Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 00702 /03 SENE GIUDICE DI PACE)AE 30 L. 21-11-1991. N.374REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL ROL LA CORTA UPREMA CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 11418/01 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere - Consigliere Cron. 1546 Dott. Ernesto LUPO Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CENTRO RESIDENZIALE MONTELARCO, con sede in Rignano Flaminio loc. Montelarco, in persona dell'amministratore pro tempore Dott. Marcello Dominici, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO MILLELIRE 7, presso 10 studio dell'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che 10 difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MB GO, ER IA ER, elettivamente 2002 domiciliati in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio 2122 dell'avvocato PAOLO GIAMMARIOLI, che li difende, giusta 1 delega in atti;
controricorrenti - 29/00 del Giudice di pace di avverso la sentenza n. CASTELNUOVO DI PORTO, emessa il 24/03/00 e depositata il 28/03/00 (R.G. 211/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è censurata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Castelnuo- vo di Porto ha accolto l'opposizione di UG OM e MA ER CE avversO il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 1.291.119, emesso il 22.4.1999 su ricorso del Centro Residenziale Montelar- co;
che con l'unico motivo del ricorso il Centro deduce "nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 111 della Costitu- zione", per avere il giudice di pace che aveva emesso la gravata sentenza assunto, in altra causa ancora pen- dente al momento della pronuncia,, la veste di difenso- 2 re della parte che la aveva promossa contro il Centro;
che i controricorrenti affermano che tale causa si esaurita il 19.4.2000 con declaratoria di nullità era del ricorso per non avere la parte chiesto al giudice l'adozione di alcun provvedimento;
che l'assoluta im- parzialità dell'avv. Reggio, giudice di pace, era dimo- strata dalla avvenuta emissione di diversi decreti in- giuntivi di pagamento a favore del Centro Residenziale Montelarco, uno dei quali nei confronti degli stessi coniugi Tlombari-CE, la cui opposizione era stata rigettata con sentenza del 26.11.1998; che né in quella né in altre occasioni il Centro Residenziale aveva mai prospettato l'incompatibilità del giudice di pace avv. Reggio, a tanto determinandosi col gravame in questa sede proposto solo in ragione dell'esito svantaggioso del giudizio, peraltro non indicato come ingiusto o er- rato, attesa l'unicità del motivo di ricorso proposto;
RITENUTO che
la nuova formulazione dell'art. 111 Cost., in vigore dal 1999, nella parte in cui prevede che il processo deve svolgersi avanti ad un giudice terzo ed imparziale, detta una norma di principio che non innova le previsioni della legge ordinaria che pre- vedono l'astensione e la ricusazione del giudice che abbia interesse personale alla causa o particolari rap- porti con una delle parti o con i suoi difensori;
3 che la situazione in esame, così come prospettata, non integra alcuna delle fattispecie di astensione ob- bligatoria di cui all'art. 51, nn. 1, 2, 4 e 5 c.p.c.; 51, n. 3, che, quanto all'ipotesi di cui all'art. c.p.c., l'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astenersi determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi (chiaramente estranea al caso in esame) "in cui il giudice abbia grave inimicizia con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, tale da costituire serio pericolo per la se- renità e l'obiettività del giudizio, con perdita dell'indispensabile posizione di imparzialità e terzie- tà; diversamente la violazione dell'art. 51 c.p.c. as- sume rilevo solo quale motivo di ricusazione, con la conseguenza che la mancata proposizione della relativa istanza nel rispetto delle modalità e dei termini sta- biliti dall'art. 52 c.p.c. preclude la possibilità di far valere tale vizio, in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 c.p.c." (cfr., ex plurimis, Cass, sez. un., n. 3527 del 2002); che, pertanto, il ricorso è manifestamente infonda- che al rigetto dello stesso consegue la condanna to e del ricorrente alle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito 4 dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
AR rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rim- borsare solidalmente ai controricorrenti le spese del € 10,81, giudizio di cassazione, che liquida in € oltre ad € 500,00 per onorari. Roma, 5 novembre 2002 Il consigliere estensore Il presidente А. Ливий lo l e i A a 18·1.03 i r a M N a A s A s C t. t L o I D 150