Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
45 363 /03 66AULA “A” : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 23818/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Presidente MattoneDott. Sergio Cron. 11802 Dell'Anno Consigliere Dott. Paolino Rep. Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Ud. 29 gen- Dott. Giovanni Consigliere Mazzarella naio 2003 Balletti Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente: SEN T ENZA sul ricorso proposto da: GA RL, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Mi- lizie n. 15, c/o società Nevada S.r.l., presso l'avv. Arnaldo Faro che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- intimato avverso la sentenza n. 717/99, decisa il 28 ottobre 1999 e pubblicata il 9 novembre 1999, resa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento 562 n. 537/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 ottobre 1996, GA RL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Agrigento in funzione di giudice del lavoro l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere la pensione d'inabilità e subordinatamente l'assegno triennale d'invalidità. Con sentenza in data 22 aprile 1998 il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello l'attore e in esito il gravame veniva rigetta- to con sentenza n. 717/99, emessa in data 28 ottobre 6 novembre 1999 dal Tribunale di Agrigento. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che le conclusioni della consulen- za espletata in primo grado meritavano di essere accolte siccome rese a seguito di approfonditi esami diagnostici e coerente valu- tazione delle malattie riscontrate in relazione all'età del sog- getto ed al tipo di attività svolta. Poneva ancor in rilievo che non erano stati dedotti aggravamenti della situazione e neppure prodotti nuovi certificati medici. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da 2 n parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione GA RL con atto notificato in data 9 novembre 2000, sulla base di un unico motivo. L'INPS è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che è mancata una motivazione in ordine al rilievo cir- ca la correlazione tra stato invalidante e attività lavorativa. Si osserva ancora che non sono state prese in considerazione spe- cifiche censure volte alla relazione peritale e pertanto il Tribu- nale ha errato nel ritenere condivisibili le conclusioni del CTU senza far luogo a rinnovazione dell'indagine come richiesto. Le censure non appaiono fondate. Invero il Tribunale ha posto in rilievo che le malattie sono state coerentemente valutate in relazione all'età del soggetto e al tipo di attività svolta di commerciante di colori e ferramenta, che ha qualificato come leggera, così escludendo che la prosecuzione del- la stessa comporti usura o declassamento. Trattasi di un ragionamento coerente che non viene criticato nei suoi passaggi logici ma solo come giudizio di fatto, con richiamo a censure formulate in atto di appello, peraltro non riportate nel ricorso in violazione del principio di autosufficienza. Ancora non vengono riportate, sempre in violazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le contestazioni che 3 sarebbero state mosse alla consulenza tecnica e le ragioni per cui è stata chiesta la rinnovazione della stessa. Osserva al riguardo la Corte che con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie indivi- duali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie), la nomina del consulente tecnico in ap- pello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a con- troversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a
contro
- versie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidità pensionabile, salvo, in ordine a queste ultime, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell'art. 149 disp. trans. c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 9 della citata legge n. 533 del 1973, e l'assicurato deduca e documenti che le situazioni medesime (aggra- vamento delle malattie denunciate od accertate, 0 insorgenza di nuove infermità) non siano state tenute presenti dal primo giudi- ce, o si siano verificate nel giudizio di appello. In queste ulti- me ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall'inte- ressato a sostegno del proprio assunto" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 4152 del 16-06-1983, rv 429106). Appare quindi rispondente all'esigenza di dare congrua motivazione il rilievo del Tribunale, essere stata prodotta documentazione me- dica anteriore all'indagine peritale ed essere mancata ogni alle- gazione circa un aggravamento della patologia in atti. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 29 gennaio 2003 MetauJego IL PRESIDENTE Allows youسمها IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Doggy 4.APR 2003 AL CANCELMERE DI BOLLO, DI CANCELLIERE C1 GNI SPESA, TASSA Wa Giovanni CantelmoGlover DELL'ART. 10 73 N. 533 5