Sentenza 30 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2002, n. 18359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18359 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 8359 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto Lavors - pagaments Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 10657/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 13428/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere 14808/00 излио Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Cron. Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere Rep. 4898 ha pronunciato la seguente Ud. 09/10/02 S ENTENZA sul ricorso proposto da: LA OC CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato | GIOVANNI MAGNANO DI S LIO, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO MORELLI, giusta delega in atti;
ricorrente contro | LA OC CONCETTO, RE MA;
intimati e sul 2° ricorso n° 13428/00 proposto da: OC CONCETTO, elettivamente domiciliato in ROMA LA VLE BRUNO BUOZZI 72, presso lo studio dell'avvocato2002 1309 FILIPPO GARGALLO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE -1- PICCIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro elettivamente domiciliato in ROMA LA OC CA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONINO MORELLI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
RE MA;
intimata e sul 3° ricorso n° 14808/00 proposto da: MA, elettivamente domiciliata in ROMARE VIA G GALILEI 45, presso 10 studio dell'avvocato MARCELLO MAGNANO S LIO, difesa dall'avvocato ANTONINO TRIBULATO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LA OC CA;
- intimato avverso la sentenza n. 959/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 24/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
-2- Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei tre procedimenti trattandosi di ricorsi avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale di La OC CO;
rigetto del ricorso incidentale di quello di EL AR. -3- R.G.N.10657+13428+14808/00 Oggetto:Lavori-pagamento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 10 gennaio 1977, La OC EL conveniva in giudizio davanti al tribunale di Siracusa i coniugi La OC TA e LO AR, chiedendone la condanna al pagamento della differenza tra la somma di lire 25.318.000 a lui dovuta per la costruzione, su incarico degli stessi, del secondo piano dello stabile in Via Cavour n.10, a Francofonte, e quella già ricevuta, oltre aglidi lire 16.940.000 interessi e spese. Si costituivano i convenuti per chiedere il rigetto della domanda, la LO, per non avere mai conferito alcun incarico all'attore, e La OC CO, per avergli corrisposto tutto quanto dovuto. Con sentenza del marzo 1985 il tribunale di Siracusa rigettava la domanda nei confronti della LO, ritenendola estranea al contratto intercorso con La OC EL per l'esecuzione dei lavori di cui sopra ed escludendo, inoltre, che la sua qualità di coniuge di La OC CO 2 fosse sufficiente a far sorgere a suo carico alcuna obbligazione;
rigettava parimenti la domanda nei confronti del predetto La OC sulla SE della scrittura di quietanza da lui prodotta. Proponeva appello La OC EL, contestando, tra l'altro, la veridicità della scrittura prodotta dal convenuto e proponendo, all'uopo, querela di falso. Si costituivano i coniugi La OC CO e LO AR, i quali, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, proponevano, a loro volta, appello incidentale avversO la statuizione del tribunale in ordine alle spese. Sospeso il procedimento di appello a seguito della querela di falso, il giudizio riassunto da La OC EL davanti al tribunale di Siracusa per 1'accertamento della falsità della suindicata scrittura si concludeva con la sentenza del 14 ottobre 1992, con la quale si statuiva che "l'espressione dichiaro di non avere più nulla ad avere", interpolata in detto documento, era falsa ed andava pertanto cancellata. Divenuta irrevocabile tale sentenza, La OC EL ha riassunto, quindi, la causa davanti alla corte di appello di Catania, che, con sentenza 3 depositata il 24 dicembre 1999, in parziale riforma di quella impugnata, ha condannato La OC CO al pagamento in favore di La OC EL della somma di lire 3.716.336, oltre gli interessi, al tasso legale in vigore nei vari periodi, dal 4 dicembre 1976 fino al soddisfo;
ha confermato, nel resto, l'impugnata sentenza e compensato interamente tra tutte le parti le spese del grado. Queste, in sintesi, le ragioni della decisione. Per quanto riguarda la posizione della LL, la corte ha escluso che vi sia stato alcun rapporto della stessa con l'attore, relativamente ai lavori i quali costui ha chiesto il pagamento del per residuo importo, e, pertanto, nessuna obbligazione è sorta a carico di lei;
essendo del tutto inidonea, inoltre, a fondare alcuna pretesa nei suoi confronti la qualità di coniuge di La OC CO. D'altra parte, la prospettazione in termini di alla proprietà indebito arricchimento, legata dell'area sulla quale stata realizzata la costruzione, formulata per la prima volta in grado di appello, non può trovare ingresso nel processo, stante il disposto dell'art. 345 c.p.c. 4 In conclusione, l'appello proposto da La OC EL nei suoi confronti non è fondato. Come parimenti non è fondato l'appello di lei per la disposta compensazione delle spese. E' fondato, invece, quello proposto nei confronti di La OC CO, in quanto, una volta esclusa l'efficacia liberatoria della scrittura da lui prodotta in giudizio, è risultato provato, sulla dell'espletata istruttoria, che La OC SE EL ha organizzato i mezzi e la mano d'opera necessari per l'esecuzione della costruzione per conto del predetto La OC CO, per cui il rapporto intercorso tra i due va qualificato come appalto. Ne discende che deve essere riconosciuto all'appaltatore il relativo compenso, determinato dal consulente tecnico in lire 20.656.000; e, poiché 1.2 egli ha già percepito acconti per complessive lire 16.940.000, è ancora creditore della somma di lire 3.716.336, cui vanno aggiunti gli interessi dal 4 dicembre 1976, data della costituzione in mora. Non gli spetta, invece, il maggior danno da svalutazione, in quanto la relativa domanda è stata proposta nel corso del giudizio di primo grado 5 soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 1982, e non potendosi riconoscere, d'altra parte, che vi sia stata accettazione del contraddittorio sul punto. Conseguentemente la domanda di rivalutazione proposta in appello è inammissibile, impingendo nel divieto di cui all'art.345 c.p.c. Ricorre per la cassazione della sentenza La OC EL, deducendo tre motivi di gravame. Resistono con distinti controricorsi La OC TA e LO AR, che propongono, a loro volta, ricorsi incidentali, affidandoli ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La OC EL ha denunciato, con il proposto gravame, violazione ed errata interpretazione di norme e(art.360 n.3 c.p.c.) nonché insufficiente contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.), con riferimento ai seguenti punti: 1) mancato riconoscimento, da parte del giudice di appello, del maggior danno da svalutazione da lui subito, la cui prova, attesa l'accertata sua imprenditore, da un lato,qualità di e considerato il lungo periodo di tempo di ben 6 ventitre anni dall'epoca in cui sorto il è in re ipsa. Tale danno, credito, dall'altro, inoltre, se non espressamente rinunciato dalla parte, deve essere riconosciuto d'ufficio ed anche in grado di appello, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione risarcitoria e debbono ritenersi sempre compresi nell'originario "petitum”. 2) Esclusione di LO AR dall'obbligo di pagamento di quanto ancora dovuto а La OC EL, laddove la stessa vi era tenuta, al pari del marito, sia in SE a contratto sia per arricchimento, essendo stata laindebito costruzione eseguita su terreno di sua proprietà e in SE a progetto a lei intestato. La domanda di indebito arricchimento non costituiva, comunque, domanda nuova, per cui appare errata la statuizione della corte che l'ha ritenuta inammissibile ex art.345 c.p.c. 3) Compensazione delle spese, disposta senza la sussistenza di validi motivi. incidentale La OC CO ha Con il ricorso dell'art.934 C.C., in denunciato violazione 7 relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., per la mancata condanna di LO AR, proprietaria del terreno sul quale è stata realizzata la costruzione e, quindi, proprietaria della costruzione medesima, al pagamento delle somme ancora dovute a La OC EL, e, conseguentemente, per la mancata esclusione di qualsiasi onere di pagamento a carico di esso La OC CO. LO AR si è doluta, a sua volta, con "controricorso incidentale" per la mancata condanna di La OC EL alle spese processuali di tutti gradi del giudizio. Il ricorrente principale ha depositato memoria. Il ricorso di La OC EL è infondato. Quanto al primo motivo, si Osserva che, a ben vedere, il ricorrente non ha censurato, con tale motivo, la statuizione della corte con cui non gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, a causa della "novità" della relativa domanda, proposta nel giudizio di primo grado soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni e della mancata accettazione del contraddittorio su di essa, e 8 riproposta poi in appello, in violazione del divieto di cui all'art.345 c.p.c. Egli si duole precisamente del fatto che la corte di appello, omettendo di considerare che il danno da svalutazione monetaria è una componente indefettibile del danno che subisce l'imprenditore per il ritardo nel pagamento delle somme che gli sono dovute, per cui il ristoro anche per tale maggior danno non può non essere compreso nella conseguente domanda di risarcimento all'inadempimento del debitore, ha ritenuto che la qualità di erroneamente che, nonostante imprenditore di esso ricorrente risultasse per tabulas, fosse necessaria un'apposita domanda per siffatta "voce" di danno;
laddove, per converso, avrebbe dovuto riconoscere, anche d'ufficio ed in specificatamentegrado di appello, e pur se non richiesta, la rivalutazione. Senonchè, tale critica appare chiaramente inconferente, in quanto, a prescindere che nel giudizio di merito non è stata neppure presa in è dato desumere daiconsiderazione, per quanto fatti esposti in sentenza, la qui dedotta qualità di imprenditore del ricorrente, e tanto meno si è discusso degli elementi presuntivi, perché 9 evidentemente da lui non prospettati, riconducibili a tale qualità del creditore, che avrebbero quanto meno attenuato l'onere posto a suo carico di provare il maggior danno ex art.1224, comma 2 C.C., dipendente dal ritardo nel pagamento del richiesto corrispettivo (ved. sent.n.9843/98 e 195 n.12422 è certo che la ratio decidendi adottata ' dalla corte di appello, in conformità a principi enunciati da questa Suprema Corte, per negare, nel caso concreto, il diritto del La OC al risarcimento del maggior danno da svalutazione ( accettazione del domanda nuova e mancata e, sul punto, ved. SS.UU. contraddittorio;
n.4712/96 e sez.III, n.3635/98), non stata specificatamente contestata e, dunque, il primo motivo non può essere accolto. Parimenti priva di pregio è la censura di cui al secondo motivo, essendo corretta la statuizione, basata su motivazione logica ed aderente alle risultanze di causa, con la quale è stato escluso che LO AR, estranea al contratto concluso dal coniuge La OC CO con La OC EL, per l'esecuzione dei lavori per i quali il secondo ha chiesto il pagamento del pattuito corrispettivo, fosse tenuta a corrispondere, 10 insieme al marito, quanto ancora allo stesso dovuto per tale titolo. Come altrettanto corretta è la statuizione con cui è stata rigettata la domanda di condanna della LO al pagamento del predetto importo a titolo di indebito arricchimento, per essere, la stessa, proprietaria del terreno su cui sono stati trattandosi, come evidenziatoeseguiti i lavori, dalla corte, di domanda nuova e quindi, inammissibile ex art.345 c.p.c. Il terzo motivo, relativo alla disposta evidentementecompensazione delle spese, rimane assorbito. In conclusione, il ricorso di La OC EL They va rigettato. Uguale sorte merita quello incidentale di La OC dolutoCO, che, con l'unico motivo, si della mancata condanna di LO AR, quale proprietaria del terreno su cui è stata realizzata la costruzione, al pagamento ex art.934 C.C. di quanto ancora dovuto a La OC EL. La censura è nuova, non essendo stata mai prima dedotta dal ricorrente incidentale la questione relativa alla pretesa obbligazione della LO 11 di pagare а La OC EL il corrispettivo dei lavori, per essere stati questi eseguiti su terreno di sua proprietà, e, pertanto, essa non può trovare ingresso in questa sede. Non è, infine, censurabile la integrale compensazione delle spese tra La OC EL e la EL disposta dalla corte di appello per giusti motivi, indicati in sentenza, di cui si è doluta la EL con il ricorso incidentale, e, rigettato perquindi, anche questo Va l'infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Ricorrono anche in questa sede giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002 Il consigliere est. Il presidente (Dr.O ndo Schettino)SchetThis lett (Dr. Vincenzo Calfapistra) IL CANCELLIERE C1 RAco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 38 DIC. 2002 CANCELLIERE C1 RA NI