Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare i verbali di polizia giudiziaria relativi all'attività di videoripresa svolta nel corso delle indagini possono essere valutati a sostegno del giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza indipendentemente dal deposito dei supporti contenenti le registrazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2008, n. 23937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23937 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 15/05/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1168
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 001801/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE IG, N. IL 23/01/1956;
2) AC SA, N. IL 19/05/1978;
avverso ORDINANZA del 07/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. D'ISA CLAUDIO;
Udite le richieste del Procuratore Generale nella persona del Dott. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa in data 11.06.2007 il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato le istanze di riesame, presentate tra gli altri da AC IO e TE IG, avverso l'ordinanza adottata del GIP presso il Tribunale di Napoli il 07/05/2007 di applicazione nel loro confronti e di numerosi altri imputati della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 e art. 80 cpv., con l'aggravante di aver commesso il fatto in dieci e più
persone, dando vita ad un'associazione armata, in Boscoreale, dal 9 marzo 2004 con condotta perdurante.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame AC IO e TE IG propongono personalmente separati ricorsi per Cassazione, ma con motivi identici relativamente alle questioni in rito, differenziati per quanto riguarda le rispettive posizioni processuali relativamente ai denunciati vizi di motivazione.
1. Dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 e per inosservanza quindi di norme processuali stabilite a pena di nullità e di decadenza e per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sul punto.
Si premette che dalla stessa ordinanza impugnata emerge che il Tribunale del Riesame tra gli elementi giustificanti la misura cautelare de qua evidenzia "le video riprese". Si eccepisce, però, che nessun materiale video e fotografico, registrato su supporto informatico come attestato dai Carabinieri nel verbale di fine operazione, che è stato messo a disposizione del P.M., risulta trasmesso al Tribunale ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, e messo a disposizione della difesa.
Allo stesso modo, si aggiunge, in atti non si rinvengono le fotografie - scattate alle date del 12.10.2005 e del 13.10.2005 come da brogliaccio delle registrazioni - ed i fotogrammi cui si fa riferimento nell'ordinanza custodiale.
2. Dichiarazione di annullamento dell'ordinanza de libertate per violazione della L. n. 45 del 2001, art. 141 bis, art. 14, comma 9 e per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza.
Il ricorrente ritiene che la gravata ordinanza va annullata in relazione alla questione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di IC ON in ragione delle modalità per la relativa assunzione.
Si argomenta che: a) il verbale di interrogatorio del 10/5/2005 del Di IC dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata non costituisce il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione o comunque non è stato preceduto da simile verbale;
tanto è vero che tale ultimo verbale è stato redatto successivamente e precisamente in data 25/5/2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
b) l'interrogatorio è stato tenuto in assenza del difensore non avvisato (ed è pacifico che trattasi di interrogatorio visto che sono stati fatti i dovuti avvertimenti ex art. 64 c.p.p.); c) Quanto alla violazione della disposizione dell'art. 141 bis c.p.p., si evidenzia che all'atto dell'interrogatorio, e precisamente all'ora dell'interrogatorio (ore 14,10) il Di IC era in stato di detenzione, seppure precautelare ovvero al regime degli arresti domiciliari disposti dal Pubblico Ministero, ma non vi è fonoregistrazione o riproduzione audiovisiva e il Pubblico Ministero non ha dato giustificazione della mancanza ovvero indisponibilità di tali mezzi, così come non si è provveduto a perizia o consulenza tecnica.
Ancora, non va condivisa la gravata ordinanza laddove disattende la tesi circa la nullità - e di conseguenza la inutilizzabilità - dell'intero verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e contestuale verbale di interrogatorio del 25/5/2005 (anche nella parte in cui si riporta all'interrogatorio del 10/5/2005) sia perché non sottoscritto dal pubblico ufficiale, che nel caso di specie deve necessariamente ritenersi il Pubblico Ministero, dal momento che non veniva assistito da un cancelliere/ ausiliario (nullità ex art. 142 c.p.p.) e sia perché il contestuale interrogatorio anche questa volta è stato reso senza l'assistenza di un difensore, assistenza non espressamente rifiutata dal Di IC. Analoghe eccezioni si sollevano circa la mancata assistenza del difensore e di fonoregistrazione per quanto riguarda l'interrogatorio del Di IC ON del 3/11/2005.
Quanto invece all'interrogatorio del 31/1/2006 si rileva che:
a) il contenuto è inutilizzabile ai sensi della L. n. 45 del 2001, art. 14, comma 9, in quanto trattasi di dichiarazioni rese a carico di terze persone al di là dei 180 giorni dell'inizio della manifestazione di volontà di collaborare con la giustizia, volontà manifestata in data 10/5/2005 oppure in data 25/5/2005, data di redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
b) inutilizzabile, come sopra già esposto, ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p., in questo caso a maggior ragione è pacifica la invocata inutilizzabilità visto che realmente a quella data il Di IC era in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Secondigliano;
c) reso in assenza del difensore che anche in questo caso, come in tutti gli altri, stranamente non veniva avvisato, oppure non vi era la prova dell'avviso.
3. Dichiarazione di annullamento dell'ordinanza de libertate per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
I ricorrenti rilevano la contraddittorietà dell'ordinanza laddove, come già detto nel primo motivo, seppure rileva che il filmato ed i fotogrammi non sono posti a fondamento della ordinanza de libertate, poi motiva il rigetto dell'impugnazione, argomentando proprio sul materiale fotografico e sulle video riprese, ovvero sul fotogramma del 12/10/2005 e sulla video-ripresa del 14/10/2005. Peraltro non è dato comprendere - visto che non c'è motivazione sul punto - come il Tribunale del riesame abbia potuto ritenere le video riprese ed i fotogrammi elementi, seppure indiziari, di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, se esso materiale cinematografico non è stato messo a disposizione dei Giudici della libertà.
L'ordinanza manca di motivazione circa la utilizzabilità e la fondatezza delle dichiarazioni del Di IC in relazione alla posizione del TA IG, visto che questi non riferisce di una conoscenza diretta bensì "per aver sentito dire", il Di IC riferisce di aver appreso dal fratello IO che il TA IG avrebbe iniziato a lavorare per la "piazza". Tali dichiarazioni non trovano riscontro nella fonte, ovvero nel coindagato Di IC IO, visto che questi non è stato sentito al riguardo o abbia manifestato la volontà di collaborare anch'egli.
Alla stesso modo, per i ricorrenti, non regge la motivazione laddove si insiste nel dire che il "GI" cui si fa riferimento nelle intercettazioni ambientali, pur parlando di un GI Tasseri, si ritenga essere il LA.
Non si condivide ancora l'ordinanza laddove non motiva a sufficienza su come possono ritenersi "grave indizio di colpevolezza" le annotazioni di P.G., sia perché gran parte estranee al periodo in contestazione sia perché in parte ineriscono controlli del ricorrente in compagnia del figlio AL o comunque controlli in cui non personalmente gridava la frase convenzionale, come confermato dallo stesso G.I.P. nel riportare i singoli controlli. Da non sottovalutare che la presenza dell'istante presso l'isolato 11 si giustifica anche perché, come risulta in atti, questi abita a quell'isolato. Quanto, in particolare, alla posizione dell'CU IO, si sostiene che la foto in atti del ricorrente non è stata estrapolata dai filmati bensì rappresenta la fototessera recuperata, insieme a quelle di tutti gli altri indagati, presso l'ufficio anagrafe del Comune di Boscoreale. Tale elemento rende ancora più dubbioso il riconoscimento da parte del Di IC circa il riconoscimento dell'istante nel filmato, visto che non vi sarebbe stata a questo punto alcuna ragione di sottoporgli in data 31/1/2006 la fototessera di cui sopra. Nessuna motivazione sul punto da parte del riesame pur essendo stata discussione da parte del difensore e contenuto della memoria difensiva depositata in atti. Peraltro alcuna motivazione si rinviene nell'ordinanza impugnata circa il dubbio e quindi la riprova che il soggetto filmato non fosse l'istante, ciò si ricava dal verbale di interrogatorio del Di IC del 3/11/2005 (che si richiama proprio nella scheda del sottoscritto); ed infatti nel corso di detto interrogatorio si fa visionare il filmato al Di IC, il quale proprio con riferimento alla data del 14/10/2005 ed all'orario interessato dalla video-ripresa dapprima dichiara "riconosco senza ombra di dubbio uno dei due spacciatori, entrambi vestiti con una maglia chiara con maniche scure, in TA IR;
in particolare il TA è il più corpulento dei due. L'altro spacciatore non lo vedo bene, potrebbe essere il AM cui prima mi riferivo" e poi, sempre facendo riferimento al medesimo filmato, - seppure prima avrebbe detto "non lo vedo bene" -riconosce "senza ombra di dubbio" nel secondo soggetto un tale IO detto "sweepes" (cioè nella persona del ricorrente).
Alcuna motivazione si rinviene al fine di ritenere gravi indizio il rinvenimento in data 4/11/2005 di un involucro contenente n. 27 stecche di hascisc nella cavità di un palo, che a dire degli operanti di P.G., risultava nascosto da un albero (dove loro riferiscono che il soggetto filmato prelevava un qualcosa) e che certamente è il palo dal quale in data 14/10/2005 (quindi non lo stesso giorno della video-ripresa) il soggetto, che si assume essere l'istante, prelevava qualcosa.
Tale elemento comunque non può dirsi indizio grave in quanto non si ha la certezza, e lo si ribadisce nuovamente, che esso soggetto fosse il sottoscritto, che tale soggetto prelevasse droga, visto che si dice un qualcosa, che venisse prelevato dal palo e non L'albero e che infine, vista la distanza temporale (tra il 14/10/2005 ed il 4/11/2005) lo stupefacente rinvenuto appartenesse all'istante. Non si condivide ancora l'ordinanza laddove non motiva a sufficienza su come possono ritenersi grave indizio di colpevolezza le sole tre annotazioni di P.G., una delle quali risalente nel tempo ed antecedente all'inizio delle indagini, quali:
- 26/9/2001 insieme a tali RI IG e DO ON, non all'interno del Piano Napoli bensì lungo la Via Promiscua del Comune di Boscoreale (trattasi di un mero controllo di Polizia dove nulla viene detto);
- 23/2/2005 in compagnia dei fratelli AL e LA AR, tutti abitanti nel medesimo quartiere;
- 15/9/2005 da solo e che a dire degli operanti di P.G. avrebbe gridato la frase "fatt' à sott'". Ad ogni buon conto un solo controllo in cui l'istante avrebbe pronunciato la predetta frase convenzionale non comprova che svolgesse il ruolo di vedetta o spacciatore nell'ambito della presunta organizzazione. Infine, per entrambi i ricorrenti, insufficiente è la motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la non adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
1. - Il primo motivo di gravame, con cui si eccepisce la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare applicata per violazione dell'art.309 c.p.p., comma 5, è infondato per la stessa ragione che ha indotto il Tribunale a disattenderlo. La omessa trasmissione al giudice del riesame della videocassetta contenente la registrazione delle riprese filmate, nonché delle fotografie e di fotogrammi non poteva essere sanzionata a norma della citata disposizione, in quanto tale materiale non era stato dal pubblico ministero neppure inviato al GIP, il quale, con la richiesta di emissione del provvedimento cautelare, aveva solo ricevuto il brogliaccio delle operazioni di videoregistrazione ed il verbale delle individuazioni effettuate dal Di IC.
L'inefficacia della misura applicata è infatti ricollegata, dalla norma indicata, esclusivamente alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di applicazione della misura e non ad eventuali altri vizi dai quali la misura possa essere affetta;
vizi che comportano diverse conseguenze (V. Sezione 4, Sentenza n. 8114 del 17.01.2005, Rv. 233530). 1. 2 - Il primo motivo di gravame pone, però, un altro problema di diritto, indipendentemente dalla mancata trasmissione di atti al G.I.P. da parte del Pubblico Ministero.
Al riguardo, i ricorrenti rilevano che lo stesso GIP, al fine di giustificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti, evidenzia che la prova, seppure indiziaria, della partecipazione all'attività criminosa emerge anche e soprattutto "dagli esiti dell'attività di video-ripresa" effettuata dalla P.G.. In diritto si adduce che, qualora una prova documentale è rappresentata mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo, la prova, seppure indiziaria, è costituita dal supporto ma non dal verbale che lo accompagna o che lo commenta. Il mancato esame di tale videocassetta nonché delle fotografia/fotogrammi determina la inutilizzabilità dell'atto che li presuppone, ovvero il verbale di riconoscimento a seguito di visione da parte di operanti di P.G. e del collaboratore di giustizia.
Si osserva che la valutazione prescritta L'art. 273 c.p.p., comma 1 - di cui il giudice, nel disporre misure coercitive personali, è
tenuto a dar conto secondo la previsione del successivo art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C) - è fondata su indizi, cioè su elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, contenenti "in nuce" tutti, o soltanto alcuni, degli elementi strutturali della corrispondente prova, che verrà a formarsi nella sede propria del contraddittorio dibattimentale (cfr. Cass., Sez. Un., 21.4/1.8.1995, Costantino e altro) la giurisprudenza di legittimità, in tema di intercettazioni telefoniche, si è da sempre e costantemente orientata nel senso che prima del dibattimento il G.I.P. ben possa porre a base dell'ordinanza custodiale le risultanze annotate nell'immediatezza con le forme sommarie di cui all'art. 268 c.p.p., comma 2, o riportate riassuntivamente nell'informativa di reato,
anche se non trascritte e formalmente tradotte, purché siano state rispettate come nel caso di specie è incidentalmente riconosciuto - le norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità di esecuzione, essendo la sanzione di inutilizzabilità di cui al successivo art. 271 c.p.p. - riservata alle ipotesi tassativamente previste, fra cui non è compresa la mancata trascrizione (cfr. Cass., Sez. 6A, 3/27.3.2000, ed i precedenti ivi citati, nonché). Ma, anche, in materia di videoregistrazioni o di riprese filmate questa Corte ha affermato che i verbali di polizia giudiziaria relativi all'attività svolta effettuando riprese filmate dei movimenti degli indagati in luoghi pubblici, possono essere valutati per la ricostruzione del quadro indiziario ai fini dell'emissione di una misura cautelare alla stregua di qualunque altro elemento desumibile dagli atti della polizia giudiziaria, indipendentemente dal formale deposito delle cassette contenenti le registrazioni e della loro messa a disposizione delle parti. Le riprese filmate, peraltro, costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., e rimangono del tutto estranee alla disciplina specifica prevista per le intercettazioni telefoniche (V. fra tutte Sezione 4 Sentenza n. 18239 del 7.02.2003, Rv. 225188). 2.1 - Relativamente al secondo motivo, con cui si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese nell'interrogatorio del 25.05.2005 in quanto non assunte nelle forme previste L'art. 141 bis c.p.p. mette conto osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato la norma nel senso fatto proprio dal giudice a quo, vale a dire per la inutilizzabilità limitata alle dichiarazioni contra se con l'esclusione dell'estensione a quelle erga omnes, sulla considerazione che per l'esame dei testimoni che si trovano in stato di detenzione non sono previste quelle specifiche garanzie e che l'imputato o l'indagato che renda dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi altro non è che un testimone o una persona informata sui fatti, a seconda della fase processuale nella quale egli venga escusso.
Più in particolare si osserva che, nei casi in cui un soggetto, dovendo essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, sia stato avvertito di tale sua qualità, ed abbia reso in assenza del difensore dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina dell'art. 63 c.p.p., comma 2 (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli imputati di reato connesso o collegato), bensì la regola di cui all'art. 350 c.p.p., comma 7, di talché le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto L'art. 503 c.p.p., comma 3, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare" (Cass., 6A, n. 4152 del 02/12/2004, Rv. 231304), e che "in tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto L'art. 141 bis c.p.p., deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta" (Cass., 6A, n. 24161 del 24/05/2001 Rv. 219491, Sez. 1, Sentenza n. 45433 del 10.11.2005, Rv. 233353, Imp. Distante, da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 6743 del 14.01.2008, Rv. 238755, Imp. Di IC). Stante il tenore di tali condivisibili affermazioni, risultano infondate le censure relative alla utilizzabilità di quanto spontaneamente riferito dal Di IC nel corso degli interrogatori indicati in ricorso. 2.2. - Quanto, poi, alla eccezione di inutilizzabilità dell'interrogatorio del Di IC per la mancata assistenza del difensore, dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che il giudice a quo ha dato puntuale e ineccepibile risposta a quanto riproposto e dedotto in questa sede dal ricorrente, richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'eventuale nullità dell'interrogatorio dell'indagato, determinata L'assenza del difensore, non invalida le dichiarazioni accusatorie che nel corso dello stesso interrogatorio siano state rese nei confronti di altri, non potendosi dire pregiudicato il diritto di difesa di questi ultimi dal momento che i loro difensori non avrebbero comunque avuto titolo per essere avvisati dell'interrogatorio stesso, ne' tanto meno assistervi (V. Sezione 2, Sentenza n. 38021 del 16.11.2001, Rv. 226704, imp. Cincotti).
Per altro anche in tema di indagini delegate questa Corte ha affermato che i limiti e le garanzie previsti L'art. 370 c.p.p., comma 1, in tema di delega del P.M. alla p.g. per l'espletamento dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (stato di libertà di quest'ultima e presenza necessaria del difensore) si riferiscono, secondo la lettera e la ratio della norma, e giusta anche il raffronto sistematico con le previsioni di cui all'art. 350 c.p.p., commi 1, 2, 3 e 4, e all'art. 351 c.p.p., comma 1 bis,
all'interrogatorio strictu sensu inteso, nel quale cioè l'oggetto delle contestazioni riguardi gli addebiti "propri" dell'interrogato. Quando invece l'indagato venga sentito su addebiti (connessi) che riguardano terzi, detti specifici limiti e garanzie non valgono, ferma restando l'osservanza della prescrizione, richiamata dal comma 2 dell'art. 370 c.p.p., di cui all'art. 364 c.p.p. (nomina di un difensore d'ufficio, con facoltà di nominarne uno di fiducia e avviso al difensore nominato) (V. sezione 6, sentenza n. 725 del 25.11.2003 Rv. 228565, imp. Galbulo). 2. 3 - In ordine alla eccezione relativa alla mancata sottoscrizione da parte del P.M. del verbale illustrativo dei contenuti e contestuale interrogatorio del Di IC, sul punto ha dato specifica risposta il Tribunale osservando che il verbale in atti risulta sottoscritto dal P.M., a differenza del verbale di trascrizione del predetto interrogatorio che risulta sottoscritto, correttamente, dal solo consulente incaricato dal P.M. della trascrizione.
2.4 - Parimenti è stata data esaustiva risposta del Tribunale in ordine all'altra eccezione di nullità e/o inutilizzabilità degli interrogatori resi dal Di IC dopo il 3 novembre 2001 cioè a distanza di oltre 180 giorni L'inizio della collaborazione. Il giudice a quo ha correttamente sottolineato che vale il principio per cui le disposizioni previste dal citato D.L. 15 gennaio, n. 8, art. 16 quater, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, che sanciscono la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante decorsi i 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare, non si applicano a quelle dichiarazioni rese come precisazione ed integrazione sollecitate dagli organi inquirenti per chiarimenti ulteriori sugli episodi già riferiti nei termini di legge, purché non portino alla individuazione di episodi criminosi nuovi e diversi o di ulteriori soggetti responsabili degli episodi già denunciati (Cass., Sez. 2A, 3.12.2002/21.1.2003, Mazza). Per altro, il ricorrente non ha fatto alcuna allegazione in ordine al contenuto delle successive dichiarazioni del collaborante, rese dopo i centottanta giorni che avessero il carattere della novità. 3.1 - In ordine al terzo motivo, la prima parte di esso relativo al denunciato vizio di motivazione per avere il Tribunale desunto gli indizi dalle fotografie e dalle videoregistrazioni senza il supporto del relativo materiale, rimane assorbita da quanto evidenziato in riferimento al primo motivo.
3.2 - Per quanto riguarda i denunciati vizi di motivazione circa la valutazione degli indizi di colpevolezza, è necessario premettere che, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Infatti, considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, ric. Buffa, rv. 198212), deve sottolinearsi che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato L'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato L'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass., Sez. Un., 21.04.1995, ric. Costantino, rv. 202002). Ciò posto, nel caso di specie lo sviluppo della motivazione dell'impugnata ordinanza è caratterizzata da approfondimento critico e da rigore argomentativo, dato che l'affermata gravità degli indizi a carico dei ricorrenti, in riferimento alle rispettive posizioni, trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e risulta articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza. Premesso che l'accusa poggia principalmente sul contenuto delle dichiarazioni rese dal collaborante ON Di IC, il Tribunale sottolinea come la contestata attività di spaccio esercitata L'CU IO e dal TA IG per conto del clan capeggiato dal EL trova riscontro anche in altri elementi probatori. I due indagati sono attinti da un pesante carico di una serie di elementi valorizzati nella loro giusta rilevanza cautelare superando la soglia della gravità indiziaria e vanificano ogni tentativo difensivo volto a mettere in discussione la certezza della loro identificazione nei soggetti che operano nella zona dove si svolgeva l'illecito commercio tenuta sotto osservazione dagli organi di polizia sulla precisa indicazione del Di IC.
Il collaborante ha ricostruito un contesto associativo con dovizia di particolari, indicando il nome degli associati, i ruoli degli stessi e le dinamiche interne della compagine associativa, descrivendo una organizzazione fondata su una ripartizione di ruoli ben definiti con posizioni preminenti, impegnate a garantire le fonti di rifornimento e ad organizzare la preparazione dello stupefacente e la conservazione dello stesso, e gli altri sodali in ruoli esecutivi sia relativi alle fasi di confezionamento che di spaccio. Con riferimento a quest'ultima attività, che coinvolge direttamente i ricorrenti, tale contesto associativo trova ampio riscontro nelle operazioni di intercettazione e di video sorveglianza dalle quali si evince che gli episodi di spaccio sono ricaduti sotto l'immediata percezione degli organi di P.G., confermando che non si trattava di episodi isolati e slegati ma ricadevano sotto una puntuale regia.
Relativamente alla credibilità del collaborante basta rilevare, come evidenziato dal Tribunale, proprio in riferimento alla posizione dell'CU, come le sue indicazioni dei luoghi di spaccio e alle persone che vi operavano abbiano trovato puntuale riscontro nell'attività di videoripresa. La compartecipazione del ricorrente è comprovata anche dalle intercettazioni ambientali come richiamate dal Tribunale.
Parimenti esaustiva è la motivazione nello specifico per quanto riguarda la posizione del TA IG, vi è una risposta per tutte le doglianze avanzate in questa sede. Per altro, riportandoci al principio espresso in premessa, il sindacato di legittimità non può scendere nella rivalutazione probatoria degli elementi indizianti sottesi al provvedimento cautelare. 3. 3.- I ricorsi sono altresì infondati in quanto si risolvono in una censura di merito sulla valutazione delle esigenze cautelari posta a fondamento del provvedimento de libertate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale ne' manifestamente illogico, ne' viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore. Il tribunale ha ampiamente motivato sulla pericolosità sociale degli indagati (in particolare, evidenziando negativamente le specifiche modalità del fatto sub iudice, caratterizzato dalla "continuità" dell'attività di spaccio", in tal modo giustificando l'applicazione della misura carceraria, ritenuta necessaria per elidere il rischio concreto di recidiva).
In questa prospettiva e a fronte di una motivazione di tal genere, con la doglianza in esame, i ricorrenti vorrebbero,
inammissibilmente, che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio cautelare, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto normativo (art. 274 c.p.p.). Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista L'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (ex pluribus, Cass., Sez. 1A, 14 maggio 2003, Franchi;
più di recente, Cass., Sez. 2A, 22 giugno 2005, Pezzano).
Nè potrebbe ritenersi che il giudice abbia trascurato di considerare anche il "tempo trascorso dalla commissione del reato", ove si consideri che, sia pure con motivazione implicita, ha ritenuto significativamente prevalenti l'abitualità e la stabilità della condotta incriminata.
È una motivazione che, per la sua complessiva logicità, non può essere qui censurata, anche perché non va dimenticato che il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di recidiva non certo ex se ma solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato (cfr. Cass., Sez. 6A, 4 marzo 1977, Serrapica;
Sez. 3A, 21 dicembre 1998, Derzsiova). Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, del 15 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008