità. Per tali motivi il giudice di primo grado ha Pt_4 correttamente affermato che “Nel caso di specie l non ha allegato alcun elemento Parte_3 per negare che LA MA TR fosse in tale regime di convenzione, regime, anche in assenza di seria contestazione, del tutto presumibile presumere posto che :
1- l'accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale è obbligatorio solo per quelle strutture che vogliano operare in convenzione con la sanità pubblica, mentre se si vogliono erogare prestazioni in regime privato il percorso si ferma alla sola autorizzazione e non vi è necessità di alcun accreditamento;
2- è stato proprio
l'ospedale pratese a indirizzare la signora alla struttura, necessariamente convenzionata, altrimenti tale invio non Pt_5 solo sarebbe stato gravemente censurabile da parte dei medici di Prato ma avrebbe anche comportato il costo della prestazione chirurgica e del ricovero in capo alla paziente, cosa che invece è pacificamente esclusa”.
Infine si osserva che l'accertata responsabilità dell' ai sensi degli articoli 1228 c.c. e 1218 c.c. Pt_4 costituisce il presupposto su cui si fonda la responsabilità extracontrattuale della stessa per il danno c.d. riflesso da perdita del rapporto parentale, richiesto dai ricorrenti e già liquidato dal primo giudice.
In definitiva l'appello va rigettato , con conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
3. Le spese di lite
Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, trovando applicazione i principi sopra esposti, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come aggiornati dal D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum di primo grado (ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Sussistono poi i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra l'appellante Pt_4 Pt_2
e posto che questi ultimi due sono stati convenuti in giudizio
[...] Controparte_7 soltanto a titolo di litis denuntiatio e perciò non sussistono le condizioni per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/03/2016).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze,
[...] ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) rigetta l'appello; 2) condanna a rifondere agli appellati , , Parte_3 Controparte_2 CP_5
e le spese di lite liquidate in € 14.239,00 oltre spese generali, CP_4 CP_3 CP_6
IVA e CPA;
3) condanna a rifondere all'appellata le Parte_3 Parte_1 spese di lite liquidate in € 14.239,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
4) dichiara interamente compensate le spese fra l'appellante e le parti appellate
[...]
e . Controparte_7 Parte_2
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.