Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo avente per oggetto parte di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio e della relativa pratica edilizia in originale - nell'ambito di indagini per i reati di cui agli artt. 481, 483, 479, 323 e 361 cod. pen. - omettendo di esaminare il dato nuovo, rispetto alla materia precedentemente valutata, costituito dall'esclusione di pericoli per l'equilibrio statico dell'immobile, oggetto di sequestro, definitivamente accertata in sede civile e coincidente con il profilo di pericolo per la pubblica incolumità che concorreva a definire l'esigenza cautelare nel precedente giudizio in sede penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2011, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/12/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1794
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 35546/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Sezione del riesame del Tribunale di Milano in data 26.5.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore dell'indagato Avv. Amitrano Margaret in sostituzione dell'Avv. Berta Samuele, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 14.4.2011 con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo di parte di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio in Corso Buenos Aires di Milano, sito in area di proprietà della s.p.a. Orceana Costruzioni, e della relativa pratica edilizia in originale, nell'ambito di indagini per i reati di cui agli artt. 481, 483, 479, 323 e 361 cod. pen., commessi fino al 5.5.2010. Le ipotesi di reato per le quali si procedeva riguardavano in particolare la falsa attestazione dell'essere i sottotetti dell'immobile di altezza superiore a quella reale e tale da consentirne la trasformazione in appartamenti.
Il Tribunale osservava che sulle questioni sollevate con fatto di appello si era formato il giudicato cautelare a seguito di precedente pronuncia in sede di riesame, non sottoposta a ricorso per cassazione, e che l'unico elemento nuovo, rappresentato da una decisione in sede civile che aveva escluso pericoli per la staticità dell'edificio, non superava detto giudicato per la limitata cognizione del procedimento in esito al quale la decisione stesse era stata emessa e per la non incidenza del tema trattato rispetto alle esigenze cautelari per le quali il sequestro era stato disposto, individuate nella possibilità di aggravamento delle conseguenze degli illeciti edilizi e della commissione di ulteriori reati in conseguenza della disponibilità dell'area e del completamento delle opere.
2. Il ricorrente, quale rappresentante legale della Orceana Costruzioni in quanto terza estranea, deduce:
2.1. violazione di legge in ordine alla configurabilità dei reati e delle esigenze cautelari, osservando che la circolare del Comune di Milano n. 2 del 2004, la quale escludeva l'approvazione di progetti di recupero abitativo di sottotetti costituiti da intercapedini di altezza massima inferiore a m. 1,80, doveva ritenersi superata dalla successiva disposizione della L.R. Lombardia n. 12 del 2005, art. 63, comma 1 bis, nel quale, nell'ambito di una normativa complessivamente intesa a favorire il recupero di strutture esistenti, non era indicata un'altezza minima per i sottotetti oggetto di ristrutturazione, e che tanto esclude nella specie la commissione di illeciti edilizi in conseguenza della prosecuzione delle opere;
2.2. vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rammentando che l'ordinanza pronunciata in sede di riesame, nel richiamare i dubbi espressi nelle relazioni tecniche sulla tenuta delle strutture portanti dell'edificio per effetto degli accresciuti carichi nei sottotetti, aveva escluso la rilevanza delle osservazioni difensive sulla pendenza di una causa civile in merito presso il Tribunale di Milano per il mancato deposito della consulenza tecnica disposta in quella sede, e lamentando che, nonostante tale punto fosse stato risolto con decisione irrevocabile nell'escludere il pericolo per la stabilità dell'edificio, l'Istanza di dissequestro sia stata rigettata in base alle diverse conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, superate dalla relazione tecnica allegata all'atto di appello, e l'ordinanza impugnata abbia confermato il rigetto anche per la limitata cognizione dell'accertamento in sede civile, in tal modo invadendo indebitamente la sfera di attribuzioni della giurisdizione civile;
2.3. violazione di legge nella ritenuta sussistenza del legame pertinenziale fra i reati ipotizzati ed i beni sottoposti a sequestro, osservando che l'immobile non costituisce mezzo indispensabile per la commissione dei reati di falso, e che il sequestro della pratica edilizia in originale si risolve in un'indebita invasione nella sfera di attività della pubblica amministrazione e nell'illegittimo impedimento della prosecuzione delle attività edilizie e commerciali netta parte del cantiere non sottoposta a vincolo per l'impossibilità di annotare gli aggiornamenti necessari alla vendita delle singole unità immobiliari.
2.4. violazione di legge nella disposizione del sequestro nei confronti di un terzo estraneo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso relativi alla ravvisabilità delle esigenze cautelari ed al nesso pertinenziale fra i beni sequestrati ed i resti ipotizzati, da esaminarsi contestualmente in considerazione della loro stretta connessione nella situazione in esame, sono fondati. È opportuno premettere che la preclusione derivante da una precedente pronuncia in sede di riesame può essere superata dalla prospettazione di nuovi elementi di valutazione ed inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (Sez. 6, n. 4112 del 30.11.2006, imp. Di Silvestro, Rv. 235610). Nel caso di specie, elemento sicuramente nuovo rispetto alla materia precedentemente valutata è costituito dall'esclusione di pericoli per l'equilibrio statico dell'immobile oggetto di sequestro, definitivamente versificata in sede civile. Incongrua è sul punto la motivazione del provvedimento impugnato laddove la stessa si fonda in misura determinante sull'assunto della limitata cognizione della pronuncia civilistica, emessa nell'ambito di causa di denuncia di nuova opera o di danno temuto fra la Orceana e la società immobiliare Monforte;
asserzione che non considera come oggetto sostanziale della causa, pur nella diversa sede giudiziale, fosse esattamente la stabilità dell'immobile in conseguenza delle opere di recupero dei sottotetti, in quanto tale coincidente con il profilo di pericolo per la pubblica incolumità che concorreva a definire l'esigenza cautelare nel precedente giudizio in sede penale. La motivazione stessa risulta di conseguenza carente nel momento in cui si sottrae all'onere di esaminare il dato sopravvenuto nella prospettiva dell'effettiva sussistenza di pericolo di commissione di ulteriori reati o di aggravamento delle conseguenze di quelli ipotizzati e del permanere di un legame pertinenziale fra questi ultimi reati ed i beni in sequestro.
in questa prospettiva, altrettanto carente è l'ordinanza oggetto di ricorso in ordine alla necessaria rivalutazione della prospettabilità del pericolo di commissione di illeciti edilizi rispetto al dato normativo evidenziato dal ricorrente. Le descritte lacune motivazionali rendono consequenzialmente prive di supporto logico ed argomentativo le conclusioni del Tribunale in ordine al perdurare della necessità di mantenere il sequestro dei beni rispetto ad esigenze cautelari ricollegabili ai reati ipotizzati, ed inadeguata a tal fine la generica affermazione sulla possibilità di aggravamento delle conseguenze dei reati contro la pubblica amministrazione. La motivazione del provvedimento non da invero conto di alcuna ragione per la quale la disponibilità degli immobili in capo alla Orceana protrarrebbe la commissione o aggraverebbe le conseguenze dei reati di falso, abuso d'ufficio ed omessa denuncia per i quali il sequestro veniva disposto- giustificazione tanto più necessaria con riguardo a beni che, rispetto a detti reati non presentano all'evidenza il collegamento sia pur indiretto che, unitamente ai pericolo nascente dalla loro libera disponibilità, costituisce presupposto per Assolutamente carente è infine la motivazione del provvedimento impugnato m merito alla necessità del sequestro della pratica edilizia in originale, non essendo stata valutata la possibilità di conseguire risultati ugualmente utili per le indagini attraverso l'acquisizione di copia della documentazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità ricorrenti anche per le misure cautelari reali (Sez. 5, n. 8l 52 del 21.1.2010, imp. Magnano, Rv. 246103). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio a, Tribunale di Milano per un nuovo esame che tenga conto delle evidenziate necessita motivazionali, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012