Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente, come il prodromico sequestro preventivo, può essere disposta solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo illecitamente e concretamente conseguito dal colpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2012
Dott. CORTESE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1641
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 32931/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LO N. IL 16/08/1946;
avverso l'ordinanza n. 33/2012 TRIB. LIBERTÀ di PISTOIA, del 19/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Mazzone S. e Rocca A..
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 02.07.2012 il GIP del Tribunale di Pistoia disponeva il sequestro preventivo per equivalente di beni immobili nei confronti di AZ AO, indagato per i reati di cui agli artt 416, 319 e 353 cp., relativi alla programmata e remunerata assegnazione fraudolenta di gare pubbliche.
Decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse del AZ, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 17.07.2012, la accoglieva in relazione a un solo immobile, rigettandola per il resto.
Propone ricorso l'indagato a mezzo dei difensori, deducendo che illegittima e ingiustificata è la determinazione del prezzo delle contestate corruzioni operata dal giudice di merito in misura pari al 2% del valore degli appalti irregolarmente aggiudicati in cui sarebbe coinvolto il AZ quale responsabile dell'area di pianificazione strategica e dell'area tecnica della Provincia di Pistoia, posto che la detta percentuale è stata desunta dalle dichiarazioni di un tale Mannelli, riferibili però ad altro indagato, mentre nulla di concreto, su percezioni di importi o altre utilità, è emerso nei confronti del AZ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non c'è dubbio, invero, che la confisca (e il prodromico sequestro preventivo) per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p., comma 1 può essere disposta, in relazione al reato ex art. 319 c.p., nei limiti del valore corrispondente al prezzo illecitamente e concretamente conseguito. Tale prezzo deve poi essere stato concretamente conseguito dal colpevole.
Ciò premesso, è evidente che il riferimento che il Tribunale ha fatto alla percentuale del 2% dell'importo degli appalti irregolari, desunta da indizi concernenti altro indagato, svolgente altra funzione, non ha alcuna pertinenza con la posizione del ricorrente, in relazione al quale nulla assolutamente è detto nell'ordinanza impugnata ai fini della individuazione del prezzo concretamente conseguito quale frutto delle contestate corruzioni. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, rendendo decisione immune dalla carenza su evidenziata e da ogni altro vizio apprezzabile in questa sede.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013