Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2008, n. 34607
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

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La "preclusione processuale", che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata. (Nella specie, la Corte ha precisato che il divieto di "bis in idem" comporta, in tema di sequestro probatorio, l'impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell'accusa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2008, n. 34607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34607
    Data del deposito : 26 giugno 2008

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