Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2014, n. 9929
CASS
Sentenza 13 febbraio 2014

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Nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmente individuale (per esempio, perché rintracciato nelle mani del corruttore che si sta recando all'incontro con il corrotto per fargliene consegna), non é possibile la confisca per equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perché l'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesi dell'art. 322 ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza della fattispecie penale e darebbe luogo ad una 'sanzionè sproporzionata rispetto alla 'ratiò della disposizione.

Nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione é giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2014, n. 9929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9929
    Data del deposito : 13 febbraio 2014

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