Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 11265
CASS
Sentenza 7 ottobre 1998

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Deve considerarsi pubblico ufficiale il libero professionista cui l'ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi l'incarico di svolgere attività amministrative in senso oggettivo, proprie dell'ente, e come tali aventi lo scopo di assicurare la protezione di un interesse pubblico, istituzionalmente affidato all'ente committente (Nelle specie trattavasi di incarico per lo studio e l'elaborazione di un progetto per l'arredo degli uffici dell'ente e per la realizzazione delle opere inerenti).

Deve ritenersi responsabile di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla l. 16 luglio 1997, n. 243) sotto il profilo di una condotta posta in essere in violazione di legge, il libero professionista, cui un ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi l'incarico dello studio e dell'elaborazione di un progetto relativo all'arredo dei propri uffici e della realizzazione delle opere inerenti, qualora compia, nello svolgimento dell'incarico, attività che favoriscano un prossimo congiunto. Posto, infatti, che il conferimento di tale incarico attribuisce al libero professionista la qualifica di pubblico ufficiale, la predetta attività deve considerarsi posta in essere in violazione dell'obbligo di fedeltà, dal quale l'assuntore dell'incarico è legato all'ente, e dal quale deriva il dovere di astenersi in presenza di interessi dei soggetti indicati dall'art. 323 cod. pen. (Nella specie il libero professionista aveva predisposto un progetto per l'acquisizione di arredi venduti da una società della quale era socio un prossimo congiunto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1998, n. 11265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11265
    Data del deposito : 7 ottobre 1998

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