Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
I limiti e le garanzie previsti dall'art. 370, comma primo cod. proc. pen. in tema di delega del P.M. alla polizia giudiziaria per l'espletamento dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (stato di libertà di quest'ultima e presenza necessaria del difensore) si riferiscono al'interrogatorio stricto sensu, nel quale l'oggetto delle contestazioni riguardi gli addebiti propri del'interrogato. Ne consegue che quando l'indagato è sentito su addebiti che riguardino terzi, detti limiti e garanzie non valgono, ferma restando l'osservanza della prescrizione, richiamata dall'art. 370, comma secondo cod. proc. pen., di cui all'art. 364 cod. proc. pen. (nomina di un difensore di ufficio, con facoltà di nominarne uno di fiducia e avviso al difensore nominato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2003, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele Presidente del 25/11/2003
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo Consigliere N. 1906
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 30125/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NG, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza, in data 20.5.2003, del Tribunale di Lecce;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore: Avv. Giancarlo DEI LAZZARETTI. OSSERVA
1. Il Tribunale di Lecce, adito ex art. 309 c.p.p., con ordinanza in data 20.5.2003, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con provvedimento del 10.4.2003, nei confronti di LI NG, sottoposto ad indagine in ordine ai delitti di cui agli artt.: a) 416 bis co. 1, 4 e ult. c.p.; b) 74 DPR 309/90; e) 110, 81 c.p., 73 DPR 309/90. 2. Con il proposto ricorso, si deduce:
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante NO AN il 24.01.2003 ed il 27.01.2003 per violazione dell'art. 63 c.p.p. con conseguente violazione degli artt. 273 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p. per violazione di legge e illogicità manifesta.
Si rileva preliminarmente che il predetto NO era stato arrestato il 22.01.2003 per violazione della legge sulle armi, in quanto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, la p.g. lo aveva trovato in possesso di munizioni di vario tipo.
Si eccepisce, quindi, che il NO veniva ascoltato due giorni dopo il suo arresto, in violazione dell'art. 63 co. 2 c.p.p., rendendo dichiarazioni indizianti in ordine alla composizione del gruppo criminale (c.d. "Sacra Corona Unita"), di cui egli stesso faceva parte, dichiarazioni da ritenersi del tutto inutilizzabili, essendo pacifica la sua qualità di soggetto sottoposto alle indagini, tant'è che, a distanza di poche ore, egli veniva come tale indagato e procedeva alla nomina del difensore di fiducia;
- violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90. Si sostiene che l'ordinanza impugnata è affetta da vizio di motivazione in relazione alla individuazione dei riscontri esterni alla chiamata del collaboratore TI FR (secondo cui il LI avrebbe fatto parte del c.d. gruppo di fuoco del sodalizio di appartenenza, nell'ambito del quale rivestiva il ruolo di esecutore materiale), in quanto detta dichiarazione è rimasta sfornita di riscontri ed essendo contrassegnata da totale apoditticità.
3. Il ricorso è infondato.
Dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che il giudice a quo ha dato puntuale e ineccepibile risposta a quanto riproposto e dedotto in questa sede dal ricorrente, rilevando:
le dichiarazioni del collaborante NO AN in data 24.1.2003 e 27.1.2003 sono state da lui rese quale persona informata sui fatti, non essendo stato, come tale, chiamato a difendersi da una specifica contestazione (ex art. 65 c.p.p.), quanto solo a rendere dichiarazioni sull'eventuale responsabilità di terze persone in qualità di collaborante nell'ambito di una più vasta attività investigativa.
Peraltro, lo stesso NO, nel verbale del 4.2.2003, alla presenza del P.M., rendeva rituale interrogatorio, quale persona sottoposta ad indagini, integralmente confermando le dichiarazioni rese quale collaborante nei precedenti richiamati verbali del 24.1.2003 e del 27.1.2003.
Lo stesso giudice a quo ha, poi, pertinentemente sottolineato che non sussiste da parte della difesa del LI legittimazione alcuna all'eccezione formulata, "trattandosi di modalità di espletamento dell'atto che rileva nei confronti del solo NO" priva, quindi, di effetto in relazione al diritto di difesa dell'indagato LI NG.
Va, comunque, sul punto sottolineato che i limiti e le garanzie previsti dal comma 1 dell'art. 370 c.p.p., in tema di delega del P.M. alla p.g. per l'espletamento dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (stato di libertà di quest'ultima e presenza necessaria del difensore) si riferiscono, secondo la lettera e la ratio della norma, e giusta anche il raffronto sistematico con le previsioni di cui all'art. 350, commi 1, 2, 3 e 4, e all'art. 351, comma 1 bis, c.p.p., all'interrogatorio stricto sensu inteso, nel quale cioè l'oggetto delle contestazioni riguardi gli addebiti "propri" dell'interrogato.
Quando invece l'indagato venga sentito su addebiti (connessi) che riguardano terzi, detti specifici limiti e garanzie non valgono, ferma restando l'osservanza della prescrizione, richiamata dal comma 2 dell'art. 370 c.p.p., di cui all'art. 364 c.p.p. (nomina di un difensore d'ufficio, con facoltà di nominarne uno di fiducia e avviso al difensore nominato).
Nella specie, dunque, poiché il NO venne chiamato (come specificamente precisa l'ordinanza impugnata) a rendere dichiarazioni sull'eventuale responsabilità di terzi, non ostava alla espletabilità della delega il suo stato di detenzione e, quanto alle garanzie difensive, non era richiesta la necessaria presenza del difensore all'audizione, bastando invece il previo avviso al medesimo, che venne regolarmente eseguito (e la cui omissione, peraltro, non avrebbe potuto essere fatta autonomamente valere dal terzo accusato: v. Cass. 21.06.1995, Latella;
27.09.1994, Gardoni;
26.07.1993, Petrone;
21.04.1993, Rizzo).
Anche l'ulteriore motivo di doglianza non merita accoglimento, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, i riscontri alle dichiarazioni del collaborante TI FR sono stati ben individuati ove si tenga conto che il predetto nel verbale del 31.7.2002 dichiarava che: "il gruppo di fuoco del sodalizio di RF PO è costituito dallo stesso, dal fratello SI e da BI FR come mandanti, nonché, esecutori materiali, LI AS e NG..."; mentre nel verbale dell'8.11.2002 lo stesso TI effettuava di quest'ultimo il riconoscimento fotografico. Il NO AN, nel verbale del 27.1.2003, nell'elencare i nomi di coloro che faceva parte del gruppo RF, riferiva: "nella foto n. 648 riconosco tale NG inteso EN o GE... prelevava cocaina ogni 20 giorni". L'ufficio dava atto che la foto ritraeva il LI NG.
Veniva, quindi, sottolineato con riguardo alla credibilità soggettiva dei nominati collaboranti, come in alcun modo risultassero elementi da cui desumere eventuali propositi inquinanti, mentre le dichiarazioni rese apparirono logiche, precise, lineari e particolarmente significative, trattandosi di soggetti con posizioni di rilievo nell'associazione, forniti di conoscenza diretta e recente delle circostanze riferite.
Quanto ai riscontri esterni, il giudice a quo evidenziava le seguenti risultanze:
- nel corso delle indagini svolte sui traffici di droga nel Salento, in occasione di una irruzione nell'abitazione dell'indagato CO AB, il LI veniva trovato in possesso di gr. 1, 12 di cocaina e lire 2.010.000. Tra gli appunti sequestrati al CO, contenenti le abbreviazioni dei nomi di coloro ai quali egli cedeva stupefacente per la vendita a terzi, c'era l'annotazione "Geng", abbreviazione identica a quella rinvenuta negli appunti del collaboratore NO e, pertanto, ragionevolmente riferibile all'indagato LI NG;
- sono state accertate, tramite controlli di polizia, frequentazioni esistenti tra il LI e i soggetti coindagati nello stesso procedimento;
- si rilevava, poi, che le dichiarazioni rese in merito dal TI e dal NO, si riscontravano perfettamente a vicenda e venivano suffragate dai richiamati riscontri esterni tutti sintomatici dell'inserimento del LI NG nell'associazione mafiosa diretta da RF PO.
Si rileva, in conclusione, che con detti motivi sostanzialmente si propone una valutazione delle risultanze procedimentali diversa da quella operata dal Tribunale del riesame che, senza incorrere in vizi di illogicità manifesta, ha basato il proprio decisum su un'attenta e coordinata analisi interpretativa delle acquisite risultanze nel corso delle indagini svolte.
4. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 GENNAIO 2004