Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2003, n. 725
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Sentenza 25 novembre 2003

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I limiti e le garanzie previsti dall'art. 370, comma primo cod. proc. pen. in tema di delega del P.M. alla polizia giudiziaria per l'espletamento dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (stato di libertà di quest'ultima e presenza necessaria del difensore) si riferiscono al'interrogatorio stricto sensu, nel quale l'oggetto delle contestazioni riguardi gli addebiti propri del'interrogato. Ne consegue che quando l'indagato è sentito su addebiti che riguardino terzi, detti limiti e garanzie non valgono, ferma restando l'osservanza della prescrizione, richiamata dall'art. 370, comma secondo cod. proc. pen., di cui all'art. 364 cod. proc. pen. (nomina di un difensore di ufficio, con facoltà di nominarne uno di fiducia e avviso al difensore nominato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2003, n. 725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 725
    Data del deposito : 25 novembre 2003

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