Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 2
Nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmente individuale (per esempio, perché rintracciato nelle mani del corruttore che si sta recando all'incontro con il corrotto per fargliene consegna), non é possibile la confisca per equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perché l'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesi dell'art. 322 ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza della fattispecie penale e darebbe luogo ad una 'sanzionè sproporzionata rispetto alla 'ratiò della disposizione.
Nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione é giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2014, n. 9929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9929 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 13/02/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 335
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 30189/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 10/06/2013 del Tribunale di Agrigento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. MORCELLA MANLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Agrigento, adito ai sensi dell'art. 322 c.p.p., riformava parzialmente, riducendo l'ammontare dell'importo confiscabile fino alla concorrenza di Euro 273.312,50, e confermava nel resto il decreto del 16/05/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura del sequestro preventivo per equivalente delle somme di denaro - originariamente fino alla concorrenza di Euro 295.065,90 - accreditate sul conto corrente del comune di Lampedusa e Linosa, concernenti tre mandati di pagamento emessi in favore di NC GI e LE EP, entrambi sottoposti ad indagini in relazione ad un episodio di corruzione, loro addebitato al capo 11), nelle vesti, rispettivamente, (per il NC) di responsabile dello sportello unico per le attività produttive del comune di Lampedusa e (per il LE) di dirigente dell'ufficio tecnico comunale della medesima amministrazione. In particolare ai due prevenuti (ai quali era stato contestato anche un altro episodio corruttivo, descritto al capo 8, con riferimento al quale non era disposto alcun sequestro in quanto si era ritenuto non determinabile il prezzo del reato - v. pag. 22 ord. impugn.), era stato ascritto di avere compiuto, nelle indicate qualità di pubblici ufficiali, a far data dall'estate del 2010, una serie di atti contrari ai loro doveri di ufficio in favore di GO CA, amministratrice e legale rappresentante della "Immobiliare CA" di GO CA & C. s.a.s., dietro l'accettazione della promessa del trasferimento in proprietà, a titolo di corrispettivo, della metà delle unità immobiliari da realizzare ex novo mediante la demolizione di altro edificio e ricostruzione dello stesso.
Rilevava il Tribunale come - escluso che l'applicazione di tale misura reale avesse violato il divieto di bis in idem con riferimento a precedenti misure adottate nei riguardi degli stessi indagati - gli elementi acquisiti durante le indagini avessero dimostrato la sussistenza sia del fumus commissi delicti, che del periculum in mora, coincidente con la confiscabilita di quelle somme ai sensi dell'art. 322 ter c.p., comma 2; e come il vincolo reale dovesse essere ridotto fino alla somma innanzi precisata, così diversamente determinato l'ammontare del prezzo promesso ai due indagati in base all'accordo corruttivo oggetto dell'addebito riportato nel capo 11).
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il NC, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. EP Laricella, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 649 e 297 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame erroneamente disatteso l'eccezione difensiva diretta a far valere, nel caso di specie, il divieto di bis in idem, essendo stato il NC destinatario di altro provvedimento di sequestro preventivo delle stesse somme di denaro, in precedenza annullato dal medesimo Tribunale, a suo tempo basato su elementi fattuali immodificati rispetto al momento dell'adozione del nuovo decreto genetico della misura reale.
2.2. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, per avere il Tribunale siciliano confermato il provvedimento applicativo della misura reale, senza considerare l'impossibilità di configurare i due delitti oggetto di addebito, dato che le delibere sindacali, alla cui adozione l'indagato aveva, secondo l'ipotesi accusatoria, concorso, non erano illegittime, e che, comunque, il NC non era pubblico ufficiale ne' incaricato di pubblico servizio, bensì solo un professionista privato con un contratto di consulenza con il comune di Lampedusa.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 322 ter c.p., e art. 125 c.p.p., per avere il Tribunale agrigentino confermato il provvedimento di sequestro preventivo su somme di denaro calcolate sulla base del valore degli immobili realizzandi e non ancora realizzati dal concorrente corruttore in uno dei due episodi delittuosi contestati.
3. Con memoria depositata il 07/11/2013 altro difensore del NC, l'avv. Manlio Morcella è tornato ad insistere per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, richiamando, in particolare, gli aspetti sviluppati con il primo dei motivi contenuti nell'originario ricorso e prospettando, rispetto ad esso, anche la violazione di legge in relazione all'art. 627 c.p.p., comma 3, per inosservanza del principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza di annullamento del precedente provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto le stesse somme di denaro.
4. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Se è vero che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche in materia di misure reali è configurabile il cosiddetto giudicato cautelare, nel senso che il divieto di bis in idem derivante da una precedente pronuncia di annullamento nel merito (o non anche per mere ragioni processuali) del Tribunale del riesame può essere superato solo quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (così, tra le molte, Sez. 5, n. 5959/12 del 14/12/2011, Amico, Rv. 252151; Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008, Pavan, Rv. 240703), è anche vero che tale forma di preclusione non opera laddove le misure cautelari reali, oggetto dei due provvedimenti, siano di diversa natura ovvero laddove la loro applicazione sia finalizzata al soddisfacimento di diverse esigenze e, dunque, sia condizionata dalla sussistenza di differenti presupposti.
Di tale regula iuris - che, pur non desumibile direttamente da alcuna norma del codice di rito, è comunque agevolmente riconoscibile alla luce di quelle disposizioni che, in caso di assenza sopravvenuta degli originari requisiti legittimanti una misura, consentono il mantenimento del sequestro preventivo ad altro scopo (v. art. 323 c.p.p., comma 1) o la trasformazione del sequestro preventivo in quello conservativo (v. art. 323 c.p.p., comma 4) oppure del sequestro probatorio in sequestro conservativo o preventivo (v. art. 262 c.p.p., commi 3 e 3) - è stato fatto buon governo dal Tribunale
di Agrigento, il quale ha evidenziato come l'emissione nei confronti del NC del provvedimento di applicazione, ex art. 322 ter c.p., comma 2, del sequestro preventivo per equivalente delle somme di denaro sopra indicate, lungi dall'essere ostacolata dall'adozione di un sequestro probatorio di altri beni personali appartenenti al prevenuto o di un sequestro preventivo di altro importo nella disponibilità di un coindagato, non fosse neppure preclusa dal fatto che, in precedenza, altro decreto di sequestro preventivo su quelle medesime somme di denaro fosse stato annullato (giudicando in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p.) dallo stesso Tribunale, in quanto tale secondo provvedimento era stato preso ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, sul presupposto che il denaro rappresentasse il profitto del reato di abuso di ufficio: l'identità dell'oggetto del vincolo non comporta alcuna violazione del divieto di bis in idem, trattandosi di sequestri preventivi adottati con riferimento a distinti presupposti applicativi e di diverse funzioni cautelari.
È appena il caso di aggiungere che del tutto irrilevante appaiono tanto il richiamo, contenuto nel ricorso, all'art. 297 c.p.p., che attiene specificamente alla disciplina delle misure cautelari personali;
quanto quello, contenuto nella memoria presentata il 07/11/2013 nell'interesse del ricorrente, all'art. 627 c.p.p., disposizione la cui efficacia si era esaurita nell'ambito del giudizio di rinvio svoltosi, come si è avuto modo di chiarire, dinanzi al Tribunale di Agrigento con riferimento all'annullamento di altro precedente provvedimento di sequestro.
4.2. La gran parte delle doglianze formulate dai ricorrenti con il secondo motivo è stata avanzata sostanzialmente per fare valere asseriti vizi di motivazione del provvedimento gravato, e, dunque, è stata presentata per ragioni diverse da quelle consentite, tenuto conto che l'art. 325 c.p.p., stabilisce che contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo gli interessati possano proporre il ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge. È esclusa, dunque, la sindacabilità della contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, in altre parole, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione: sindacato, nel caso di specie, sollecitato dai ricorrenti, i quali hanno, in pratica, chiesto (peraltro in forma molto generica) una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova acquisiti, la cui capacità dimostrativa era stata già verificata dai giudici di merito con risultati valutativi esposti in una corretta motivazione, sviluppata in termini coerenti e privi di deficit argomentativi.
Manifestamente infondata appare, poi, l'unica reale violazione di legge denunciata dal ricorrente con il secondo motivo del suo atto di impugnazione, quello concernente l'impossibilità di riconoscere, nella fattispecie, il fumus commissi delicti non essendo soggettivamente riferibili al NC la commissione di reati propri: censura a proposito della quale, anche a voler prescindere da altre considerazioni sulla sua ammissibilità, in quanto a suo tempo formulata con l'istanza di riesame senza però l'allegazione di alcun elemento dimostrativo a sostegno, basta qui considerare, da un lato, la correttezza della soluzione privilegiata dai Giudici di merito, i quali hanno osservato come al prevenuto sia stato contestato un reato in concorso con il dirigente di un ufficio tecnico comunale (sul punto v. pag. 15 ord. impugna.); e come, in ogni caso, sia pacifico che debba considerarsi pubblico ufficiale anche il libero professionista cui l'ente pubblico affidi un incarico comportante lo svolgimento di attività amministrative in senso oggettivo, proprie dell'ente (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 11265 del 07/10/1998, P.G. e Ordine, Rv. 211748).
4.3. Il terzo motivo del ricorso è, invece, fondato.
Il Tribunale di Agrigento ha ritenuto di confermare il decreto di sequestro preventivo per equivalente, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 322 ter c.p., e art. 321 c.p.p., comma 2, avente ad oggetto le somme di denaro sopra indicate (formalmente presenti sui conti correnti del comune di Lampedusa ma destinate, per l'emissione di appositi mandati di pagamento, agli indagati), in quanto corrispondenti al valore del "prezzo", promesso dal corruttore ai due pubblici ufficiali corrotti, costituito dalla metà dei realizzandi e non ancora realizzati immobili, la cui cessione in proprietà era stata, appunto, promessa al NC e al LE (ovvero alla società Labproject facente capo ai due indagati) quale "corrispettivo" per il compimento di atti contrari ai loro doveri di ufficio (v. pagg. 16-20 ord. impugn.). Ritiene questo Collegio che, in una siffatta specifica situazione, non sia possibile l'applicazione della disciplina della confisca per equivalente, di cui al citato art. 322 ter, e, perciò, non sia giustificata l'applicazione della misura del sequestro preventivo propedeutica all'adozione del provvedimento ablativo. È ben noto come la disposizione dell'art. art. 322 ter, sia stata introdotta nel codice penale per adeguare il nostro sistema sanzionatorio penale alle regole fissate da convenzioni e trattati internazionali, che, per contrastare il fenomeno criminale della corruzione, avevano previsto la necessità di introdurre negli ordinamenti statuali strumenti atti ad "aggredire" il patrimonio dell'autore di reati contro la pubblica amministrazione, riconoscendo la possibilità della confisca di beni, nella disponibilità del reo, di valore pari al profitto o al prezzo di tali illeciti, laddove l'ablazione diretta di tali profitto o prezzo non fosse stata possibile. Con tale forma di confisca "per equivalente" si è inteso, in pratica, scongiurare il rischio che il responsabile di così gravi reati possa beneficiare degli "effetti" economici di quei delitti, laddove non sia possibile ovvero risulti molto difficoltosa l'individuazione dei beni costituenti il prezzo dell'illecito - vale a dire quanto dato o promesso per indurre, istigare o determinare il pubblico agente a commettere il reato - ovvero il profitto dell'illecito - cioè i beni che ne rappresentano la conseguenza economica diretta ed immediata -; in altri termini è possibile affermare che il legislatore ha voluto evitare che "la corruzione paghi", consentendo la confisca anche di quelle utilità che l'agente abbia acquisito come conseguenza indiretta e mediata della iniziativa criminosa, ad esempio laddove tale utilità rappresenti la trasformazione od il frutto dell'investimento dei beni acquisiti per effetto diretto del reato.
Con riferimento alla corruzione, reato a concorso necessario e con duplice schema, la disciplina codicistica è stata differenziata a seconda che si faccia riferimento alla posizione "passiva" del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio corrotto oppure a quella "attiva" del soggetto corruttore, dato che l'art. 322 ter, comma 1, è applicabile (tra gli altri) ai reati di cui agli artt. 318, 319 e 320 c.p., e art. 322 bis c.p., comma 1, mentre lo stesso art. 322 ter, comma 2, è riferibile esclusivamente alla corruzione attiva, sanzionata dall'art. 321 c.p.. Ora, è fondato ritenere che, quando il legislatore codicistico ha stabilito, nell'art. 322 ter, comma 1, che è consentita "la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto" - così nel testo vigente dopo la più recente modifica operata dalla L. n. 190 del 2012, art.
1 - laddove la confisca diretta dei "beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo... non è possibile", abbia dato per scontato che il profitto o il prezzo siano materialmente individuabili ovvero siano stati conseguiti dal reato.
A tale risultato interpretativo conducono l'esegesi tanto letterale quanto logico-sistematica della disposizione in esame. Ed infatti, è la stessa lettera della norma a lasciar intendere che il prezzo o il profitto del reato vi siano stati, ma non ne sia possibile la loro materiale ablazione. D'altro canto, va osservato che se l'istituto della confisca "per equivalente" ha la finalità - come si è sottolineato - di evitare che il pubblico agente possa indebitamente avvantaggiarsi delle difficoltà che l'autorità dovesse incontrare nell'individuare i beni che, costituenti il profitto o il prezzo del reato, sarebbero destinati alla confisca diretta, non vi è ragione per non ritenere che, intanto sia possibile aggredire altri beni, di pari valore, facenti parte del patrimonio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, in quanto questi abbia effettivamente conseguito il profitto o il prezzo dell'illecito, o, comunque, lo stesso sia stato materialmente individuabile (si pensi al caso in cui il prezzo, di cui sia stata accettata la promesso, venga materialmente individuato nelle mani nel corruttore che si sta recando all'incontro con il corrotto, per fargliene consegna). Con la conseguenza che se -come nella fattispecie è accaduto - il prezzo della corruzione sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, ne' sia altrimenti individuabile materialmente, non è possibile disporre la confisca per equivalente di altri beni nella disponibilità di tale soggetto, perché l'adozione di un siffatto provvedimento ablatorio, oltre a risultare il frutto di una forzata esegesi della norma, dunque in violazione del principio di determinatezza del precetto penale, avrebbe un ingiustificato effetto afflittivo, in quanto "sanzione" sproporzionata rispetto alla ratio ed alle finalità della norma che ne prevede l'applicazione (in senso sostanzialmente conforme Sez. 6, n. 4179/13 del 27/11/2012, Mazzoni, Rv. 254242). Non appare, perciò, condividibile il diverso epilogo interpretativo privilegiato in altra pronuncia di questa Corte, secondo cui, nel delitto di corruzione, sarebbe assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p., comma 1, quale prezzo del reato, l'utilità materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella promessa, se la dazione non ha luogo, talché quanto effettivamente consegnato determinerebbe solamente il limite di valore confiscabile (in questo senso Sez. 6, n. 30966 del 14/06/2007, Puliga, Rv. 236983): perché, seguendo fino in fondo questa impostazione, in caso di confisca per equivalente, si arriverebbe irragionevolmente a "sanzionare" in maniera più severa la condotta del pubblico agente che abbia solo accettato la promessa di denaro o di altra utilità, rispetto a quella di chi abbia materialmente percepito solo una parte del prezzo promesso.
A non differenti conclusioni ermeneutiche si perviene laddove si confronti la fin qui considerata disposizione, dettata dal comma 1, rilevante nel caso oggi all'esame di questo Collegio, con quella del comma 2 dello stesso art. 322 ter c.p., in quanto, al contrario di quanto sostenuto in passato (v. Sez. 6, n. 31691 del 05/06/2007, Becagli, Rv. 237623, il cui percorso argomentativo riecheggia quello della già citata sentenza "Puliga"), anche con riferimento all'ipotesi delittuosa della corruzione attiva, la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile la confisca diretta, presuppone sempre che il profitto di tale reato vi sia stato ovvero sia stato conseguito dal prevenuto: poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione "allargata", finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita, laddove quelli costituenti diretta conseguenza del delitto non siano apprensibili (in senso conforme Sez. 6, n. 4297 del 10/01/2013, P.M. e Orsi, Rv. 254484, con la quale la Corte ha significativamente annullato il decreto di sequestro preventivo, disposto nell'ambito di un procedimento per corruzione connessa all'aggiudicazione di pubblici appalti, in un caso in cui l'appalto era stato aggiudicato ma non vi era stato un effettivo affidamento, ne' svolgimento di alcun lavoro da parte del corruttore;
contra Sez. 2, n. 21027 del 13/05/2010, P.M. in proc. Ferretti, Rv. 247115, con una massima che, tuttavia, non sembra rispecchiare le peculiarità della vicenda sottostante, riguardante un appalto di lavori pubblici ottenuto corrompendo un pubblico ufficiale, appalto che aveva avuto un inizio di esecuzione e rispetto al quale era, perciò, concretamente identificabile per il corruttore un già conseguito profitto del reato).
D'altro canto, la "clausola di salvezza" contenuta nella parte finale dell'art. 322 ter, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su beni di valore corrispondente al profitto "e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse" al pubblico agente) - lungi dall'accreditare la diversa tesi secondo la quale il legislatore avrebbe inteso parificare, anche ai fini dell'operatività della confisca per equivalente su beni nella disponibilità del corrotto, i casi di consegna ai casi di mera promessa del prezzo - ha la sola finalità di facilitare la individuazione del "quantum" da assoggettare a confisca per equivalente laddove l'entità del profitto, effettivamente esistente e conseguito dal corruttore, non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da una sorta di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia affare corruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca, il profitto, se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa, comunque, essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto.
4.4. L'accertata totale assenza, nel caso di specie, del fondamentale presupposto giustificativo del sequestro preventivo per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c.p., comma 1, impone l'annullamento senza rinvio tanto dell'ordinanza impugnata quanto dell'originario decreto di applicazione di quella misura cautelare reale, con il conseguente dissequestro delle somme a suo tempo assoggettate al vincolo e la loro restituzione all'avente diritto.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti esecutivi previsti dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto emesso il 16 maggio 2013 dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle somme sottoposte a vincolo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014