Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 bis cod. proc. pen. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni sui fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione é diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2005, n. 45433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45433 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica;
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1148
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 026159/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT TO, N. IL 05/09/1976;
avverso SENTENZA del 18/05/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/05/2005, la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione emessa il 26/09/2002 dal GIP del Tribunale di Lecce con cui, all'esito di giudizio abbreviato, IS ON era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e di concorso in traffico illecito di sostanze stupefacenti. Dopo avere disatteso le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e di nullità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché assunte senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 141 bis c.p.p., la Corte territoriale riteneva che la prova delle condotte criminose ascritte all'imputato fosse desumibile dai risultati delle intercettazioni e dalle convergenti chiamate in correità. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione denunciando la nullità della sentenza per i seguenti motivi: a) inutilizzabilità ex art. 141 bis c.p.p. delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Presta e Di Coste per l'omessa registrazione e la mancata allegazione al fascicolo del dibattimento delle cassette contenenti la riproduzione fonografica;
b) nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per insussistenza delle condizioni richieste e per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi, di quelli di proroga e dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3; c) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dell'appartenenza all'associazione di stampo mafioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso non ha fondamento.
Riguardo al primo motivo di ricorso, premesso che la Corte territoriale ha accertato che dai verbali di interrogatorio dei collaboratori di giustizia emerge che è stata eseguita la riproduzione fonografica, deve porsi in risalto, comunque, che nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che, in tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 bis c.p.p. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta (Cass., Sez. 6^, 24 maggio 2001, Trenta).
2. - Mancano di pregio anche le censure relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni per la prospettata mancanza dei presupposti di legge e di un'adeguata motivazione dei decreti autorizzativi e di quelli di proroga, nonché di quelli emessi dal P.M. a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che, in tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, ciò che rileva è che dalla motivazione si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati che debbono essere conformi alle prescrizioni della legge. Pertanto, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione;
l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Primavera ed altri). Tali posizioni sono state condivise dalla successiva giurisprudenza, nella quale risulta chiarito, proprio in tema di intercettazioni, che, ai fini della motivazione per relationem, "per istituire una relazione tra due provvedimenti non occorrono formule particolari e la idoneità di quella usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti" (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto).
Alla luce di tale principi va riconosciuto che la Corte territoriale ha esattamente ritenuto che i provvedimenti autorizzativi del GIP - valutati in concreto e nella loro effettiva sequenza procedimentale - trovano sufficiente supporto argomentativo nel richiamo alle richieste del P.M., che, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano idonea motivazione per relationem, ponendo in evidenza l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.
Le considerazioni dianzi esposte costituiscono sufficiente base giustificativa anche per l'esclusione della illegittimità dei decreti di proroga.
Inoltre, mette conto sottolineare che nel caso di specie la materia delle intercettazioni è soggetta allo speciale regime giuridico previsto per i delitti di criminalità organizzata dalla L. 12 luglio 1991 n. 203, art. 13, che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p.: di talché, per la loro legittimità, basta che i decreti diano conto dell'esistenza di "sufficienti indizi di reato" mediante la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio, previo adeguato vaglio critico, alle risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria, nelle quali sia stato esposto che l'attività associativa è tuttora in atto.
Questi stessi rilievi valgono ad escludere che i decreti emessi dal P.M. siano privi di motivazione in ordine alle "eccezionali ragioni di urgenza", atteso che tale requisito può ben essere univocamente desunto dal riferimento ad attività criminosa in corso (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso), quale è indubbiamente quella di un'associazione di stampo mafioso, per sua natura di carattere permanente.
Restano da esaminare le censure mosse contro il provvedimento impugnato relativamente alla ritenuta inutilizzabilità per violazione della disposizione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, che regola l'esecuzione delle intercettazioni, ossia la fase operativa, disponendo che "le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica", con la sola eccezione relativa alle situazioni nelle quali essi risultino "insufficienti o inidonei" e il P.M., in presenza di eccezionali ragioni di urgenza, disponga, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Premesso che il decreto motivato del P.M. costituisce condizione di utilizzabilità anche rispetto alle c.d. intercettazioni ambientali (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro), è stato stabilito che, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto). In tale decisione è stato precisato che "non basta l'asserzione che gli impianti sono insufficienti o inidonei ma va specificata la ragione della insufficienza o della inidoneità, anche solo mediante una indicazione come quella contenuta nel provvedimento in esame ("attesa l'indisponibilità di linee presso la procura": n.d.r.), senza che in questo caso occorrano ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità". Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che nei decreti del P.M. è stato dato atto della inidoneità tecnica degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica, risultando specificato che detti impianti avevano una non elevata capacità ricettiva, limitata ad un raggio di poche centinaia di metri, onde va riconosciuto che l'intercettazione è stata legittimamente eseguita mediante apparecchiature esterne a quelle della procura.
Infine, risulta manifestamente infondata la doglianza con cui sono stati dedotti vizi logici e giuridici della motivazione relativa all'appartenenza dell'imputato all'associazione di stampo mafioso, in quanto la censura, oltre ad essere stata formulata in termini del tutto generici, si infrange contro la compattezza logica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, in cui è stato specificato che la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p. è univocamente comprovata dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dai precisi risultati delle intercettazioni.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005