Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2001, n. 24161
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

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In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 -bis cod. proc. pen. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2001, n. 24161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24161
    Data del deposito : 24 maggio 2001

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