Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca Presidente relatore dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere relatore dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 1878/2024, trattenuto in decisione alla udienza del 3-4-
2025 celebrata con modalità cartolari a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 17-3-2025 e vertente:
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 22/b, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Bernardini de Pace che, anche disgiuntamente, con l'Avv. Flaminia Rinaldi lo rappresenta e difende, per procura allegata telematicamente al ricorso di appello – ricorrente.
E
nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 265, presso lo studio dell'Avv. Stefania Carusi, che la rappresenta e difende, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione – resistente. E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto.
Fatto e diritto con ricorso depositato il 4-4-2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza depositata il 13-2-2024, notificatagli il 6-3-2024, con cui il Tribunale ordinario di
Roma, decidendo in via definitiva sulla sua domanda di divorzio nei confronti di
[...]
con la quale aveva contratto matrimonio il 3-10-1988 e dalla cui unione sono CP_1 nate le figlie (17-7-1990) e (26-2-1994), ha posto a carico del Per_1 Per_2 ricorrente un assegno mensile divorzile di euro 4.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, in favore di a decorrere dalla domanda -[costituzione 18-5-2018]- ed ha Controparte_1 CP_1 compensato le spese di lite. Ha chiesto l'appellante, previa immediata sospensione della sentenza impugnata, di revocare l'assegno divorzile ed ogni ulteriore disposizione economica in favore di
[...]
CP_1
Con separato ricorso depositato in data 11-4-2024 ha proposto istanza Parte_1 per la sospensione “ante causam” della sentenza impugnata;
nell'ambito del così aperto procedimento di inibitoria (N.R.G. 1878-1/2024), gli atti sono stati passati per il parere al P.G. in data 6-6-2024 e si è costituita on comparsa depositata l'11-6-2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto della istanza di sospensiva.
Con ordinanza depositata in data 8-7-2024, nel procedimento di inibitoria, la Corte ha sospeso la provvisoria esecuzione ed esecutorietà della sentenza del Tribunale di Roma del 13-2-2024 limitatamente alla parte eccedente la somma mensile di euro 2.000,00 dovuta a titolo di assegno divorzile da in favore di ed ha Parte_1 Controparte_1 rimesso le spese di lite al merito.
La Corte ha ritenuto con la predetta ordinanza quanto segue.
R.G. 1878/2024
Con decreto del 25-3-2008 il Tribunale di Roma omologava la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: la casa coniugale, di proprietà comune, sita in Roma, via Cassia n. 35, palazzina 7, interno 1, veniva assegnata a dovendovi vivere insieme alle Controparte_1 figlie minori;
eniva onerato del pagamento della somma mensile di euro Parte_1
7.500,00 per entrambe le figlie (euro 3.750,00 ciascuna) e della somma mensile di euro 4.500,00 per il mantenimento della moglie a decorrere da novembre 2007, in entrambi i casi con adeguamento ISTAT, nonché del 100% delle spese straordinarie per le figlie e della somma annuale di euro 25.000,00 per le vacanze;
si impegnava a Parte_1 trasferire in favore della moglie l'immobile sito in Roma, via Cassia n. 34, villino 5, interno 6 (sita nello stesso comprensorio della casa coniugale), locato a terzi per il canone mensile di euro 3.200,00 (così negli accordi), a lasciare nella disponibilità della moglie e delle figlie la casa di sua proprietà sita in Fregene, via Sestri Ponente 87/89, per un mese d'estate, e a trasferire in favore della moglie l'autovettura BMW X3. Con ricorso congiunto del 18-12-2012 le parti addivenivano concordemente alle seguenti modifiche di separazione: si impegnava a corrispondere a Parte_1 [...]
a somma mensile di euro 2.500,00 per il mantenimento delle figlie conviventi con CP_1 la madre, oltre il 100% delle spese straordinarie, la somma mensile di euro 2.000,00 per il mantenimento della moglie, con adeguamento annuale ISTAT, e la somma annuale di euro
6.000,00 per le vacanze con adeguamento annuale ISTAT;
si Parte_1 impegnava al pagamento nella misura del 50% delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa familiare in comproprietà tra i coniugi ed assegnata alla moglie, e a far utilizzare gratuitamente per un mese d'estate alla madre ed alle figlie la sua casa sita in Fregene, in un periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, senza per ciò pregiudicare il suo diritto di ivi trasferirsi, venderla o locarla a terzi;
le parti si davano reciprocamente atto che la riduzione della complessiva misura del mantenimento, da euro
12.000,00 ad euro 4.500,00, aveva tenuto conto di tutte le modifiche intervenute, del già avvenuto avviamento di una delle figlie al lavoro, dei vantaggi derivati a Controparte_1 dalle attribuzioni patrimoniali complessive effettuate in suo favore dal marito e da ogni ulteriore circostanza;
si impegnava a costituire in favore della moglie Parte_1 l'usufrutto vitalizio, non cedibile a terzi, sul proprio capitale di euro 1.030.000,00 investito in Buoni Poliennali del Tesoro scadenti il 1-5-2031 custoditi su un conto titoli presso Banca Fideuram, con incasso da parte della usufruttaria dei relativi frutti e con impossibilità da parte del concedente di cessione della nuda proprietà; alla scadenza il controvalore sarà riscosso congiuntamente dalla usufruttuaria e dal nudo proprietario, in difetto, per tutta la durata della vita di ovendo essere reinvestito con analoghe caratteristiche Controparte_1
e redditività; si impegnava a far data dal 1 gennaio 2016 e di seguito Parte_1 ogni tre anni, ad investire in BTP o in altre forme con analoghe caratteristiche e redditività, una somma sufficiente, ed a costituirvi usufrutto in favore di al fine di Controparte_1 consentire che il rendimento dell'usufrutto sui titoli resti nel tempo adeguato alle variazioni del costo della vita registrate dall'ISTAT. Con decreto del 31-1-2013 il Tribunale disponeva la modifica delle condizioni della separazione così come indicate dal ricorso congiunto delle parti. La costituzione dell'usufrutto vitalizio veniva perfezionata con atto notarile in data 16-4-2013 (derivandone, secondo il ricorrente, la rendita semestrale netta di euro 27.000,00 in favore della usufruttuaria).
Con ricordo depositato il 29-1-2018 instaurava il giudizio di divorzio;
si Parte_1 costituiva con comparsa depositata il 18-5-2018. Controparte_1
Con ordinanza presidenziale del 10-10-2018 il Presidente del Tribunale di Roma faceva salvi i provvedimenti della separazione, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento delle figlie e che revocava, stante che le stesse, maggiorenni, erano Per_2 Per_1 divenute economicamente autosufficienti.
R.G. 1878/2024 3
Con ordinanza del 3-12-2019 il G.I. revocava l'assegnazione in favore di Controparte_1 della casa coniugale sita in Roma via Cassia n. 35, in conseguenza della intervenuta indipendenza economica delle figlie e valutate le concordi richieste delle parti sul punto. Con sentenza non definitiva dell'11-12-2019 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con la scrittura privata del 16-12-2021 le parti addivenivano ad un accordo: Parte_1 si impegnava a pagare le spese di ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, via
[...]
Cassia n. 35, palazzina 5 interno 6 divenuto di proprietà di e dove la stessa
Controparte_1 intendeva trasferirsi, fino alla concorrenza della somma di euro 150.000,00, e ad anticipare il costo della ristrutturazione ove risultata superiore alla somma di euro 150.000,00 entro la misura massima del 20%, in tale caso obbligandosi alla relativa
Controparte_1 restituzione;
si impegnava a trasferire alle figlie la nuda proprietà del
Controparte_1 medesimo immobile (di cui si riservava l'usufrutto); le parti manifestavano il comune intento di vendere l'ex casa coniugale dove fino ad allora aveva vissuto, per il
Controparte_1 prezzo di vendita offerto al mercato pari ad euro 1.490.000,00 (l'immobile veniva venduto nel 2022, essendone derivato, secondo il ricorrente la quota parte di prezzo in favore di pari ad euro 650.000,00).
Controparte_1 Sulla base di questa ricostruzione, dovendosi accertare l'incidenza dello stato di disoccupazione della resistente rispetto al rapporto patrimoniale tra le parti con riferimento alla denunciata, dalla resistente, elevata capacità reddituale del ricorrente, ritiene il Collegio, nei limiti sommari di cognizione propri di questa fase processuale, che sussistono allo stato profili di fondatezza dell'appello con riguardo alla sufficienza della condizione economica della resistente indipendentemente dall'aumento dell'assegno divorzile stabilito dalla sentenza impugnata.
Di conseguenza, in parziale accoglimento della istanza di inibitoria, stante la procedura esecutiva già avviata dalla resistente per la intera somma stabilita a suo favore con la sentenza di primo grado, si deve sospendere la provvisoria esecuzione ed esecutorietà della sentenza di primo grado limitatamente alla parte eccedente la somma mensile di euro
2.000,00 dovuta a titolo di assegno divorzile da in favore di Parte_1 [...]
Spese al merito. CP_1 Con atto depositato in data 27-9-2024 l'appellante ed i propri difensori, congiuntamente alla appellata ed al proprio difensore (la quale aveva preventivamente depositato istanza di accesso agli atti con la procura alla lite) hanno dedotto di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto anticiparsi l'udienza di decisione e di recepire con sentenza l'accordo raggiunto nelle more. Tale atto, in data 24-9-2024, è stato depositato anche con la sottoscrizione dell'appellante personalmente, e del suo difensore, nonché dell'appellata Parte_1 [...] personalmente, e del proprio difensore;
le sottoscrizioni degli avvocati devono CP_1 intendersi anche per autentica delle firme delle parti personalmente. Esso riporta le seguenti condizioni dell'accordo:
<<1) disporre che, a titolo modificativo e novativo di qualsivoglia pattuizione precedente, contribuirà al mantenimento, ex art. 5 L. Div., della signora Parte_1 [...] nei seguenti termini e con le seguenti modalità: a) versando l'assegno di euro CP_1
2.327,00 (duemilatrecentoventisette/00), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente ex indice ISTAT (base, la mensilità coincidente con la pubblicazione della sentenza); b) versando euro 4.000,00 entro il 31 maggio di ogni anno, in un'unica soluzione, quale contributo per le vacanze annuali della signora a CP_1 modifica della precedente pattuizione clausola 2B) contenuta nella modifica delle condizioni di separazione (R.G. 16995/2012); 2) dare atto che le parti, in merito alla costituzione del diritto di usufrutto sul capitale mobiliare a favore della signora confermano quanto CP_1 sottoscritto e concordato con atto notarile (repertorio n. 55835; rogito n. 29968), a firma del
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Notaio, dott. 3) dare atto che con il corretto adempimento di quanto previsto Persona_3 nelle clausole che precedono, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa avendo risolto in via pacifica, transattiva e novativa, ogni questione anche economica, anche pregressa, connessa al rapporto matrimoniale, al periodo della separazione e del divorzio;
4) dare atto che ciascuna delle parti terrà le spese del proprio difensore, con rinuncia alla solidarietà professionale, spese processuali compensate>>. Con decreto depositato in data 11-11-2024 la Corte ha accolto l'istanza di anticipazione della udienza di discussione nel contempo chiedendo chiarimenti in ordine ai punti a) e b) dell'accordo circa la data di decorrenza degli assegni ivi considerati. Con comparsa depositata in data 13-12-2024 si è costituita (nel Controparte_1 procedimento di merito) dichiarando che le parti intendono produrre conclusioni congiunte. Con “istanza congiunta di chiarimento”, sottoscritta dai difensori dell'appellante e dell'appellata, in data 17-12-2024 e depositata il 18-12-2024, le parti hanno dedotto di chiarire: <<1) che il Signor ha versato alla Signora l'assegno divorzile di Pt_1 CP_1 euro 2.327,00, di cui al punto a) dell'istanza congiunta di precisazione delle conclusioni depositata il 24 settembre 2024, già a partire dalla mensilità successiva alla data di accoglimento dell'istanza di sospensiva, vale a dire dal mese di agosto 2024. 2) che l'importo annuale per le vacanze, quale contributo ulteriore al mantenimento della ex moglie, di euro 4.000,00, così come stabilito al punto b) dell'istanza congiunta di precisazione delle conclusioni depositata il 24 settembre 2024, verrà versato dal Signor alla Signora Pt_1
in un'unica soluzione, il 31 maggio di ogni anno, a decorrere da maggio 2025>>. CP_1
Con atto del 24-3-2025 il P.G. ha conclusivamente espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso. La causa è stata riservata in decisione alla udienza del 3-4-2025 trattata con modalità cartolari;
con atto preventivamente depositato in data 28-3-2025 il difensore dell'appellante (mediante sottoscrizione telematica) ha dedotto di produrre “note congiunte di trattazione scritta” riproponendo i termini dell'accordo di cui all'atto del 24-9-2024 con i medesimi chiarimenti aggiuntivi del 18-12-2024.
Tanto premesso, la suddetta transazione deve considerarsi validamente perfezionata ed efficace. Va però escluso, dal pronunciamento dispositivo della Corte il punto 2. dell'accordo che recita: < mobiliare a favore della signora confermano quanto sottoscritto e concordato con CP_1 atto notarile (repertorio n. 55835; rogito n. 29968), a firma del Notaio, dott. . Persona_3
Si rileva infatti che la clausola riguarda una pattuizione già presa dalle parti, quindi perfettamente valida (fino ad impugnazione ai sensi degli artt. 1418 e 1425 c.c., ipotesi neppure prospettata) ed efficace, sulla quale questa Corte nulla può aggiungere a titolo di modifica o convalida, trattandosi di atto negoziale già perfezionato, peraltro a mezzo di atto pubblico notarile, poiché a norma dell'art.1376 c.c. il contratto avente ad oggetto diritti reali
- come nella specie, trattandosi di usufrutto - ha effetto reale, ovvero immediato per effetto del solo consenso negoziale, indipendentemente dal pronunciamento giudiziario;
peraltro, il fatto che tale clausola non possa essere inserita nel dispositivo precettivo della sentenza, nulla toglie alla validità degli accordi transattivi delle parti, poiché a questi essi si sono determinati sul presupposto, che rimane invariato, della efficacia della costituzione del diritto di usufrutto sul capitale mobiliare a favore della signora a causa del perfezionato CP_1 negozio notarile. Per quanto riguarda la decorrenza degli assegni stabiliti dall'accordo transattivo, possono certamente recepirsi i chiarimenti offerti con le note del 18-12-2024, tenuto conto comunque che ad entrambi i difensori sottoscrittori di tali note congiunte (Avv. Flaminia Rainaldi per
R.G. 1878/2024 5
l'appellante ed Avv. Stefani Carusi per l'appellata) è stata conferita con le rispettive procure alla lite la facoltà di transigere. Di conseguenza la decorrenza dell'assegno divorzile mensile in favore di Controparte_1 nella misura concordata dalle parti (euro 2.327,00) è dal mese di agosto 2024, fermi restando dunque per il pregresso i precedenti provvedimenti, su cui le parti con la transazione del 24-9-2024 hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere con l'adempimento delle relative clausole qui trasfuse;
la decorrenza dell'assegno annuale di euro 4.000,00 quale contributo alle vacanze annuali in favore di dal mese Controparte_1 di maggio 2025. A seguito dell'intervenuto accordo vanno compensate anche le spese del grado di appello come peraltro dalle parti stabilito. Rimane ferma ogni altra disposizione, anche dichiarativa, della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, su accordo delle parti, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, così provvede:
1. pone carico di a decorrere dal mese di agosto 2024 - e fermi per Parte_1 il pregresso i precedenti provvedimenti, su cui le parti con la transazione del 24-9- 2024 hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere con l'adempimento delle relative clausole qui trasfuse - l'assegno mensile di divorzio in favore di
[...] di euro 2.327,00, da versare alla beneficiaria a mezzo di bonifico bancario CP_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, e con la rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT con base coincidente con la data di deposito della presente sentenza;
2. pone a carico di a decorrere dal mese di maggio 2025, il Parte_1 versamento in favore di della somma annuale di euro 4.000,00 da Controparte_1 versare in favore della beneficiaria entro il 31 maggio di ogni anno, in un'unica soluzione, quale contributo per le vacanze annuali;
3. compensa le spese di lite di questo grado tra le parti.
Roma 6-5-2025
Il Presidente estensore
Alberto Tilocca
R.G. 1878/2024