Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2002, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
l l e REPUBBLICA ITALIANA 3192/02 t IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD Kisarcimento danni. SEZIONE TERZA Pedone. Art. 2054 Primo comma c.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6905/99 FIDUCCIA Dott. Gaetano Consigliere SABATINI Dott. FrancesCO Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 7470 Consigliere Rep. 841 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 07/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti € - 11 sul ricorso proposto da: JL NC RA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERI ENZO LIGUORI, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato MICHELE LIGUORI, giusta delega in atti;
DG708934 - ricorrente
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in qualità di designata ex legge 990/69, in personaimpresa dell'Amministrazione Delegato Dr. Giancarlo Giannini, 2001 elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11, presso 1887 lo studio dell'avvocato LORENZO CAPOTOSTI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente - contro in persona NI TI ASSICURAZIONE SPA IN LCA, del Liquidatore Avv. Gregorio IANNOTTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
TA TE;
intimato - avverso la sentenza n. 414/98 della Corte d'Appello di Q ROMA, Sezione III Civile, emessa il 22/10/97 (R.G. 2302/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Lorenzo CAPOTOSTI;
udito l'Avvocato Massimo LOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (notificata il 24 marzo ed il 2 - 24giugno 1988) CA UA e ET Leonardi- na, quali genitori esercenti la patria potestà sul mi- nore CA LE (n. 3 settembre 1977) conveni- vano dinanzi al Tribunale di Roma il conducente danneg- giante IT ER e la impresa assicuratrice RE spa (all'epoca in bonis) e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal giovane LE, mentre in Roma il 16 giugno 1987 attraver- sava, alle ore 11.30, la via Sacco e Vanzetti. Si costituivano i convenuti e contestavano il fon- damento delle pretese. Istruita la lire, il Tribunale di Roma, con senten- za n. 11254/93, riteneva il AL responsabile dell'incidente e lo condannava, in solido con l'assicuratore, al pagamento della somma di lire 1200 milioni per il risarcimento dei danni. La decisione era impugnata: a. con appello principale dal AL, sia per l'an debeatur che per la condanna della RE per la mala gestio: b. con appello incidentale dai genitori del mi- nore, per la condanna dell'SS, quale impresa de- - signata, al pagamento di maggiori somme per mala ge- stio, oltre i limiti del massimale, oltre rivalutazione ed interessi. Si costituiva l'SS resistendo 3 - all'appello principale ed è quello incidentale;
restava contumace la tirrena spa posta in liquidazione. Con sentenza depositata il 18 febbraio 1998 la Cor- te di appello di Roma così decideva: " in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, dichiara che il sinistro venne determinato dal concorso di colpa del pedone CA nella misura del 90% e del conducente dell'auto AL ER nella misura del 10; condanna il AL e l'impresa designata, in soli- do, al pagamento, in favore dei genitori del minore, della somma di lire 120 milioni con i soli interessi legali dalla data del fatto;
rigetta l'appello incidentale dei genitori del minore;
compensa le spese dei due gradi del giudizio nel- la misura di ¾ ponendo il residuo a carico del AL e dell'SS (v. amplius in dispositivo). Contro la decisione ha proposto ricorso per cassa- zione, CA LE, divenuto maggiorenne, in proprio, deducendo tre motivi;
resistono con controri- corso le Assicurazioni SS e la MP RE x assicurazioni in 1.c.a.; le imprese assicuratrici hanno prodotto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE - Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione su punto decisivo ed il man- cato esame di tutti gli elementi presenti nel processo. Il ricorrente sviluppa nuovamente in sede i legit- timità una propria rappresentazione dei fatti, in par- ticolare assumendo che: a. lo stato dei luoghi fotografato, smentiva l'accertamento compiuto dal nucleo radiomobile dei Ca- rabinieri di Roma il 16 giugno 1987, secondo cui i vari cespugli presenti lungo la sede stradale, impedivano la visibilità della corsia opposta;
b. la deposizione del teste PE Massimo doveva ritenersi decisiva, perchè descriveva il momen- to dell'investimento del giovanetto, che attraversava la strada, ad andatura normale, al di fuori delle stri- sce, ed era ben visibile, essendo giunto ormai al cen- tro della carreggiata percorsa dall'autovettura inve- stitrice. Sulla base di tali premesse in fatto, si deduce la conseguenza giuridica, e cioè la violazione dell'art. 2054 primo comma del c.civile non avendo il conducen- ' te investitore dato la prova liberatoria della presun- A zione della propria responsabilità. 1 In senso contrario devesi rilevare che: la ricostruzione della dinamica del fatto dell'accertamento del concorso delle colpe risulta (v. ff. 7/9 motivaz.) attraverso il riesame analitico di tutti gli elementi di prova acquisiti, inclusa la depo- sizione del teste PE, che non è parsa decisiva in relazione al punto della "visibilità" del giovanetto, che sbucava dai cespugli pressocchè improvvisamente. Conseguentemente il concorso di incolpa ordine all'accaduto è stato considerato in concreto, superando la presunzione, e tenendo contro della quasi esclusiva determinazione della condotta del giovanetto alla pro- duzione dell'incidente, non potendosi che imputare all'automobilista un modesto contributo causale, date le circostanze note. Non sussiste dunque nessun error in iudicando in ordine alla valutazione complessiva delle prove, nessu- na violazione della norma sostanziale dell'art. 2054 primo comma e nessun vizio della motivazione, che esprime il prudente apprezzamento del giudice del rie- same, non sindacabile in questa sede. Nel secondo motivo si deduce l'error iuris per la mancata condanna dell'impresa assicuratrice per la mora debendi (in relazione ad un massimale di 200 milioni) verso il danneggiato. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo, posto che l'impresa doveva rispondere nei limiti del massimale di duecento milioni. La esclusione del ritardo colpevole nel fornire la prestazione assicurative appare adeguatamente, ancorché sinteticamente, motivata (ff. 9 della motivazione). Non risulta invece ammissibile la richiesta dell'SS, posta in memoria, di una esclusione espressa della responsabilità oltre i limiti del massi- male. In vero non è stato indicato dall'SS se il massimale sia stato tempestivamente posto a disposizio- il luogo ne del danneggiato, né è precisato il tempo e della messa a disposizione del danneggiato, né è preci- sato il tempo e il luogo della messa a disposizione delle somme. Infine non con la memoria che si può chiedere una statuizione sia pure consequenziale al ri- getto del ricorso. Quanto alla memoria della tirrena in 1.c.a. che ec- cepisce il difetto di legittimazione attiva del danneg- giato circa la mala gestio (che attiene al rapporto as- sicuratore/assicurato) si Osserva che, malgrado 1'improprietà della dizione, il danneggiato ha sempre dedotto la mora debendi dell'assicuratore, in relazione all'obbligo di risarcimento. Dunque esiste la legittimazione attiva, anche se la 7 Z pretesa risulta, per le ragioni dette, infondata. Nel terzo motivo si deduce: a. l'error iuris sui criteri di liquidazione anche della minor posta del danno (120 milioni anzicchè 1200) liquidati ai valori "attuali" in appello, mentre tra l'appello e la prima decisione era decorso un con- gruo intervallo di tempo;
b. il giudicato interno sui criteri stabiliti dal giudice di primo grado, per non essere gli stessi risultati oggetto di impugnazione né da parte del dan- neggiate, né da parte del danneggiato. In senso contrario si osserva: a. quanto alla determinazione del danno, che la Corte di appello ha osservato i criteri indicati dal Tribunale, liquidando la somma capitale ai valori at- tuali, con gli interessi legali dal fatto. Ha poi motivato "quanto alla rivalutazione si OS- serva che la somma si riferisce alla determinazione fatta all'attualità, dal Tribunale. Per il periodo successivo alla impugnata sentenza gli interessi legali coprono la svalutazione essendo il relativo saggio inferiore". Orbene, il motivo di censura, per essere specifico doveva dedurre e dimostrare la arbitraria o irrazionale 5 sottostima del danno, ai valori attuali (al tempo della 8 Л prima decisione) e quindi che il criterio di accresci- mento degli interessi legali dal fatto (su cui le parti hanno consentito) determinasse la valutazione in decre- mento di una somma compensativa del credito, rispetto a diversi criteri di rivalutazione e di corresponsione di interessi compensativi, secondo il noto orientamento delle SU 195 n. 1712. Il difetto di specificità rende il motivo, per que- sta parte, inammissibile. b. infondata è invece la censura circa la vio- lazione del giudicato interno su cd. Criteri accessori: ed in vero la sentenza del tribunale civile di Roma (17 luglio 1993 n. 11254) indica, sia nel dispositivo che nella motivazione, la statuizione sulla somma capitale all'attualità, oltre gli interessi legali dalla data dell'incidente al saldo, (statuizione non conforme agli indirizzi giurisprudenziali, ma comunque non impugnata) e dunque la Corte di appello bene ha fatto a confermare la statuizione sul punto. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura delle questioni esaminate, per compensare tra le parti costituite le spese ed onorari del giudizio di cassa- zione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costi- 9 tuite le spese del giudizio di cassazione. Roma 7 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Chiancia Beth h IL NC 01 Gina Gasoll Depositata in Cancelleria Joggi, 11 6.3.0 IL NC C1 Gine 109T129.11 4567 30,99 TOT. 160,10 806 - 12,00 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data. FEB. 2005erie 4 an. 5470 versato €/ 172.10 (QUTO CEMCO SELTAYLARVA) p. Drigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia FILIPPO *Responsabile Servizio Alp Glodiziari (Dr. M. RACCICH NIY 10