Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
La "preclusione processuale", che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata. (Nella specie, la Corte ha precisato che il divieto di "bis in idem" comporta, in tema di sequestro probatorio, l'impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell'accusa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2008, n. 34607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34607 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
346 07 / 08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/06/2008
SENTENZA N.1927/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CARMENINI SECONDO LIBERO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. PAGANO FILIBERTO
N. 008310/2008 2. Dott. MONASTERO FRANCESCO
11 3. Dott. ZAPPIA PIETRO
4.Dott. AMBROSIO ANNAMARIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 27/08/1964 1) AV TA
N. IL 14/08/1973 2) TE MONICA
avverso ORDINANZA del 28/01/2008
TRIB. LIBERTA' di ROVIGO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMBROSIO ANNAMARIA
Tette/sentite le conclusioni del P.G. Dr
Gay
Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Mario Bacchiega che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso:
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 28-1-2008, il Tribunale di Rovigo, in sede di riesame,
confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in data 1-12-2007 dal P.M. presso lo stesso Tribunale nei confronti di AV MB e TE CA in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p.p..
In motivazione il Tribunale dava atto che il sequestro in oggetto era stato preceduto da decreto di perquisizione e di sequestro, disposto dal P.M. in data 5-11-2007, a seguito del quale, in data 14-11-2007, era stati sequestrati un computer ai danni della TE ed elettrodomestici, apparecchi elettronici e telefonici, nonché alcune scatole relativi ad apparecchi elettronici (decoders, computers, lettori DVD ecc), elettrici e telefonici a carico del AV;
vi era stato, poi, un ulteriore sequestro ad iniziativa della G.d.F. che sottoponeva a vincolo tutta la documentazione e gli atti già acquisiti nel corso di una verifica fiscale eseguita nel gennaio 2007 a carico del AV, sequestro convalidato dal P.M. con decreto in data 27-11-2007; proposta istanza di riesame da parte degli indagati nei confronti di entrambi i provvedimenti di sequestro, il P.M. procedente - in pendenza della procedura di riesame aveva reiterato il sequestro probatorio di quanto già sequestrato in data 14-11-
2007 specificando le analitiche finalità probatorie nei seguenti termini: «ritenuta la necessità
di acquisire i beni elencati in quanto trattasi di cose pertinenti al reato necessarie ai fini probatori: in particolare appare necessario effettuare l'analisi del contenuto dei p.c. in uso agli indagati, per verificare, tra l'altro, se vi siano elementi riferibili ai beni rinvenuti presso l'abitazione del AV;
verificare a chi appartengono questi ultimi, anche attraverso l'analisi dei codici a barre apposti sulle confezioni;
verificare se gli scontrini, le ricevute, i fogli manoscritti e gli altri documenti rinvenuti abbiano attinenza con beni oggetto di ricettazione, aventi caratteristiche analoghe a quelli rinvenuti presso l'abitazione del auf ого
1 AV».
Il Tribunale precisava che quest'ultimo sequestro (e cioè quello di cui qui si discute)
era stato eseguito in data 6-12-2007 sui beni di cui agli allegati verbali e, cioè, i due verbali di sequestro (già) eseguito in data 14-11-2007 rispettivamente a carico del AV e della
TE su computers e apparecchi vari;
non costituivano, invece, oggetto di detto sequestro (nonostante fossero menzionati nella motivazione e nel dispositivo del decreto)
«gli scontrini, le ricevute, i fogli manoscritti» e gli altri documenti che erano stati oggetto di sequestro ad iniziativa della P.G. sulla documentazione già acquisita in sede di verifica fiscale, sequestro convalidato il 27-11-2007. In seguito l'istanza di riesame avverso il primo provvedimento di sequestro (quello eseguito in data 14-11-2007) era stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, mentre il decreto di convalida del 27-11-2007 (sequestro eseguito dalla P.G. il precedente 26-11-2007) era stato annullato per mancanza di motivazione.
Ciò premesso, il Tribunale riteneva che il P.M. avesse legittimamente reiterato il provvedimento di sequestro del 5/14-11-2007 (in pendenza della procedura di riesame e nel timore che venissero annullati alcuni dei provvedimenti già eseguiti), peraltro argomentando in maniera più diffusa e approfondita che nel primo provvedimento;
precisava, che il divieto del ne bis in idem in materia cautelare si applicava solo quando la caducazione del
-come era possibile la provvedimento dipendeva da motivi di merito;
al contrario reiterazione del provvedimento già annullato per motivi formali allo stesso modo era
possibile la reiterazione del provvedimento di cui fosse stato chiesto l'annullamento per motivi formali, come era avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale osservava, dunque, che dagli atti emergevano elementi sufficienti a configurare il fumus del delitto di ricettazione (o forse, più di quello, di furto aggravato in concorso) avuto riguardo al tenore della corrispondenza e.mail tra gli indagati e il AV e i terzi acquirenti via internet tramite siti di aste on line, al rinvenimento di numeroso materiale ancora contenuto negli imballaggi Carrefour (dove lavorava, come addetta al ricevimento merce la TE, sentimentalmente legata al AV), alle discrepanze tra gli есл
2 scontrini emessi dalla Carrefour, agli ammanchi rilevati nel magazzino Carrefour,
all'accredito delle somme percepite dalle vendite via internet su conto della TE.
Sulla base di questi e altri elementi il Tribunale riteneva riscontrata l'ipotesi accusatoria secondo cui i beni provenienti dal magazzino Carrefour era stati sottratti dalla
TE per essere rivenduti via internet a prezzi concorrenziali dal compagno AV;
precisava che non era esatto l'assunto difensivo, secondo cui il direttore del supermercato
Carrefour non aveva denunciato alcun furto o appropriazione indebita, poiché dalla lettura della querela risultava che il denunciante aveva verificato che mancavano alcuni articoli,
solo dopo essere stato informato dalla G.d.F. del rinvenimento dei beni nell'appartamento del AV. Analogamente la tesi secondo cui i beni in questione erano stati tutti acquistati regolarmente all'ipermercato Carrefour presupponeva verifiche nel merito che non erano consentite in sede di sequestro;
d'altra parte proprio per accertare la corrispondenza della merce sequestrata a quella mancante era stato disposto il sequestro.
1.2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione AV
MB e TE CA, formulando i seguenti motivi.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 253 c.p.p.-omessa o insufficiente motivazione del decreto emesso dal P.M. Con il primo motivo si deduce che la motivazione in ordine alle esigenze probatorie è solo apparente: ciò in quanto in quanto dall'esame del computer non si potrebbe mai pervenire a individuare a chi appartengono i beni rinvenuti nell'abitazione del AV, mentre i fogli, gli scontrini ecc., menzionati nel provvedimento di sequestro, neppure facevano parte del materiale sequestrato;
quanto ai beni rinvenuti nell'abitazione del AV mancherebbe del tutto la motivazione.
- Violazione di legge- violazione dell'art.649 c.p.p.-violazione del principio del ne bis in idem Con il secondo motivo si deduce che il P.M. non poteva reiterare l'originario
-
provvedimento di sequestro perché viziato nel merito;
a tali effetti la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, secondo cui in materia cautelare il principio del ne bis in idem opera solo nel caso in cui la caducazione del precedente provvedimento sia stata determinata da ragioni di merito, e non anche quando sia dipeso da ragioni di carattere procedimentale o
Day 3 formale non risulterebbe pertinente, dal momento che, nella fattispecie, è stato lo stesso
Tribunale a riconoscere che il precedente provvedimento di sequestro era affetto da un vizio di natura non formale, ma sostanziale, tanto da ammettere che, con l'ultimo decreto, il P.M.
aveva motivato in maniera assai più diffusa e approfondita.
· Violazione di legge -violazione degli artt.125 e 253 c.p.p.-motivazione illogica e contraddittoria in ordine al fumus del reato di ricettazione di cui all'art.648 c.p. mancata valutazione dei documenti della difesa ai fini della decisione allo stato degli atti.- Con il terzo motivo si deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, dal momento che il Tribunale dopo avere affermato l'astratta configurabilità del reato di
- ricettazione contestato ha ritenuto più probabile l'ipotesi di furto aggravato;
il Tribunale,
-
poi, oltre ad avere ipotizzato una condotta diversa da quella contestata dal P.M., avrebbe ritenuto sufficiente a configurare l'ipotesi delittuosa la mera coincidenza di tipologia tra i beni rinvenuti nell'abitazione del AV e quelli indicati, per lo più in termini generici,
nell'atto di denuncia-querela, omettendo di esaminare la documentazione prodotta dalla difesa.
2.1. Relativamente al primo motivo di ricorso osserva il Collegio che, nel provvedimento di sequestro di cui si discute, il P.M. ha individuato in maniera circostanziata le esigenze probatorie sia per quanto riguarda i personal computers in uso agli indagati, sia per quanto riguarda gli altri beni rinvenuti nell'abitazione del AV. Dal tenore della motivazione, come riportata nel provvedimento impugnato e sopra ritrascritta sub 1.1.,
risulta, infatti, chiaro che l'analisi della memoria dei personal computers è necessaria per verificare se vi sono «elementi riferibili ai beni rinvenuti presso l'abitazione del AV» e che, nel contempo, detti beni sono vincolati ai fini dell'accertamento della loro provenienza da effettuarsi «anche attraverso l'analisi dei codici a barre apposti sulle confezioni».
Si tratta di indicazioni più che sufficienti a individuare le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle stesse cose e a consentire, dunque, il successivo controllo in sede giudiziaria sia in ordine all'an che alla durata dello stesso vincolo.
Gay -E sebbene per quanto risulta dal provvedimento impugnato la motivazione del
decreto di sequestro faccia riferimento anche a documenti («gli scontrini, le ricevute, i fogli manoscritti e gli altri documenti rinvenuti») che sono oggetto di altro sequestro ad iniziativa della P.G. (convalidato dal P.M., ma annullato in sede di riesame e non reiterato) e, invece,
estranei a quelli indicati nei verbali allegati, oggetto del presente sequestro, ciò non pregiudica la complessiva coerenza del tessuto argomentativo.
Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto che nel decreto impugnato le finalità probatorie fossero esposte in maniera diffusa e approfondita;
e ciò
basta a ritenere il provvedimento insindacabile in questa sede, non essendovi neppure motivo di escludere a priori la concreta possibilità di conseguire le indicate finalità.
Si rammenta che in materia di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame è proponibile solo per violazione di legge, onde, in particolare, è inammissibile il ricorso che si risolva in una censura di difetto di motivazione sulle esigenze probatorie quando il provvedimento gravato, pur laconicamente, abbia sul punto fornito una spiegazione tale da consentire di rintracciare l'itinerario decisorio,
sottraendone l'approdo al sospetto di violazioni o errata interpretazione del dato normativo o di manifesta arbitrarietà (Cass. pen., Sez. III, 15/07/2004, n.36160 Marchesini).
2.2. Relativamente al secondo motivo di ricorso si osserva, innanzitutto, che il divieto del ne bis in idem sancito dall'art.649 c.p.p. attiene al giudizio di cognizione e presuppone una sentenza passata o un decreto penale «divenuti irrevocabili» per il medesimo fatto;
mentre, in materia cautelare, dove non esistono, per definizione, provvedimenti irrevocabili e la reiterazione dei provvedimenti può rendersi necessaria in dipendenza dello sviluppo delle indagini, nessuna norma prevede la preclusione o l'invalidità della misura cautelare nel caso che essa sia stata preceduta da altra misura omologa per lo stesso fatto, rilevando la circostanza solo ai fini della durata della misura coercitiva ai sensi del comma 3 dell'art. 297
c.p.p., (cfr. Cass. sez. V, 28/02/1994 n.1156; Cass. sez. IV, 30/10/2001 n.41370). Appare,
allora, opportuno utilizzare il più limitato criterio della «preclusione processuale»>,
suscettibile di formarsi in seguito alle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal
сор 150 Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso il provvedimento cautelare, con la precisazione che siffatta preclusione rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato «allo stato degli atti» ed è
quindi condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata.
In una tale ottica deve riconoscersi che il divieto del ne bis in idem in tema di sequestro probatorio comporta semplicemente l'impossibilità di disporre e di confermare un provvedimento in base agli stessi dati posti a fondamento di uno precedente (impositivo o di convalida) già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la coercizione e di ritenerla legittima alla luce di dati in precedenza non valutati, rimanendo indifferente la circostanza che questi già fossero a disposizione dell'organo dell'accusa (Cass. pen., Sez. V,
23/09/2002, n.37194 in una fattispecie nella quale il pubblico ministero aveva adottato ponendo alla base della misura una documentazione già acquisita in atti, ma non trasmessa la prima volta al giudice del riesame un provvedimento di sequestro probatorio dopo che un
-
analogo, precedente provvedimento era stato annullato).
E' stato, altresì, affermato che non impedisce la nuova emissione di un provvedimento cautelare la pendenza del giudizio di impugnazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice del riesame che ha annullato, per motivi formali,
un precedente provvedimento impositivo. In particolare si è ritenuto che il pubblico ministero, dopo aver esperito i rimedi previsti dalla legge avverso i provvedimenti ritenuti ingiusti e prima ancora di attendere l'esito del gravame, può instare per l'emissione di una nuova ordinanza cautelare, sulla base di nuovi presupposti formali, al legittimo fine di cautelarsi a fronte della prospettiva di un rigetto della sua impugnazione (Cass. sez. VI, 26-
2-2004, n.12286)
Questi i principi rilevanti nella fattispecie, deve innanzitutto osservarsi che le argomentazioni dei ricorrenti non infirmano un dato essenziale emergente dal provvedimento impugnato e, cioè, che l'impugnazione del precedente provvedimento (dichiarata inammissibile) venne proposta per ragioni formali, con la conseguenza che non era configurabile alcuna ragione ostativa alla reiterazione del provvedimento nelle more della
Day 6 procedura di riesame.
Val la pena, altresì, di rammentare che, anche nel caso di radicale mancanza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, le SS.UU. - mentre hanno escluso che il Tribunale del riesame possa supplire alla perdurante inerzia dell'organo dell'accusa hanno ritenuto che il
provvedimento possa essere integrato sul punto dallo stesso P.M. anche all'udienza di riesame (cfr. Cass. pen., Sez. Unite, 28/01/2004, n.5876, Ferazzi).
-ilPeraltro nel caso di specie come emerge dalla sintesi sopra riportata sub 1.1.
sequestro annullato dal Tribunale per vizio di motivazione è quello ad iniziativa della P.G.
(convalidato in sata 27-11-2007) che non è stato «reiterato», mentre il riesame avverso l'altro sequestro in data 5-11/14-11-2007 (che è per l'appunto quello «reiterato>> dal decreto di cui qui si discute) è stato dichiarato inammissibile. E allora è lo stesso richiamo ai principi del c.d. giudicato cautelare a rivelarsi scarsamente congruente, dal momento che la preclusione alla reiterazione del provvedimento cautelare consegue all'annullamento del provvedimento per motivi diversi da quelli formali.
2.3. Relativamente al terzo motivo si osserva che, nel procedimento di impugnazione incidentale avverso la cautela reale, l'accertamento del fumus commissi delicti va effettuato solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare, appunto, se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (ex plurimis, Cass. pen. Sez. III, 03/06/2004, n.32730), salvo il caso (che qui non ricorre) che l'infondatezza dell'accusa risulti del tutto manifesta.
Si consideri, altresì, che il sequestro probatorio (proprio perché è un mezzo di ricerca della prova) viene normalmente disposto in situazioni di incompletezza degli elementi acquisiti in ordine alla rilevanza penale della condotta, sebbene, comunque, riferibile ad un'ipotesi di reato già individuata e acquisita in base ad una precedente notitia criminis. In
tale contesto, se è vero che il Tribunale del riesame non può sostituirsi all'organo requirente сол 7 nel formulare gli addebiti e nell'individuare le esigenze investigative sottese al sequestro probatorio, con un'arbitraria opera di supplenza di scelte discrezionali riservate al P.M., non può però escludersi proprio nella prospettiva di una corretta distinzione dei ruoli tra
-
l'organo requirente e quello decidente - che lo stesso Tribunale, quale giudice del merito, cui
è riservata la doverosa verifica della corrispondenza della base fattuale all'ipotesi di reato contestata, possa trarre argomenti dai fatti storici risultanti dagli atti per un corretto inquadramento giuridico della fattispecie e una migliore giustificazione delle esigenze probatorie.
Ed è ciò che è accaduto nel caso all'esame, dal momento che il Tribunale ha evidenziato, sulla base del verbale di querela, che, sia pure successivamente agli accertamenti della G.d.F., il direttore dell'ipermercato Carrefour ebbe ad accertare diversi ammanchi di magazzino. Sulla base di tali risultanze procedimentali e di quelle ulteriori,
sopra riportate nella sintesi sub 1.1. il Tribunale è, dunque, pervenuto a prospettare l'ipotesi che i beni siano stati dalla sottratti dalla TE, dipendente del predetto ipermercato, «per essere rivenduti su internet a prezzi concorrenziali dal compagno AV MB>>: il che lascia integra la configurazione di ricettazione, formulata dal P.M. (almeno con riguardo al AV), nonché immutate le esigenze probatorie evidenziate dallo stesso organo requirente.
Per converso gli approfondimenti, reclamati dal ricorrente in punto di fondatezza dell'ipotesi accusatoria, avrebbero comportato una valutazione sul merito dell'imputazione,
che esula dai presupposti del sequestro probatorio e che risulterebbe, comunque, opinabile in una fase procedimentale caratterizzata da emergenze istruttorie ancora «fluide». Si rammenta che la giurisprudenza anche costituzionale (confr. Corte cost. n. 48 del 1994; n. 444 del
1999) è costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non è da includere la fondatezza dell'accusa (Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m.
215840) e tantomeno la colpevolezza dell'imputato (Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, Di
Falco, m. 221268.), bensì l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, salvo il caso che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta (Cass., sez.I 4 marzo 1997, Canadzich, m.
094 8 207194), evenienza, quest'ultima, certamente non ricorrente nel caso in esame, stando ai dati argomentativi offerti dal pubblico ministero, quali emergono dal provvedimento impugnato.
In definitiva il ricorso va rigettato con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali.
Roma 26-6-2008
Presidente L'Estensore
СимонадСливного лекий
CANCELLERIA
DEPOSIT
3 SET 2008
IL CANCELEMERERE Piera Esposito
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