Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 2
La nullità dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia tenutosi in assenza del suo difensore, non avvisato del suo compimento, può essere eccepita esclusivamente dall'interessato e non anche dal soggetto raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie rese nel corso dell'atto.
L'interrogatorio svolto fuori dall'udienza da persona in stato di detenzione che non venga documentato nelle forme di cui all'art. 141 bis cod. proc. pen., è inutilizzabile esclusivamente nei confronti di colui che l'ha reso e non anche nei confronti di coloro che sono stati raggiunti da dichiarazioni accusatorie nel corso dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2008, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI NT - Presidente - del 14/01/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 11
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 032464/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IC SA, N. IL 28/05/1961;
2) TE RI, N. IL 21/10/1986;
3) TE AL, N. IL 26/02/1982;
avverso ORDINANZA del 11/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
DI IC SA, TE RI e TE OR, con separati atti, ma dal contenuto identico, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 7.6.2007 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con la quale era confermata l'ordinanza del GIP distrettuale di applicazione nei loro confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, ed art. 80 per avere fatto parte il primo quale
"palo", il secondo quale "spacciatore", e il terzo quale "spacciatore" e "palo", di una associazione per delinquere dedita a varie violazioni della legge sugli stupefacenti, capeggiata da BU GE, BU EP, GR AM e PP FF, ed in particolare acquistando, detenendo e cedendo ingenti quantitativi di hashish e marijuana. Con un primo motivo di gravame, tutti i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 141 bis c.p.p. e L. n. 45 del 2001, art. 14, comma 9. In particolare è stata eccepita la nullità di vari interrogatori resi dal collaboratore di giustizia Di CO NT. Per ciò che concerne l'interrogatorio del 25.5.2005, con il quale sono state confermate le spontanee dichiarazioni rese al momento dell'arresto il 10.5.2005, non costituenti verbale illustrativo, ne' precedute da tale verbale, i ricorrenti hanno eccepito la nullità dell'interrogatorio, perché tenuto in assenza del difensore non avvisato, e la sua inutilizzabilità, perché non documentato a norma dell'art. 141 bis c.p.p. con i mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva, trattandosi di imputato detenuto. Analoghe eccezioni sono state dedotte per gli interrogatori del 3.11.2005, del 31.1.2006 e del 6.12.2006.
Il Tribunale del riesame, pur dando atto della veridicità di tali fatti, ha ritenuto che l'eventuale nullità dell'interrogatorio per assenza del difensore non invalida le dichiarazioni eteroaccusatorie, in quanto comunque non avrebbe avuto diritto di assistere il difensore delle persone accusate. Anche la disposizione di cui all'art. 141 bis c.p.p. è diretta alla tutela dell'interrogato, e non degli altri soggetti chiamati in correità, per cui non opera la sanzione della inutilizzabilità.
Anche il contenuto dell'interrogatorio reso il 31.1.2006 è - secondo i ricorrenti - inutilizzabile perché reso oltre i 180 giorni dalla data in cui era stata manifestata la volontà di collaborare, in violazione della L. n. 45 del 2001, art. 14, comma 9, e per la citata violazione dell'art. 141 bis c.p.p.. Sul punto, il Tribunale ha rilevato che si è trattato di precisazioni e di integrazioni rispetto alle dichiarazioni rese nel termine di 180 giorni, nel corso dei quali il Di CO aveva indicato i nomi degli associati, i ruoli degli stessi, e le dinamiche interne della compagine associativa, come meglio specificato nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari. Anche l'interrogatorio del 6.12.2006, riguardante la posizione del fratello del collaboratore di giustizia, e cioè Di CO SA, era stato reso oltre il termine di giorni 180, e la chiamata in correità non era stata suffragata da riscontri. Al contrario il Tribunale ha ritenuto che, oltre le dichiarazioni del collaboratore, pur trattandosi di notizie apprese de relato da tale PO sulla attività di spacciatore dell'indagato, tra il 18.5.2005 e il 20.4.2006, nel corso di otto controlli di polizia, Di CO SA era stato sentito pronunciare le parole "fatt' à sott" tipica dei componenti dell'associazione per avvisare i sodali dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto - ferme restando le eccezioni di inutilizzabilità - Di CO NT avrebbe riferito solo notizie apprese de relato dalla sua convivente e dal padre per il fratello, e da quest'ultimo per ciò concerne i LA. Ribadendosi quanto già precisato per Di CO SA, per ciò che concerne LA RI e OR, nella motivazione del provvedimento impugnato è precisato che, pur essendo predominante la figura del padre dei ricorrenti, LA GI, i due figli erano stati coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti, e notati in alcuni controlli di polizia giudiziaria, nel corso dei quali in particolare OR usava la tipica frase "fatt' à sotto" inoltre, altri elementi erano ricavati dagli esiti di intercettazioni nei confronti della GR, ritenuta una dei dirigenti del sodalizio criminale.
Infine, è stata anche censurata la motivazione attinente alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla adeguatezza della misura cautelare, non tenendosi conto dei pochi episodi citati a carico dei ricorrenti, che lasciavano trasparire un loro ruolo marginale.
Con il primo motivo di ricorso sono dedotte varie eccezioni procedurali, che vanno esaminate separatamente.
In primo luogo, i ricorrenti hanno eccepito la nullità degli interrogatori resi in data 25.5.2005, 3.11.2005, 31.1.2006, e 6.2.2006 dal collaboratore di giustizia Di CO NT, perché tenuti in assenza del difensore non avvisato. Come già ritenuto da questa Corte, "poiché le nullità derivanti da violazione dei diritti della difesa - salvo quelle di carattere assoluto previste dall'art. 179 c.p.p. - possono essere eccepite, ex art. 182 c.p.p., comma 1, soltanto da chi vi abbia interesse, cioè dal soggetto che ha direttamente subito la violazione, è da escludere l'imputato, raggiunto da dichiarazioni accusatorie rese in sede di interrogatorio da altro imputato, possa validamente dolersi della mancata presenza del difensore al suddetto interrogatorio" (Cass. 28.9.1995 n. 11427 riv. 203071). Due valutazioni ulteriori convincono il Collegio dell'esattezza della tesi esposta: a) la presenza del difensore è a tutela della persona interrogata e non degli altri coimputati o coindagati;
b) la effettiva tutela difensiva del soggetto chiamato in correità sarebbe stata garantita dalla presenza all'interrogatorio del proprio difensore, presenza che assolutamente non è prevista nel codice di rito vigente. Il motivo di ricorso è pertanto infondato. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per l'eccezione di inutilizzabilità, a norma dell'art. 141 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese dal Di CO negli stessi interrogatori (anche se non è chiaro se tale eccezione si riferisce anche all'interrogatorio del 6.2.2006), trattandosi di persona in stato di detenzione, e non essendosi proceduto alla prevista fonoregistrazione.
Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9 del 25.3.1998 hanno ritenuto che la inutilizzabilità dell'interrogatorio di persona detenuta, non supportata da riproduzione fonografica o audiovisiva, può essere utilmente eccepita sia dalla persona che ha reso l'interrogatorio, sia anche da terzi, in quanto è la fonoregistrazione, e non il verbale in forma riassuntiva, a far prova delle dichiarazioni rese dalla persona detenuta.
Senonché, successivamente, si è formata una giurisprudenza ampia e difforme dall'orientamento delle SS.UU., con la quale è stato ritenuto che "in tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 bis c.p.p. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando di tratta di assumere dichiarazioni sui fatti nei quali il dichiarante sia coinvolto in qualità di indagato o imputato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera P inutilizzabilità predetta" (Cass. 10.11.2005 n. 45433 riv. 233353; conformi Cass. n. 24711 del 2002, riv. 222618;
Cass. n. 24161 del 2001, riv. 219491). Le ragioni di condivisione dell'orientamento più recente di questa Corte, rispetto a quello più vetusto delle SS.UU., è basato sulle stesse ragioni per le quali non è stata ritenuta estensibile erga omnes la nullità dell'interrogatorio reso in assenza del difensore, e cioè che la registrazione fonografica o audiovisiva è posta a tutela della persona interrogata, e non di terzi. Inoltre, al di là dello sviluppo della prova consistente nella chiamata in correità, e comunque sottoposta in base alla giurisprudenza alla verifica di riscontri, se effettuata da un collaboratore di giustizia, e quindi non di per sè autosufficiente, va ricordato che l'interrogatorio non è prevalentemente un mezzo di prova, ma costituisce l'atto processuale tramite il quale la persona indagata o imputata è posta a conoscenza dell'imputazione a suo carico e degli elementi probatori o indiziari a base dell'addebito, in modo da garantirgli una difesa ampia a tutela del principio costituzionale di cui all'art. 24, comma 2.
Per ciò che concerne gli interrogatori resi oltre i 180 giorni dall'inizio della dichiarazione della volontà di collaborare con la giustizia, e quindi in violazione della L. n. 45 del 2001, art. 14, comma 9, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica,
ha rilevato che l'interrogatorio del 31.1.2006 è stato finalizzato, come molti altri interrogatori, a precisare le circostanza rese nei 180 giorni, ed in particolare, nel corso del suddetto interrogatorio il Di CO NT si sarebbe limitato a riconoscere il cartellino fotografico del coindagato ZO SA, da lui riconosciuto con il soprannome di "S. Ne consegue che è lecita l'assunzione di interrogatori oltre i 180 giorni, finalizzati esclusivamente a ulteriormente precisare e a meglio determinare le circostanze a sostegno delle chiamate in correità. Inoltre, i ricorrenti non hanno alcun interesse a dedurre l'eccezione di inutilizzabilità, trattandosi di circostanze indiziarie o probatorie a carico di altra persona coindagata. Infine, il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione del giudice di merito sulla funzione dell'interrogatorio di meglio definire le dichiarazioni accusatorie rese nei 180 giorni.
Per ciò che concerne l'interrogatorio del 6.2.2006, che riguarda solo il fratello del collaboratore, e cioè il ricorrente DI IC SA, si osserva che dalla motivazione del provvedimento impugnato (pag. 14) risulta che le accuse nei confronti del fratello sono state formulate oltre il termine di giorni 180, ma l'ordinanza impugnata, come sarà meglio precisato in seguito, indica che i gravi indizi sono confortati da numerose annotazioni di polizia relative a 8 (otto) incontri tra il DI IC chiamato in correità con i sodali, nel corso dei quali quest'ultimo ha più volte avvertito i complici della presenza delle Forze dell'Ordine, con la caratteristica frase "fatt' à sott".
L'indicazione da parte del giudice di merito di un quadro indiziario di per sè sufficiente, indipendentemente dalla utilizzabilità o meno della chiamata in correità, esime il Collegio dal pronunciarsi in merito al contrasto di giurisprudenza esistente, ritenendo un primo orientamento giurisprudenziale che le dichiarazioni rese oltre i 180 giorni non sono utilizzabili in dibattimento, ma lo sono nel procedimento incidentale cautelare (Cass. 15.12.2005 n. 5241 riv. 234078; Cass. 13.5.2004 n. 24244 riv. 228114; Cass. 23.9.2003 n. 38638 riv. 226213), ed altro orientamento l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni anche nel corso delle indagini preliminari e, in particolare, nell'ambito del procedimento cautelare (Cass. 20.9.2006 n. 35710 riv. 234898; Cass. 21.12.2005 n. 7258 riv. 234079). Per ciò che concerne il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 c.p.p., sia per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Di CO NT, sia perché egli ha riferito solo notizie apprese de relato dal fratello, sia infine per l'assenza di riscontri.
Come è noto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sezioni unite 22.3.2000, Andino;
conformi Cass. sezioni unite 25.10.1994, De Lorenzo;
Cass., sez. 4, 4.7.2003 n. 36610; Cass., sez. 4 3.5.2007 n. 22500). Nella specie, ribadendosi la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, per DI IC SA già si è precisato che i riscontri, o comunque gli indizi autonomi a far ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono costituiti dagli 8 (otto) controlli della polizia giudiziaria che lo hanno visto con sodali, adoperando il linguaggio di avvertimento per la presenza di "guardie" tipico dell'organizzazione criminale.
Considerato che
a DI IC SA è stata attribuita la qualifica di "palo", la motivazione del provvedimento impugnato è congrua e logica in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Per ciò che concerne le posizioni di TE RI e TE OR, pur ritenute collaterali rispetto a quelle del padre TE GI, va rilevato in primo luogo che gli interrogatori resi da Di CO NT sono sicuramente validi per le ragioni esposte, e confortati sia dal contenuto di conversazioni regolarmente intercettate, e riportate alle pagg. 12 e 13, sia dagli esiti di attività di controllo della polizia giudiziaria, i quali hanno individuato come i ricorrenti fossero dediti all'attività di "spacciatori" all'interno dell'associazione a delinquere.
I ricorsi sono poi estremamente generici, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), per cui il secondo motivo di ricorso sarebbe addirittura inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), se non fosse meramente infondato e quindi da rigettare il primo motivo di ricorso.
È, invece, fondato l'ultimo motivo di ricorso riguardante l'insufficienza della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura degli arresti domiciliari. Come ha costantemente ritenuto questa Corte, il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, implica per il giudice l'obbligo di motivare accertando in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare adottata, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato (Cass.
3.10.2006 n. 37363; Cass. 27.10, 2004 riv. 231027).
Nella specie, invece, il Tribunale del riesame non solo ha redatto una motivazione unica per gli 8 (otto) ricorrenti, le sui situazioni personali andavano invece valutate separatamente, e distinguendo solo per l'incensuratezza o meno dei ricorrenti, ma si è altresì riferito esclusivamente alla gravità dei fatti e al radicamento della associazione per delinquere, senza alcuna analitica considerazione e ponderazione di tutte le contingenze significative relative a ciascuna vicenda processuale, omettendo del tutto di valorizzare le "specifiche" esigenze cautelari, come precisato dall'art. 292 c.p.p.. Tale difetto costituisce palese violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per cui l'ordinanza impugnata va annullata a norma dell'art. 623 c.p.p., lett. a), limitatamente alle esigenze cautelari, e il giudice di rinvio dovrà specificamente motivare sulla sussistenza o meno del pericolo di reiterazione del reato per ciascuno dei tre ricorrenti, riferendosi alle rispettive situazioni personali, senza confonderle con quelle degli altri indagati, e, nel caso ravvisasse il pericolo di recidiva, dovrà anche pronunziarsi sull'adeguatezza e proporzionalità della misura adottata degli arresti domiciliari ex art. 275 c.p.p.. Nell'ordinanza impugnata è stato, infatti, ritenuto che lo stato di incensuratezza delle persone sottoposte alla misura cautelare legittimasse l'applicazione degli arresti domiciliari, e non della custodia in carcere, ma non vi è nessuna motivazione in ordine alla eventuale adeguatezza e proporzionalità di misure cautelari meno gravose rispetto agli arresti domiciliari. I ricorsi, come già esposto, vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Napoli;
rigetta nel reato i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008