Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 -bis cod. proc. pen. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2001, n. 24161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24161 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 24/05/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 2143
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 6121/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NT ON, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 3.11.2000 del Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. WLADIMIRO DE Nunzio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza 3.11.2000 pronunciata in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza dibattimentale 27.9.2000 del Tribunale di Brindisi di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare in carcere per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza di NT ON, imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p. Il Tribunale osserva che il quadro indiziario (sul quale peraltro si afferma essersi formato giudicato cautelare) è costituito dalle dichiarazioni accusatorie del collaborante TA CO rese il 22 settembre, il 14 e il 21 ottobre 1998, il 99 aprile 1999, riscontrate da accertamenti di P.G. e da intercettazioni telefoniche. Dei primi tre interrogatori del TA si attesta l'avvenuta videoregistrazione (quindi la utilizzabilità) in conformità a quanto richiesto dall'art. 141 bis c.p.p, mentre del quarto i problemi di utilizzabilità sarebbero comunque superati dalla superfluità sul piano indiziario. Infine il Tribunale rileva che la fotocopia delle copertine delle cassette dei nastri registrati comprova l'esistenza delle cassette stesse, a prescindere dalla effettiva presenza materiale di esse negli atti processuali. Ricorre personalmente il NT in primo luogo invocando la sentenza 28.1.2000 di questa Suprema Corte nel procedimento a carico del coimputato CO AD, con la quale venne dichiarata l'inutilizzabilità degli interrogatori del TA perché assunti in violazione dell'art. 141 bis c.p.p. In secondo luogo lamentando, quanto alla pretesa presenza materiale delle cassette videoregistrate negli atti processuali, non essere sufficiente a livello probatorio la trascrizione di esse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso propone motivi eguali a quelli che hanno formato oggetto del giudizio di appello da parte del Tribunale e sui quali l'ordinanza impugnata ha dato esauriente risposta.
2. Il primo motivo non può comunque trovare accoglimento. A parte la contraddittorietà della prima doglianza con il secondo motivo (già rilevata dal Tribunale), per il fatto che da un lato si assume la non avvenuta videoregistrazione degli interrogatori del coimputato TA CO, mentre dall'altro si lamenta la mancata allegazione dei nastri videoregistrati (di cui si assume neppure troppo implicitamente l'esistenza), l'elemento di novità posto a base del ricorso sarebbe costituito dalla sopravvenienza di una sentenza di questa Suprema Corte nel procedimento a carico di altro indagato, CO AD.
Il dato è certamente irrilevante, trattandosi di questione decisa in altro procedimento e di cui il ricorrente non dà alcuna contezza limitandosi all'enunciazione dell'assunto. Ma vi è di più. Infatti le trascrizioni degli interrogatori, secondo quanto chiaramente evidenziato dall'ordinanza impugnata, contengono l'attestazione dell'avvenuta video (o fono) registrazione. Il che appare un dato processuale insuperabile, salva prova contraria la cui allegazione spetta alla parte ricorrente.
3. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la presenza materiale delle cassette contenenti i nastri videoregistrati degli interrogatori del coindagato, in luogo delle semplici trascrizioni di essi, è del tutto irrilevante.
L'inutilizzabilità prevista dall'art. 141 bis c.p.p., infatti, non ha valenza erga omnes, ma esclusivamente nei confronti dell'indagato sottoposto all'interrogatorio. La disposizione "relativa ai soggetti in stato di detenzione" è diretta a garantire i diritti dell'indagato e non quelli di altri soggetti, quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero che dette formalità non sono tassativamente prescritto per le deposizioni testimoniali. nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati (in questo senso Cass., sez. 1^, 9.2.1996, Di Pasquale, RV 204.926). Il principio è costantemente ribadito in giurisprudenza (Cass., sez. 1^, 20.3.1997, De Felice) ove si afferma che l'obbligo previsto dall'art. 141 bis c.p.p. di documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, della persona che si trovi in stato di detenzione deve essere osservato ogniqualvolta si tratti di assumere dichiarazioni aventi ad oggetto fatti nei quali il dichiarante sia o possa essere coinvolto in qualità di imputato o di indagato nello stesso procedimento o in procedimento connesso. In ultima analisi l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni del coindagato per mancanza di videoregistrazione dell'interrogatorio in carcere in violazione dell'art. 141 bis C.P.P., non riguarda in alcun modo il chiamato in correità, onde l'esistenza stessa della videoregistrazione (prima ancora della presenza in atti dei nastri videoregistrati) risulta ininfluente ai fini probatori, essendo le dichiarazioni del chiamante in correità (soltanto verbalizzate o trascritte da nastri videoregistrati non allegati al procedimento) sufficienti in quanto tali ai fini della valutazione della loro rilevanza in ordine agli indizi di colpevolezza.
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 941/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001