Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
In tema di corruzione, è assoggettabile a confisca, ex art. 322 ter secondo comma cod. pen., quale prezzo del reato l'utilità materialmente corrisposta al corrotto, se alla promessa segue la dazione, o, alternativamente, l'utilità promessa, se la dazione non ha luogo. (Conf. Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 31692, non massimata sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 31691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31691 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/06/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1253
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 9365/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG MA, n. a Firenze il 24.1.1929;
avverso la ordinanza in data 16 - 17 febbraio 2007 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Mercatali Gianna, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, adito ex art.324 c.p.p., confermava il decreto in data 20 ottobre 2006 del Giudice
della udienza preliminare del Tribunale di Genova con il quale era stato disposto a carico di MA AG il sequestro preventivo di Euro 103.291,38 a norma dell'art. 322 ter c.p. relativamente alla imputazione di corruzione attiva in atti giudiziari (capo 50), ex artt. 319, 319 ter, 321 c.p. (in Firenze, il 19 marzo 2002). Rilevava il Tribunale che dagli atti emergeva il fumus del delitto di corruzione continuata, che, sulla base della contestazione, consisteva nel fatto che il CA, nella veste di presidente del consiglio di amministrazione di una società interessata all'acquisto di un cespite nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, aveva carpito gli illeciti favori di NO IG, all'epoca dei fatti giudice della medesima procedura esecutiva, dal medesimo conclusa con l'aggiudicazione del cespite alla società del CA a seguito della indebita esclusione della più elevata offerta di un terzo, in cambio della promessa della somma di L. 200 milioni, con la successiva consegna della minor somma di L. 112.608.000. comprensiva degli oneri di legge, alla coimputata IA NI, convivente del IG.
La consumazione del reato, secondo il Tribunale, doveva essere collocata al 19 marzo 2002, data nella quale la NI aveva incassato la seconda tranche degli onorari.
Sempre secondo il Tribunale, era infondata la prospettata eccezione di incompetenza territoriale, ex art. 11 c.p.p., del Tribunale di Genova e corretta la quantificazione della somma sequestrata, assoggettabile a confisca.
Ricorre per Cassazione personalmente l'imputato, deducendo:
1. Violazione dell'art. 322 ter c.p. nonché dell'art. 321 c.p., comma 2 bis. La somma sequestrata corrisponde a quella promessa alla libera professionista NI e non al pubblico ufficiale IG, come si ricava dal preciso tenore del capo di imputazione, mentre l'art. 322 ter c.p. richiede che il denaro sia stato dato o promesso al pubblico ufficiale.
2. Violazione della L. n. 300 del 2000, art. 15. L'operatività della confisca per equivalente è espressamente limitata dall'art. 15 della legge ai reati commessi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima (26 ottobre 2000).
La promessa della dazione di L. 200 milioni era anteriore a tale data.
Il Tribunale ha osservato che il reato si era consumato alla data della effettiva dazione alla NI di L. 92 milioni, oltre agli oneri di legge, avvenuta il 19 marzo 2002; ma ciò contrasta logicamente con l'assunto secondo cui, ai fini del quantum da confiscare, si doveva fare riferimento alla antecedente promessa.
3. Ulteriore violazione dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 322 ter c.p. in punto di quantificazione della somma sequestrata. Questa è stata determinata in Euro 103.291,38 (corrispondente alla promessa di L. 200 milioni), ma la somma effettivamente corrisposta alla NI era di L. 92 milioni, oltre IVA e CPA. Quindi il sequestro doveva essere parametrato a quest'ultima.
4. Violazione dell'art. 11 c.p.p. e della L. n. 420 del 1998, art. 8 e dell'art. 16 c.p.p. per incompetenza territoriale e funzionale del giudice che ha emesso il decreto di sequestro, essendo in suo luogo competente il G.u.p. del Tribunale di Bologna.
Il più grave dei reati contestati in continuazione, è quello di concussione ascritto al IG (capo 141), che è stato consumato anteriormente al 22 dicembre 1998, quando era ancora vigente il precedente testo dell'art. 11 c.p.p., relativo alla competenza per procedimenti riguardanti magistrati, alla stregua del quale la competenza andava individuata nel Tribunale di Bologna (sede del capoluogo di distretto più vicino a quello di Firenze) e non in quello di Genova, individuabile invece secondo il nuovo testo dell'art. 11 c.p.p., ispirato a criteri tabellari. D'altro canto, in base alla disposizione transitoria della predetta L. n. 420 del 1998, art. 8, l'art. 11 c.p.p., nel testo novellato, si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Di conseguenza, una volta individuata la competenza funzionale - territoriale per il più grave reato nel Tribunale di Bologna, questo attraeva a sè la competenza per l'ulteriore reato in continuazione, a norma dell'art. 16 c.p.p., comma 1. Quanto alla imputazione di bancarotta aggravata contestata al capo 168, essa non ha alcuna connessione con i reati addebitati al CA.
5. illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter c.p. e dell'art.321 c.p.p., comma 2 bis, in relazione all'art. 24 Cost., all'art. 27 Cost., comma 2, e all'art. 111 Cost..
La disciplina in esame ha snaturato la funzione cautelare del sequestro preventivo, configurandolo, come riconosciuto anche dalle Sezioni unite nella sentenza 25 ottobre 2005, ric. Muci, alla stregua di una sorta di anticipazione della pena sottratta a qualsiasi finalità cautelare, sulla base di una mera delibazione della astratta configurabilità del reato al di fuori del contraddittorio tra le parti, in contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, dal tenore della imputazione si ricava che i pagamenti effettuati in favore della NI erano stati concordati dal CA con il giudice IG, convivente di quella, che proprio a fronte di tale utilità aveva compiuto gli abusi contestatigli nell'ambito della procedura esecutiva de qua. Non rileva affatto che non sia stato contestato al CA di avere effettuato i pagamenti alla NI presupponendo come destinatario finale di essi il giudice IG.
Dalla completa ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale, anche in considerazione dei fatti contestati nel distinto reato di cui al capo 48 (non interessato dal provvedimento cautelare ratione temporis), può ricavarsi il dato secondo cui la NI operava come adiecta solutionis causa indicata dal pubblico ufficiale al presunto corruttore;
e ciò sulla base di ineccepibili considerazioni logiche, atteso che la NI non risultava avere spiccate capacità professionali ma esclusivamente il "merito" di essere la convivente del predetto giudice.
D'altro canto, come pure perspicuamente osservato dal Tribunale, non è pensabile che l'art. 322 ter assoggetti a confisca solo le utilità materialmente date al pubblico ufficiale, dato che la fattispecie di corruzione, compresa quelli in atti giudiziari, prevede che il prezzo del reato possa essere ricevuto dal corrotto "per sè o per un terzo", ponendo al centro della condotta antigiuridica non la destinazione finale dell'utilità ma l'impulso che alla corresponsione di essa abbia dato il pubblico ufficiale.
2. Il secondo motivo appare infondato.
La giurisprudenza di legittimità, partendo dalla premessa che il reato di corruzione rappresenta una fattispecie a duplice schema perché si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo della utilità, è ormai da tempo consolidata nel senso che, se tali atti sì susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva e si approfondisce l'offesa tipica del reato, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (v. tra le ultime Cass., sez. 6^, 4 maggio 2006, Battistella;
Id., 5 ottobre 2006, Caliendo). Data questa precisazione in diritto, ed essendo indiscutibile che nella specie i pagamenti alla NI sono avvenuti in date posteriori a quella dell'entrata in vigore della normativa sulla confisca "per equivalente", viene ad essere superata ogni ragione di doglianza del ricorrente sul punto.
3. Il terzo motivo appare invece fondato.
In base all'art. 322 ter c.p., comma 2, in caso di corruzione attiva, deve essere disposta a carico del corruttore la confisca di beni corrispondenti per valore al profitto del reato, comunque "non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale".
Ora, la locuzione "date o promesse" contenuta nella riferita norma non abilita una interpretazione di essa nel senso che assoggettabile a confisca sia il maggior valore tra quello dato e quello promesso, perché non è questo il senso letterale delle parole usate dal legislatore;
inoltre, da un punto di vista logico - sistematico, pare doversi affermare che detta locuzione, riecheggiando la struttura a duplice schema del delitto di corruzione, esprima il precetto di ancorare il valore confiscabile a quello materialmente corrisposto, se alla promessa segue la dazione, o alternativamente a quello promesso, se la dazione non ha luogo.
Infatti, se è vero che la successiva dazione approfondisce la lesione del bene giuridico del reato, è in questa che si viene a consolidare l'utilità costituente il prezzo della corruzione, venendo così - come sopra precisato - a perdere di autonomia l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva.
Nel caso in esame, stando alla imputazione, il CA avrebbe promesso di corrispondere alla NI un compenso pari a L. 200 milioni, ma poi avrebbe corrisposto effettivamente alla medesima la più ridotta somma di L. 112.608.000, comprensiva di IVA e CPA. Posti tali principi, appare opportuno rimettere al Tribunale il compito di determinare l'esatto importo della somma da sottoporre a sequestro, che andrà meglio verificata sulla base delle risultanze documentali acquisite agli atti;
e pertanto su tale punto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Genova.
4. Il quarto motivo appare inammissibile.
Il giudice che ha emesso il decreto di sequestro era il giudice della udienza preliminare.
La competenza ad emettere la misura cautelare reale deriva dunque da tale funzione (v. art. 321 c.p.p., comma 1), che potrebbe essere messa in discussione solo in sede di udienza preliminare o, in caso di rigetto, in sede di questioni preliminari al dibattimento, ex art.21 c.p.p., comma 2. Non occorre in questa sede accertare se la incompetenza territoriale del g.u.p. sia stata eccepita nel corso della udienza preliminare. Ciò che conta è che la competenza incidentale alla emissione delle misure cautelari, personali o reali, segue inderogabilmente la competenza funzionale (nella specie, quella di giudice della udienza preliminare), sicché in tanto può essere riconosciuta l'incompetenza del giudice a emettere provvedimenti incidentali in quanto sia riconosciuta, nella propria sede, la sua incompetenza a trattare il merito del procedimento (v. Cass., sez. 2^, 4 giugno 1998, Maddaloni). Tale conclusione non pregiudica in alcun modo le questioni già proposte o che si riterrà da parte della difesa di reiterare circa la incompetenza del Tribunale di Genova, ratione temporis, ex art. 11 c.p.p., in relazione alla differenza del criterio attributivo della competenza antecedentemente alla modificazione apportata a tale norma dalla L. 2 dicembre 1998, n. 420 e alla relativa disciplina intertemporale di cui all'art. 8.
È solo il caso di precisare che anche in materia di misure cautelari reali vale il disposto dell'art. 27 c.p.p. (v. da ultimo Cass., sez. 2^, 27 giugno 2000, Sallustro).
5. La proposta questione di costituzionalità dedotta nel quinto motivo di ricorso, a prescindere dalla sua fondatezza, appare inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a rimarcare la natura sanzionatoria che, secondo la sua opinione, rivestirebbe l'istituto della confisca per equivalente, senza precisare in alcun modo come tale pretesa fisionomia dell'istituto rileverebbe nel procedimento a quo.
Le questioni sollevate con riferimento al fumus delicti, attinenti per lo più alle garanzie difensive, sono comuni ad ogni tipo di sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
e quelle relative all'assenza del presupposto del periculum in mora, stante la drastica previsione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 bis, appaiono formulate astrattamente, non essendo precisato nel ricorso perché, nel caso concreto, tale pericolo potrebbe essere considerato non ravvisabile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007