Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 2
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter cod. pen., presuppone che l'imputato abbia già conseguito il profitto illecito del reato. (Nella specie, la Corte ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disposto nell'ambito di un procedimento per corruzione connessa all'aggiudicazione di pubblici appalti, in un caso in cui l'appalto era stato aggiudicato ma non vi era stato effettivo affidamento e svolgimento dei lavori da parte del corruttore con conseguente riscossione del pagamento).
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter cod. pen., non può avere ad oggetto beni che l'imputato detiene in virtù di un contratto di leasing, dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2013, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 46
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 30003/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA;
nei confronti di:
ORSI SPADONI ANGIOLO N. IL 30/01/1961;
e ORSI ILIO SpA;
avverso l'ordinanza n. 34/2012 TRIB. LIBERTÀ di PISTOIA, del 10/07/2012;
sento la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto accogliersi il ricorso del P.M., con conseguente annullamento con rinvio, e rigettarsi il ricorso dell'indagato;
udito il difensore avv. Mitresi (in sost. Avv. Niccolai), che ha chiesto accogliersi il ricorso dell'Orsi e rigettarsi il ricorso del P.M..
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 18.06.2012 il GIP del Tribunale di Pistoia disponeva il sequestro preventivo per equivalente di un autoveicolo Range Rover tg EB711CX e della somma di Euro 10.000 nei confronti di Orsi Spadoni Angiolo, indagato per i reati di cui agli artt. 416, 321 e 353 c.p., relativi alla programmata e remunerata assegnazione fraudolenta di gare pubbliche.
Decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'Orsi, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 10.07.2012, disponeva la restituzione del veicolo, rilevando che lo stesso era utilizzato dall'indagato nella qualità di legale rappresentante della Orsi Ilio SpA in forza di contratto di leasing col Centro Leasing e che, pertanto, il bene era di proprietà di un soggetto estraneo al reato, e rigettava invece l'istanza quanto al denaro. Propongono ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia e l'indagato.
Il P.M. deduce che, ai fini dell'applicabilità della confisca (e, quindi, del prodromico, sequestro) per equivalente, è sufficiente la disponibilità del bene in capo al condannato, disponibilità che certamente sussiste in capo all'utilizzatore in forza di contratto di leasing.
L'indagato deduce che illegittima e ingiustificata è la determinazione del profitto delle contestate corruzioni in misura pari al valore degli appalti che la Orsi Ilio SpA è riuscita ad aggiudicarsi, posto che, da un lato, il profitto confiscabile al corruttore non può identificarsi con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall'illecito penale dal corrispettivo conseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell'illiceità della causa remota, e, dall'altro, il sequestro finalizzato alla confisca "per equivalente" postula un'utilità concreta effettivamente conseguita e già nella disponibilità del destinatario, con la conseguenza che nel caso di specie era comunque indispensabile la verifica dell'effettiva quota dell'appalto spettante alla Orsi Ilio SpA ove operante in regime di ATI, della concreta stipulazione del contratto a seguito dell'aggiudicazione e delle stato di avanzamento dei lavori (condizionante l'entità dei pagamenti da parte della P.A.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.M. è infondato.
La confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p., comma 2, invero, è una misura sanzionatoria che consente, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 321 c.p., l'ablazione, in danno del colpevole, di beni di cui lo stesso ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto del reato, ove i beni che costituiscono tale profitto non siano materialmente confiscabili. Tenuto conto della ratto di tale norma, che è quella di impedire che, comunque, il corruttore possa avvantaggiarsi del frutto del suo illecito, nonché del principio generale (ribadito anche nell'art.322 ter c.p.) che esclude che la confisca possa disporsi in pregiudizio di persona estranea al reato, è evidente che i beni assoggettabili a confisca per equivalente debbano far parte del patrimonio riferibile al colpevole e non appartenere a terzi estranei all'illecito. In tale ottica, la "disponibilità" di cui parla la norma in questione non può che significare "signoria di fatto" sulla cosa, cioè denotare un rapporto con la cosa uti dominus, indipendentemente, cioè, da intestazioni formali puramente strumentali, tali cioè da porre il formale proprietario nella posizione di soggetto, quando non coinvolto nella stessa vicenda illecita, comunque sostanzialmente indifferente all'ablazione. La situazione dell'utilizzatore del bene in forza di contratto di leasing non rientra in questo schema. In questo caso, infatti, ci si trova in un caso di disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima e, quindi, fuori da quella disponibilità di fatto "mascheratrice" di una vera proprietà, solo formalmente riferibile ad altri. Nel contratto di leasing, sia finanziario che traslativo, la proprietà non solo formale del bene resta in capo al concedente fino al pagamento dell'ultima rata, con il quale soltanto, in una a quello del residuo prezzo, si verifica il trasferimento della proprietà stessa dal concedente all'utilizzatore. Nel caso, quindi, che si operasse la confisca di un bene in corso di contratto di leasing (come nella specie), si determinerebbe all'evidenza un reale pregiudizio in danno di un terzo che, fino a prova contraria (insussistente nella specie), è persona del tutto estranea al reato. Conseguenza, questa, contrastante anche con l'art. 7 della CEDU e con il disposto ex art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà), come intesi nell'interpretazione datane dalla Corte EDU, cui i giudici nazionali devono per quanto possibile adeguarsi, salvo a sollevare questione di costituzionalità per violazione dell'art. 117 Cost.. Tale adeguamento interpretativo è nella specie non solo possibile ma doveroso, alla luce dei suesposti principi che regolano, anche nel nostro ordinamento, la confisca e, in particolare, la confisca per equivalente (v. in senso conforme sulle affermazioni di principio, in tema di confisca di bene oggetto di leasing, Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, P.M. in proc. Sforza, Rv. 252030). Fondato è invece il ricorso dell'Orsi Spadoni.
Non c'è dubbio, invero, che la confisca (e il prodromico sequestro preventivo) per equivalente di cui al cpv. art. 322 ter c.p. può essere disposta nei limiti del valore corrispondente al profitto illecitamente lucrato. Nel caso di corruzione funzionale all'illegittima aggiudicazione di un appalto, tale profitto non può identificarsi con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., bensì con la sola componente di effettivo vantaggio economico che il corruttore consegue in forza del suo comportamento illecito, la quale certamente non comprende il valore a livello di costo delle prestazioni effettivamente fornite alla P.A. e di cui questa ha definitivamente beneficiato (v. da ultimo Cass. Sez. 6, n. 42530 del 2012 e precedenti ivi richiamati). È evidente infatti che, se tali prestazioni sono sicuramente strumentali alla realizzazione del suddetto guadagno costituente lo scopo e il risultato concreto del reato, l'esborso effettuato dalla P.A., per la parte riferibile alla copertura dell'oggettivo costo delle medesime, non realizza in sè alcun lucro per il corruttore.
L'illecito vantaggio economico deve poi ovviamente essere stato conseguito in concreto (non sussistendo altrimenti alcun profitto confiscabile) e, a tal fine, non basta evidentemente la mera aggiudicazione dell'appalto ma occorre l'effettivo affidamento e svolgimento dei lavori e la riscossione del pagamento da parte del corruttore.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, attenendosi, per l'individuazione del valore del profitto confiscabile a sensi del cpv. art. 322 ter c.p., ai principi suesposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero, In accoglimento del ricorso dell'Orsi Spadoni, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013